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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20315/2023 promossa da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in IA, Via San Lucifero Parte_1 P.IVA_1
n. 95, presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni , che la rappresenta Email_1
e difende per delega in atti;
attrice; contro
(P.Iva. I Cf. ) -già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
elettivamente domiciliata in IL, Largo Francesco Richini n. 6, presso lo CP_2 studio dell'avv. Daniele Parisi ( , che la rappresenta e Email_2 difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via preliminare:
I. accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Torino adito per essere competente territorialmente il
Tribunale di IA o, in subordine, di IL, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito:
II. accertare e dichiarare la prescrizione del credito con riferimento alle spedizioni antecedenti al 23.10.2022 o altra data risultante in giudizio;
1 III. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza e comunque
l'inesigibilità del preteso credito della l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione CP_1
Pa in capo alla società nei confronti della società opposta per il titolo dedotto, e per Pt_1
l'effetto revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque nullo ed inefficace, assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa;
Part IV. mandare assolta l'odierna opponente, da ogni avversa pretesa, con la Pt_1 migliore formula, se del caso, operando anche la compensazione con i crediti che la società opponente vanta nei confronti dell'opposta;
V. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre quota spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Convenuta: “… IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare, per le ragioni indicate in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6330/2023 emesso dal Tribunale di Torino e, comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare tenuta a saldare le fatture emesse da nei suoi confronti depositate sub Parte_1 CP_1 docc. 02 e 02-16 del fascicolo monitorio e docc. 05-12 in questa sede e, per l'effetto, condannare l'opponente a corrispondere a la somma di € 160.636,44, o quella diversa CP_1 somma così come verrà accertata in corso di causa, oltre interessi ex D.LGS 231/02 dalla scadenza delle fatture sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO
Emettere ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali al
15% e accessori di legge”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6330/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare alla (già Parte_1 Controparte_1 [...]
€ 177.157,24 (oltre interessi e spese della procedura), a saldo di 15 Controparte_2 fatture emesse dalla “per prestazioni di servizi – trasporti” ed afferenti Controparte_1
a “obbligazioni scadute all'epoca in cui l'odierna creditrice aveva sede legale in Torino” (cfr. ric. monitorio p. 1; doc.
2-16 fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione, la ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
- incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di IA,
2 quale foro del luogo in cui ha sede legale l'ingiunta-opponente ex art. 19 Cpc, ovvero, in subordine, in favore del Tribunale di IL;
infatti, “per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi” ex art. 20 Cpc;
dunque, nel caso di specie, considerato che la ha sede in IA e la Parte_1 in Cernusco Sul Naviglio (MI), “quanto al foro dell'obbligazione al Controparte_1 limite si potrebbe fare riferimento sempre a IA o IL, ma non certo al foro di Torino”
(cfr. cit. p. 2, 3);
- prescrizione del credito azionato in via monitoria relativamente alle spedizioni anteriori al 23/10/2022 ex art. 2951 Cc;
- insufficiente prova del credito azionato dalla poiché le fatture e Controparte_1
l'estratto notarile prodotti in sede monitoria “non sono … documenti idonei a dimostrare
l'esistenza del credito in sede di opposizione” (cfr. cit. p. 3), tenuto conto che “la soc. Pt_1
[... non le riconosce così come non riconosce come eseguite le singole prestazioni di trasporto” indicate nelle fatture (cfr. cit. p. 4) e contesta, altresì, “la stessa esistenza del contratto con riferimento alle spedizioni indicate in monitorio e precisamente nelle fatture azionate” (cfr. cit. p. 5);
- “indeterminatezza del prezzo anche con riferimento agli strumenti di misurazione”, atteso che “non risulta pattuito tra le parti il prezzo per la singola spedizione e tale prezzo unitario non appare rinvenibile dalla disamina dele fatture azionate” (cfr. cit. p. 4) e tenuto conto che la non ha fornito “prova alcuna … del corretto Controparte_1 funzionamento degli strumenti di misurazione e della correttezza delle misurazioni stesse”
(cfr. cit. p. 6).
Si è costituita la sostenendo: Controparte_1
- che l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe incompleta (e, dunque, inammissibile) e che, comunque, la competenza del Tribunale di Torino sussisterebbe ex art. 20 Cpc, essendo Torino il luogo ove sono sorte le obbligazioni di trasporto dedotte in giudizio, tenuto conto che i contratti di trasporto sono stati conclusi in via telematica attraverso il Cont portale web myTNT, il cui server era collocato negli uffici di di Torino;
dunque, Torino è il luogo in cui si trovava la proponente e offerente del servizio (Tnt) quando ha ricevuto l'accettazione da parte dell'acquirente Parte_1
- che l'eccepita prescrizione ex art. 2951 Cc riguarderebbe il solo credito relativo alle spedizioni concluse in data anteriore al 26/10/2021, cioè un anno prima rispetto al
3 riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante della (AR Parte_1
CC) il 27/10/2022 (cfr. doc. 14 fasc. conv.); conseguentemente, le fatture prescritte -e quindi inesigibili- sarebbero solo 2: la n. 88700329 del 03/07/2020 di € 380,58 (perché relativa a una spedizione del 09/12/2019 - cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio e doc. 5 fasc. conv.) e la n. 85055791 del 28/07/2021 di € 16.140,22 (perché relativa a spedizioni effettuate tra il
17/06/2021 e il 27/07/2021 - cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 6 fasc. conv.), mentre resterebbe impregiudicato il credito di € 160.636,44 portato dalle restanti fatture azionate in via monitoria, relative tutte a spedizioni concluse in data successiva al 26/10/2021 (cfr. doc. 2
e 5-16 fascicolo monitorio e doc.
7-12 fasc. conv);
- che la prova del credito azionato si desumerebbe -oltre che dai documenti prodotti in via monitoria-: dai documenti riepilogativi allegati alle fatture contenenti il dettaglio delle spedizioni effettuate (cfr. doc.
5-12 fasc. conv.); dal riconoscimento di debito effettuato dal legale rappresentante della (AR CC) il 27/10/2022 (cfr. doc. 14 fasc. Parte_1 conv.) -in risposta alla mail della del 18/10/2022 (cfr. doc. 13 fasc. Controparte_1 conv.)-, nonché dall'ulteriore riconoscimento del 1/02/2023 (indicato quale doc. 15 fasc. conv.); dalla “mancata specifica contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c. da parte di Pt_1 dell'effettuazione dei trasporti fatturati” (cfr. comp. risp. p. 7); dal fatto che la stessa Pt_1 nell'atto di citazione, scrive che “nel corso degli anni la società ha affidato alla
[...] Parte_1 una serie di spedizioni” (cfr. cit. p. 4) e nel proprio sito web fa espresso riferimento CP_1 all'intrattenimento di rapporti contrattuali con la (cfr. doc. 17 fasc. Controparte_1 conv.);
- che la contestazione concernente l'indeterminatezza del prezzo sarebbe pretestuosa Contr poiché “le tariffe e i supplementi applicati da sono pubblicati in apposita sezione del sito Contr Contr internet di come risulta dall'allegata carta dei servizi (cfr. comp. risp. p. 12; doc. 18 fasc. conv.) e “il prezzo unitario delle singole spedizioni acquistate da (che è dato dal Pt_1 tipo di servizio richiesto da e dalla tariffa applicabile in base al peso - reale o Pt_1 volumetrico - della spedizione) è perfettamente indicato, a seconda dei casi, o nel dettaglio riepilogativo delle spedizioni fatturate allegato alle singole fatture … o direttamente nel corpo della fattura stessa” (cfr. comp. risp. p. 12);
- che la contestazione concernente gli strumenti di misurazione sarebbe infondata Contr poiché, “in base alle condizioni generali di trasporto (cfr. doc. 04, art. 5), acquistando il Contr servizio il cliente accetta che il peso rilevato da sia quello poi utilizzato ai fini del calcolo
4 del costo della spedizione” e tenuto conto che“per rilevare il peso delle merci movimentate Contr utilizza un sistema automatico di pesatura dotato di certificazione europea attuale (MID)
IT e AK (doc. 19) attestante la conformità degli strumenti di misura affinché tali misurazioni possano essere utilizzate anche ai fini fiscali per ottenere le dovute certificazioni”
(cfr. comp. risp. p. 13).
Nell'ambito della prima memoria ex art. 171 ter Cpc, parte attrice:
- ha insistito nell'eccezione di incompetenza territoriale, osservando che “in sede monitoria si è preso in considerazione un insieme unitario di trasporti e non singole spedizione effettuate da un portale” e, comunque, “l'accettazione della spedizione tramite il portale avveniva sempre in IA, presso la sede della (cfr. mem. att. ex art. 171 Parte_1 ter n. 1 Cpc, p. 4);
- ha insistito nell'eccezione di prescrizione del credito relativamente alle spedizioni anteriori al 23/10/2022;
- ha contestato i doc. 12-15 fasc. conv., disconoscendo “la conformità ai fatti negli stessi riportati” e negando di aver mai riconosciuto il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. mem. att. ex art. 171 ter n. 1 Cpc, p. 5), sostenendo che “la documentazione avversariamente depositata non proviene da e non si riferisce, comunque, alle Parte_1 fatture azionate” (cfr. mem. att. ex art. 171 ter n. 1 Cpc, p. 4);
- ha ribadito la contestazione concernente “la indeterminatezza del prezzo anche con riferimento agli strumenti di misurazione”, sostenendo che “a nulla rileva la presenza nel sito
TNT delle condizioni generali di trasporto” (cfr. mem. att. ex art. 171 ter n. 1 Cpc, p. 6).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa ex art. 281 sexies Cpc come da note scritte depositate il 16/04/2025 e il 28/04/2025.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.
2.1. In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 38 c. 1 Cpc, “l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contestazione della competenza per territorio del giudice deve riguardare tutti i possibili criteri applicabili, pena inammissibilità dell'eccezione e salvo il caso in cui si invochi l'operatività di un foro convenzionale esclusivo.
Perciò, in una causa avente ad oggetto diritti di obbligazione, occorre contestare la competenza del giudice adito in base a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18/19 e 20
5 Cpc, rimanendo altrimenti radicata la sua competenza per effetto del profilo non contestato
(Cass. 14096/2020; Cass.16284/2019; Cass. 26094/2014; Cass. 5725/2013; Cass.
2268/2012).
2.2. Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla non può Parte_1 ritenersi validamente proposta, atteso che parte attrice-opponente ha omesso di contestare tempestivamente e specificamente la competenza del Tribunale adito in base a tutti i criteri concorrenti.
In particolare, parte attrice nell'atto di citazione:
- ha indicato il luogo della propria sede legale (IA) ex art. 19 c. 1 prima parte Cpc, ma ha omesso di fare riferimento agli altri criteri di collegamento di cui all'art. 19 Cpc (luogo in cui la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda);
- ha poi indicato il luogo della sede legale della creditrice-opposta Controparte_1
(Cernusco Sul Naviglio, MI) e sostenuto (genericamente) che, ai sensi dell'art. 20 Cpc, il
[...] foro a cui fare riferimento sarebbe IL o IA , senza tuttavia specificare quale sarebbe il luogo in cui l'obbligazione è sorta e quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 1182 Cc;
solo nella prima memoria ex art. 171 ter Cpc, l'attrice ha poi indicato IL quale
“luogo in cui il l'obbligazione in ipotesi sarebbe sorta” e IA quale “luogo in cui
l'obbligazione deve essere eseguita” (cfr. mem. att. ex art. 171 ter n. 1 Cpc, p. 3).
Conseguentemente, stante la mancata tempestiva e specifica contestazione e menzione di tutti i fori possibilmente concorrenti, l'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza dinanzi all'adito
Tribunale.
Senza contare che, nell'ambito del ricorso monitorio, la (già Controparte_1 [...]
ha allegato di azionare “obbligazioni scadute all'epoca in cui l'odierna Controparte_2 creditrice aveva sede legale in Torino” (cfr. ric. monitorio p. 1) e tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, con la conseguenza che l'adito
Tribunale è competente quale foro del luogo dell'adempimento ex artt. 20 Cpc e 1182 c. 3 Cc, essendo Torino il domicilio del creditore al tempo della scadenza delle obbligazioni di pagamento azionate.
3. Nel merito.
3.1. In punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di
6 Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011).
Pertanto, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, che fa valere il credito, deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato pagamento), mentre spetta all'attore opponente (debitore) dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento o comunque l'impossibilità sopravvenuta di adempiere a sé non imputabile (cfr.
Cass. Su 13533/2001).
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
il convenuto (sostanziale, ossia nel giudizio di opposizione l'attore-opponente)
è, infatti, tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (o ricorrente in monitorio) a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la controparte non formuli contestazioni chiare e specifiche (con la precisazione che il livello di specificità della contestazione deve essere proporzionale a quello dell'allegazione, nel senso che più è specifica l'allegazione, più deve essere specifica la contestazione - cfr. Cass. 8933/2009 e Cass. 21075/2016).
3.2. Nel caso di specie, la a fondamento del credito azionato, Controparte_1 ha prodotto:
- 15 fatture di vendita di servizi di trasporto:
1. la n. 85336735 del 27/04/2022 relativa a n.
2.847 spedizioni e ammontante a €
49.634,49 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio),
2. la n. 88700329 del 3/07/2020 relativa a n. 1 spedizione e ammontante a € 380,58 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) - fattura rispetto alla quale la convenuta, nell'ambito della comparsa di risposta, ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione in quanto relativa a una spedizione del 9/12/2019 (anteriore al 26/10/2021) come emerge dal doc. 5 fasc. conv.;
3. la n. 85055791 del 28/07/2021 relativa a n.
1.566 spedizioni e ammontante a €
16.140,22 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) - fattura rispetto alla quale la convenuta, nell'ambito della comparsa di risposta, ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione in
7 quanto relativa a una serie di spedizione tutte anteriori al 26/10/2021 come emerge dal doc. 6 fasc. conv.;
4. n. 85368461 del 27/05/2022 relativa a n.
2.725 spedizioni e ammontante a €
38.254,25 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio),
5. la n. 85055950 del 27/07/2022 relativa a n.
1.827 spedizioni e ammontante a €
26.940,96 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio),
6. n. 85085046 del 29/08/2022 relativa a n.
1.712 spedizioni e ammontante a €
23.700,95 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio),
7. la n. 85115534 del 28/09/2022 relativa a n.
2.128 spedizioni e ammontante a €
30.280,19 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio),
8. la n. 85177124 del 28/11/2022 relativa a n. 128 spedizioni e ammontante a €
1.508,70 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio),
9. la n. 1205311 del 29/03/2023 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 988,71 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio),
10. n. 1057335 del 29/08/2022 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 4.225,58 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio),
11. la n. 1011378 del 28/06/2023 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 950,95 (cfr. doc. 12 fasc. monitorio),
12. la n. 1227538 del 26/04/2023 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 283,35 (cfr. doc. 13 fasc. monitorio),
13. la n. 1205311 del 29/03/2023 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 988,71 (cfr. doc. 14 fasc. monitorio),
14. la n. 1233949 del 26/04/2023 relativa a 1 spedizione specificamente indicata e ammontante a € 94,95 (cfr. doc. 15 fasc. monitorio),
15. la n. 1248075 del 29/05/2023 relativa a una serie spedizioni specificamente indicate e ammontante a € 724,70 (cfr. doc. 16 fasc. monitorio);
- l'estratto autentico notarile ove si dà atto che le succitate fatture risultano annotate sul registro Iva delle vendite regolarmente tenuto (cfr. doc. 18 fasc. monitorio);
- la diffida stragiudiziale del 13/02/2023, con la quale il legale della Controparte_1
Parte ha invitato la al pagamento del credito scaduto così come specificato
[...] Pt_1 nell'estratto conto allegato (cfr. doc. 17 fasc. monitorio);
- i documenti riepilogativi relativi alle fatture n. 88700329 del 3/07/2020 (cfr. doc. 5 fasc.
8 conv.), n. 85055791 del 28/07/2021 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), n. 85055950 del 27/07/2022 (cfr. doc. 7 fasc. conv.), n. 85085046 del 29/08/2022 (cfr. doc. 8 fasc. conv.), n. 85115534 del
28/09/2022 (cfr. doc. 9 fasc. conv.), n. 85177124 del 28/11/2022 (cfr. doc. 10 fasc. conv.), n.
85336735 del 27/04/2022 (cfr. doc. 11 fasc. conv.) e n. 85368461 del 27/05/2022 (cfr. doc. 12 fasc. conv.), ove sono specificate le spedizioni oggetto delle citate fatture;
- la mail del 18/10/2022, con la quale della Persona_1 Controparte_1
(utilizzando l'indirizzo aziendale “ ”) ha inoltrato a
[...] Email_3 Parte_2 della (all'indirizzo aziendale “ ) l'estratto conto relativo Parte_1 Email_4 allo scaduto contabile della pregandolo di effettuare una verifica amministrativa e Parte_1 di dare pronto riscontro;
tale mail risulta poi stata inoltrata da della Parte_2 Parte_1
(utilizzando l'indirizzo aziendale ) a AR CC Email_4
(all'indirizzo aziendale “ ) -amministratore unico e Email_5 rappresentante della (cfr. doc. 2 fasc. att.)-, il quale, con mail del 20/10/2022 ha Parte_1 richiesto a della “la possibilità di poter avere Persona_1 Controparte_1 una call” (cfr. doc. 14 fasc. conv.);
- la mail del 27/10/2022, con la quale AR CC (utilizzando l'indirizzo aziendale
“ ) ha scritto a Financial Email_5 Parte_3
Services della (all'indirizzo aziendale Controparte_1
”)- che “come da telefonata intercorsa è disposta a Email_6 Pt_1 rientrare del suo debito pagando mensilmente 10.000 € oltre che alle normale fatture” (cfr. doc. 14 fasc. conv.);
- un estratto del sito web della ove si fa riferimento all'intrattenimento di Parte_1 rapporti contrattuali (anche) con la (cfr. doc. 16 fasc. conv.); Controparte_1
- la carta dei servizi Fedex Express, contenente un paragrafo relativo alle “tariffe e supplementi” (cfr. doc. 18 fasc. conv.);
- la certificazione europea (MID) IT e AK relativa al sistema automatico di pesatura utilizzato dalla convenuta (cfr. doc. 19 fasc. conv.).
Non risulta, invece, prodotta la mail del 1/02/2023, che parte convenuta ha indicato come doc. 15 fasc. conv. “riconoscimento del debito 1-02-23” (cfr. comp. risp. p. 16).
La ha contestato la fonte del diritto di credito azionato dalla Parte_1 CP_1
cioè l'esistenza del contratto rispetto alle spedizioni indicate nelle fatture azionate, ed
[...] ha altresì contestato l'esecuzione delle spedizioni, oltre che il prezzo richiesto.
9 Ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dall'attrice non possano trovare accoglimento poiché la documentazione prodotta dalla convenuta, complessivamente considerata e valutata (tenuto conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc), dimostra l'an e il quantum invocato dalla (ordini delle spedizioni, Controparte_1 esecuzione delle stessi e relativi prezzi).
3.2.1. Innanzitutto, con riferimento all'esistenza del contratto a monte delle fatture azionate e all'esecuzione delle spedizioni indicate nelle fatture medesime ovvero nei documenti riepilogativi, occorre considerare che:
- è documentalmente provato e pacifico in causa che la nel corso degli anni, Parte_1 ha intrattenuto rapporti contrattuali con la (già Controparte_1 Controparte_2
, affidandole una serie di spedizioni (cfr. cit. p. 4; doc. 16 fasc. conv.);
[...]
- le fatture prodotte (cfr. doc.
2-16 fasc. monitorio), annotate sul registro Iva delle vendite regolarmente tenuto (cfr. doc. 18 fasc. monitorio), e i relativi documenti riepilogativi (cfr. doc.
5-12 fasc. conv.), pur non potendo costruire -di per sé soli- prova del contratto (trattandosi di documenti di formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), rappresentano comunque un indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione delle prestazioni indicate;
- corrobora tale indizio la specificità con cui risultano indicate le singole spedizioni (e i relativi ordini) nei documenti riepilogativi o direttamente nel corpo delle fatture (cfr. doc.
5-12 fasc. conv. e doc. 10-16 fasc. monitorio), mentre l'opponente ha omesso di muovere contestazioni puntali sulle singole spedizioni, limitandosi a contestare (genericamente)
l'affidamento di tutte le spedizioni di cui alle fatture azionate e la relativa esecuzione;
quanto alla contestazione del doc. 12 fasc. conv. (documento riepilogativo della fattura n. 85368461 del 27/05/2022) -sollevata nell'ambito della prima memoria ex art. 171 ter Cpc- deve ritenersi inammissibile in quanto carente di specificità nonostante l'analiticità del documento;
- non risulta, prima del presente giudizio di opposizione, alcuna contestazione della
[...] rispetto alle fatture azionate in monitorio, comportamento che non può non assumere Pt_1 rilievo in ordine alla valutazione delle odierne contestazioni attoree;
in particolare:
✓ come allegato da parte convenuta e non contestato dalla quest'ultima non Parte_1 ha mosso contestazioni stragiudiziali rispetto alla diffida del 13/02/2023, il cui estratto conto allegato si riferisce espressamente (tra il resto) a 5 delle fatture azionate in via monitoria [la n. 85368461 del 27/05/2022 di € 38.254,25, la n. 85055950 del 27/07/2022
10 di € 26.940,96, la n. 85085046 del 29/08/2022 di € 23.700,95, la n. 85115534 del
28/09/2022 di € 30.280,19 e la n. 85177124 del 28/11/2022 di € 1.508,70] (cfr. doc. 17 fasc. monitorio);
✓ la non ha mosso contestazioni stragiudiziali alla mail del 18/10/2022 della Parte_1
il cui estratto conto allegato (relativo allo scaduto contabile della Controparte_1
si riferisce espressamente (tra il resto) a 5 delle fatture azionate in via Parte_1 monitoria [la n. 85336735 del 27/04/2022 di € 49.634,49, la n. 85368461 del 27/05/2022 di € 38.254,25, la n. 85055950 del 27/07/2022 di € 26.940,96, la n. 85085046 del
29/08/2022 di € 23.700,95, la n. 85115534 del 28/09/2022 di € 30.280,19] (cfr. doc. 13 fasc. conv.); infatti, in risposta a tale mail, AR CC, amministratore unico e rappresentante della (come da visura prodotta da parte attrice - cfr. doc. 2 Parte_1 fasc. att.), non ha contestato né l'esistenza degli ordini, né le consegne e/o i prezzi, limitandosi a richiedere “una call” (mail del 20/10/2022) proponendo poi, con mail del
27/10/2022, di “rientrare del … debito pagando mensilmente 10.000 € oltre che alle normale fatture” (cfr. doc. 14 fasc. conv.);
- la mail del 27/10/2022 -con la quale AR CC (amministratore unico e rappresentante della ha proposto un piano di rientro senza nulla aggiungere (cfr. Parte_1 doc. 14 fasc. conv.)- integra a tutti gli effetti una ricognizione di debito ex art. 1988 Cc rispetto allo scoperto di cui all'estratto conto allegato alla mail della del Controparte_1
18/10/2022 (cfr. doc. 13 fasc. conv.) e conferma altresì la sussistenza di successivi ordini dalla alla tenuto conto del riferimento alla “normale” Parte_1 Controparte_1 fatturazione, “oltre” al piano di rientro per lo scoperto (cfr. doc. 14 fasc. conv.).
Quanto alle contestazioni mosse da parte convenuta al doc. 14 fasc. conv. -sollevate nell'ambito della prima memoria ex art. 171 ter Cpc-, in punto di diritto, va premesso che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime", con l'importante precisazione per cui il disconoscimento idoneo a far perdere alle mail la qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 Cpc, deve tuttavia essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di
11 elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Cass.
19155/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'asserzione di parte attrice secondo cui le mail di cui al doc.
14 fasc. conv. non proverebbero dalla e non si riferirebbero alle fatture azionate - Parte_1 oltre ad essere generica (mancando qualsivoglia spiegazione in ordine alla ragione per cui non dovrebbero ricondursi alla le mail a firma di AR CC provenienti Parte_1 dall'indirizzo aziendale “ , essendo AR CC Email_5
l'amministratore unico e rappresentante della - cfr. doc. 2 fasc. att.) e, almeno in Parte_1 parte, contraddittoria (da un lato, si nega la riferibilità alla delle mail e, dall'altro Parte_1 lato, la si ammette sostenendo però che si tratterebbe di mail riferite a fatture diverse rispetto a quelle azionate)- è rimasta sfornita di qualsivoglia prova, atteso che parte attrice non ha articolato alcun capitolo di prova al riguardo né ha depositato documenti volti a smentire il contenuto delle mail di AR CC di cui al doc. 14 fasc. att., le quali -contrariamente a quanto affermato dall'opposta- risultano conseguenziali rispetto alla mail del 18/10/2022 della il cui estratto conto allegato (relativo allo scaduto contabile della Controparte_1
si riferisce espressamente, come già detto, a 5 delle fatture azionate in via Parte_1 monitoria.
In conclusione, può affermarsi che gli elementi sopra esposti (in particolare: mancata contestazione stragiudiziale delle fatture azionate, riconoscimento di debito rispetto ad alcune fatture azionate, genericità delle contestazioni attoree nonostante la specificità con cui la convenuta ha indicato le spedizioni di cui ha chiesto il pagamento), complessivamente valutati, inducono a ritenere che sia stata fornita la prova piena dell'esistenza del contratto a monte delle fatture azionate nonché dell'esecuzione delle spedizioni indicate nelle fatture medesime o nei documenti riepilogativi.
3.2.2. Quanto alla contestazione concernente l'indeterminatezza dei prezzi, è sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, tenuto conto che -contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice- nel dettaglio riepilogativo delle spedizioni fatturate (cfr. doc. 5-
12 fasc. conv.) ovvero direttamente nel corpo delle fatture (cfr. doc. 10-16 fasc. monitorio) è sempre specificamente indicato il prezzo unitario delle spedizioni (che è dato dal tipo di servizio richiesto e dalla tariffa applicabile in base al peso della spedizione) e parte attrice ha omesso di muovere doglianze puntuali al riguardo, così come non ha mosso contestazioni
12 rispetto alle tariffe pubblicate sul sito della convenuta, il cui link è indicato nella carta dei servizi di cui al doc. 18 fasc. conv.
Peraltro, la mancata contestazione dei prezzi prima dell'introduzione del presente giudizio di opposizione depone nel senso che si trattava di prezzi usualmente applicati nel rapporto inter partes.
3.2.3. Altrettando generica è la contestazione concernente gli strumenti di misurazione, rispetto ai quali la convenuta ha allegato di utilizzare un sistema automatico di pesatura, producendo la relativa certificazione europea (cfr. doc. 19 fasc. conv.) - allegazioni e produzioni rispetto alle quali l'attrice ha omesso contestazioni specifiche.
4. Sulla prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice ex art. 2951 Cc -norma che stabilisce che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”- è fondata nei limiti in cui è stata riconosciuta dalla convenuta, cioè rispetto alle spedizioni concluse in data anteriore al 26/10/2021, cioè un anno prima rispetto alla mail del legale rappresentante della (AR CC) del 27/10/2022 (cfr. Parte_1 doc. 14 fasc. conv.) -interruttiva della prescrizione ex art. 2944 Cc, trattandosi di una ricognizione di debito per le ragioni sopraesposte-; conseguentemente, le fatture prescritte sono: la n. 88700329 del 03/07/2020 di € 380,58 (perché relativa a una spedizione del
09/12/2019 - cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio e doc. 5 fasc. conv.) e la n. 85055791 del
28/07/2021 di € 16.140,22 (perché relativa a spedizioni effettuate tra il 17/06/2021 e il
27/07/2021 - cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 6 fasc. conv.).
5. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la Parte_1 deve essere condannata a pagare alla la somma di € 160.636,44, Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
6. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase istruttoria e di trattazione tenuto conto dell'attività effettivamente svolta - nelle seguenti voci analitiche:
- fase di studio € 2.552,00;
- fase introduttiva € 1.628,00;
- fase istruttoria/trattazione € 2.835,00;
13 - fase decisionale € 4.253,00; per complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo Trib. Torino n. 6330/2023; condanna la a pagare alla la somma di € 160.636,44, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna la a rimborsare alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in € 11.26800 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 21/08/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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