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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/04/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
******************************
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. R.G. 196/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso dai coniugi:
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 23/08/1970 ed ivi residente;
(C.F nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1971 ed ivi residente;
Rappresentati per delega dall'avv. PISTONE DANIELA IDA DELFINA con l'intervento del
Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 31/01/2024 dai coniugi in epigrafe indicati al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il
06/12/1998 in Terzo (AL); rilevato che i ricorrenti, uditi dal Presidente che si è riservato di riferire al Collegio, hanno confermato la domanda;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) Che i ricorrenti si sposarono con rito religioso in Terzo (AL) il 06/12/1998;
b) che i medesimi addivennero a separazione consensuale il 17/09/2021 dinanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Alessandria alle condizioni di cui al verbale omologato il
21/09/2021 ritenuto che nella specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2 lett. b
Legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato della legge 6.3.1987 n. 74; viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in Terzo
(AL) il 06/12/1998 tra
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e
, nato ad [...] il [...], Parte_2
dà atto, recependole, delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Per_
➢ 1) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà
l'iscrizione anagrafica presso la madre con la quale continuerà a risiedere. Il figlio maggiorenne ormai autosufficiente risiede ancora con la madre;
Per_2 Per_
➢ 2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della sola figlia la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, e, in ragione dell'età, potrà vedere in qualsiasi momento la medesima, quando la figlia lo vorrà e compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima. In ogni caso il papà potrà Per_ vedere a fine settimana alterni, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e, comunque, terminato l'orario lavorativo del padre;
potrà trascorrere insieme a lei il 50% delle festività religiose e scolastiche secondo il criterio dell'alternanza, nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze Per_ estive. Le spese straordinarie per saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% e, comunque sia per le spese ordinarie che per le straordinarie, si applicherà il Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria;
➢ 3) poiché il figlio è economicamente autosufficiente, il padre non sarà tenuto Per_2
al versamento di alcun assegno di mantenimento;
➢ 4) poiché la SI.ra ha reperito un'attività lavorativa solo nell'anno 2022, Pt_1 percepirà l'assegno unico e/o ogni altro emolumento dovuto per la figlia;
➢ 5) la casa di abitazione coniugale di proprietà del SI. resterà al medesimo Pt_2 con tutti i mobili che l'arredano; la SI.ra ed i figli hanno già provveduto Pt_1 ad asportare i loro effetti personali presso l'attuale residenza;
➢ 6) i coniugi dichiarano di avere già regolato, prima del deposito del ricorso, ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale, salvo quanto previsto ai punti che precedono;
➢ 7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non sono reciprocamente dovuti assegni di mantenimento;
➢ 8) i coniugi dichiarano sin d'ora di acconsentire al rilascio all'altro coniuge del passaporto e di ogni altro documento utile per l'espatrio ed all'inserimento negli stessi del nominativo della figlia minore, ovvero al rilascio del passaporto e di ogni Per_ documento valido per l'espatrio per la figlia
➢ 9) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terzo (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(anno 1998 parte 2^ Serie A n.4)
Così deciso dal Tribunale di Alessandria li 26.03.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Marozzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
******************************
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. R.G. 196/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso dai coniugi:
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 23/08/1970 ed ivi residente;
(C.F nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1971 ed ivi residente;
Rappresentati per delega dall'avv. PISTONE DANIELA IDA DELFINA con l'intervento del
Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 31/01/2024 dai coniugi in epigrafe indicati al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il
06/12/1998 in Terzo (AL); rilevato che i ricorrenti, uditi dal Presidente che si è riservato di riferire al Collegio, hanno confermato la domanda;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) Che i ricorrenti si sposarono con rito religioso in Terzo (AL) il 06/12/1998;
b) che i medesimi addivennero a separazione consensuale il 17/09/2021 dinanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Alessandria alle condizioni di cui al verbale omologato il
21/09/2021 ritenuto che nella specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2 lett. b
Legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato della legge 6.3.1987 n. 74; viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in Terzo
(AL) il 06/12/1998 tra
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e
, nato ad [...] il [...], Parte_2
dà atto, recependole, delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Per_
➢ 1) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà
l'iscrizione anagrafica presso la madre con la quale continuerà a risiedere. Il figlio maggiorenne ormai autosufficiente risiede ancora con la madre;
Per_2 Per_
➢ 2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della sola figlia la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, e, in ragione dell'età, potrà vedere in qualsiasi momento la medesima, quando la figlia lo vorrà e compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima. In ogni caso il papà potrà Per_ vedere a fine settimana alterni, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e, comunque, terminato l'orario lavorativo del padre;
potrà trascorrere insieme a lei il 50% delle festività religiose e scolastiche secondo il criterio dell'alternanza, nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze Per_ estive. Le spese straordinarie per saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% e, comunque sia per le spese ordinarie che per le straordinarie, si applicherà il Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria;
➢ 3) poiché il figlio è economicamente autosufficiente, il padre non sarà tenuto Per_2
al versamento di alcun assegno di mantenimento;
➢ 4) poiché la SI.ra ha reperito un'attività lavorativa solo nell'anno 2022, Pt_1 percepirà l'assegno unico e/o ogni altro emolumento dovuto per la figlia;
➢ 5) la casa di abitazione coniugale di proprietà del SI. resterà al medesimo Pt_2 con tutti i mobili che l'arredano; la SI.ra ed i figli hanno già provveduto Pt_1 ad asportare i loro effetti personali presso l'attuale residenza;
➢ 6) i coniugi dichiarano di avere già regolato, prima del deposito del ricorso, ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale, salvo quanto previsto ai punti che precedono;
➢ 7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non sono reciprocamente dovuti assegni di mantenimento;
➢ 8) i coniugi dichiarano sin d'ora di acconsentire al rilascio all'altro coniuge del passaporto e di ogni altro documento utile per l'espatrio ed all'inserimento negli stessi del nominativo della figlia minore, ovvero al rilascio del passaporto e di ogni Per_ documento valido per l'espatrio per la figlia
➢ 9) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terzo (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(anno 1998 parte 2^ Serie A n.4)
Così deciso dal Tribunale di Alessandria li 26.03.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Marozzo