Decreto cautelare 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/01/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Paritario -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti di non ammissione del ricorrente agli esami di Stato conclusivi del II Ciclo di istruzione, presso l'Istituto Paritario -OMISSIS-, n.q. di candidato esterno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto che con dichiarazione resa a verbale è stato segnalato che la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e l’istituto scolastico interessato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.