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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Girolamo Venturella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata Roma il 03/04/1969, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alberto Ardini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 18/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 2085/2022 del 2/11/2022 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma mensile di euro Parte_1 Controparte_1
878,00 a titolo di contributo di mantenimento per le figlie e oltre al 60% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 domandava al Tribunale Parte_1 di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia primogenita essendo divenuta - Per_1 rispetto al momento della pronuncia del divorzio - economicamente indipendente, nonché di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento per ad euro 400,00, Per_2 disponendo il versamento direttamente a quest'ultima, ormai maggiorenne. Quanto alle spese straordinarie, domandava di disporre la suddivisione al 50% tra i genitori.
A sostegno della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e di diversa ripartizione delle spese straordinarie per la figlia allegava, quali circostanze Per_1 sopravvenute rispetto al momento del divorzio, da un lato l'aumento delle spese per la figlia, la quale aveva appena intrapreso la carriera universitaria e, dall'altro lato, il miglioramento della condizione economica dell'ex moglie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto delle domande formulate in seno al ricorso. In via riconvenzionale, chiedeva un aumento dell'importo del contributo di mantenimento per la figlia ad euro 700,00 e ciò in Per_2 ragione delle accresciute esigenze della figlia, studentessa universitaria, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie fissata in sentenza di divorzio.
pagina 2 di 4 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei termini che seguono:
“a) Il sig. corrisponderà l'assegno di mantenimento di euro 476,00 – già Parte_1 rivalutato ad oggi – direttamente alla figlia e da tale momento padre e figlia Per_1 gestiranno solo tra loro i rapporti di natura economica;
il tutto con decorrenza da Gennaio
2026; b) l'assegno di mantenimento di euro 476,00 – già rivalutato ad oggi – per la figlia
continuerà, invece, ad essere corrisposto alla resistente con la suddivisione Per_2 delle spese straordinarie al 60% in capo al padre e al 40% in capo alla madre;
c) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza i difensori delle parti domandavano di omologare il superiore l'accordo e il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, l'accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto le condizioni di natura economica - inerenti alle figlie e maggiorenni non autonome economicamente – Per_1 Per_2 concordate dalle parti risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2128/2024, disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 2085/2022 dal Tribunale di
Siracusa in data 2/11/2022, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Girolamo Venturella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata Roma il 03/04/1969, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alberto Ardini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 18/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 2085/2022 del 2/11/2022 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma mensile di euro Parte_1 Controparte_1
878,00 a titolo di contributo di mantenimento per le figlie e oltre al 60% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 domandava al Tribunale Parte_1 di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia primogenita essendo divenuta - Per_1 rispetto al momento della pronuncia del divorzio - economicamente indipendente, nonché di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento per ad euro 400,00, Per_2 disponendo il versamento direttamente a quest'ultima, ormai maggiorenne. Quanto alle spese straordinarie, domandava di disporre la suddivisione al 50% tra i genitori.
A sostegno della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e di diversa ripartizione delle spese straordinarie per la figlia allegava, quali circostanze Per_1 sopravvenute rispetto al momento del divorzio, da un lato l'aumento delle spese per la figlia, la quale aveva appena intrapreso la carriera universitaria e, dall'altro lato, il miglioramento della condizione economica dell'ex moglie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto delle domande formulate in seno al ricorso. In via riconvenzionale, chiedeva un aumento dell'importo del contributo di mantenimento per la figlia ad euro 700,00 e ciò in Per_2 ragione delle accresciute esigenze della figlia, studentessa universitaria, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie fissata in sentenza di divorzio.
pagina 2 di 4 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei termini che seguono:
“a) Il sig. corrisponderà l'assegno di mantenimento di euro 476,00 – già Parte_1 rivalutato ad oggi – direttamente alla figlia e da tale momento padre e figlia Per_1 gestiranno solo tra loro i rapporti di natura economica;
il tutto con decorrenza da Gennaio
2026; b) l'assegno di mantenimento di euro 476,00 – già rivalutato ad oggi – per la figlia
continuerà, invece, ad essere corrisposto alla resistente con la suddivisione Per_2 delle spese straordinarie al 60% in capo al padre e al 40% in capo alla madre;
c) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza i difensori delle parti domandavano di omologare il superiore l'accordo e il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, l'accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto le condizioni di natura economica - inerenti alle figlie e maggiorenni non autonome economicamente – Per_1 Per_2 concordate dalle parti risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2128/2024, disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 2085/2022 dal Tribunale di
Siracusa in data 2/11/2022, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4