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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. IA Dal Martello Giudice rel./est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASETTO MARTA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
PASETTO FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- Porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente per il contributo al mantenimento della figlia IA l'importo mensile omnicomprensivo di euro 100,00
pagina 1 di 3 mensili, entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dal corrente mese di luglio 2025 per la durata di due anni e quattro mesi;
- Dichiararsi che ogni altra questione tra le parti è stata definita e che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per il pregresso a qualsiasi titolo, ragione e causa;
- Spese di lite compensate”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza davanti alla Giudice designata le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
FUMANE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi è stato sottoscritto il 14.6.2016 e autorizzato dal Tribunale il 21.6.2016 (v. allegato in atti) e dalla data di tale accordo all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale sottoscritto dalle parti all'udienza del 2 luglio 2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
FUMANE (VR) il 21/10/1995 tra , e Parte_1 [...] regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
FUMANE (VR) (anno 1995 parte seconda, serie A, n. 22) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FUMANE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
IA Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. IA Dal Martello Giudice rel./est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASETTO MARTA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
PASETTO FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- Porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente per il contributo al mantenimento della figlia IA l'importo mensile omnicomprensivo di euro 100,00
pagina 1 di 3 mensili, entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dal corrente mese di luglio 2025 per la durata di due anni e quattro mesi;
- Dichiararsi che ogni altra questione tra le parti è stata definita e che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per il pregresso a qualsiasi titolo, ragione e causa;
- Spese di lite compensate”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza davanti alla Giudice designata le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
FUMANE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi è stato sottoscritto il 14.6.2016 e autorizzato dal Tribunale il 21.6.2016 (v. allegato in atti) e dalla data di tale accordo all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale sottoscritto dalle parti all'udienza del 2 luglio 2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
FUMANE (VR) il 21/10/1995 tra , e Parte_1 [...] regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
FUMANE (VR) (anno 1995 parte seconda, serie A, n. 22) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FUMANE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
IA Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3