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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 7603/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di separazione”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 11.07.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale Trigiante,
-RICORRENTE- nei confronti di
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2023, premesso che: Parte_1
-con decreto di omologazione n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021, il Tribunale di
Bari aveva omologato la separazione personale consensuale tra l'attuale ricorrente e il resistente, , prevedendo: “l'affido condiviso dei minori con Controparte_1 collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla la regolamentazione del diritto di vista paterno;
l'obbligo, a carico del padre, Pt_1 di versare mensilmente € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e Per_1
nella misura di € 275,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie al 50%; gli Persona_2 assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico spettino nella misura del 100% al;
CP_1
-ha dedotto che stante il reiterato mancato adempimento, da parte del sig. CP_1 dell'obbligo di corrispondere gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, aveva chiesto al Tribunale di Bari la modifica delle condizioni di separazione, con la previsione dell'obbligo di pagamento diretto, da parte del datore di lavoro, nei confronti della ricorrente;
-nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di separazione, il resistente aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla società per cui lavorava e, conseguentemente, la ricorrente aveva chiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps, relativamente agli importi dovuti in favore del sig. a titolo di indennità di disoccupazione (NASPI); CP_1 -il Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 586/2023 del 12 gennaio 2023 aveva, quindi, accolto la domanda della ricorrente di percepire l'importo a lei spettante, di € 550,00, direttamente da parte dell'INPS, con l'obbligo di aggiornare annualmente il suddetto importo agli indici Istat.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “-in parziale modifica rispetto al decreto n. 7627/2021 del 30.03.2021, disporre che l'assegno Unico, per i figli
e , sia dovuto esclusivamente in favore della sig.ra Per_1 Persona_3 Pt_1
nella misura del 100%; -in parziale modifica rispetto a quanto stabilito nel decreto
[...]
n. 586/2023 del 12.1.2023 – Rg 4865/2022, disporre (nuovamente) l'obbligo, da parte del sig.
di corrispondere il mantenimento dei figli, nell'importo già fissato Controparte_1 pari di € 550,00 (€ 275,00 ciascuno) in favore della moglie e non più direttamente dall'Inps; - confermare le restanti condizioni di separazione, così come disposte nel decreto del 30.3.2021; - con vittoria di spese e onorari di causa”. Con decreto dell'1.08.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 21.11.2024. Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notifica
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota, in atti, del 28.03.2025.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
All'udienza del 27.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede separativa. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che il resistente si è volutamente sottratto al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli minori.
Orbene, osserva il collegio come la mancanza, da parte del del versamento CP_1 del contributo al mantenimento in favore dei figli ha determinato un ulteriore aggravio alla già difficile situazione economico-familiare della che si è vista costretta a sporgere Pt_1 numerose querele e denunce nel tentativo di recuperare gli importi dovuti. A ciò si aggiunga che la percezione dell'assegno familiare, attualmente denominato “Assegno unico universale”, nella misura del 100% in favore del non ha permesso alla ricorrente CP_1 di far fronte alle esigenze e alle spese quotidiane dei minori.
Quanto al contributo economico in favore della prole, va senz'altro confermata la previsione omologata con decreto n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021, con cui era stato disposto l'obbligo, a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 versando mensilmente € 550,00, in ragione di € 275,00 ciascuno, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT .
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che Pt_1 questa dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019. Va, altresì, disposto che, per il futuro, l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
È vero, tuttavia, che il resistente pur regolarmente avvisato del giudizio non si è costituito, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 7603/2024 proposto con ricorso dell'11.07.2024, da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle Controparte_1 condizioni di separazione pronunciate con decreto di omologazione n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021 nell'ambito del giudizio R.G.12111/2020 e, a parziale modifica delle condizioni di separazione pronunciate con decreto n. cronol. 586/2023 del 12.1.2023 – R.G. 4865/2022, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere all'altro Controparte_1 genitore, l'assegno mensile di € 550,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, e (in ragione di € 275,00 per ciascun Per_1 Persona_2 figlio) a far data dalla mensilità di aprile 2025; il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future;
2. DISPONE che, per il futuro, l'assegno unico universale sia percepito nella misura del
100% dal genitore collocatario prevalente della prole, la , la quale potrà Pt_1 pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto separativo;
4. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, il resistente alla Controparte_1 refusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente Pt_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
[...]
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 7603/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di separazione”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 11.07.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale Trigiante,
-RICORRENTE- nei confronti di
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2023, premesso che: Parte_1
-con decreto di omologazione n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021, il Tribunale di
Bari aveva omologato la separazione personale consensuale tra l'attuale ricorrente e il resistente, , prevedendo: “l'affido condiviso dei minori con Controparte_1 collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla la regolamentazione del diritto di vista paterno;
l'obbligo, a carico del padre, Pt_1 di versare mensilmente € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e Per_1
nella misura di € 275,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie al 50%; gli Persona_2 assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico spettino nella misura del 100% al;
CP_1
-ha dedotto che stante il reiterato mancato adempimento, da parte del sig. CP_1 dell'obbligo di corrispondere gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, aveva chiesto al Tribunale di Bari la modifica delle condizioni di separazione, con la previsione dell'obbligo di pagamento diretto, da parte del datore di lavoro, nei confronti della ricorrente;
-nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di separazione, il resistente aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla società per cui lavorava e, conseguentemente, la ricorrente aveva chiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps, relativamente agli importi dovuti in favore del sig. a titolo di indennità di disoccupazione (NASPI); CP_1 -il Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 586/2023 del 12 gennaio 2023 aveva, quindi, accolto la domanda della ricorrente di percepire l'importo a lei spettante, di € 550,00, direttamente da parte dell'INPS, con l'obbligo di aggiornare annualmente il suddetto importo agli indici Istat.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “-in parziale modifica rispetto al decreto n. 7627/2021 del 30.03.2021, disporre che l'assegno Unico, per i figli
e , sia dovuto esclusivamente in favore della sig.ra Per_1 Persona_3 Pt_1
nella misura del 100%; -in parziale modifica rispetto a quanto stabilito nel decreto
[...]
n. 586/2023 del 12.1.2023 – Rg 4865/2022, disporre (nuovamente) l'obbligo, da parte del sig.
di corrispondere il mantenimento dei figli, nell'importo già fissato Controparte_1 pari di € 550,00 (€ 275,00 ciascuno) in favore della moglie e non più direttamente dall'Inps; - confermare le restanti condizioni di separazione, così come disposte nel decreto del 30.3.2021; - con vittoria di spese e onorari di causa”. Con decreto dell'1.08.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 21.11.2024. Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notifica
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota, in atti, del 28.03.2025.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
All'udienza del 27.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede separativa. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che il resistente si è volutamente sottratto al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli minori.
Orbene, osserva il collegio come la mancanza, da parte del del versamento CP_1 del contributo al mantenimento in favore dei figli ha determinato un ulteriore aggravio alla già difficile situazione economico-familiare della che si è vista costretta a sporgere Pt_1 numerose querele e denunce nel tentativo di recuperare gli importi dovuti. A ciò si aggiunga che la percezione dell'assegno familiare, attualmente denominato “Assegno unico universale”, nella misura del 100% in favore del non ha permesso alla ricorrente CP_1 di far fronte alle esigenze e alle spese quotidiane dei minori.
Quanto al contributo economico in favore della prole, va senz'altro confermata la previsione omologata con decreto n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021, con cui era stato disposto l'obbligo, a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 versando mensilmente € 550,00, in ragione di € 275,00 ciascuno, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT .
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che Pt_1 questa dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019. Va, altresì, disposto che, per il futuro, l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
È vero, tuttavia, che il resistente pur regolarmente avvisato del giudizio non si è costituito, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 7603/2024 proposto con ricorso dell'11.07.2024, da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle Controparte_1 condizioni di separazione pronunciate con decreto di omologazione n. cronol. 7627/2021, pubblicato il 30.03.2021 nell'ambito del giudizio R.G.12111/2020 e, a parziale modifica delle condizioni di separazione pronunciate con decreto n. cronol. 586/2023 del 12.1.2023 – R.G. 4865/2022, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere all'altro Controparte_1 genitore, l'assegno mensile di € 550,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, e (in ragione di € 275,00 per ciascun Per_1 Persona_2 figlio) a far data dalla mensilità di aprile 2025; il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future;
2. DISPONE che, per il futuro, l'assegno unico universale sia percepito nella misura del
100% dal genitore collocatario prevalente della prole, la , la quale potrà Pt_1 pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto separativo;
4. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, il resistente alla Controparte_1 refusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente Pt_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
[...]
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato