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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12766 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46978/2022 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Massimo Fantoni;
OPPONENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Agosta e Avv. Daniele Agosta
OPPOSTO
Cui è riunito con provvedimento in data 10 ottobre 2023 il fascicolo recante r.g.
n. 53695/2022, vertente tra
come sopra rappresentato;
Controparte_1
OPPONENTE
Contro
come sopra rappresentata;
Parte_1
OPPOSTA
OGGETTO: restituzione somme - contratto di appalto lavori - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata ex art. 127 ter c.p.c. al 31 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si precisano brevemente le pretese avanzate dalle parti nei propri scritti difensivi.
Il presente giudizio vedi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 46978/2022 e R.G.
53695/2022) aventi ad oggetto pretese creditorie connesse a lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'immobile di proprietà del signor . Parte_1 Controparte_1
Infatti, il sig. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 8044/2022 Controparte_1
del 9.05.2022 (R.G. 25156/2022), notificato il 16 maggio 2022, con cui ingiungeva Part alla il pagamento della somma di euro 10.500,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) portata da una scrittura privata, datata 26 marzo 2021, firmata dallo stesso e dall'amministratore unico della CP_1 Parte_1 [...]
in cui la società si impegnava a restituire la menzionata somma. CP_2
Parte Deduceva il ricorrente in monitorio di aver incaricato la società della ristrutturazione del proprio appartamento usufruendo del bonus 50%, tuttavia, letto il capitolato della ditta datato 24 marzo 2024 il decideva di non far eseguire CP_1 alcuni lavori e, in data 26 marzo 2021, le parti sottoscrivevano il contratto di appalto e
'a garanzia del credito per le lavorazioni stornate la società si impegnava a 'restituire al sig. la somma di euro 10.500 rispetto all'ammontare totale previsto dal CP_1 capitolato' (cfr. pag. 2 ricorso . CP_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la presentava opposizione che veniva Parte_1 iscritta al numero di R.G. 46978/2022. Altresì, la notificava al in data 16 giugno 2022, il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 9676 del 3.06.2022 (R.G. 30625/2022) per l'importo di euro 24.690,01
(oltre interessi e spese del procedimento) portato dalle fatture n. 57/2021 del
9.06.2021, relativa all'impianto elettrico, e n. 90/2021 del 6.11.2021 per lavori extra capitolato eseguiti sempre nell'immobile del CP_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo il presentava opposizione che veniva CP_1 iscritta al numero di R.G. 53695/2022.
Le difese della società possono essere così riassunte: (i) il non ha Parte_1 CP_1
Part diritto alla restituzione della somma ingiunta di euro 10.500,00 in quanto la sottoscriveva l'impegno restitutorio soltanto a garanzia, così come parimenti a garanzia rilasciava anche un assegno di euro 10.300,00 - peraltro poi incassato dal
- in quanto le parti in data 24 marzo 2021 firmavano due computi metrici uno CP_1
per una spesa di euro 21.116,56 oltre iva (computo metrico A) e l'altro per una spesa di euro 39.010,75 oltre iva (computo metrico B); il committente dapprima, CP_1 sceglieva di realizzare le lavorazioni previste dal capitolato B e sulla base di queste richiedeva il bonus ristrutturazioni, sottoscrivendo il 26 marzo 2021 il relativo contratto. Tuttavia il cambiava idea e sceglieva di svolgere lavori di importo CP_1
inferiore previsti dal computo metrico A, ma 'per evitare di rifare la pratica del bonus Part ristrutturazioni, chiedeva una garanzia alla perché voleva essere tutelato da un eventuale comportamento scorretto della ditta che avrebbe potuto effettuare le ulteriori lavorazioni a sua insaputa e poi pretendere il pagamento come da computo metrico B e contratto sottoscritti o non eseguire lavorazioni' (cfr. pag. 3 opposizione res). Quindi Part la firmava a garanzia la scrittura e, altresì, a garanzia rilasciava anche un assegno di euro 10.300,00 indebitamente incassato dal Tuttavia, successivamente il CP_1
Part commissionava alla oltre a lavori extra capitolato mai pagate, anche tutti CP_1
i lavori di cui al computo metrico B di maggior importo con la conseguenza che nessuna somma doveva essere restituita.
La difesa del sostiene invece (i) che la scrittura integrava un Controparte_1
Part impegno restitutorio della (ii) l'assegno rilasciato era inconferente rispetto alla controversia in quanto recante un importo diverso rispetto a quello della scrittura privata ed emesso dal personalmente per saldare una situazione debitoria CP_2 Part personale con il e (iii) che con l'e-mail del 2 novembre 2011 la CP_1
confermava di essere debitrice del CP_1
Alla luce del quadro probatorio fornito dalle parti, delle deduzioni trasposte negli scritti difensivi, nonché dei fatti non contestati dalle parti deve rappresentarsi quanto segue.
Quanto alla domanda avanzata dal signor nel decreto ingiuntivo n. CP_1
8044/2022 opposto, si rileva che
La pretesa creditoria del si fonda sulla scrittura privata datata 26.03.2021 e CP_1
sottoscritta dalle parti (doc. 3 punto 5 ricorso per d.i. ove si legge CP_1 testualmente “Il signor amministratore unico della società Res s.r.l.s. si CP_2
impegna a restituire al signor la somma di € 10.500,00 la Controparte_1 restituzione avverrà in tranche nel rispetto delle normative bancarie per evitare problematiche di tipo giuridico”.
Secondo la tesi del la società si impegnava a restituire le somme suindicate CP_1 in quanto il aveva avuto un ripensamento su alcuni lavori che quindi non CP_1
voleva più eseguire e “a garanzia del credito per le lavorazioni stornate, il sig.
nella sua qualità, si impegnava a restituire … 10.500,00 rispetto CP_2
all'ammontare previsto dal capitolato” (cfr. pag. 2 ricorso monitorio . La CP_1
Part conferma la circostanza del ripensamento del specificando che la società CP_1
aveva sottoscritto l'impegno e anche consegnato un assegno solo con funzione di garanzia, perché il non voleva modificare la pratica del bonus al 50% già CP_1 presentata, tuttavia, tali somme non dovevano essere pagate dalla società perché il successivamente aveva richiesto tutte le lavorazioni previste nel contratto CP_1 sottoscritto e nel computo metrico B e finanche lavori extra capitolato.
Deve rammentarsi in tema di ricognizione di debito o promessa di pagamento che secondo giurisprudenza “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi -nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria- senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento” (Cass. Civ. n. 34733 del 12/12/2023).
Ebbene alla luce del quadro probatorio fornito nel corso del giudizio deve concludersi per l'accoglimento della domanda del CP_1
Part Deve rilevarsi infatti che la non ha contestato l'esistenza della promessa di Part pagamento firmata dall'amministratore unico della signor ed anzi ha CP_2
finanche dedotto di aver rilasciato, a garanzia della restituzione prevista nella scrittura, un assegno poi illegittimamente incassato dal CP_1
Né ha fornito, come era suo onere, la prova contraria circa l'invalidità o inefficacia dell'impegno restitutorio assunto verso l'opposto.
Infatti, la contabile attestante l'incasso di un presunto assegno (cfr. doc. 11 opposizione res) -mai prodotto- rilasciato a garanzia, non prova il pagamento di quanto indicato nella scrittura privata, in quanto reca un importo diverso (pari ad euro
10.300,00) rispetto a quello della scrittura privata de qua (relativa alla somma di euro
10.500,00), nonché una causale diversa (riferita ad un indeterminato 'deposito cauzionale' con relativi oneri accessori) ed è riconducibile alla persona fisica del signor e non alla società Res, laddove, invece, la scritura privata de qua CP_2
veniva sottoscritta dal nella qualità. CP_2
Peraltro, anche l'argomentazione sulle ragioni che renderebbero non dovute le somme di cui alla sottoscrizione della scrittura privata (realizzazione alla fine da parte del dei lavori di cui al computo metrico B) sono rimaste asserzioni prive di CP_1 riscontro probatorio convincente, anche considerato che logica conseguenza di tale assunto avrebbe dovuto essere la richiesta di ripetizione delle somme incassate con il presunto assegno, mai avanzata in giudizio dalla Pt_1
Le evidenze emerse nel corso del giudizio, quindi, conducono al rigetto Part dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per l'importo di euro 10.500,00 oltre interessi e spese del monitorio n. 8044/2022 del
9.05.2022 (R.G. 25156/2022).
Venendo all'analisi della domanda di pagamento somme avanzata dalla Parte_1
anzitutto, deve premettersi che è pacifico il principio per cui il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 9439 del 23/03/2022). I fatti non contestati sollevano la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, e possono essere posti a fondamento della decisione del giudice.
In applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la pretesa creditoria avanzata Part dalla nel decreto ingiuntivo n. 9676/2022 e pari ad euro 24.690,01 come portato dalle fatture nn. 57 e 91 del 2021 deve essere riconosciuta, in quanto il signor CP_1
non ha contestato tempestivamente -nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero nella memoria istruttoria n. 1, non depositata- né di aver Part commissionato i lavori extra capitolato chiesti in pagamento dalla né tanto meno la loro esecuzione e/o corretta esecuzione, né ancora ha sollevato contestazioni in ordine al quantum debeatur (esemplarmente contestando la pattuizione del prezzo delle lavorazioni extra contratto). Part Di contro, la ha allegato in atti le lavorazioni eseguite e prodotto le fatture contenenti il dettaglio delle lavorazioni dedotte (cfr. doc. 1 comparsa fascicolo riunito
R.G. 53695/2022), ha allegato le fotografie dei lavori (cfr. doc. 13 comparsa fascicolo riunito R.G. 53695/2022), nonché depositato il contratto di appalto ed i due computi metrici sottoscritti dal committente al fine di dimostrare che i lavori impagati erano Part lavori extra capitolato-contratto (cfr. doc.
4-6 atto di citazione in opposizione .
Il signor invece si è limitato, nei propri scritti difensivi, a far valere il CP_1 proprio presunto
contro
-credito portato dalla scrittura privata, tentando poi di accennare ad una contestazione dei lavori (comunque in modo generico ed insufficiente) soltanto tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3.
Ne consegue che deve ritenersi accertato sia l'an sia il quantum debeatur della pretesa creditoria avanzata dalla con conseguente rigetto dell'opposizione Parte_1 proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per CP_1
l'importo di euro pari ad euro 24.690,01 oltre interessi e spese della procedura monitoria n. 9676 del 3.06.2022 (R.G. 30625/2022). Alla luce delle prefate conclusioni, gli importi portati dai rispettivi decreti ingiuntivi risultano dovuti;
va peraltro disposta la compensazione parziale dei rispettivi crediti vantati sino alla concorrenza, come richiesto dalla ne deriva che residua un Parte_1
Part credito in favore della (dato dalla differenza tra la sorte capitale dei decreti ingiuntivi ivi revocati pari ad euro 24.690,01 ed euro 10.500,00) di euro 14.190,01, cui vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 c.c. che il è condannato a CP_1 pagare.
Quanto alle spese di lite, sono poste a carico del e liquidate in ragione del CP_1
“decisum”, tenuto conto sia della soccombenza parziale dello stesso sia della condotta da questi tenuta nel corso del giudizio, avendo egli ingiustificatamente ignorato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel 2023 e reiterata da questo Part Giudice anche nel 2024 - proposta di contro accettata espressamente dalla per due volte (cfr. verbale del 20 gennaio 2023 procedimento riunito R.G. 53695/2022 che prevedeva il pagamento da parte del di euro 10.000,00 oltre interessi, e CP_1 compensi e spese del monitorio, nonché ordinanza del 15 aprile 2024 e accettazione con atto del 1° marzo 2023 e note del 25 aprile 2024) - che avrebbe condotto, se accettata, ad un esito più speditivo del processo e finanche più favorevole.
Le spese si liquidano come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. 147/2022, considerando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e applicando i valori ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Dispone la parziale compensazione dei crediti vantati e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti e condanna al pagamento in favore della Controparte_1 della somma residua di euro 14.190,01 oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 118,50 di spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46978/2022 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Massimo Fantoni;
OPPONENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Agosta e Avv. Daniele Agosta
OPPOSTO
Cui è riunito con provvedimento in data 10 ottobre 2023 il fascicolo recante r.g.
n. 53695/2022, vertente tra
come sopra rappresentato;
Controparte_1
OPPONENTE
Contro
come sopra rappresentata;
Parte_1
OPPOSTA
OGGETTO: restituzione somme - contratto di appalto lavori - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata ex art. 127 ter c.p.c. al 31 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si precisano brevemente le pretese avanzate dalle parti nei propri scritti difensivi.
Il presente giudizio vedi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 46978/2022 e R.G.
53695/2022) aventi ad oggetto pretese creditorie connesse a lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'immobile di proprietà del signor . Parte_1 Controparte_1
Infatti, il sig. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 8044/2022 Controparte_1
del 9.05.2022 (R.G. 25156/2022), notificato il 16 maggio 2022, con cui ingiungeva Part alla il pagamento della somma di euro 10.500,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) portata da una scrittura privata, datata 26 marzo 2021, firmata dallo stesso e dall'amministratore unico della CP_1 Parte_1 [...]
in cui la società si impegnava a restituire la menzionata somma. CP_2
Parte Deduceva il ricorrente in monitorio di aver incaricato la società della ristrutturazione del proprio appartamento usufruendo del bonus 50%, tuttavia, letto il capitolato della ditta datato 24 marzo 2024 il decideva di non far eseguire CP_1 alcuni lavori e, in data 26 marzo 2021, le parti sottoscrivevano il contratto di appalto e
'a garanzia del credito per le lavorazioni stornate la società si impegnava a 'restituire al sig. la somma di euro 10.500 rispetto all'ammontare totale previsto dal CP_1 capitolato' (cfr. pag. 2 ricorso . CP_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la presentava opposizione che veniva Parte_1 iscritta al numero di R.G. 46978/2022. Altresì, la notificava al in data 16 giugno 2022, il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 9676 del 3.06.2022 (R.G. 30625/2022) per l'importo di euro 24.690,01
(oltre interessi e spese del procedimento) portato dalle fatture n. 57/2021 del
9.06.2021, relativa all'impianto elettrico, e n. 90/2021 del 6.11.2021 per lavori extra capitolato eseguiti sempre nell'immobile del CP_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo il presentava opposizione che veniva CP_1 iscritta al numero di R.G. 53695/2022.
Le difese della società possono essere così riassunte: (i) il non ha Parte_1 CP_1
Part diritto alla restituzione della somma ingiunta di euro 10.500,00 in quanto la sottoscriveva l'impegno restitutorio soltanto a garanzia, così come parimenti a garanzia rilasciava anche un assegno di euro 10.300,00 - peraltro poi incassato dal
- in quanto le parti in data 24 marzo 2021 firmavano due computi metrici uno CP_1
per una spesa di euro 21.116,56 oltre iva (computo metrico A) e l'altro per una spesa di euro 39.010,75 oltre iva (computo metrico B); il committente dapprima, CP_1 sceglieva di realizzare le lavorazioni previste dal capitolato B e sulla base di queste richiedeva il bonus ristrutturazioni, sottoscrivendo il 26 marzo 2021 il relativo contratto. Tuttavia il cambiava idea e sceglieva di svolgere lavori di importo CP_1
inferiore previsti dal computo metrico A, ma 'per evitare di rifare la pratica del bonus Part ristrutturazioni, chiedeva una garanzia alla perché voleva essere tutelato da un eventuale comportamento scorretto della ditta che avrebbe potuto effettuare le ulteriori lavorazioni a sua insaputa e poi pretendere il pagamento come da computo metrico B e contratto sottoscritti o non eseguire lavorazioni' (cfr. pag. 3 opposizione res). Quindi Part la firmava a garanzia la scrittura e, altresì, a garanzia rilasciava anche un assegno di euro 10.300,00 indebitamente incassato dal Tuttavia, successivamente il CP_1
Part commissionava alla oltre a lavori extra capitolato mai pagate, anche tutti CP_1
i lavori di cui al computo metrico B di maggior importo con la conseguenza che nessuna somma doveva essere restituita.
La difesa del sostiene invece (i) che la scrittura integrava un Controparte_1
Part impegno restitutorio della (ii) l'assegno rilasciato era inconferente rispetto alla controversia in quanto recante un importo diverso rispetto a quello della scrittura privata ed emesso dal personalmente per saldare una situazione debitoria CP_2 Part personale con il e (iii) che con l'e-mail del 2 novembre 2011 la CP_1
confermava di essere debitrice del CP_1
Alla luce del quadro probatorio fornito dalle parti, delle deduzioni trasposte negli scritti difensivi, nonché dei fatti non contestati dalle parti deve rappresentarsi quanto segue.
Quanto alla domanda avanzata dal signor nel decreto ingiuntivo n. CP_1
8044/2022 opposto, si rileva che
La pretesa creditoria del si fonda sulla scrittura privata datata 26.03.2021 e CP_1
sottoscritta dalle parti (doc. 3 punto 5 ricorso per d.i. ove si legge CP_1 testualmente “Il signor amministratore unico della società Res s.r.l.s. si CP_2
impegna a restituire al signor la somma di € 10.500,00 la Controparte_1 restituzione avverrà in tranche nel rispetto delle normative bancarie per evitare problematiche di tipo giuridico”.
Secondo la tesi del la società si impegnava a restituire le somme suindicate CP_1 in quanto il aveva avuto un ripensamento su alcuni lavori che quindi non CP_1
voleva più eseguire e “a garanzia del credito per le lavorazioni stornate, il sig.
nella sua qualità, si impegnava a restituire … 10.500,00 rispetto CP_2
all'ammontare previsto dal capitolato” (cfr. pag. 2 ricorso monitorio . La CP_1
Part conferma la circostanza del ripensamento del specificando che la società CP_1
aveva sottoscritto l'impegno e anche consegnato un assegno solo con funzione di garanzia, perché il non voleva modificare la pratica del bonus al 50% già CP_1 presentata, tuttavia, tali somme non dovevano essere pagate dalla società perché il successivamente aveva richiesto tutte le lavorazioni previste nel contratto CP_1 sottoscritto e nel computo metrico B e finanche lavori extra capitolato.
Deve rammentarsi in tema di ricognizione di debito o promessa di pagamento che secondo giurisprudenza “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi -nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria- senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento” (Cass. Civ. n. 34733 del 12/12/2023).
Ebbene alla luce del quadro probatorio fornito nel corso del giudizio deve concludersi per l'accoglimento della domanda del CP_1
Part Deve rilevarsi infatti che la non ha contestato l'esistenza della promessa di Part pagamento firmata dall'amministratore unico della signor ed anzi ha CP_2
finanche dedotto di aver rilasciato, a garanzia della restituzione prevista nella scrittura, un assegno poi illegittimamente incassato dal CP_1
Né ha fornito, come era suo onere, la prova contraria circa l'invalidità o inefficacia dell'impegno restitutorio assunto verso l'opposto.
Infatti, la contabile attestante l'incasso di un presunto assegno (cfr. doc. 11 opposizione res) -mai prodotto- rilasciato a garanzia, non prova il pagamento di quanto indicato nella scrittura privata, in quanto reca un importo diverso (pari ad euro
10.300,00) rispetto a quello della scrittura privata de qua (relativa alla somma di euro
10.500,00), nonché una causale diversa (riferita ad un indeterminato 'deposito cauzionale' con relativi oneri accessori) ed è riconducibile alla persona fisica del signor e non alla società Res, laddove, invece, la scritura privata de qua CP_2
veniva sottoscritta dal nella qualità. CP_2
Peraltro, anche l'argomentazione sulle ragioni che renderebbero non dovute le somme di cui alla sottoscrizione della scrittura privata (realizzazione alla fine da parte del dei lavori di cui al computo metrico B) sono rimaste asserzioni prive di CP_1 riscontro probatorio convincente, anche considerato che logica conseguenza di tale assunto avrebbe dovuto essere la richiesta di ripetizione delle somme incassate con il presunto assegno, mai avanzata in giudizio dalla Pt_1
Le evidenze emerse nel corso del giudizio, quindi, conducono al rigetto Part dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per l'importo di euro 10.500,00 oltre interessi e spese del monitorio n. 8044/2022 del
9.05.2022 (R.G. 25156/2022).
Venendo all'analisi della domanda di pagamento somme avanzata dalla Parte_1
anzitutto, deve premettersi che è pacifico il principio per cui il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 9439 del 23/03/2022). I fatti non contestati sollevano la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, e possono essere posti a fondamento della decisione del giudice.
In applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la pretesa creditoria avanzata Part dalla nel decreto ingiuntivo n. 9676/2022 e pari ad euro 24.690,01 come portato dalle fatture nn. 57 e 91 del 2021 deve essere riconosciuta, in quanto il signor CP_1
non ha contestato tempestivamente -nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero nella memoria istruttoria n. 1, non depositata- né di aver Part commissionato i lavori extra capitolato chiesti in pagamento dalla né tanto meno la loro esecuzione e/o corretta esecuzione, né ancora ha sollevato contestazioni in ordine al quantum debeatur (esemplarmente contestando la pattuizione del prezzo delle lavorazioni extra contratto). Part Di contro, la ha allegato in atti le lavorazioni eseguite e prodotto le fatture contenenti il dettaglio delle lavorazioni dedotte (cfr. doc. 1 comparsa fascicolo riunito
R.G. 53695/2022), ha allegato le fotografie dei lavori (cfr. doc. 13 comparsa fascicolo riunito R.G. 53695/2022), nonché depositato il contratto di appalto ed i due computi metrici sottoscritti dal committente al fine di dimostrare che i lavori impagati erano Part lavori extra capitolato-contratto (cfr. doc.
4-6 atto di citazione in opposizione .
Il signor invece si è limitato, nei propri scritti difensivi, a far valere il CP_1 proprio presunto
contro
-credito portato dalla scrittura privata, tentando poi di accennare ad una contestazione dei lavori (comunque in modo generico ed insufficiente) soltanto tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3.
Ne consegue che deve ritenersi accertato sia l'an sia il quantum debeatur della pretesa creditoria avanzata dalla con conseguente rigetto dell'opposizione Parte_1 proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per CP_1
l'importo di euro pari ad euro 24.690,01 oltre interessi e spese della procedura monitoria n. 9676 del 3.06.2022 (R.G. 30625/2022). Alla luce delle prefate conclusioni, gli importi portati dai rispettivi decreti ingiuntivi risultano dovuti;
va peraltro disposta la compensazione parziale dei rispettivi crediti vantati sino alla concorrenza, come richiesto dalla ne deriva che residua un Parte_1
Part credito in favore della (dato dalla differenza tra la sorte capitale dei decreti ingiuntivi ivi revocati pari ad euro 24.690,01 ed euro 10.500,00) di euro 14.190,01, cui vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 c.c. che il è condannato a CP_1 pagare.
Quanto alle spese di lite, sono poste a carico del e liquidate in ragione del CP_1
“decisum”, tenuto conto sia della soccombenza parziale dello stesso sia della condotta da questi tenuta nel corso del giudizio, avendo egli ingiustificatamente ignorato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel 2023 e reiterata da questo Part Giudice anche nel 2024 - proposta di contro accettata espressamente dalla per due volte (cfr. verbale del 20 gennaio 2023 procedimento riunito R.G. 53695/2022 che prevedeva il pagamento da parte del di euro 10.000,00 oltre interessi, e CP_1 compensi e spese del monitorio, nonché ordinanza del 15 aprile 2024 e accettazione con atto del 1° marzo 2023 e note del 25 aprile 2024) - che avrebbe condotto, se accettata, ad un esito più speditivo del processo e finanche più favorevole.
Le spese si liquidano come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. 147/2022, considerando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e applicando i valori ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Dispone la parziale compensazione dei crediti vantati e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti e condanna al pagamento in favore della Controparte_1 della somma residua di euro 14.190,01 oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 118,50 di spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice W. Verusio