Articolo 35 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 34Articolo 36
Versione
3 giugno 1985
Art. 35.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti
richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione e' versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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