Art. 18.
La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Per la validita' delle determinazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.
La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Per la validita' delle determinazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.