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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 461/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VETTORAZZI CLAUDIA.
APPELLANTE contro
C.F. , rappresenta- Controparte_1 P.IVA_1 to e difeso dall'Avv. VETTORI GIUSEPPE.
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
In data 28 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribu- nale di Prato n. 461/2022 di data 28.07.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nel procedimento sub n. 3579/2019 R.G. inter partes, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via principale: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o caren- te motivazione con i provvedimenti conseguenti;
nel merito: in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Prato n. 461/2022 dd.
28.07.2022, previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la giacenza liquida al 30.06.2014 sul conto corrente n. 631939.19 intestato al signor ammonta(va) ad Euro 11.418.615,45 e conseguentemente Parte_1 condannare nella persona del l.r.p.t., al paga- Controparte_1 mento della somma così accertata, o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, a favore del signor Parte_1
In via istruttoria: per i motivi di cui in narrativa, disporre consulenza tecnica volta a verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni e conseguentemente la corretta determinazione della giacenza del patrimonio del signor sul Parte_1
c/c n. 631939.19 al 30.06.2014 avvalendosi della documentazione versata in atti dalle parti e, in particolare, della documentazione trasmessa da Controparte_1
a mezzo pec in data 16 luglio 2019 sub all.11 di parte
[...] Pt_1
In via istruttoria si insiste nella richiesta di disporre CTU contabile a fronte della natu- ra tecnica della vertenza e della contrapposizione di elaborati di parte con risultanze difformi pur basate su documentazione proveniente da CP_2
2 Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per l'insieme degli elementi in fatto ed in di- ritto esposti nella narrativa:
In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notifi- cato in violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c.; - dichiarare il difetto di interesse ad Contr agire dell'attore; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di avendo l'attore in sede di prima udienza escluso una qualsiasi responsabilità della e di- CP_1 sporne l'estromissione dal presente giudizio;
- a seguito del deposito delle note di trat- tazione scritta di prima udienza del Sig. del 2 luglio 2020, nelle quali l'attore Pt_1
Contr ha escluso ogni responsabilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Nel merito: - respingere l'appello proposto perché inammissibile e comunque infonda- to, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile la domanda del Sig. e comunque ed in ogni caso respingere tutte le domande da Pt_1 lui svolte, anche singolarmente prese, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché prescritte, non provate ed assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che la Corte riterrà di applicare;
- condannare l'attore, Sig.
[...]
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - per aver agito in Parte_2 giudizio con mala fede e colpa grave ed in difetto della normale prudenza - nella misu- ra che verrà determinata ovvero che risulterà di giustizia, per tutte le causali indicate in narrativa.
In via istruttoria: - rigettare le richieste istruttorie formulate da parte appellante;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenesse già acquisita la prova della infondatezza della domanda attorea e ritenesse opportuno procedere ad una istruttoria, si chiede siano ammesse le richieste istruttorie formulate al paragrafo X della seconda memoria e nel paragrafo VII della terza memoria;
- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede di es- sere ammessi a prova contraria sui capitoli indicati nel paragrafo VII della terza me- moria.
3 Il tutto con vittoria di spese tecniche e legali e competenze di lite, oltre a IVA e CPA co- me per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2019 Parte_3 onveniva davanti al Tribunale di Prato
[...] Controparte_3
esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto nel settembre 2012 un contratto inerente servizi di investi- mento, con utilizzo anche dello strumento di “banca multicanale” e la “piattaforma di mercato online”, conferendo la delega ad operare al collaboratore Persona_1
- che da un documento trasmesso dal collaboratore risultava al 9 Persona_1 aprile 2014 un saldo del conto corrente n. 631939 positivo per € 11.733.985,72;
- che, anche sulla base dell'analisi condotta dal proprio consulente rag. nel Per_2 periodo dal 1.01. 2014 al 30.06.2014 si era verificata una diminuzione del patrimonio
“imputabile ad una rappresentazione arbitraria ed inattendibile da parte della ”. CP_1
Parte attrice chiedeva “accertare e dichiarare che la giacenza liquida al
30.06.2014 sul conto corrente n. 631939.19 intestato al signor Parte_1 ammonta(va) ad Euro 11.418.615,45 e conseguentemente condannare
[...]
nella persona del l.r.p.t., al pagamento della somma così accertata, Controparte_4
o quella maggiore o minore risultante in corso di causa”.
Si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1 domanda ed in particolare rilevando ed eccependo:
- che, come già evidenziato prima dell'instaurazione del giudizio, la stampa dell'estratto conto al 9 aprile 2014 con saldo positivo per € 11.733.985,72 trasmesso dal collaboratore non era veritiera, risultando da alterazioni dei documenti Persona_1 bancari ufficiali, tanto che il Sig. aveva rappresentato alla Banca MPS la volon- Pt_1 tà di denunciare il collaboratore che aveva accesso all'internet banking;
- che dalle verifiche svolte era risultato che: a) tutti gli accessi e le operazioni sull'internet banking del Sig. erano state effettuate utilizzando una configura- Pt_1 zione del computer (User Agent), un Provider di connettività Internet ed un indirizzo IP
4 che rientravano nel profilo del cliente e che pertanto era abituale;
b) tutti gli accessi e le operazioni sull'internet banking del Sig. erano state effettuate confermando Pt_1 con il corretto inserimento delle credenziali (password monouso comprese generate dal- lo stesso Sig. attraverso le chiavi elettroniche in suo possesso); Pt_1
- che era stata trasmessa tutta la documentazione relativa alle operazioni ed anche un “CD contenente dati log operazioni e indirizzi IP relativi all'operatività online sui rapporti dei Signori al 1/1/2014 al 30/04/2014”; Pt_1
- che la relazione depositata da controparte si fondava in parte su documenti illeg- gibili e comunque era affetta da gravi errori tecnici.
Istruita la causa con prove orali, documenti e CTU, il Tribunale di Prato con sen- tenza n. 461/2022 pubblicata il 28/07/2022 così statuiva:
“Rigetta le domande di parte attrice,
Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 68.367,00 per onorari, oltre 15 % per
[...] spese generali, c.p.a. e i.v.a.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“In primo luogo, quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, si osserva che, nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice ha precisato di non Contr avere formulato domanda di accertamento di responsabilità di e/o di risarcimen- to del danno, essendosi limitata a chiedere l'accertamento dell'ammontare della gia- Contr cenza del proprio patrimonio sul conto corrente allo stesso intestato e quindi che sia condannata a pagare l'ammontare così accertato […]
Se, invece, come pare comprendere, l'attore propone azione di condanna della banca al pagamento del saldo attivo del conto corrente, epurato di asserite illegittime decurtazioni, manca una chiara e specifica allegazione delle condotte indebite che sa- rebbero state poste in essere dalla banca.
Dopo aver prospettato, nell'esposizione dei fatti di causa, la sussistenza di una dif- formità tra le risultanze contabili comunicategli dal proprio collaboratore Per_1 nell'aprile 2014 e gli estratti conto della banca, l'attore formula una domanda di
[...] accertamento negativo dal saldo del conto corrente n. 631939.19 risultante alla data
5 del 30.06.2014, denunciando, sulla base di una perizia di parte, vizi di rendicontazione Contr da parte della banca
Rispetto a tale precisazione, si rileva in primo luogo che il non ha speci- Pt_1 ficato se il conto è chiuso o e tutt'ora aperto (circostanza che impedisce di verificare l'ammissibilità della domanda di condanna avanzata) e non ha prodotto gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto così da consentire un'adeguata e corretta ricostruzione del rapporto e del saldo alla data indicata.
In ogni caso, nel merito, le contestazioni avanzate riguardano il periodo
1.01.2014/30.06.2014 e paiono riferirsi ad asseriti errori di rendicontazione da parte della banca che tuttavia non trovano riscontro con gli estratti conto allegati come doc.
12 (che si riferiscono al trimestre precedente). Tali doglianze si fondano sulle risultanze di una perizia di parte, priva di una chiara e specifica allegazione e contenente pro- Contr spetti e tabelle illeggibili. La banca sin dalla comparsa di costituzione, pur ecce- pendo la nullità dell'atto di citazione, ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. le doglianze attoree ed ha eccepito la palese erroneità e incomprensibilità degli accerta- menti del perito di parte attrice. A fronte di tali contestazioni, l'attore non ha preso specifica posizione, limitandosi ad insistere per l'ammissione di una c.t.u. che, nel con- testo delle prospettazioni delle parti, deve ritenersi del tutto esplorativa e come tale non ammissibile.
In questo contesto, pertanto, le domande attoree devono essere rigettate per man- cata allegazione e prova di qualsiasi illegittima condotta a carico della banca convenu- ta”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza grava- Parte_1 ta errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità della sentenza: omessa e/o carente motivazione;
2) omesso esame di documentazione prodotta e/o circostanze dedotte;
3) errori di rendicontazione di – errata valutazione della perizia di CP_2 parte – ammissibilità della CTU richiesta.
6 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le Controparte_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 28 novembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I motivi di appello (“1) nullità della sentenza: omessa e/o carente motivazione;
2) omesso esame di documentazione prodotta e/o circostanze dedotte;
3) errori di ren- dicontazione di – errata valutazione della perizia di parte – ammissibilità CP_2 della c.t.u. richiesta”) possono essere trattati unitariamente in quanto connessi.
Parte appellante in sintesi deduce: “il signor ha specificato da subito le Pt_1 doglianze e gli asseriti errori di rendicontazione allegando un elaborato peritale (sub doc. 17 memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. dd. 8.06.2021) nonché tutta la documenta- zione bancaria fornita da controparte (sub doc. 11 comparsa di costituzione dd.
16.04.2020). Gli errori di rendicontazione riportati tecnicamente dal perito di parte nel proprio elaborato peritale sono ricavati dalla documentazione bancaria. Per_2
Non è dato comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito, dunque, al giudice di prime cure di affermare che gli errori di rendicontazione lamentati dal si- gnor “non trovano riscontro con gli estratti conto allegati come doc. 12 (che si Pt_1 riferiscono al trimestre precedente)”. […] Il signor ha chiarito già in sede di Pt_1 atto di citazione dd. 20.12.2019 di aver “rilevato per il periodo dal 1.01.2014 al
30.06.2014 una diminuzione del proprio patrimonio imputabile ad una rappresenta- zione arbitraria e inattendibile da parte della ” […] È bene chiare che le doglian- CP_1 ze formalizzate dal signor sono del tutte avulse dalle “risultanze contabili co- Pt_1 municategli dal proprio collaboratore . […] Ne consegue l'errata va- Persona_1
7 lutazione del giudice di prime cure di un rigetto delle domande attoree “per mancata allegazione e prova di qualsiasi illegittima condotta a carico della banca convenuta”.
[…] Il giudice di prime cure afferma che “manca una chiara e specifica allegazione delle condotte indebite che sarebbero state poste in essere dalla banca” (pag. 6 sentenza av- versata). Orbene, il signor ha prodotto l'elaborato del perito Parte_1 dott. sub all. 17 (memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. dd. 8.06.2021) che rico- Per_2 struisce - lo si ribadisce su documenti inviati dalla stessa banca con pec di data 16 lu- glio 2019 - il saldo del c/c dell'esponente. Dalla verifica della documentazione prodotta da con la pec in parola, l'esponente ha rilevato per il periodo dal 1.01.2014 CP_2 al 30.06.2014 una diminuzione del proprio patrimonio imputabile ad una rappresen- tazione arbitraria e inattendibile da parte della […] L'elaborato del ragionier CP_1 commercialista si articolava in due sezioni dedicate: l'una all' “esame CP_5 movimenti conto corrente del periodo 26 marzo – 9 aprile 2014” (pag. 1 doc. 17) e l'altra al confronto tra l' “estratto conto fiscale non compatibile con lista movimenti”
(pag. 4 doc. 17 memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. dd. 8.06.2021). […] la richiesta di consulenza tecnica formalizzata dal signor è tutt'altro che “esplorativa” poi- Pt_1 ché volta a verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni e conseguentemente la corretta determinazione della giacenza del patrimonio del signor Parte_1 sul c/c n. 631939.19 al 30.06.2014 avvalendosi della documentazione versata
[...] in atti dalle parti e, in particolare, della documentazione trasmessa a mezzo pec in data
16 luglio 2019 sub doc. 11 parte attrice. […] Ciò che il signor vorrebbe è una Pt_1 verifica della regolarità o meno contabile per accertare il proprio patrimonio”.
I motivi sono infondati.
Anche in questa sede, come già in primo grado, parte appellante deduce in modo del tutto generico degli “errori di rendicontazione” che avrebbero comportato “una di- minuzione del proprio patrimonio imputabile ad una rappresentazione arbitraria e inattendibile da parte della ”, senza alcuna indicazione, neppure sommaria, della CP_1 natura di tali errori, rinviando integralmente ad una consulenza di parte redatta dal Rag.
Per_3
8 Anche tale consulenza, tuttavia, non chiarisce in alcun modo in cosa si concrete- rebbero in effetti tali “errori di rendicontazione” e, come puntualmente evidenziato dalla Contr difesa di e dalla relazione dalla stessa depositata, risulta affetta da gravi errori an- che metodologici e di impostazione: il Rag. non contesta le singole operazioni Per_3 di acquisto e vendita titoli, ma sostiene che alcune sarebbero “impossibili” in quanto av- venute con un “saldo valuta” negativo, quando in realtà il saldo “disponibile” è stato sempre positivo, come emerge dall'accredito unicamente di interessi attivi;
il Rag. Per_4 pretende poi di computare le effettive minusvalenze sulla base della certificazione fi-
[...] scale, che segue tuttavia regole diverse e non sovrapponibili.
E' peraltro documentato che il Sig. (collaboratore dell'attore Persona_1 [...]
con piena delega ad operare sui relativi conti bancari) è stato rin- Parte_4 viato a giudizio e poi condannato per calunnia ai danni di dirigenti e funzionari di varie Contr banche, tra le quali attuata anche mediante la “contraffazione dei documenti ban- cari di rendicontazione” (vedi rinvio a giudizio già prodotto nel corso del giudizio di primo grado;
sentenza dell'8 gennaio 2024 prodotta nel corso del presente giudizio di appello in quanto sopravvenuta rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni di- nanzi al Tribunale del 20 gennaio 2022); nell'ambito di tale procedimento penale il Rag. ha riconosciuto la infondatezza dei rilievi fondati sulle certificazioni fiscali (ve- Per_3 di verbale dell'udienza del 15 maggio 2023, prodotto da parte appellata in quanto so- pravvenuto: “evidentemente ho detto una cosa che non è attendibile”); la polizia giudi- ziaria ha avuto modo di evidenziare che “non è mai stata riscontrata alcuna irregolari- tà nei rendiconti e nella documentazione originale prodotta dagli Istituti di Credito de- nunciati. Al contrario le stesse indagini (vedi quelle condotte dalla GdF di ) non- CP_1 ché le CTU richieste dall'AG procedente (vgs p.p. 5916/15 Procura della Repubblica di
Torino) hanno permesso di rilevare e accertare la contraffazione di documentazione bancaria in possesso a e (vedi annotazione di polizia giudiziaria del 21 Per_1 Pt_1 novembre 2019, doc. 28 sexies di parte convenuta in primo grado).
La genericità ed indeterminatezza delle deduzioni difensive, i gravi errori metodo- logici della relazione di parte depositata e l'ampia documentazione tratta dal procedi- mento penale (utilizzabile anche in questa sede: vedi Cass. 25/07/2023, n.22334, Cass.
9 28/02/2023, n.5947) rendono irrilevante e superfluo ogni ulteriore accertamento conta- bile.
L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in or- dine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e si liquidano (valore indeterminabile, complessità media) in € 11.500,00 (fase di studio € 3.500,00; fase introduttiva € 2.000,00; fase decisionale € 6.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 28/07/2022, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 11.500,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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