CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI AR EL RS ND ON CO OR SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZA OS, nata a [...], il [...] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. Sabrina Mannarino, insistendo nei motivi di ricorso, ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento della sentenza impugnata. L’Avv.Armando Sabato concludeva con note scritte per le parti civili MA RE e MA ER chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di abuso edilizio contestato a OS ZA e confermava la sua condanna per il reato di occupazione del terreno di proprietà di IR MA per un'estensione di ventinove mq;
confermava le statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di OS ZA, che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla violazione del divieto di perseguire penalmente più volte la stessa condotta;
si deduceva che dal sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria il 28 marzo 2012 era scaturito un procedimento che era stato definito con un decreto di archiviazione, in seguito al quale non era mai stata richiesta l’autorizzazione a riaprire le indagini (proc. n. 737 del 2012 RGNR); si deduceva che la condottadi costruzione del muro contestata in questo procedimento, perseguita ai sensi dell’art. 633 cod. pen., era la medesima giàvalutata (sebbene diversamente qualificata come condotta integrante un abuso edilizio) nel procedimento concluso con il decreto di archiviazione;
2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per l'occupazione: il terreno occupato non sarebbe stato nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 860 Anno 2026 Presidente: ER IO Relatore: ON ND Data Udienza: 19/11/2025 “possesso” del MA, persona offesa, dato che solo in seguito all’espletamento di accertamenti tecnici era stato chiarito che il muro ricadeva nella sua “proprietà”; poiché l’art. 633 cod. pen.tutelerebbe la posizione di fatto, ovvero il “possesso” e non la “proprietà”, in questo caso tardivamente accertata, il reato non sarebbe configurabile;
2.3.violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione: fla querela sarebbe tardiva: lo sconfinamento sarebbe stato accertato il 6 luglio 2011(come dichiarato da RA IO e MA ER all’udienza del 9 maggio 2017) mentre la querela sarebbe stata proposta il 20 aprile 2012 dunque oltre i tre mesi previsti dalla legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito saranno specificati.
2. Il primo motivo è fondato. Con lo stesso il ricorrente deduce sia la violazione del divieto di procedere due volte per lo “stesso fatto” sia la violazione della disciplina prevista dall’art. 414 cod. proc. pen.
2.1. Il Collegio osserva che nel caso in cui le indagini relative ad una condotta penalmente rilevante si siano concluse con un decreto di archiviazione, l’azione penale non è stata esercitata: l’indagato “archiviato” non è stato “perseguito”, sicché un’eventuale sua nuova iscrizione non può essere considerata illegittima perché viola il divieto del ne bis idem, operativo nei casi in cui l’esercizio dell’“azione penale” sia stato duplicato. Nel caso dell’archiviazione la tutela dalla reiterazione illegittima di accertamenti penali nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto è affidata alla disciplina che prevede l’autorizzazione alla riapertura delle indagini in caso di nuova iscrizione (art. 414 cod. proc. pen.) In materia il Collegio ribadisce che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo “stesso fatto” di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01;Sez. 6, n. 44864 del 14/09/2023, O., Rv. 285448 - 01).Eriafferma che il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res judicata, è connotato da un'efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Nell'enunciare tale principio, la Cassazione ha precisato che nella nozione di "stesso fatto" sono comprese sia le componenti oggettive dell'addebito - condotta, evento, rapporto di causalità - sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, in quanto l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento (Corte cost., 19 gennaio 1995 n. 27; Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 - 01) 2.2. Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che non si fosse proceduto per lo “stesso fatto” in quanto (a) nel procedimento archiviato non era stata contestata la realizzazione del corpo aggiunto individuato come “corpo B” condotta che sarebbe stata contestata solo nel presente procedimento, (b) nel procedimento archiviato la costruzione del muro era stata contestata sotto il profilo della “illiceità urbanistica” e non quale elemento idoneo ad integrare il reato previsto dall’art. 633 cod. pen. Si tratta di una decisione che – in punto di diritto - non rispetta le indicazioni ermeneutiche della Cassazione in quanto alla diversa qualificazione giuridica della condotta 2 non consegue la disapplicazione della disciplina prevista dall’art. 414 cod. proc. pen.che è operativa ogni volta che si proceda per lo “stesso fatto” in qualunque modo lo stesso sia qualificato. Quanto alla logicità e completezza della motivazione, il Collegio rileva che non è stato chiarito in modo persuasivo se la costruzione del muro, oggetto della contestazione di occupazione abusiva oggetto di questo procedimento sia “nuova e diversa” rispetto alla condotta già valutata nel precedente provvedimento di archiviazione che pure faceva riferimento ad un manufatto in muratura e ad un muro di cemento. Sul punto la sentenza impugnata presenta una motivazione carente e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello effettuerà un’accurata valutazione di merito - non esperibile in questa sede - funzionale a verificare se la costruzione del muro oggetto di contestazione in questo procedimento, come condotta inquadrabile ex art. 633 cod. pen., fosse già stata valutata nel procedimento che si era concluso con l’archiviazione per la condotta di abuso edilizio ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.Il secondo motivo, è manifestamente infondato. La tutela prestata dall'art. 633 cod. pen. si rivolge infatti non solo nei confronti del “possessore” ma anche nei confronti del “proprietario”, come si evince dalla giurisprudenza costante della Corte di legittimità che ha affermato la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela “non solo” la proprietà, ma anche il “possesso” dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, dep. 2006, Nardon, Rv. 233232 - 01).
4. Il motivo di ricorso che deduce la tardività della querela non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico. Il Collegio riafferma che è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante(Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spano', Rv. 284168 - 01). E che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01). Nel caso in esame il ricorrente allegava che il tecnico incaricato dal MA aveva effettuato gli accertamenti in data 6 luglio 2011; tuttavia non ha precisato “quando” l'esito di tali accertamenti sia stato portato a conoscenza della persona offesa né se tale esito fosse sufficiente a consentire all’offeso la conoscenza di tutti gli elementi per proporre la querela. E’ ius receptum, infatti, che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha “conoscenza certa” del fatto di reato “nella sua dimensione oggettiva e soggettiva” (tra le altre Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01Sez. 2, n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01). In assenza di persuasive allegazioni di segno contrario deve ritenersi che l’offesoabbia proposto tempestivamente la querela dopo che, il 10 aprile 2012, il Comune, interpellato dai legali del MA, avevachiarito quale fosse l’assetto delle proprietà e dei confini. 3 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. La Corte deciderà anche sulla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro cui rimette anche la liquidazione delle spese delle parti civili. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ND ON IO ER 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. Sabrina Mannarino, insistendo nei motivi di ricorso, ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento della sentenza impugnata. L’Avv.Armando Sabato concludeva con note scritte per le parti civili MA RE e MA ER chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di abuso edilizio contestato a OS ZA e confermava la sua condanna per il reato di occupazione del terreno di proprietà di IR MA per un'estensione di ventinove mq;
confermava le statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di OS ZA, che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla violazione del divieto di perseguire penalmente più volte la stessa condotta;
si deduceva che dal sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria il 28 marzo 2012 era scaturito un procedimento che era stato definito con un decreto di archiviazione, in seguito al quale non era mai stata richiesta l’autorizzazione a riaprire le indagini (proc. n. 737 del 2012 RGNR); si deduceva che la condottadi costruzione del muro contestata in questo procedimento, perseguita ai sensi dell’art. 633 cod. pen., era la medesima giàvalutata (sebbene diversamente qualificata come condotta integrante un abuso edilizio) nel procedimento concluso con il decreto di archiviazione;
2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per l'occupazione: il terreno occupato non sarebbe stato nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 860 Anno 2026 Presidente: ER IO Relatore: ON ND Data Udienza: 19/11/2025 “possesso” del MA, persona offesa, dato che solo in seguito all’espletamento di accertamenti tecnici era stato chiarito che il muro ricadeva nella sua “proprietà”; poiché l’art. 633 cod. pen.tutelerebbe la posizione di fatto, ovvero il “possesso” e non la “proprietà”, in questo caso tardivamente accertata, il reato non sarebbe configurabile;
2.3.violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione: fla querela sarebbe tardiva: lo sconfinamento sarebbe stato accertato il 6 luglio 2011(come dichiarato da RA IO e MA ER all’udienza del 9 maggio 2017) mentre la querela sarebbe stata proposta il 20 aprile 2012 dunque oltre i tre mesi previsti dalla legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito saranno specificati.
2. Il primo motivo è fondato. Con lo stesso il ricorrente deduce sia la violazione del divieto di procedere due volte per lo “stesso fatto” sia la violazione della disciplina prevista dall’art. 414 cod. proc. pen.
2.1. Il Collegio osserva che nel caso in cui le indagini relative ad una condotta penalmente rilevante si siano concluse con un decreto di archiviazione, l’azione penale non è stata esercitata: l’indagato “archiviato” non è stato “perseguito”, sicché un’eventuale sua nuova iscrizione non può essere considerata illegittima perché viola il divieto del ne bis idem, operativo nei casi in cui l’esercizio dell’“azione penale” sia stato duplicato. Nel caso dell’archiviazione la tutela dalla reiterazione illegittima di accertamenti penali nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto è affidata alla disciplina che prevede l’autorizzazione alla riapertura delle indagini in caso di nuova iscrizione (art. 414 cod. proc. pen.) In materia il Collegio ribadisce che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo “stesso fatto” di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01;Sez. 6, n. 44864 del 14/09/2023, O., Rv. 285448 - 01).Eriafferma che il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res judicata, è connotato da un'efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Nell'enunciare tale principio, la Cassazione ha precisato che nella nozione di "stesso fatto" sono comprese sia le componenti oggettive dell'addebito - condotta, evento, rapporto di causalità - sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, in quanto l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento (Corte cost., 19 gennaio 1995 n. 27; Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 - 01) 2.2. Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che non si fosse proceduto per lo “stesso fatto” in quanto (a) nel procedimento archiviato non era stata contestata la realizzazione del corpo aggiunto individuato come “corpo B” condotta che sarebbe stata contestata solo nel presente procedimento, (b) nel procedimento archiviato la costruzione del muro era stata contestata sotto il profilo della “illiceità urbanistica” e non quale elemento idoneo ad integrare il reato previsto dall’art. 633 cod. pen. Si tratta di una decisione che – in punto di diritto - non rispetta le indicazioni ermeneutiche della Cassazione in quanto alla diversa qualificazione giuridica della condotta 2 non consegue la disapplicazione della disciplina prevista dall’art. 414 cod. proc. pen.che è operativa ogni volta che si proceda per lo “stesso fatto” in qualunque modo lo stesso sia qualificato. Quanto alla logicità e completezza della motivazione, il Collegio rileva che non è stato chiarito in modo persuasivo se la costruzione del muro, oggetto della contestazione di occupazione abusiva oggetto di questo procedimento sia “nuova e diversa” rispetto alla condotta già valutata nel precedente provvedimento di archiviazione che pure faceva riferimento ad un manufatto in muratura e ad un muro di cemento. Sul punto la sentenza impugnata presenta una motivazione carente e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello effettuerà un’accurata valutazione di merito - non esperibile in questa sede - funzionale a verificare se la costruzione del muro oggetto di contestazione in questo procedimento, come condotta inquadrabile ex art. 633 cod. pen., fosse già stata valutata nel procedimento che si era concluso con l’archiviazione per la condotta di abuso edilizio ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.Il secondo motivo, è manifestamente infondato. La tutela prestata dall'art. 633 cod. pen. si rivolge infatti non solo nei confronti del “possessore” ma anche nei confronti del “proprietario”, come si evince dalla giurisprudenza costante della Corte di legittimità che ha affermato la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela “non solo” la proprietà, ma anche il “possesso” dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, dep. 2006, Nardon, Rv. 233232 - 01).
4. Il motivo di ricorso che deduce la tardività della querela non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico. Il Collegio riafferma che è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante(Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spano', Rv. 284168 - 01). E che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01). Nel caso in esame il ricorrente allegava che il tecnico incaricato dal MA aveva effettuato gli accertamenti in data 6 luglio 2011; tuttavia non ha precisato “quando” l'esito di tali accertamenti sia stato portato a conoscenza della persona offesa né se tale esito fosse sufficiente a consentire all’offeso la conoscenza di tutti gli elementi per proporre la querela. E’ ius receptum, infatti, che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha “conoscenza certa” del fatto di reato “nella sua dimensione oggettiva e soggettiva” (tra le altre Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01Sez. 2, n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01). In assenza di persuasive allegazioni di segno contrario deve ritenersi che l’offesoabbia proposto tempestivamente la querela dopo che, il 10 aprile 2012, il Comune, interpellato dai legali del MA, avevachiarito quale fosse l’assetto delle proprietà e dei confini. 3 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. La Corte deciderà anche sulla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro cui rimette anche la liquidazione delle spese delle parti civili. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ND ON IO ER 4