Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP avv.
Maria Antonietta Dilonardo, ha emesso la seguente
s e n t e n z a ex art.429 c.pc. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 856/2024 R.G.; tra
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Vittoria Ciaravella;
opponente contro
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Quarato Controparte_1
opposta oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2024 il Parte_1 proponeva opposizione all'ordinanza – ingiunzione n.2 emessa dalla
[...]
Provincia di il 10.1.2024 e notificata il 20.2.2024, con cui veniva richiesto il CP_1 pagamento della somma di € 622,42, cui € 600,00 per sanzione amministrativa, €
10,65 per spese di notifica del processo verbale n.68/2022 ed € 12,27 per spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione, chiedendo che la stessa, previa sospensione della sua efficacia e dichiarazione della sua illegittimità, fosse annullata, con vittoria delle spese di lite.
Il provvedimento era stato emesso a seguito del processo verbale di contestazione n 68/2022 della Polizia locale di con cui era stata contestata all'odierno CP_1
ricorrente la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.192 del D.Lgs
n.152/06, perchè identificato quale responsabile dell'abbandono di rifiuti pericolosi, avvenuto il giorno 29.9.2022 sulla SP 88 località Lido Cerano in agro di CP_1
l'identificazione era avvenuta attraverso l'esame di fotogrammi rilevati tramite
[...]
che evidenziavano l'abbandono dei rifiuti da parte degli occupanti C.F._1
1
nel medesimo verbale era stata comminata la sanzione di cui all'art. 255 dello stesso d.lgs 152/2006..
Assumeva il ricorrente la illegittimità della impugnata ordinanza deducendo l'inesistenza della propria responsabilità in merito a quanto contestatogli, dal momento che i propri operatori avevano trasportato presso l'isola ecologica sita in località Lido Cerano i rifiuti solidi urbani raccolti durante l'attività di manutenzione del canale denominato Le Chianche.
Detti rifiuti erano stati abbandonati nel canale ad opera di terzi rimasti ignoti e dopo essere stati raccolti e differenziati, erano stati conferiti negli appositi contenitori della suddetta isola. Poiché i cassonetti risultavano essere già ricolmi ed era impossibile depositare al loro interno tutto il materiale trasportato, una parte dello stesso era stato adagiato a ridosso degli stessi, ma sempre all'interno dell'isola ecologica.
Di tanto l'odierna opposta non aveva inteso tenere conto, seppur tempestivamente rappresentato nella memoria del 16.11.2022, in tal modo non considerando che l'opera del , tesa ad evitare l'accumulo di rifiuti da parte di ignoti nei siti Parte_1
ove ricadono le opere di bonifica, sopperendo alle carenze del servizio della loro raccolta, è indice semmai di diligenza della condotta tenuta dai suoi operatori.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta Controparte_1
in cui contrastava i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Eccepiva la resistente la mancata proposizione della querela di falso avverso l'accertamento, essendo detto documento assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2699 c.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 414 nn 4 e 5 c.p.c. e sostenendo la legittimità del proprio provvedimento, atteso che i rifiuti lasciati sulla strada non rientrano nel concetto di abbandono controllato e come tale non sanzionabile.
Deduceva che l'azione di abbandono dei rifiuti altro non è che il loro disfarsi in maniera definitiva, così esponendoli al degrado, sicchè in presenza di contenitori già colmi, resta l'obbligo del cittadino di non abbandonare i rifiuti su suolo al fine di evitare la creazione di pubbliche discariche a cielo aperto.
Con ordinanza del 19.9.2024 la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza, ritenutasi la superfluità della prova testimoniale richiesta dalla resistente.
2 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il provvedimento impugnato è innanzitutto formalmente corretto, perché contiene la indicazione analitica di tutte norme anche di carattere procedurale relative all'ente tenuto ad irrogare la sanzione, gli obblighi di contestazione, i termini e la misura del pagamento in misura ridotta, oltre che la specificazione della possibilità di presentare nel termine di trenta giorni scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dalla competente autorità.
Oltre alle modalità di accertamento della avvenuta infrazione e della identificazione del trasgressore da parte del Comando di Polizia municipale di CP_1 nell'impugnato provvedimento sono indicati in maniera analitica le definizioni di rifiuto e disfarsi, nonché le norme di legge relative e finanche le implicazioni ambientali ed economiche ricadenti sulla intera collettività derivanti dall'abbandono dei rifiuti.
Tanto premesso, si rileva che anche nel merito l'ordinanza ingiunzione opposta è stata legittimamente emessa, atteso che, valutato il comportamento accertato e d'altra parte non contestato da parte opponente, ha fatto corretta applicazione dell'art. 192, il quale prevede che “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”; l'art. 255 del medesimo testo normativo prevede che “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
Non è infatti condivisibile l'assunto di parte opponente, che deduce la inapplicabilità al caso di specie della fattispecie prevista dall'.art. 192 comma 1 d lgs 152/06 perche, nel caso concreto, i sacchi di rifiuti erano stati riposti nelle vicinanze del cassonetto adibito alla raccolta dei rifiuti, cassonetto, peraltro, stracolmo.
Infatti secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, un rifiuto depositato nei pressi di un cassonetto è sempre incontrollabile, in quanto esposto in egual misura ad intemperie, ad azioni vandaliche nonché agli animali randagi in cerca di cibo. Non vi è dubbio quindi che qualunque rifiuto riposto per terra e non
3 all'interno del cassonetto è fuori controllo poiché esposto ad azioni di degrado.
Né il trasgressore può invocare ad esimente del proprio comportamento la circostanza che il cassonetto sia pieno, perché anche in questa ipotesi rimane fermo l'obbligo del cittadino di non abbandonare i propri rifiuti in un'area pubblica, ma di andare alla ricerca di altri contenitori al fine del regolare conferimento.
Sotto altro aspetto non è rilevante il fatto che il materiale esecutore dell'abbandono sia un operatore incaricato della manutenzione e pulizia, come nella fattispecie documentalmente provato, sussistendo l'onere, anche per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti (pubbliche o private che siano) di controllare la corretta attività di smaltimento, rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti, sicché la qualifica del soggetto di detto abbandono non ne scrimina la condotta.
L'applicazione della sanzione risulta infine legittima anche nella determinazione dell'importo, avendo la P.A. applicato la stessa nella misura pari al doppio del minimo edittale, perché più favorevole.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 147/22, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti della così provvede: Controparte_1
1.rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. n.2 emessa dalla Provincia di Brindisi il 10.1.2024;
2.condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in € 462,00, per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP.
e IVA se dovuti.
Brindisi, 23.1.2025
Il GOP
Avv. Maria Antonietta Dilonardo
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