Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1013/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. SELMI DANIELA;
− Domicilio: LARGO GARIBALDI 2 41124 MODENA presso lo studio dell'Avv. Daniela Selmi
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
− Difesa: Avv. QUATTRIN LAURA
− Domicilio: VIA DE' GOMBRUTI 16 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Laura Quattrin
Decisa a Bologna il 09/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“IN VIA PRELIMINARE: - autorizzare, il Sig. a chiamare in causa Parte_1 l'Avvocato ROSA MAURO nata a [...] il [...], C.F. , con C.F._3 studio in 40123 Bologna (BO), via Dè Gombruti n. 16, PEC:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., al fine di Email_1 accertare e dichiarare che, quanto prodotto dalla Sig.ra (bonifici, cessioni Controparte_1 di credito e riconoscimento di debito) rappresenta l'atto simulato posto in essere tra l'Avv. ed il Sig. i quali stipulavano tra di loro altro e diverso accordo simulatorio, CP_1 Parte_1 avente quale unico oggetto l'acquisto da parte del legale (con fondi forniti anche dalla società dell'operazione finanziaria di cui alla cessione di credito Controparte_2 del 20/05/2019 (doc. 4), chiedendo di essere tenuto manlevato ed Parte_2 indenne dalla stessa Avv. RO MA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere validi ed efficaci i documenti prodotti sia in monitorio che
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[...] 61 n. 7-640, 61 n. 2 – 473, 482 in relazione al 476 c.p. e art. 132 T.U.B; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare, in accoglimento a quanto esposto e documentato in atti, che il Sig. nulla deve alla Sig.ra Parte_1 CP_1
e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il Decreto
[...] Ingiuntivo telematico 5049/2023 del 9/12/2023, R.g.n. 12824/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 9.12.2023, rigettando ogni pretesa della Sig.ra nei Controparte_1 confronti del Sig. - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento Parte_1 anche parziale delle domande svolte dalla convenuta, accertata e dichiarata la simulazione relativa di cui in atti, condannare l'Avv. ROSA MAURO a tenere manlevato, garantito e comunque indenne il Sig. da qualsiasi obbligo restitutorio in favore Parte_1 della convenuta, condannandola altresì a rifondere a quest'ultima tutte le somme che lo stesso fosse eventualmente tenuto a corrispondere per i titoli dedotti nella presente causa”
Convenuto:
“in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento a quanto esposto e documentato nel presente atto, che il Sig. nulla deve alla Sig.ra Parte_1
e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo telematico 5049/2023 del 9/12/2023, R.g.n. 12824/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 9.12.2023, rigettando ogni pretesa della Sig.ra CP_1 nei confronti del Sig.
[...] Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 5049/2023 con cui il Tribunale di Bologna gli ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 85.000,00 oltre interessi e spese in forza di Controparte_1 cessione di credito.
L'opponente eccepisce l'inesistenza del credito acquistato da in quanto Controparte_1 il versamento di euro 85.000,00 effettuato dalla cedente RO MA avrebbe avuto funzione solutoria alla luce di un diverso e sottostante accordo tra le parti.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) di aver acquistato il credito per cui è causa da RO MA (per euro 60.000,00) e (per euro 25.000,00) il 30 giugno 2021; Controparte_2
2 2) riconoscimento di debito da parte dell'opponente in pari data.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) parte opponente non ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calce al riconoscimento di debito;
2) ciò determina l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 cc;
3) i capitoli di prova di parte opponente non consentono di dimostrare la decisiva circostanza allegata (né tutte le sue premesse in fatto relative agli accordi intercorsi con la cedente RO MA), cioè che lo spostamento patrimoniale aveva una causa solvendi (né a tal fine può essere utilizzato il supporto vocale poiché non intervenuto tra le parti, tanto che parte opposta non può neppure propriamente contestarlo);
4) in particolare, i capitoli 5 e 6 di interrogatorio formale non vertono su circostanze specifiche;
5) la chiamata in causa svolta da parte opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc non è ammissibile in quanto non si è resa necessaria a seguito della comparsa di che a rigore non si è “difesa”, ma ha solo ribadito Controparte_1 la sua prospettazione a sostegno della pretesa creditoria già svolta in monitorio, a fronte della quale, in astratto, l'opponente poteva svolgere eventuali domande nei confronti di un soggetto terzo nell'atto introduttivo del presente giudizio;
6) la presentazione di una denuncia-querela in relazione ai fatti del giudizio non giustifica la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc, poiché non implica l'esercizio dell'azione penale.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché l'opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
5.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 10.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 09/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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