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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 772/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via G. Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 884/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012145180000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
IN VIA PRINCIPALE “"alla luce di tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la rituale e tempestiva notificazione della cartella di pagamento n. 11020230012145180000 e, per l'effetto, dichiarare non maturata la decadenza prevista dall'art. 25 s.r.l., condannando la Resistente_1 S.r.l. al pagamento del relativo importo”” IN OGNI CASO “Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, condannando la Resistente_1 S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente versato, nelle more, a tale titolo;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Conclusioni parte appellata confermare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare la cartella oggetto della presente controversia.
Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.10.2022, la società Resistente_1 s.r.l. riceveva da parte di Agenzia Entrate - Riscossione per la Provincia di Torino - la notificazione della cartella di pagamento n. 11020220043012814, relativa ad IVA per l'anno 2017, l'Agenzia Entrate ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di
€ 24.701,13.
La Società ha impugnato la cartella per i seguenti motivi: a) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Carenza motivazionale;
b) omessa prova della notifica. Circa la prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
c) inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi;
d) intervenuta decadenza dal potere di riscossione in relazione alla cartella di pagamento impugnata;
e) sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e ha annullato la cartella impugnata, sentenza n. 884/2024, depositata in data 28/08/2024, condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge..
L'Ufficio ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) nel capo in cui ha ritenuto decorso il termine di decadenza di cui all'art 25 D.p.r. 602/73 – violazione di legge. 2) nel capo in cui ha condannato Agenzia
Entrate Riscossione al pagamento spese di lite – illegittimità; 3) infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso
La contribuente si è costituita in giudizio deducendo i seguenti motivi in replica alle eccezioni avversarie:
a) sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73;
b) sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese della parte soccombente;
c) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Carenza motivazionale;
d) sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
e) sulla conservazione della matrice ex art. 26 del D.P.R. 602/197; f) sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Memoria 30.1.26 società Resistente_1 srl, per la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73.
L'Ufficio assume che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73, in quanto la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 27 aprile
2023.
L'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, nella sua formulazione originaria e nelle successive modifiche, stabilisce che: "il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633". Tale disposizione prevede quindi un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza del potere di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria, con conseguente nullità della cartella di pagamento eventualmente notificata oltre tale termine. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019. Applicando il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D. P.R. n. 602 del 1973, il termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento scadeva, quindi, il 31 dicembre 2022, ossia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La cartella di pagamento n. 11020230012145180000 è stata invece notificata alla società contribuente in data 27 aprile 2023, ossia oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine di decadenza. L'appellante sostiene, tuttavia, che la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento. In particolare, l'Agenzia Entrate-Riscossione richiama l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento e di notificazione degli atti della riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali sui termini di prescrizione e decadenza. Secondo l'interpretazione fornita dall'appellante, tali disposizioni avrebbero comportato una sospensione dei termini di decadenza per un periodo complessivo di 478 giorni (o di 492 giorni per i soggetti con residenza o sede legale nei comuni della cosiddetta "zona rossa" originaria), con conseguente proroga del termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento.
Oppone parte appellata che l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti" e non dei termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento. Diversamente opinando, si perverrebbe a un'interpretazione estensiva della norma che contrasterebbe con il principio di tassatività delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, l'appellante richiama l'articolo 12 del D.
Lgs. n. 159 del 2015, sostenendo che tale disposizione avrebbe comportato la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione. Tale disposizione, tuttavia, subordina espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza alla previa adozione di disposizioni che prevedano la sospensione dei termini di versamento "a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali". Nel caso di specie, come già evidenziato, l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei termini di versamento per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica o dalla loro esposizione agli effetti dell'emergenza pandemica, e non solo per i soggetti interessati da eventi eccezionali in senso stretto. Infine il Legislatore, nel corso dell'emergenza pandemica, ha adottato specifiche disposizioni di proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, individuando espressamente gli anni di imposta e le tipologie di atti interessati dalle proroghe. In particolare, l'articolo
157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 ha previsto una proroga di 14 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018; l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 41 del 2021 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019;
l'articolo 1, comma 158, della L. n. 197 del 6 2022 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2020. Tali disposizioni evidenziano chiaramente che il Legislatore, quando ha inteso prorogare i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, lo ha fatto con disposizioni specifiche ed espresse, individuando puntualmente gli anni di imposta interessati e la durata della proroga. Nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019. Pertanto, secondo l'interpretazione fornita dall'appellante, dovrebbe trovare applicazione la proroga di 12 mesi prevista dall'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 41 del 2021, che riguarda le dichiarazioni presentate nel 2019. Tuttavia, tale interpretazione si scontra con il dato letterale della disposizione, che fa riferimento alle "dichiarazioni presentate nel 2019" e non alle " dichiarazioni relative all'anno di imposta 2018 presentate nel 2019". La differenza non è meramente formale, ma sostanziale: infatti, mentre la prima formulazione farebbe riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione, la seconda farebbe riferimento all'anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata nel 2019, ma si riferisce all'anno di imposta 2018. Pertanto, sorge il dubbio interpretativo se la proroga prevista dall'articolo 5, comma
8, del D.L. n. 41 del 2021 si applichi alle dichiarazioni presentate nel 2019 (indipendentemente dall'anno di imposta cui si riferiscono) oppure alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2019 (indipendentemente dall'anno di presentazione).
Le obiezioni di parte appellata si scontrano con il dato letterale delle norme e la finalità delle stesse, l'articolo
12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, infatti, stabilisce che: "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione" e per le dichiarazioni presentate nel 2019, il termine scadrebbe il 31 dicembre 2023, con la proroga di 12 mesi prevista dall'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 41 del 2021. La sentenza di primo grado che ha del tutto ignorato le proroghe dei termini di decadenza deve pertanto essere riformata.
Il secondo motivo di appello riguarda le spese di giudizio e rimane assorbito.
Sulle questioni rimaste assorbite e riproposte in sede di appello:
3. Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Carenza motivazionale. Eccepiva la società ricorrente che la cartella di pagamento era da considerarsi nulla almeno nella parte relativa agli interessi non contenendo l'indicazione della base di calcolo degli interessi, Il motivo
è da respingere il periodo e i tassi applicati discendono dalla mera applicazione delle norme di legge in materia che si presumono conosciute. La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali e quindi non calcolabili nella cartella di pagamento.
4. Sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica. La prova della notifica non può dirsi raggiunta se l'Agente della Riscossione non produce in giudizio l'originale dei titoli impugnati nel loro contenuto integrale, con la relata di notifica apposta in calce alle stesse. In mancanza di tale prova, la notifica deve considerarsi nulla e/o inesistente.
5. Sulla conservazione della matrice ex art. 26 del D.P.R. 602/1973.In relazione alla cartella di pagamento impugnata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973: “il concessionario deve conservare per cinque anni la
MATRICE o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. In conclusione, il Giudice non potrà che non ordinare alla Concessionaria ex art. 210, c.p.c., il deposito ovvero l'esibizione della matrice così come stabilito dalla legge. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, nel caso in cui l'Agenzia
Entrate Riscossione si costituisse in giudizio, è evidente che la stessa dovrebbe adeguatamente provare l'intervenuta notifica della cartella di pagamento impugnata, poiché diversamente la notifica deve ritenersi non eseguita e, pertanto, inesistente.
6. Sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati, in quanto l'Ente della Riscossione (e/o Ente
Impositore), in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia Entrate Riscossione, presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it e pct@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dal seguente indirizzo pec ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e P.P.AA.).
I motivi sopra indicati sono del tutto infondati, vi è giurisprudenza consolidata di legittimità per cui non vi è norma che sanzioni di nullità l'utilizzo di PEC, da parte degli Uffici, non risultante dai pubblici elenchi, essendo comunque chiara la riferibilità dell'atto all'Agenzia Riscossioni. Il concessionario convenuto in giudizio è onerato della prova della notificazione ove vi sia contestazione della notificazione degli atti presupposti, caso che esula dal presente, la costituzione in giudizio del ricorrente è motivo di sanatoria di ogni vizio di notificazione. I motivi 4) e 5) sono generici e inammissibili non indicando uno specifico vizio dell'atto impugnato.
La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per ciascun grado, oltre oneri di legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in euro 1500 per ciascun grado, oltre oneri di legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 772/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via G. Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 884/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012145180000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
IN VIA PRINCIPALE “"alla luce di tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la rituale e tempestiva notificazione della cartella di pagamento n. 11020230012145180000 e, per l'effetto, dichiarare non maturata la decadenza prevista dall'art. 25 s.r.l., condannando la Resistente_1 S.r.l. al pagamento del relativo importo”” IN OGNI CASO “Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, condannando la Resistente_1 S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente versato, nelle more, a tale titolo;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Conclusioni parte appellata confermare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare la cartella oggetto della presente controversia.
Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.10.2022, la società Resistente_1 s.r.l. riceveva da parte di Agenzia Entrate - Riscossione per la Provincia di Torino - la notificazione della cartella di pagamento n. 11020220043012814, relativa ad IVA per l'anno 2017, l'Agenzia Entrate ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di
€ 24.701,13.
La Società ha impugnato la cartella per i seguenti motivi: a) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Carenza motivazionale;
b) omessa prova della notifica. Circa la prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
c) inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi;
d) intervenuta decadenza dal potere di riscossione in relazione alla cartella di pagamento impugnata;
e) sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e ha annullato la cartella impugnata, sentenza n. 884/2024, depositata in data 28/08/2024, condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge..
L'Ufficio ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) nel capo in cui ha ritenuto decorso il termine di decadenza di cui all'art 25 D.p.r. 602/73 – violazione di legge. 2) nel capo in cui ha condannato Agenzia
Entrate Riscossione al pagamento spese di lite – illegittimità; 3) infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso
La contribuente si è costituita in giudizio deducendo i seguenti motivi in replica alle eccezioni avversarie:
a) sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73;
b) sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese della parte soccombente;
c) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Carenza motivazionale;
d) sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
e) sulla conservazione della matrice ex art. 26 del D.P.R. 602/197; f) sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Memoria 30.1.26 società Resistente_1 srl, per la conferma della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità della sentenza impugnata con riferimento alla violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73.
L'Ufficio assume che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/73, in quanto la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 27 aprile
2023.
L'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, nella sua formulazione originaria e nelle successive modifiche, stabilisce che: "il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633". Tale disposizione prevede quindi un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza del potere di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria, con conseguente nullità della cartella di pagamento eventualmente notificata oltre tale termine. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019. Applicando il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D. P.R. n. 602 del 1973, il termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento scadeva, quindi, il 31 dicembre 2022, ossia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La cartella di pagamento n. 11020230012145180000 è stata invece notificata alla società contribuente in data 27 aprile 2023, ossia oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine di decadenza. L'appellante sostiene, tuttavia, che la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico da COVID-19 avrebbe prorogato i termini di decadenza, rendendo così tempestiva la notificazione della cartella di pagamento. In particolare, l'Agenzia Entrate-Riscossione richiama l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento e di notificazione degli atti della riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali sui termini di prescrizione e decadenza. Secondo l'interpretazione fornita dall'appellante, tali disposizioni avrebbero comportato una sospensione dei termini di decadenza per un periodo complessivo di 478 giorni (o di 492 giorni per i soggetti con residenza o sede legale nei comuni della cosiddetta "zona rossa" originaria), con conseguente proroga del termine ultimo per la notificazione della cartella di pagamento.
Oppone parte appellata che l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti" e non dei termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento. Diversamente opinando, si perverrebbe a un'interpretazione estensiva della norma che contrasterebbe con il principio di tassatività delle disposizioni che prevedono proroghe o sospensioni di termini di decadenza, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, l'appellante richiama l'articolo 12 del D.
Lgs. n. 159 del 2015, sostenendo che tale disposizione avrebbe comportato la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione. Tale disposizione, tuttavia, subordina espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza alla previa adozione di disposizioni che prevedano la sospensione dei termini di versamento "a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali". Nel caso di specie, come già evidenziato, l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione dei termini di versamento per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica o dalla loro esposizione agli effetti dell'emergenza pandemica, e non solo per i soggetti interessati da eventi eccezionali in senso stretto. Infine il Legislatore, nel corso dell'emergenza pandemica, ha adottato specifiche disposizioni di proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, individuando espressamente gli anni di imposta e le tipologie di atti interessati dalle proroghe. In particolare, l'articolo
157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 ha previsto una proroga di 14 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018; l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 41 del 2021 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019;
l'articolo 1, comma 158, della L. n. 197 del 6 2022 ha previsto una proroga di 12 mesi per le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 2020. Tali disposizioni evidenziano chiaramente che il Legislatore, quando ha inteso prorogare i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, lo ha fatto con disposizioni specifiche ed espresse, individuando puntualmente gli anni di imposta interessati e la durata della proroga. Nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata dalla società Resistente_1 S.R.L. nell'anno 2019. Pertanto, secondo l'interpretazione fornita dall'appellante, dovrebbe trovare applicazione la proroga di 12 mesi prevista dall'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 41 del 2021, che riguarda le dichiarazioni presentate nel 2019. Tuttavia, tale interpretazione si scontra con il dato letterale della disposizione, che fa riferimento alle "dichiarazioni presentate nel 2019" e non alle " dichiarazioni relative all'anno di imposta 2018 presentate nel 2019". La differenza non è meramente formale, ma sostanziale: infatti, mentre la prima formulazione farebbe riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione, la seconda farebbe riferimento all'anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2018 è stata presentata nel 2019, ma si riferisce all'anno di imposta 2018. Pertanto, sorge il dubbio interpretativo se la proroga prevista dall'articolo 5, comma
8, del D.L. n. 41 del 2021 si applichi alle dichiarazioni presentate nel 2019 (indipendentemente dall'anno di imposta cui si riferiscono) oppure alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2019 (indipendentemente dall'anno di presentazione).
Le obiezioni di parte appellata si scontrano con il dato letterale delle norme e la finalità delle stesse, l'articolo
12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, infatti, stabilisce che: "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione" e per le dichiarazioni presentate nel 2019, il termine scadrebbe il 31 dicembre 2023, con la proroga di 12 mesi prevista dall'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 41 del 2021. La sentenza di primo grado che ha del tutto ignorato le proroghe dei termini di decadenza deve pertanto essere riformata.
Il secondo motivo di appello riguarda le spese di giudizio e rimane assorbito.
Sulle questioni rimaste assorbite e riproposte in sede di appello:
3. Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Carenza motivazionale. Eccepiva la società ricorrente che la cartella di pagamento era da considerarsi nulla almeno nella parte relativa agli interessi non contenendo l'indicazione della base di calcolo degli interessi, Il motivo
è da respingere il periodo e i tassi applicati discendono dalla mera applicazione delle norme di legge in materia che si presumono conosciute. La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali e quindi non calcolabili nella cartella di pagamento.
4. Sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica. La prova della notifica non può dirsi raggiunta se l'Agente della Riscossione non produce in giudizio l'originale dei titoli impugnati nel loro contenuto integrale, con la relata di notifica apposta in calce alle stesse. In mancanza di tale prova, la notifica deve considerarsi nulla e/o inesistente.
5. Sulla conservazione della matrice ex art. 26 del D.P.R. 602/1973.In relazione alla cartella di pagamento impugnata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973: “il concessionario deve conservare per cinque anni la
MATRICE o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. In conclusione, il Giudice non potrà che non ordinare alla Concessionaria ex art. 210, c.p.c., il deposito ovvero l'esibizione della matrice così come stabilito dalla legge. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, nel caso in cui l'Agenzia
Entrate Riscossione si costituisse in giudizio, è evidente che la stessa dovrebbe adeguatamente provare l'intervenuta notifica della cartella di pagamento impugnata, poiché diversamente la notifica deve ritenersi non eseguita e, pertanto, inesistente.
6. Sulla inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante non proviene dai Pubblici Elenchi.
Inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati, in quanto l'Ente della Riscossione (e/o Ente
Impositore), in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia Entrate Riscossione, presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it e pct@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dal seguente indirizzo pec ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e P.P.AA.).
I motivi sopra indicati sono del tutto infondati, vi è giurisprudenza consolidata di legittimità per cui non vi è norma che sanzioni di nullità l'utilizzo di PEC, da parte degli Uffici, non risultante dai pubblici elenchi, essendo comunque chiara la riferibilità dell'atto all'Agenzia Riscossioni. Il concessionario convenuto in giudizio è onerato della prova della notificazione ove vi sia contestazione della notificazione degli atti presupposti, caso che esula dal presente, la costituzione in giudizio del ricorrente è motivo di sanatoria di ogni vizio di notificazione. I motivi 4) e 5) sono generici e inammissibili non indicando uno specifico vizio dell'atto impugnato.
La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per ciascun grado, oltre oneri di legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in euro 1500 per ciascun grado, oltre oneri di legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.