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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9900/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9900/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.03.1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Lombardi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2024 le parti, premesso che in data
28.08.1995 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Per_1
27.01.2000 il Tribunale di Roma, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Nulla per quanto attiene ad assegni di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
2) Nulla per quanto attiene all'assegno di mantenimento per il figlio atteso che lo stesso è economicamente autosufficiente;
3) Nulla per Per_1 quanto attiene a beni immobili attesa l'inesistenza di beni da dividere e/o assegnare”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9900/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Roma in data 28.08.1995; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01845,
Parte 1, Serie 01);
- dispone che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo sostentamento come concordato dalle parti.
Roma, 10.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9900/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.03.1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Lombardi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2024 le parti, premesso che in data
28.08.1995 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Per_1
27.01.2000 il Tribunale di Roma, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) Nulla per quanto attiene ad assegni di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
2) Nulla per quanto attiene all'assegno di mantenimento per il figlio atteso che lo stesso è economicamente autosufficiente;
3) Nulla per Per_1 quanto attiene a beni immobili attesa l'inesistenza di beni da dividere e/o assegnare”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9900/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Roma in data 28.08.1995; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01845,
Parte 1, Serie 01);
- dispone che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo sostentamento come concordato dalle parti.
Roma, 10.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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