Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 24.
Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.
Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.
Commentari • 11
- 1. I ministri di culto: tra ordinamento civile e penaleVeronica Riggi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
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Giurisprudenza • 22
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 1169Provvedimento: […] in particolare il giudice di prime cure ha osservato che l'Resistente_1, ai sensi dell'art. 24 della Legge 222/1985 nonché per statuto, ha la finalità di fornire ai sacerdoti della diocesi lo stipendio mensile per il loro sostentamento quotidiano, sicchè non può dubitarsi che la gestione del proprio patrimonio, tramite locazione a terzi degli immobili di cui è proprietario, allo scopo di trarne un reddito che poi è oggetto di redistribuzione ai propri assistiti, persegua una finalità di religione o di culto.Leggi di più...
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- art. 6 d.P.R. 601/1973·
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