Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7019/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7019/2024 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1953 ed elettivamente domiciliato in Viale Sauli 39/6, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. Villa Vittoria (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
PER L'ADOZIONE DI
, (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
08/04/1977
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
Lusignani 26/7 sc. B chiede l'adozione di Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), C.F._3 residente in [...], Salita San Giacomo di Molassana 2.
Il IGnor è coniugato con la IG.ra Parte_1 Parte_2
che è madre dell'adottando avuto da una precedente
[...] relazione.
All'udienza del 05/02/2025 il IG. ha dichiarato di non Pt_1 avere altri figli né genitori essendo quest'ultimi defunti ed ha confermato di voler adottare il figlio della IG.ra . Parte_2
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottando inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio.
Invero l'adottando è il figlio della moglie del ricorrente con cui ha convissuto da sempre: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione per molti anni, il legame stabile tra l'adottante e la madre dell'adottando, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni settantuno e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'ADOTTANDO che ne ha quarantasette.
L'ADOTTANDO in data 11/05/2014 si è sposato Controparte_1 con la quale è deceduta in data 19/09/2023; egli è Controparte_2 pertanto vedovo e non ha figli.
La madre dell'adottando, IG.ra , nata a [...] Parte_2
(GE) in data 15/11/1953, è ben contenta dell'adozione del figlio da parte del coniuge IG. il padre naturale CP_1 Parte_1 dell'adottando, IG. (residente in [...]
Molassana 106 A/5) si è sempre disinteressato del figlio , con CP_1 cui non ha mai vissuto e nei cui confronti nemmeno ha mai avuto alcun rapporto affettivo.
In sede di udienza la IG.ra ha dichiarato di essersi Parte_2 sposata con il IG. n data 16/07/1988 ma di convivere con Pt_1 lo stesso già dall'anno 1983. Altresì la stessa ha dichiarato di non avere più i genitori essendo quest'ultimi defunti e di essere d'accordo all'adozione proposta dal IG. Pt_1
L'adottando ha espresso piena adesione all'adozione. Il IG. ha dichiarato: “ho vissuto con mia madre Controparte_1
e suo marito da sempre. Mio padre biologico l'ho visto una volta qualche anno fa, quando mi sono sposato. L'avevo chiamato per spiegargli perché accettavo l'adozione. Non ho figli e sono vedovo. Sono d'accordo di essere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 adottato. Chiedo la sostituzione del cognome e vorrei chiamarmi
”. Persona_2
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
L'adottando ha chiesto che il suo cognome sia (non anteposto o posposto, ma) sostituito con il cognome dell'adottante; L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione del IG. , Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] da C.F._3 parte del IG. , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e ss. cc.
Dispone la sostituzione del cognome con il cognome CP_1 per cui il sig. si chiamerà Pt_1 Controparte_1
Persona_2
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di RE (GE) provveda a cambiare il cognome del IG. in Controparte_1
e all'annotazione della presente sentenza Persona_2 sul registro dello Stato Civile.
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
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