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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1364/2025 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pamela Paolucci, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Fiuggi (FR), il 27.10.2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e , Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 15.07.2007 e del 17.03.2009; che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 14.10.2016 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone del 14.10.2016, cron. n. 11825/16 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicati dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiuggi (FR), il 27.10.2007, da Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...]
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, N. 11, P. I);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1364/2025 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pamela Paolucci, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Fiuggi (FR), il 27.10.2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e , Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 15.07.2007 e del 17.03.2009; che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 14.10.2016 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone del 14.10.2016, cron. n. 11825/16 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicati dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiuggi (FR), il 27.10.2007, da Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...]
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, N. 11, P. I);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema