Sentenza 29 maggio 2023
Accoglimento
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FATTO E DIRITTO Con il ricorso in primo grado la società MEC 3 s.r.l. ha impugnato il decreto n. 12638 del 13 marzo 2023 emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del contributo concesso alla predetta società con il decreto n. 12148 del 21 maggio 2018 di importo pari ad euro 23.152,10, con contestuale recupero dell'intero importo già erogato. In particolare, in data 19 febbraio 2018, la MEC 3 s.r.l. ha presentato alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. domanda per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/05/2023, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09034/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06861/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6861 del 2023, proposto da
Mec 3 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cucciatti, Gabriele Ferabecoli, Luca Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Trionfale, 5637;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e notificato in data 13.3.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società MEC 3 s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e notificato in data 13.3.2023, con cui si è disposto che “ il contributo concesso con il decreto n. -OMISSIS- del 21/05/2018 all'impresa MEC.3 S.R.L., con sede legale in Via Europa 74 Lonate Pozzolo (VA) e di importo pari ad € 23.152,10 è revocato ” e con conseguente ordine di restituzione.
In sintesi è accaduto: che ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 232/2016 (disposizione che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all’art. 2 del DL 69/2013 per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing , banda ultralarga, cybersecurity , robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) è stata indetta una procedura di finanziamento alla quale ha partecipato la società ricorrente; che tale richiesta ha riguardato “ un investimento pari ad € 615.000,00 (iva esclusa) avente ad oggetto l'acquisto di un macchinario industriale (fresatrice a montante mobile mod SLP 8.000 “new generation” dotata di testa automatica ed equipaggiata di unità di governo digitale Heidenhain mod TNC 640) da una società Spagnola, Soraluce S. Coop ”; e che “ con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS- del 21/05/2018 veniva quindi concesso il contributo pari ad € 23.152,10, in rate annuali ” (cfr. pag. 3).
Nell’impugnato provvedimento di revoca si è evidenziato che “ l'impresa in violazione di quanto disposto all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, ha fornito dichiarazioni mendaci/esibito atti falsi/contenenti dati non rispondenti a verità poiché con la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, il sig. -OMISSIS- in data 03/07/2018, in qualità di legale rappresentante dell'impresa MEC.3 S.R.L., ha dichiarato che alla data di presentazione della suddetta richiesta "tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo" ”; in sostanza, è stato contestato che “ il pagamento a saldo della fattura n. IVM/21800044 del 19/06/2018 emessa dall'impresa Soraluce s.coop per l'importo imponibile di € 615.000,00 è stato effettuato in data 31/07/2018, ossia successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (03/07/2018), in contrasto con quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 10, comma 2 del decreto interministeriale Mise del 25.1.2016.
La società ricorrente, in prima battuta, ha rimarcato che “ il pagamento del bene oggetto di agevolazione veniva assicurato attraverso una garanzia bancaria (…) a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito (Intesa Sanpaolo) emessa il 7/6/2018 (…). Con tale atto, Intesa Sanpaolo, su ordine di Mec3 S.r.l., garantiva irrevocabilmente a Soraluce (beneficiaria) il pagamento del bene acquistato (la fresatrice a montante mobile) per l'importo di € 615.000,00. La garanzia aveva validità dal 7/6/18 al 31/8/18 ”; ha, quindi, lamentato che – sulla base della liberatoria resa dalla ditta fornitrice in data 27.6.2018 – “ aveva già il denaro vincolato al pagamento della fornitura, garantito irrevocabilmente dalla banca; la società odierna ricorrente era altresì in possesso della quietanza a saldo rilasciata dal fornitore ” (cfr. pag. 7).
Ha soggiunto che “ a fronte della presentazione delle ulteriori richieste di pagamento delle rate rimanenti (…), il Mise provvedeva ad erogare regolarmente i contributi come segue: € 4.630,42 il 04/12/2020; € 4.630,42 il 04/12/2020; € 4.630,42 il 29/09/2021; € 4.630,42 il 21/03/2022; € 2.315,21 il 21/03/2022 ” (cfr. pag. 8), ciò sostanziando, altresì, un legittimo affidamento.
2°) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Con tale motivo la ricorrente ha stigmatizzato la circostanza che “ il Ministero (…), dopo avere richiesto ed ottenuto una integrazione documentale dalla quale risultavano con evidenza i fatti in parola, ha deliberato comunque l'erogazione del contributo richiesto per tutti i sei anni previsti, ha ingenerato nella società ricorrente il legittimo affidamento che la richiesta di erogazione del contributo fosse assolutamente regolare. Tanto più ove si consideri che la fattispecie integra, a tutto voler concedere, una ipotesi di mero vizio formale ” (cfr. pag. 12).
Non si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
All’udienza in Camera di Consiglio del 24 maggio 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione amministrativa sulla base dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali si sono espresse nel senso che “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione ” (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 17 febbraio 2016, n. 3057; id., 22 giugno 2017, n. 15638) e ciò a prescindere dal nomen (revoca, decadenza o risoluzione) utilizzato per denominare detto provvedimento (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 7 luglio 2017, n. 16831).
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, cogliendo nel segno entrambi i motivi che, per affinità tematica, possono essere esaminati congiuntamente.
Le disposizioni poste a fondamento della disposta revoca sono l’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, rubricato “erogazione delle agevolazioni”, in cui si prevede che “ la richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione ”; nonché il punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, in cui si prevede che “ la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa ”; e, ancora, l’art. 12, comma 1 del predetto decreto interministeriale, rubricato “ revoche ”, in cui è previsto che “ il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: (…) h) l’impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 ”.
Nella specie, risulta dal medesimo provvedimento:
a) che l’ultimazione dell'investimento e la successiva richiesta di erogazione sono state presentate dalla società ricorrente entrambe in data 3.7.2018, dunque lo stesso giorno e nel pieno rispetto della disciplina di cui all’art. 10, comma 2 del decreto interministeriale sopra indicato;
b) che non risulta essere stata violata la modalità di compilazione e trasmissione delle due, sopra citate, comunicazioni.
Di conseguenza, non è ravvisabile la contestata violazione dell’art. 12, comma 1, lett. h) del decreto interministeriale 25.1.2016.
A ciò va aggiunto che la disciplina del procedimento amministrativo è caratterizzata dal graduale passaggio dal modello autoritativo-unilaterale a quello collaborativo-consensuale, espresso dal richiamo “ ai principi della collaborazione e della buona fede ” nell’art. 1, comma 2 bis della legge 241/1990: un comma aggiunto dal Decreto Semplificazioni (art. 12, comma 1 del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020), mediante il quale si è inteso rafforzare ciò che – a conti fatti – rappresenta il vero cardine della tutela: il procedimento amministrativo, sede di ponderazione degli interessi e di soppesamento dei contrapposti diritti.
La giurisprudenza ha confermato che tale transizione “ discende, in particolare, dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l’ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati – tenuti, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà – ma anche e soprattutto la pubblica amministrazione, cui l’art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537).
Tale, rinnovato, assetto dei rapporti non può che comportare, in fattispecie come quella controversa, la valutazione sulla proporzionalità della revoca sanzionatoria oggetto di impugnazione (l’art. 12 del predetto decreto interministeriale espressamente consente di determinare la revoca del finanziamento “ in tutto o in parte ”).
Nella specie risulta provato:
1) che il pagamento fosse assistito da una garanzia bancaria stipulata in data 7.6.2018, cioè prima dell’emissione della fattura da parte del fornitore (19.6.2018), prima della comunicazione di ultimazione dell’investimento (3.7.2018), prima della richiesta di erogazione (3.7.2018), ma con scadenza (31.8.2018) successiva alla data in cui risulta essere stato effettuato il saldo (31.7.2018): ragione per cui non vi è mai stata alcuna incertezza circa l’infruttuosità o, addirittura, la perdita del finanziamento;
2) il saldo è avvenuto (31.7.2018) dopo pochi giorni (23) dalla domanda di erogazione del contributo (3.7.2018), il tutto a dimostrazione di una condotta priva di un intento elusivo della disciplina pubblica in tema di finanziamenti, come, del resto, prova la circostanza che i successivi ratei risultano regolarmente liquidati.
In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento merita di essere annullato.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Marianna Scali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO