Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3492 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. FELATO ROCCO giusta procura in calce alla citazione e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-attrice-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc.: Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avvocato ROSITO ANGELO giusta procura a margine della comparsa e domiciliati in San Giorgio La Molara presso il suo studio
-convenuti-
Oggetto: nullità del legato ex art. 651 c.c. ed accertamento quota in comunione.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 2 ottobre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento e al fine Parte_2 Parte_3 di ottenere accertamento della nullità o comunque inefficacia del legato con cui fratello uterino dell'attrice, ha Controparte_1
-1 di 10-
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande avanzate che:
con testamento registrato in data 5 ottobre 2017 Controparte_1 aveva legato agli odierni convenuti l'intero del fabbricato e del terreno sul fabbricato sito in San Giorgio la Molara, con annesso terreno circostante, censiti al c. f. al f. 50 particella 357 sub
2 e 3 e al catasto terreni al f. 50 part. 358, con onere di assistenza in vita alla moglie Persona_1
-nell'atto il testatore aveva indicato che i detti beni, anche se intestati ad altri, erano stati da lui usucapiti per averli posseduti indisturbatamente per più di 20 anni;
- era invece titolare esclusivamente dei 2/6 del Controparte_1 diritto di livello sui detto beni, spettando l'intero della proprietà al comune concedente, ed i restanti 3/6 del diritto di livello, oltre alle ulteriori quote dei 1/11 e 1/18 a Pt_1
[...]
- i detti beni non erano nella proprietà esclusiva del de cuius ma solo in quota, e pertanto il legato doveva ritenersi nullo;
-dagli atti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
505/2009, conclusosi con sentenza n. 1111/2013, si evinceva che il de cuius non possedeva i detti beni animo domini, in quanto aveva chiesto agli altri comproprietari la liquidazione della propria quota di spettanza, volontà questa incompatibile con il possesso esclusivo ventennale, dichiarato nel testamento del 2017;
-l'attrice aveva pagato le imposte in relazione alla propria quota di spettanza sui beni indicati, ed aveva in plurime circostanze contestato la condotta del testatore e della moglie che avevano nel 2022 chiuso con un lucchetto e catena i beni di cui è causa;
-2 di 10- -l'attrice aveva anche interesse all'accertamento della propria quota di spettanza sui beni di cui è causa, con reintegrazione nella comproprietà;
-il legato di cosa altrui o meglio parzialmente altrui doveva ritenersi nullo per la quota eccedente quella spettante al testatore, alla luce di quanto disposto dall'art. 652 c.c. e che tale nullità poteva essere fatta valere nel termine quinquennale;
-l'utilizzo o la gestione di un bene ereditario da parte di uno dei comproprietari si presume effettuata con l'animo del coerede, essendo necessario, per la prova dell'usucapione del diritto di proprietà dell'intero, il mutamento del titolo del possesso;
-tale mutamento del titolo del possesso in capo al testatore non vi era mai stato, né i legatari potevano invocare l'acquisto a non domino tenuto conto del termine tra la pubblicazione del testamento e l'introduzione del presente giudizio;
-che l'attrice aveva acquistato la quota di 1/6 del diritto di livello per atto per notar del 1991, la quota di 1/6 per Per_2 atto per notar del 2018, trovante la sua fonte nell'atto Per_3 per Notar n. 12371 del 1966, la quota di 1/18 dalla madre Per_4 per atto per notar DEL 1993 N. 135123 e la quota di 1/11 Per_5 in base alla sentenza del tribunale di Benevento n. 1853 del 2006;
- i convenuti dovevano pertanto essere condannati a ricostituire la comunione in relazione al godimento dei beni di cui è causa.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio hanno chiesto in via principale il rigetto della domanda di controparte in quanto infondata ed in via subordinata il riconoscimento, da parte del tribunale, della validità del loro acquisto per la quota di spettanza del de cuius pari ai 2/6, espressamente riconosciuta dall'attrice.
Hanno dedotto ed allegato a sostegno delle proprie difese e della riconvenzionale che:
-3 di 10- -la rivendica di controparte non era sostenuta da adeguato sostegno probatorio;
- il aveva provveduto alla ricostruzione del fabbricato, CP_1 anche usufruendo dei contributi del terremoto, e poi aveva costruito, a proprie spese, il locale garage ed il locale deposito e poi , quando dalla Francia si era trasferito in Italia, era andato a vivere nell'immobile di cui è causa;
-pertanto i detti beni erano stati sempre nell'esclusivo possesso del e della moglie, ancor oggi ivi CP_1 Persona_1 residente, amorevolmente assistita dai convenuti;
- i detti beni erano sempre stati chiusi con lucchetto e catena, apposti a suo tempo dal e le chiavi dei detti immobili CP_1 erano sempre state nell'esclusiva disponibilità del e CP_1 della moglie;
- laddove si ritenesse fondata la domanda attorea, il legato sarebbe comunque efficace per la quota dei 2/6 dell'immobile, pacificamente appartenente al de cuius.
Le parti non hanno articolato mezzi istruttori, rappresentando la natura documentale della causa.
La domanda volta all'accertamento della nullità del legato postula innanzitutto la verifica dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte del de cuius dei beni è causa, quando era in vita, prima di averne disposto per legato a favore dei convenuti.
I convenuti in particolare hanno dedotto che i detti beni erano sempre stati posseduti per intero del diritto di proprietà, dal de cuius, che aveva ricostruito l'abitazione, anche con i fondi pubblici per la ricostruzione a seguito del sisma dell'80, e aveva realizzato il garage ed il deposito, in precedenza inesistenti, ed aveva poi vissuto nei detti beni, insieme alla moglie, quando si era trasferito dalla Francia, dove in precedenza viveva, a San
Giorgio la Molara.
-4 di 10- La prova del detto possesso, uti dominus, del bene da parte del comproprietario non è stata però fornita.
Alla documentazione agli atti risulta che l'odierna attrice intentò giudizio di divisione avente n. 2416/1994, avente ad oggetto, tra gli altri, anche i beni di cui al presente giudizio.
Nel corso del detto giudizio, nel quale era costituito anche dopo la pronuncia di una prima sentenza, non Controparte_1 definitiva, avente ad oggetto l'individuazione delle quote spettanti a ciascun condividente partecipante al giudizio dei beni in comunione, non prodotta agli atti- si concluse con sentenza definitiva n. 1853/2006, con cui fu dichiarato esecutivo il progetto di divisione, escludendo dalla divisione il fabbricato di cui è causa, non avendo l'attrice ( insistito Parte_1 nella richiesta di divisione anche dello stesso.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta da parte attrice che all'indomani della pronuncia della detta Controparte_1 sentenza, promosse ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma di 28.406,50, a titolo di quota ereditaria derivante dalla successione di e Persona_6 PE
sulla base di una perizia redatta da un suo consulente
[...] tecnico di parte nell'ambito del giudizio di divisione proprio tenuto conto del valore dei beni di cui è causa: fu emesso decreto ingiuntivo n. 505/2009 avverso il quale si opposero le altre parti del giudizio di divisione, tra cui l'odierna attrice, concluso con accoglimento dell'opposizione con sentenza n. 1111/2013. Anche
l'introduzione del ricorso monitorio dimostra che l'attore, almeno fino alla conclusione del detto giudizio, non aveva dei beni di cui è causa un possesso uti dominus. Risulta ancora dalla perizia di stima del c.t.u. prodotta dal consulente insieme alla sentenza n. 1853/2006 che l'attore curò, in qualità di comproprietario dei beni di cui è causa, la pratica amministrativa per ottenere i fondi necessari per la ricostruzione, agendo pertanto uti condominus e non come proprietario esclusivo (cfr. relazione depositata, allegata alla sentenza n. 1853/2006).
-5 di 10- Occorre sottolineare che, a differenza di quanto dedotto dai convenuti, le dette sentenza non sono res inter alios acta e dunque inopponibili agli odierni convenuti, dovendo al contrario gli stessi qualificarsi come successori a titolo particolare di con conseguente opponibilità ad essi delle Controparte_1 sentenze pronunciate nei confronti del de cuius in relazione ai beni di cui è causa, alla luce di quanto disposto dall'art. 2909
c.c..
Inoltre nel corso del presente giudizio i convenuto non hanno chiesto di provare l'esistenza con la cosa di un rapporto di fatto ad immagine del diritto di proprietà esclusivo, dei beni oggetto di legato da parte di né dell'animus del Controparte_1 proprietario esclusivo, invece che del comproprietario -non avendo articolato alcuna prova in ordine al possesso ad usucapionem del loro dante causa- avendo per esempio solo allegato la chiusura dell'immobile da parte di per impedirne il Controparte_1 godimento da parte di terzi, senza però neppure indicare quando ciò fosse avvenuto e senza fornirne alcuna prova. Inoltre, come specificato, dalla documentazione agli atti si evince che, almeno fino al 2013 il rapporto materiale con i beni da parte del come detto non provato- difettava comunque dell'animus CP_1 di possedere in via esclusiva, avendo egli manifestato in diverse occasioni la propria qualità di comproprietario del bene.
Per l'acquisto a titolo originario del bene per usucapione da parte del comproprietario la giurisprudenza di legittimità ha richiesto al condomino che voglia provare di aver posseduto l'immobile in comproprietà in via esclusiva, uti dominus e non più uti condominus, la prova del compimento, nei confronti degli altri comproprietari, di atti univoci del godimento del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui
(Cass. ord. 8 aprile 2021 n. 9369). In particolare per individuare il dies a quo del termine per l'usucapione, la Cassazione ha ritenuto necessario individuare il compimento di un atto, o un comportamento, da parte di uno dei comproprietari tale
-6 di 10- da realizzare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, da denotare inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva;
in mancanza, laddove vi sia anche un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale posto in essere dal comproprietario, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (sul punto cfr. Cass. 11903/2015), non essendo rilevante, al fine dell'usucapione, l'astensione degli altri comproprietari dal godimento della cosa comune (sul punto cfr. Cass.ord. 6452/2025 e Cass. Ord. 24781/2017).
Nel caso di specie- stante la non contestazione in capo al del diritto di proprietà- o meglio del livello, per la CP_1 quota dei 2/6 degli immobili di cui è causa- i convenuti avrebbero dovuto provare sia del rapporto materiale esclusivo con il bene, sia l'animus, volto a possedere in via esclusiva e non come mero comproprietario. Non essendo tale prova stata fornita, deve escludersi l'usucapione degli immobili di cui è causa, per intero del diritto di proprietà, da parte del al tempo in cui CP_1 ne ha disposto mortis causa con il legato.
Incontestata è la titolarità, in capo a della Controparte_1 quota dei 2/6 del diritto di livello sugli immobili di cui è causa
( cfr. atto introduttivo del giudizio dell'attrice).
Deve pertanto ritenersi che il legato, avente ad oggetto l'intero della proprietà dei beni immobili di cui è causa, è nullo per la parte eccedente il diritto di livello sui 2/6 dei detti immobili, alla luce di quanto disposto dall'art. 652 c.c., in base al quale se al testatore appartiene una parte della cosa legata, o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a quel diritto. Si deve infatti escludere nel caso di specie, tenuto conto del dichiarato acquisto per usucapione dell'intero da parte del de cuius che lo stesso Controparte_1
-7 di 10- intendesse onerare i propri eredi legittimi del compimento delle attività di cui all'art. 651 c.c..
L'attrice ha chiesto accertarsi che la restante parte del diritto di proprietà sugli immobili di cui è causa, appartiene alla stessa, deducendo di dover tener conto sia della quota acquistata dei detti beni dalla stessa acquistata dalla madre, dalla sorella uterina e dal fratello uterino Parte_4 Per_8
.
[...]
La domanda è fondata nei limiti che seguono. Premesso che le visure catastali sono inidonee a fornire la prova della proprietà,
è necessario rilevare innanzitutto che i beni di cui è causa erano, secondo ammissione della stessa attrice, di proprietà del
, con conseguente configurabilità anche in capo ad essa solo Pt_5 del più limitato diritto di livello, pro quota.
In ordine al diritto di livello -tenuto conto che nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet- dalla documentazione agli atti risulta:
-che, in relazione al terreno, l'attrice ha acquistato:
1. i 2/6 del diritto di livello da nel 2018 Persona_8
(cfr. all. 4 fascicolo attrice);
2. 1/6 del medesimo diritto da (cfr. all. 3 Parte_4 fascicolo di parte attrice e relazione di c.t.u. allegata alla sentenza 1853/2006 nell'allegato 5 di parte attrice)
3. 1/12 del medesimo diritto dalla madre, in base ad atto per
Notar 13513 del 1993 (all. 6 e quanto specificato nella Per_2 relazione di c.t.u. resa nel giudizio n. 2416/1994 citata nell'allegato 5 di parte attrice);
4. 1/132 del medesimo diritto in base alla successione di PE
, come risultante dalla c.t.u. in atti (che indica la quota
[...] di 1/11 della metà della quota spettante al fratello uterino originariamente pari ad 1/6); PE
-8 di 10- e dunque, sviluppando i calcoli, è titolare della quota di 13/22 del diritto di livello;
-che in relazione al fabbricato invece l'attrice ha provato di essere titolare solo della quota di 2/6 del diritto di livello, per averlo acquistato dal nonché della quota di Persona_8
1/132 per averlo acquistato a seguito della successione legittima del fratello come risultante dalla c.t.u. in Persona_7 atti (che indica la quota di 1/11 della metà della quota originariamente spettante al fratello Parte_6 originariamente pari ad 1/6 del totale) tenuto conto che sia la compravendita da che quella da Parte_4 [...]
al punto precedente indicate, hanno avuto ad oggetto CP_2 il solo terreno, come risultante dagli atti ed evidenziato dal citato c.t.u.. Pertanto sul detto fabbricato la quota del diritto di livello spettante all'attrice, sviluppando i calcoli, è pari ai
15/44.
La domanda di condanna dei convenuti a consentire il godimento all'attrice non può essere accolta essendo mancata nel corso del giudizio la prova del superamento, da parte degli stessi, dei limiti di cui all'art. 1102 c.c..
Quanto alle spese di lite, la complessità degli accertamenti in fatto e la parziale soccombenza reciproca (che si realizza anche nel caso di accoglimento solo parziale delle domande formulate) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo. Per la restante quota della metà le stesse sono poste a carico dei convenuti, soccombenti per la residua parte, e liquidate nel dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-dichiara la nullità del legato contenuto nel testamento per la parte eccedente la quota dei due sesti del livello sul fabbricato
-9 di 10- sito in San Giorgio la Molara, con annesso terreno circostante, censiti al c. f. al f. 50 particella 357 sub 2 e 3 e al catasto terreni al f. 50 part. 358;
-accerta che l'attrice è titolare della quota dei 13/22 del diritto di livello sul terreno citato e della quota dei 15/44 del diritto di livello sul fabbricato citato;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa per metà le spese di lite;
condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice la restante quota della metà delle spese di lite liquidata, già operato il dimezzamento, nella somma di € 393,00 per spese vive ed € 2125,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 22 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-10 di 10-