Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 79
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione obbligo contraddittorio amministrativo

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo per accertamenti che scaturiscono da accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso la sede del contribuente. Nel caso di accertamenti "a tavolino", basati su documentazione già in possesso dell'ufficio, tale obbligo non sussiste.

  • Accolto
    Applicabilità agevolazione IRES per enti con finalità di beneficenza o istruzione (natura soggettiva)

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione spetta per i redditi derivanti dalle attività "diverse" da quelle di "religione o di culto", a condizione che siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di "religione o di culto". Nel caso specifico, l'attività di locazione è stata ritenuta finalizzata al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali e quindi rientrante nell'agevolazione, ad eccezione della locazione di azienda alberghiera.

  • Accolto
    Applicabilità agevolazione IRES per enti con finalità di beneficenza o istruzione (natura oggettiva)

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione spetta per i redditi derivanti dalle attività "diverse" da quelle di "religione o di culto", a condizione che siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di "religione o di culto". Nel caso specifico, l'attività di locazione è stata ritenuta finalizzata al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali e quindi rientrante nell'agevolazione, ad eccezione della locazione di azienda alberghiera.

  • Accolto
    Illegittimità doppia tassazione redditi prodotti dall'Istituto

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione spetta per i redditi derivanti dalle attività "diverse" da quelle di "religione o di culto", a condizione che siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di "religione o di culto". Nel caso specifico, l'attività di locazione è stata ritenuta finalizzata al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali e quindi rientrante nell'agevolazione, ad eccezione della locazione di azienda alberghiera.

  • Accolto
    Non debenza sanzione per principio di affidamento e buona fede

    La Corte, accogliendo parzialmente l'appello e dichiarando illegittimo l'accertamento ad eccezione della parte relativa all'affitto di azienda alberghiera, ha disposto la compensazione delle spese, implicitamente riconoscendo una certa incertezza sulla materia.

  • Accolto
    Non debenza sanzione per obiettive condizioni di incertezza

    La Corte, accogliendo parzialmente l'appello e dichiarando illegittimo l'accertamento ad eccezione della parte relativa all'affitto di azienda alberghiera, ha disposto la compensazione delle spese, implicitamente riconoscendo una certa incertezza sulla materia.

  • Accolto
    Distinzione tra locazione di immobili e locazione di azienda alberghiera

    La Corte ha ritenuto che l'attività di locazione di immobili è finalizzata al reperimento di fondi per i fini istituzionali e rientra nell'agevolazione. Tuttavia, la locazione dell'azienda alberghiera, comprensiva di immobili e attrezzature, è considerata attività commerciale e non beneficia dell'agevolazione IRES, anche per la mancanza di documentazione sulla destinazione dei proventi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 79
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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