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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5339/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4661/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200012206744 317,12
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4661/2024 pronunciata il 5.4.2024 e depositata l'8.4.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la Regione Lazio avverso la cartella di pagamento n. 09720200012206744 relativa a tasse automobilistiche anno 2017.
Avverso la predetta sentenza – che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che il ricorrente aveva evocato in giudizio solo l'Ente impositore – Regione Lazio – e non anche l'Agenzia delle Entrate
Riscossione - ritenuta litisconsorte necessaria - nonostante fossero state sollevate censure sull'operato della Agenzia medesima – ha interposto appello il contribuente chiedendone la riforma per le seguenti ragioni di diritto.
Afferma l'appellante che il litisconsorzio necessario evocato dai primi giudici non è applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che la norma che lo impone a pena di inammissibilità del ricorso – DLgs n.
220/2023 di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023 n. 111) – è applicabile solo ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, con esclusione, pertanto, di quello oggetto di esame notificato ed iscritto a ruolo nel corso del 2022.
Insiste nella prescrizione del credito e chiede l'accoglimento dell'appello vinte le spese.
Nessuno di è costituito per la Regione Lazio,
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La riforma del processo tributario (D.lgs. n. 220/2023, in vigore dal 5 gennaio 2024) ha introdotto all'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. 546/1992 una specifica ipotesi di litisconsorzio necessario quando si eccepisce il vizio di notifica di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il contribuente deve proporre ricorso contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti (ad esempio, Ente impositore e Agente della riscossione). Finalità della norma è quella di garantire l'integrità del contraddittorio, evitare contrasti di giudicati e responsabilizzare il contribuente a notificare a tutte le parti necessarie fin dall'inizio, pena la nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio.
Va altresì precisato, che qualora il ricorso sia notificato solo a uno dei soggetti, non si incorre automaticamente nell'inammissibilità, ma il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, in ipotesi, come quella in esame, di litisconsorzio facoltativo, era prassi comune notificare alla parte nei cui confronti venivano sollevate eccezioni – nella specie intervenuta prescrizione - salva ed impregiudicata la facoltà della stessa di chiamare in causa uno o più soggetti interessati alla vicenda, senza dover chiedere l'autorizzazione del giudice.
E' quanto, in effetti, è avvenuto. La Regione Lazio, ente creditore, evocata in giudizio dal contribuente per veder annullato, per prescrizione, il credito vantato, ha chiamato in causa l'AdER a cui aveva consegnato il ruolo esecutivo in tempo utile per la poterlo esigere, chiedendo alla stessa di fornire la prova dell'avvenuta corretta notifica della cartella impugnata. Prova non acquisita essendo l'AdER rimasta contumace.
Le vicende processuali, prima tra tutte l'errata applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. 546/1992, introdotto con DLgs 220/2023, non ancora entrato in vigore al momento della notifica del ricorso e della sua iscrizione a ruolo impongono l'accoglimento delle doglianze del contribuente, dovendosi confermare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, che, in assenza di diversa prova, si conferma notificata il 26.8.2022, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960/2025, confermata dalle SSUU, che ha sancito che l'efficacia della sospensione COVID è pari ad
85 giorni decorrenti dall'8 marzo 2020 e sino al 31 maggio 2020.
Dal che l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio in € 4.700,00 di cui € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.700,00 per il presente grado, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello del contribuente e, previo annullamento delle decisioni assunte in ordine alle spese di giudizio nella sentenza impugnata, condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese del doppio grado, come indicate nella parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5339/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4661/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200012206744 317,12
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4661/2024 pronunciata il 5.4.2024 e depositata l'8.4.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la Regione Lazio avverso la cartella di pagamento n. 09720200012206744 relativa a tasse automobilistiche anno 2017.
Avverso la predetta sentenza – che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che il ricorrente aveva evocato in giudizio solo l'Ente impositore – Regione Lazio – e non anche l'Agenzia delle Entrate
Riscossione - ritenuta litisconsorte necessaria - nonostante fossero state sollevate censure sull'operato della Agenzia medesima – ha interposto appello il contribuente chiedendone la riforma per le seguenti ragioni di diritto.
Afferma l'appellante che il litisconsorzio necessario evocato dai primi giudici non è applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che la norma che lo impone a pena di inammissibilità del ricorso – DLgs n.
220/2023 di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023 n. 111) – è applicabile solo ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, con esclusione, pertanto, di quello oggetto di esame notificato ed iscritto a ruolo nel corso del 2022.
Insiste nella prescrizione del credito e chiede l'accoglimento dell'appello vinte le spese.
Nessuno di è costituito per la Regione Lazio,
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La riforma del processo tributario (D.lgs. n. 220/2023, in vigore dal 5 gennaio 2024) ha introdotto all'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. 546/1992 una specifica ipotesi di litisconsorzio necessario quando si eccepisce il vizio di notifica di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il contribuente deve proporre ricorso contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti (ad esempio, Ente impositore e Agente della riscossione). Finalità della norma è quella di garantire l'integrità del contraddittorio, evitare contrasti di giudicati e responsabilizzare il contribuente a notificare a tutte le parti necessarie fin dall'inizio, pena la nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio.
Va altresì precisato, che qualora il ricorso sia notificato solo a uno dei soggetti, non si incorre automaticamente nell'inammissibilità, ma il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, in ipotesi, come quella in esame, di litisconsorzio facoltativo, era prassi comune notificare alla parte nei cui confronti venivano sollevate eccezioni – nella specie intervenuta prescrizione - salva ed impregiudicata la facoltà della stessa di chiamare in causa uno o più soggetti interessati alla vicenda, senza dover chiedere l'autorizzazione del giudice.
E' quanto, in effetti, è avvenuto. La Regione Lazio, ente creditore, evocata in giudizio dal contribuente per veder annullato, per prescrizione, il credito vantato, ha chiamato in causa l'AdER a cui aveva consegnato il ruolo esecutivo in tempo utile per la poterlo esigere, chiedendo alla stessa di fornire la prova dell'avvenuta corretta notifica della cartella impugnata. Prova non acquisita essendo l'AdER rimasta contumace.
Le vicende processuali, prima tra tutte l'errata applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. 546/1992, introdotto con DLgs 220/2023, non ancora entrato in vigore al momento della notifica del ricorso e della sua iscrizione a ruolo impongono l'accoglimento delle doglianze del contribuente, dovendosi confermare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, che, in assenza di diversa prova, si conferma notificata il 26.8.2022, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 960/2025, confermata dalle SSUU, che ha sancito che l'efficacia della sospensione COVID è pari ad
85 giorni decorrenti dall'8 marzo 2020 e sino al 31 maggio 2020.
Dal che l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio in € 4.700,00 di cui € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.700,00 per il presente grado, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello del contribuente e, previo annullamento delle decisioni assunte in ordine alle spese di giudizio nella sentenza impugnata, condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese del doppio grado, come indicate nella parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026