Art. 45.
Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 33, comma 10) che "L' articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati".
Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 33, comma 10) che "L' articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati".