Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 978
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità del litisconsorzio necessario

    La Corte ha ritenuto che la norma sul litisconsorzio necessario introdotta dal D.lgs. 220/2023 non fosse applicabile al ricorso notificato prima della sua entrata in vigore. Ha altresì precisato che, anche prima di tale norma, in caso di litisconsorzio facoltativo, non si incorreva automaticamente in inammissibilità, ma il giudice doveva ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha confermato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, basandosi sui chiarimenti della Corte di Cassazione in merito alla sospensione COVID.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 978
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 978
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo