Articolo 4 della Legge 21 luglio 1959, n. 590
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 agosto 1959
Art. 4.
Per l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959