Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 860
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di perseguire penalmente più volte la stessa condotta

    La Corte rileva che la diversa qualificazione giuridica della condotta non esclude l'operatività dell'art. 414 c.p.p. e che la sentenza impugnata non ha chiarito in modo persuasivo se la costruzione del muro fosse nuova e diversa rispetto a quella già valutata nel precedente procedimento. Pertanto, la motivazione è ritenuta carente.

  • Rigettato
    Sussistenza della responsabilità per l'occupazione

    La Corte afferma che l'art. 633 c.p. tutela sia il possesso sia la proprietà, salvaguardando il rapporto di fatto con l'immobile sia del proprietario che di terzi. Il termine 'altrui' è inteso a tutelare non solo la proprietà ma ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario.

  • Rigettato
    Tardività della querela

    Il motivo è ritenuto aspecifico. Si afferma che è onere della parte provare la tardività della querela e che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto di reato in tutte le sue dimensioni. Non è stato precisato quando l'esito degli accertamenti sia stato comunicato alla persona offesa, né se fosse sufficiente per proporre querela. Si presume la tempestività della querela, proposta dopo che il Comune aveva chiarito l'assetto delle proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 860
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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