TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
ATTORI
e
Controparte_1
PROV. DI RIMINI Controparte_2
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e Parte_5 Parte_4 'avv. OLIVIERI MATTEO
[...] Per l'avv. DE FILIPPIS Controparte_1
LUCA Con Per PROV. IMINI l'avv. Controparte_2
PECCI MARZIO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 19.12.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 8 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle note conclusive depositate in via telematica. L'Avv. Pecci in particolare insiste nell'eccepito difetto di legittimazione passiva di CP_4
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO e
[...] C.F._3 dell'avv. FENATI ELENA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._4 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OLIVIERI MATTEO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 34 00192 ROMA presso il difensore avv. DE FILIPPIS LUCA
(C.F. Controparte_5
, con il patrocinio dell'avv. PECCI MARZIO elettivamente domiciliato in Via Flaminia P.IVA_3
171 null 47923 presso il difensore avv. PECCI MARZIO CP_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_4
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc in qualità Parte_2
di legale rappresentante della società e Parte_1 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l
[...] Controparte_2
e Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti Controparte_6
pagina 3 di 8 conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare sospendere l'esecutorietà delle cartelle impugnate e del relativo ruolo ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2020/001276 reso esecutivo in data 05.02.2020 e le cartelle N. 137 2020 00029315 80 000 - N. 137 2020 00029315 80 001 e N. 137
2020 00029315 80 002 e per l'effetto dichiarare che nulla dovuto a tale titolo dagli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deducevano che in data 03.12.2021 l
[...]
di notificava a mezzo pec alla società Controparte_6 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore la cartella Parte_1 Parte_2
di pagamento n. 137 2020 00029315 80 000 per l'importo complessivo di € 139.232,09.
Successivamente e precisamente in data 17.01.2022 la medesima Controparte_6
prov. di notificava a a mezzo del servizio postale, la
[...] CP_5 Parte_3
cartella di pagamento n. 137 2020 00029315 80 001 in quanto coobbligato in solido per l'importo complessivo di € 139.232,09 e sempre in pari data la medesima Controparte_6
prov. di notificava anche a a mezzo del servizio
[...] CP_5 Parte_4
postale, la cartella di pagamento n. 137 2020 00029315 80 002 in quanto coobbligata in solido per l'importo complessivo di € 139.232,09.
Esponevano inoltre che il credito vantato traeva origine dalla revoca del contributo concesso ex l.
662/96 con correlata surroga di a seguito di escussione di garanzia sulla Parte_6
posizione n. 548217, avente ad oggetto il contratto di finanziamento chirografario n. 0I96056167863 erogato dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in data 24.03.2016, garantito non solo da ma anche da fideiussione specifica di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
oggi coobbligati in solido.
Gli opponenti, sul ritenuto presupposto che la garanzia sopra illustrata comportasse una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo, eccepivano la nullità delle cartelle di pagamento notificate e sopra indicate così come la nullità della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, ed altresì per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato.
Si costituiva in giudizio per impugnare e Controparte_1
contestare tutte le domande proposte dagli attori in suo danno, in quanto totalmente inammissibili ed infondate, e per chiederne, previo rigetto dell'istanza di sospensione, l'integrale rigetto con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio anche l' la quale, rilevato che non venivano Controparte_7
avanzate contestazioni sui vizi formali delle cartelle, chiedeva l'estromissione dal giudizio. In via subordinata chiedeva ritenersi e dichiararsi legittimo il proprio operato con conseguente rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla scorta della documentazione versata in atti risulta pacifico che gli opponenti proponevano impugnazione avverso 3 cartelle di pagamento dell'importo di € 139.232,09, quale importo dovuto per
“recupero agevolazioni l. 662/1996 a seguito dell'escussione garanzia del , cui aveva CP_1
avuto accesso la società opponente e le cui obbligazioni erano appunto garantite da fideiussioni, rilasciate sempre dagli odierni opponenti.
Infatti la società My3DDream s.r.l. aveva ottenuto un finanziamento chirografario di € 280.000,00 da parte della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ora garantito da Controparte_8 [...]
sino all'80% dell'importo nonché da fideiussioni personali prestate dai medesimi Parte_7
opponenti e con fideiussioni del 24.03.2016. Parte_3 Parte_4
Ciò premesso l'esposizione degli elementi di fatto e processuali dianzi compiuta rende evidente l'infondatezza dell'opposizione svolta.
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 1.4.2022 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Preliminarmente occorre rilevare che nel caso di specie svolge attività di gestione del Pt_8
Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari. In sostanza, non è mai parte del rapporto di finanziamento ma offre ai soggetti finanziatori una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In conseguenza dell'inadempimento del mutuatario e dell'escussione della garanzia concessa all'operazione, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario, ex art. 1203 c.c. e art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05.
Dunque acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme Pt_8
versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, sugli eventuali coobbligati dell'impresa nei limiti delle garanzie personali o reali acquisite sull'operazione. In conseguenza di ciò in forza dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si procede in via esattoriale.
pagina 5 di 8 Parte opponente eccepisce la nullità delle cartelle esattoriali poiché trattandosi a suo dire di crediti aventi natura privatistica lo strumento della cartella esattoriale sarebbe illegittimo e contesta l'esistenza di un valido titolo.
Con l'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015, il Legislatore ha precisato, tra le altre cose, che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato (…). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Non v'è dubbio che la legittimità del ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale abbia trovato solida conferma nella disposizione da ultimo riportata;
tuttavia, come precisato in giurisprudenza “non si tratta di una norma di interpretazione autentica, né di una norma innovativa. Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. IV, 31 maggio 2019, n. 14915; confermata da
Cass. civ., Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621). Il richiamato art. 17 D. Lgs. 46/1999 estende a tutte le entrate patrimoniali dello Stato il sistema della riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale, in una evidente ottica di generalizzazione del ricorso a tale sistema, facendo peraltro salva l'applicazione di precedenti disposizioni che già puntualmente disponevano in questo senso (“continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”). Ebbene, del tutto condivisibilmente la Suprema Corte ha qualificato il citato art.
8-bis D.L. 3/2015 come “disposizione solo ripetitiva e confermativa”, giacché già l'art. 9, co. 5, D. Lgs. 123/1998 (oltre all'istituzione del privilegio per i crediti derivanti dalle restituzioni dei “finanziamenti” erogati dal Fondo di garanzia) prevedeva appunto che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
La legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova una sicura base legale, dapprima, nell'art. 9, co. 5, II parte, D. Lgs. 123/1998 e al rinvio, in esso contenuto, all'art. 67, co. 2, D.P.R. 43/1988 (che estende alle imposte indirette il sistema della riscossione mediante ruolo esattoriale previsto dall'art. 11, co. 3, D.P.R. 602/1973 per le imposte dirette) ed, in seguito, nell'art.
8- bis D.L. 3/2015 che rinviando alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato (art. 17 D. Lgs. 46/1999) fuga ogni dubbio in ordine alla legittimità della formazione dei ruoli esattoriali oggetto del presente giudizio. Non convince quindi la tesi che, qualificando in termini privatistici il credito restitutorio di mira a Parte_9
pagina 6 di 8 delegittimare la formazione del ruolo esattoriale in assenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale: in disparte restando la ormai acclarata natura pubblica del credito (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. civ., Sez. I, 09 marzo 2020, n.6508; Cass. civ., Sez. III, 26.11.2019, n.
30739; Cass. civ., Sez. I, 30.01.2019 n. 2664; Cass. civ., Sez. I, 20.04.2018, n. 9926), comunque le disposizioni di legge sopra richiamate legittimano il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti in questione, tenuto conto che non è estraneo nell'attuale sistema ordinamentale che anche le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato possano, per espressa previsione di legge, prescindere dalla formazione giudiziale di un titolo esecutivo.
Occorre poi evidenziare che la disposizione richiamata (art. 8-bis D.L. 3/2015) legittima parte opposta al recupero mediante iscrizione a ruolo anche “nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”, laddove, come nel caso di specie, accanto alla Garanzia pubblica concessa dal Fondo di garanzia, il finanziamento erogato dall'Istituto di credito, veniva garantito anche da una ulteriore forma di garanzia personale prestata da terzi, vale a dire dalla fideiussione sottoscritta da e Parte_3 Parte_4
[...]
Del tutto correttamente, pertanto, parte opposta procedeva alla formazione del(l'unico) ruolo esattoriale n. 2020/001276 che veniva dichiarato esecutivo in data 5.2.2020 tanto nei confronti della società
My3ddream s.r.l., in qualità di debitore dell'obbligazione principale garantita, quanto nei confronti di e in qualità di garanti personali della società debitrice. Tre Parte_3 Parte_4
essendo i soggetti debitori, affidato il ruolo esattoriale al Concessionario della riscossione,
[...]
procedeva alla notifica di tre distinte cartelle di pagamento. Controparte_2
Infine va dichiarata infondata l'ultima eccezione pregiudiziale sollevata dal concessionario della riscossione che ha invocato il difetto di legittimazione passiva.
Sul punto deve essere data continuità al principio di diritto in base a cui, in generale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale “sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione” (Cass. Civ. Sez. I n. 17936/2003; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001 n. 5277), dovendosi peraltro precisare che il destinatario della cartella di pagamento può convenire in giudizio l'Ente impositore o il Concessionario della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del Concessionario della riscossione evocare in giudizio l'Ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa (Cass.,
SS.UU., 16412 del 2007; successivamente, Cass. 22939/07, 476/08, 369/09, 15310/09, 2803/10,
pagina 7 di 8 1382/11, 14032/11, 1532/12, 16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14, 10477/14, 97/15, 13331/13,
12746/14, 14125/16, 5474/17).
Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
In definitiva i motivi di opposizione deve considerarsi infondati con conseguente rigetto dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento in favore di
[...]
e di delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1 CP_4
ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iv.a.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 3 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
ATTORI
e
Controparte_1
PROV. DI RIMINI Controparte_2
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e Parte_5 Parte_4 'avv. OLIVIERI MATTEO
[...] Per l'avv. DE FILIPPIS Controparte_1
LUCA Con Per PROV. IMINI l'avv. Controparte_2
PECCI MARZIO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 19.12.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 8 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle note conclusive depositate in via telematica. L'Avv. Pecci in particolare insiste nell'eccepito difetto di legittimazione passiva di CP_4
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO e
[...] C.F._3 dell'avv. FENATI ELENA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._4 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OLIVIERI MATTEO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 34 00192 ROMA presso il difensore avv. DE FILIPPIS LUCA
(C.F. Controparte_5
, con il patrocinio dell'avv. PECCI MARZIO elettivamente domiciliato in Via Flaminia P.IVA_3
171 null 47923 presso il difensore avv. PECCI MARZIO CP_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_4
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc in qualità Parte_2
di legale rappresentante della società e Parte_1 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l
[...] Controparte_2
e Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti Controparte_6
pagina 3 di 8 conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare sospendere l'esecutorietà delle cartelle impugnate e del relativo ruolo ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2020/001276 reso esecutivo in data 05.02.2020 e le cartelle N. 137 2020 00029315 80 000 - N. 137 2020 00029315 80 001 e N. 137
2020 00029315 80 002 e per l'effetto dichiarare che nulla dovuto a tale titolo dagli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deducevano che in data 03.12.2021 l
[...]
di notificava a mezzo pec alla società Controparte_6 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore la cartella Parte_1 Parte_2
di pagamento n. 137 2020 00029315 80 000 per l'importo complessivo di € 139.232,09.
Successivamente e precisamente in data 17.01.2022 la medesima Controparte_6
prov. di notificava a a mezzo del servizio postale, la
[...] CP_5 Parte_3
cartella di pagamento n. 137 2020 00029315 80 001 in quanto coobbligato in solido per l'importo complessivo di € 139.232,09 e sempre in pari data la medesima Controparte_6
prov. di notificava anche a a mezzo del servizio
[...] CP_5 Parte_4
postale, la cartella di pagamento n. 137 2020 00029315 80 002 in quanto coobbligata in solido per l'importo complessivo di € 139.232,09.
Esponevano inoltre che il credito vantato traeva origine dalla revoca del contributo concesso ex l.
662/96 con correlata surroga di a seguito di escussione di garanzia sulla Parte_6
posizione n. 548217, avente ad oggetto il contratto di finanziamento chirografario n. 0I96056167863 erogato dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in data 24.03.2016, garantito non solo da ma anche da fideiussione specifica di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
oggi coobbligati in solido.
Gli opponenti, sul ritenuto presupposto che la garanzia sopra illustrata comportasse una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo, eccepivano la nullità delle cartelle di pagamento notificate e sopra indicate così come la nullità della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, ed altresì per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato.
Si costituiva in giudizio per impugnare e Controparte_1
contestare tutte le domande proposte dagli attori in suo danno, in quanto totalmente inammissibili ed infondate, e per chiederne, previo rigetto dell'istanza di sospensione, l'integrale rigetto con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio anche l' la quale, rilevato che non venivano Controparte_7
avanzate contestazioni sui vizi formali delle cartelle, chiedeva l'estromissione dal giudizio. In via subordinata chiedeva ritenersi e dichiararsi legittimo il proprio operato con conseguente rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla scorta della documentazione versata in atti risulta pacifico che gli opponenti proponevano impugnazione avverso 3 cartelle di pagamento dell'importo di € 139.232,09, quale importo dovuto per
“recupero agevolazioni l. 662/1996 a seguito dell'escussione garanzia del , cui aveva CP_1
avuto accesso la società opponente e le cui obbligazioni erano appunto garantite da fideiussioni, rilasciate sempre dagli odierni opponenti.
Infatti la società My3DDream s.r.l. aveva ottenuto un finanziamento chirografario di € 280.000,00 da parte della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ora garantito da Controparte_8 [...]
sino all'80% dell'importo nonché da fideiussioni personali prestate dai medesimi Parte_7
opponenti e con fideiussioni del 24.03.2016. Parte_3 Parte_4
Ciò premesso l'esposizione degli elementi di fatto e processuali dianzi compiuta rende evidente l'infondatezza dell'opposizione svolta.
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 1.4.2022 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Preliminarmente occorre rilevare che nel caso di specie svolge attività di gestione del Pt_8
Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche e degli intermediari finanziari. In sostanza, non è mai parte del rapporto di finanziamento ma offre ai soggetti finanziatori una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In conseguenza dell'inadempimento del mutuatario e dell'escussione della garanzia concessa all'operazione, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario, ex art. 1203 c.c. e art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05.
Dunque acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme Pt_8
versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, sugli eventuali coobbligati dell'impresa nei limiti delle garanzie personali o reali acquisite sull'operazione. In conseguenza di ciò in forza dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si procede in via esattoriale.
pagina 5 di 8 Parte opponente eccepisce la nullità delle cartelle esattoriali poiché trattandosi a suo dire di crediti aventi natura privatistica lo strumento della cartella esattoriale sarebbe illegittimo e contesta l'esistenza di un valido titolo.
Con l'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015, il Legislatore ha precisato, tra le altre cose, che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato (…). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Non v'è dubbio che la legittimità del ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale abbia trovato solida conferma nella disposizione da ultimo riportata;
tuttavia, come precisato in giurisprudenza “non si tratta di una norma di interpretazione autentica, né di una norma innovativa. Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. civ., Sez. IV, 31 maggio 2019, n. 14915; confermata da
Cass. civ., Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621). Il richiamato art. 17 D. Lgs. 46/1999 estende a tutte le entrate patrimoniali dello Stato il sistema della riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale, in una evidente ottica di generalizzazione del ricorso a tale sistema, facendo peraltro salva l'applicazione di precedenti disposizioni che già puntualmente disponevano in questo senso (“continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”). Ebbene, del tutto condivisibilmente la Suprema Corte ha qualificato il citato art.
8-bis D.L. 3/2015 come “disposizione solo ripetitiva e confermativa”, giacché già l'art. 9, co. 5, D. Lgs. 123/1998 (oltre all'istituzione del privilegio per i crediti derivanti dalle restituzioni dei “finanziamenti” erogati dal Fondo di garanzia) prevedeva appunto che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
La legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova una sicura base legale, dapprima, nell'art. 9, co. 5, II parte, D. Lgs. 123/1998 e al rinvio, in esso contenuto, all'art. 67, co. 2, D.P.R. 43/1988 (che estende alle imposte indirette il sistema della riscossione mediante ruolo esattoriale previsto dall'art. 11, co. 3, D.P.R. 602/1973 per le imposte dirette) ed, in seguito, nell'art.
8- bis D.L. 3/2015 che rinviando alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato (art. 17 D. Lgs. 46/1999) fuga ogni dubbio in ordine alla legittimità della formazione dei ruoli esattoriali oggetto del presente giudizio. Non convince quindi la tesi che, qualificando in termini privatistici il credito restitutorio di mira a Parte_9
pagina 6 di 8 delegittimare la formazione del ruolo esattoriale in assenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale: in disparte restando la ormai acclarata natura pubblica del credito (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. civ., Sez. I, 09 marzo 2020, n.6508; Cass. civ., Sez. III, 26.11.2019, n.
30739; Cass. civ., Sez. I, 30.01.2019 n. 2664; Cass. civ., Sez. I, 20.04.2018, n. 9926), comunque le disposizioni di legge sopra richiamate legittimano il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti in questione, tenuto conto che non è estraneo nell'attuale sistema ordinamentale che anche le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato possano, per espressa previsione di legge, prescindere dalla formazione giudiziale di un titolo esecutivo.
Occorre poi evidenziare che la disposizione richiamata (art. 8-bis D.L. 3/2015) legittima parte opposta al recupero mediante iscrizione a ruolo anche “nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”, laddove, come nel caso di specie, accanto alla Garanzia pubblica concessa dal Fondo di garanzia, il finanziamento erogato dall'Istituto di credito, veniva garantito anche da una ulteriore forma di garanzia personale prestata da terzi, vale a dire dalla fideiussione sottoscritta da e Parte_3 Parte_4
[...]
Del tutto correttamente, pertanto, parte opposta procedeva alla formazione del(l'unico) ruolo esattoriale n. 2020/001276 che veniva dichiarato esecutivo in data 5.2.2020 tanto nei confronti della società
My3ddream s.r.l., in qualità di debitore dell'obbligazione principale garantita, quanto nei confronti di e in qualità di garanti personali della società debitrice. Tre Parte_3 Parte_4
essendo i soggetti debitori, affidato il ruolo esattoriale al Concessionario della riscossione,
[...]
procedeva alla notifica di tre distinte cartelle di pagamento. Controparte_2
Infine va dichiarata infondata l'ultima eccezione pregiudiziale sollevata dal concessionario della riscossione che ha invocato il difetto di legittimazione passiva.
Sul punto deve essere data continuità al principio di diritto in base a cui, in generale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale “sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione” (Cass. Civ. Sez. I n. 17936/2003; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001 n. 5277), dovendosi peraltro precisare che il destinatario della cartella di pagamento può convenire in giudizio l'Ente impositore o il Concessionario della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del Concessionario della riscossione evocare in giudizio l'Ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa (Cass.,
SS.UU., 16412 del 2007; successivamente, Cass. 22939/07, 476/08, 369/09, 15310/09, 2803/10,
pagina 7 di 8 1382/11, 14032/11, 1532/12, 16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14, 10477/14, 97/15, 13331/13,
12746/14, 14125/16, 5474/17).
Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
In definitiva i motivi di opposizione deve considerarsi infondati con conseguente rigetto dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento in favore di
[...]
e di delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1 CP_4
ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iv.a.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 3 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8