TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 155
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato e del T.U.S.P.

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applicano anche ai Comuni soci di società quotate, come V.E.R.I.T.A.S., quando acquisiscono partecipazioni, anche indirette, in altre società. L'inerzia dei Comuni nel conformarsi al parere motivato dell'Autorità è stata dichiarata illegittima.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere in conformità al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo motivato entro sessanta giorni dalla sentenza e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Illegittimità del rifiuto di adeguarsi al parere motivato

    Il Tribunale ha implicitamente annullato il rifiuto del Comune dichiarando l'illegittimità della sua inerzia e condannandolo ad adeguarsi al parere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 155
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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