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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.03.2025
r.g.n.: 849/2020
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Monica Garofalo, per delega dell'avv. Domenico Caiafa, la quale si riporta all'atto di appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
impugna le conclusioni della controparte, chiedendone il rigetto;
- per parte appellata, l'avv. Angelo Cavallo il quale si riporta alle conclusioni riportate in comparsa e insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 27.03.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 849/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella
n. 522/2019 depositata il 12.11.2019
TRA
P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Massimo Caiafa e dall'avv. Domenico
Caiafa, presso il cui studio in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio, 24 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Cavallo e dall'avv. Antonio Salvatore, presso il cui studio, sito in Bellizzi, Via Nino Bixio n.1, elettivamente domicilia
APPELLATO
2 Nonché
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 27.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 522/2019, depositata in data 12.11.2019 dal
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella.
Con il primo motivo di appello deduceva che, erroneamente, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella aveva disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dei requisiti previsti per legge dall'art. 148 C.d.A., omettendo qualsiasi motivazione sul punto: secondo l'appellante, non erano stati rispettati i requisiti di contenuto della richiesta di risarcimento stragiudiziale previsti dalla norma citata.
Con il secondo motivo di appello contestava, altresì, il malgoverno da parte del giudice di prime cure delle risultanze processuali, eccependo la mancata considerazione delle prove documentali addotte dalla nello Parte_1
specifico: l'incompatibilità del danni con la dinamica del sinistro (come sostenuto dalla perizia di parte), la plurisinistrosità del conducente dell'autovettura responsabile del sinistro e degli altri soggetti coinvolti nello stesso (come risultante dalle visure banca dati IVASS); l'inattendibilità del testimone perché terzo trasportato a bordo del veicolo attoreo.
Deduceva, altresì, con il terzo motivo di appello, l'omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione di CTU ricostruttiva del sinistro: la CTU era certamente dovuta in virtù delle discrasie di natura tecnica rilevate dal CTP di fiducia,
non adeguatamente confutate dal CTU nominato in sede di ATP.
3 Precisava, infine, di aver provveduto al pagamento della somma di € 11.893, 03 (€
6.625,40 per sorta capitale e € 5.267,54 per spese legali), in esecuzione della sentenza di primo grado appellata.
Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto,
per il rigetto della domanda proposta dei confronti della perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
insisteva, altresì, per la condanna del sig. CP_1
alla restituzione, in favore della della somma
[...] Parte_1
complessiva di €11.893,03, oltre interessi legali dalla data del pagamento
(10.12.2019), con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva , contestando, in via Controparte_1
preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda: riteneva, infatti, che gli artt. 145 e 148 C.d.A. andavano interpretati alla luce del raggiungimento dello scopo.
Nel merito, sosteneva che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato tutte le risultanze probatorie dell'istruttoria.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame proposto in quanto privo di ogni presupposto e fondamento sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, per la conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella;
con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado in data 29.03.2021, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024.
All'esito dell'udienza del 22.01.2025 il processo veniva rinviato al 27.03.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
4 4. In punto di rito, vanno respinte le eccezioni formulate dall'appellante di inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda, per difetto dei requisiti di contenuto della messa in mora stragiudiziale ai sensi degli artt. 145 e 148 C.d.A.
Il Tribunale condivide gli orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali la normativa in questione debba essere letta alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, vale a dire consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta di risarcimento: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro
stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità
della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti
i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa
accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto
irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia
priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore" (v. Cass. civ. sez. VI, n. 19354/2016, cfr. anche Cass. civ., sez. III,
30091/2024 e Cass. civ., sez. III, n. 20802/2024).
Trattasi, del resto, dell'applicazione del principio generale di buona fede e di leale collaborazione tra le parti che informa l'intero ordinamento.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale proposta dall'odierno appellato è stata preceduta dalle lettere raccomandate del 7.05.2018, 24.05.2018 e del 29.05.2018,
contenenti tutti gli elementi idonei per consentire di ricostruire la dinamica del sinistro e di formulare una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia;
con tali missive, inoltre, l'infortunato dapprima metteva la propria autovettura a disposizione dell'incaricato dalla compagnia assicuratrice, al fine di consentire l'accertamento del
5 danno;
formulava quindi richiesta di negoziazione assistita (cfr. produzione di primo grado dell'odierno appellato).
In ragione di tali evidenze, alla luce anche dei principi della collaborazione,
correttezza e buona fede tra il danneggiato e assicuratore della r.c.a. nella fase stragiudiziale, l'eccezione è da ritenersi infondata avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto la domanda di parte attrice procedibile ed ammissibile.
5. Passando al merito dell'appello, si premette che il Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella accoglieva la domanda proposta da , accertando la Controparte_1
responsabilità del conducente dell'auto Peugeot tg. CH061CH, condannando la al pagamento in suo favore della somma di € 6560,91 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese del giudizio.
5.1 Il Tribunale ritiene che i motivi di appello sono infondati atteso che, correttamente,
sulla base dell'istruttoria espletata, il Giudice di Pace riteneva superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. ed accertava quale responsabile esclusivo del sinistro , nella qualità di proprietario dell'autovettura Peugeot Controparte_2
tg. CH061CH, per i danni arrecati all'autovettura Audi A5 tg. Dk681SS di proprietà
di Controparte_1
Esaminando il materiale probatorio prodotto ed acquisito nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ritiene che in relazione al sinistro occorso sia provata la dinamica dell'incidente come prospettata da parte appellata e la piena responsabilità
dell'autovettura Peugeot.
In prima battuta, si rimanda alla relazione di servizio dell'Ufficiale della Polizia
Municipale di Olevano Sul Tusciano del 07.03.2018, nella quale l'agente dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro in seguito a segnalazione ed attestava di aver rinvenuto, in Via Pezze di Olevano sul Tusciano (SA) alle ore 21:30, i tre veicoli
6 coinvolti (Peugeot, Audi e Nissan), nonché i conducenti e le altre persone coinvolte nel sinistro. Sempre nella relazione, egli individuava anche i danni riportati dalle autovetture, provvedendo a scattare le fotografie dei veicoli coinvolti, allegati alla relazione di servizio, precisando anche che l'Audi A5 di proprietà di CP_1
non era marciante e, per tale motivo, veniva rimossa con il carro attrezzi.
[...]
Si precisa, in ordine al valore probatorio di tale relazione che, come recentemente chiarito anche da Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10376/2024, esso faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Tale ordinanza ha precisato, inoltre, che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico,
il rapporto ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria.
Prova contraria che, in tale caso, risulta assente, essendo irrilevanti, perché non sorrette da alcuna prova, tutte le contestazioni mosse dall'odierna appellata.
Difatti, le “Visure IVASS”, che produce la (con la precisazione che Controparte_3
si terranno in considerazione solo quelle effettivamente prodotte anche del giudizio di primo grado, in ossequio al principio di cui all'art. 347 c.p.c.), oltre che ad essere state contestate dalla difesa opposta sin dalla prima udienza nel giudizio di primo grado,
sono prive di data, di attestazione o sottoscrizione o qualsiasi altro elemento che ne consenta la riferibilità all'Istituto di vigilanza in questione (cft. documentazione in atti e verbale di prima udienza dinanzi al G.D.P.).
Inoltre, la dinamica è altresì confermata dalle risultanze della CTU tecnica espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (RGN 1060/2018 Giudice
7 di Pace di Montecorvino Rovella), acquisito in primo grado, all'esito del quale il CTU
nominato riconosceva la coerenza e la compatibilità dei danni subiti dai veicoli coinvolti con la dinamica dell'incidente, con una perizia completa e minuziosa nonché
scevra da vizi logici, che anche il Tribunale ritiene di condividere.
Deve evidenziarsi, inoltre, che lo stesso perito assicurativo, in sede di perizia dell'Audi e della terza autovettura coinvolta nel sinistro, la Nissan HQ tg
DT435GX di proprietà di , in ordine al nesso di causalità tra i danni e Controparte_4
la dinamica del sinistro, si esprimeva in senso positivo.
Ancora, la negligenza del conducente dell'autovettura Peugeot tg. CH061CH è altresì
confermata dal modello CID a firma dei conducenti delle autovetture coinvolte, il cui valore probatorio, è liberamente apprezzabile dal giudice. Sul punto, la Suprema Corte
ha precisato che in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, nonché in considerazione della coincidenza delle dichiarazioni rese nel
CID con quanto accertato anche in sede di CTU, il Giudice non deve disattendere il contenuto del CID, “Sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza
consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata
confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le
conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. È evidente che, in presenza di
altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed
acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel
modulo stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20300 del 2019).
Infine, quanto alla deposizione testimoniale resa dal teste che ha ricostruito Tes_1
l'accaduto nei termini come prospettati da parte attrice (cfr. verbale udienza del
29.03.2019) si precisa che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce
8 alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva e soggettiva (v. sul punto Cass. civ. sez. III, n. 7623 del 2016, Cass. civ.. sez. II, n.
35814 del 2023.)
Nel caso di specie, la deposizione resa dal teste è congruente rispetto a tutti gli Tes_1
elementi probatori sopra citati e la circostanza, da lui stesso precisata in sede di escussione, di essere già stato risarcito induce a ritenere che il suo interesse sia stato già soddisfatto.
5.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ritiene di condividere il giudizio di superfluità di una CTU cinematico –
ricostruttiva, alla luce del fatto che la dinamica descritta in sede di accertamento tecnico preventivo, giudizio svoltosi nel contraddittorio tra le parti, è chiaramente compatibile con la modalità del sinistro come prospettata da parte appellata. Inoltre,
dall'analisi del fascicolo di ATP, emerge chiaramente che il CTU nominato, oltre che ad aver redatto un elaborato peritale logico e preciso (come già ribadito), ha riscontrato in maniera chiara le note critiche del perito assicurativo di parte, il quale,
invero, in sede stragiudiziale esprimeva il giudizio di compatibilità con il sinistro.
6. Sulla scorta di quanto affermato, si deve concludere per l'infondatezza dell'appello proposto, il che conduce in via definitiva all'integrale rigetto della domanda di riforma della sentenza di primo grado, con correlata conferma dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio di prime cure.
7. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'obiettiva complessità e controvertibilità degli esiti dell'istruttoria, le stesse possono compensarsi tra tutte le parti.
9 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno – in funzione di Giudice di Appello – disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 27.03.2025.
Il Giudice
Francesco Rossini
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.03.2025
r.g.n.: 849/2020
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Monica Garofalo, per delega dell'avv. Domenico Caiafa, la quale si riporta all'atto di appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
impugna le conclusioni della controparte, chiedendone il rigetto;
- per parte appellata, l'avv. Angelo Cavallo il quale si riporta alle conclusioni riportate in comparsa e insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 27.03.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 849/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella
n. 522/2019 depositata il 12.11.2019
TRA
P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Massimo Caiafa e dall'avv. Domenico
Caiafa, presso il cui studio in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio, 24 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Cavallo e dall'avv. Antonio Salvatore, presso il cui studio, sito in Bellizzi, Via Nino Bixio n.1, elettivamente domicilia
APPELLATO
2 Nonché
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 27.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 522/2019, depositata in data 12.11.2019 dal
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella.
Con il primo motivo di appello deduceva che, erroneamente, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella aveva disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dei requisiti previsti per legge dall'art. 148 C.d.A., omettendo qualsiasi motivazione sul punto: secondo l'appellante, non erano stati rispettati i requisiti di contenuto della richiesta di risarcimento stragiudiziale previsti dalla norma citata.
Con il secondo motivo di appello contestava, altresì, il malgoverno da parte del giudice di prime cure delle risultanze processuali, eccependo la mancata considerazione delle prove documentali addotte dalla nello Parte_1
specifico: l'incompatibilità del danni con la dinamica del sinistro (come sostenuto dalla perizia di parte), la plurisinistrosità del conducente dell'autovettura responsabile del sinistro e degli altri soggetti coinvolti nello stesso (come risultante dalle visure banca dati IVASS); l'inattendibilità del testimone perché terzo trasportato a bordo del veicolo attoreo.
Deduceva, altresì, con il terzo motivo di appello, l'omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione di CTU ricostruttiva del sinistro: la CTU era certamente dovuta in virtù delle discrasie di natura tecnica rilevate dal CTP di fiducia,
non adeguatamente confutate dal CTU nominato in sede di ATP.
3 Precisava, infine, di aver provveduto al pagamento della somma di € 11.893, 03 (€
6.625,40 per sorta capitale e € 5.267,54 per spese legali), in esecuzione della sentenza di primo grado appellata.
Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto,
per il rigetto della domanda proposta dei confronti della perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
insisteva, altresì, per la condanna del sig. CP_1
alla restituzione, in favore della della somma
[...] Parte_1
complessiva di €11.893,03, oltre interessi legali dalla data del pagamento
(10.12.2019), con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva , contestando, in via Controparte_1
preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda: riteneva, infatti, che gli artt. 145 e 148 C.d.A. andavano interpretati alla luce del raggiungimento dello scopo.
Nel merito, sosteneva che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato tutte le risultanze probatorie dell'istruttoria.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame proposto in quanto privo di ogni presupposto e fondamento sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, per la conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella;
con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado in data 29.03.2021, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024.
All'esito dell'udienza del 22.01.2025 il processo veniva rinviato al 27.03.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
4 4. In punto di rito, vanno respinte le eccezioni formulate dall'appellante di inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda, per difetto dei requisiti di contenuto della messa in mora stragiudiziale ai sensi degli artt. 145 e 148 C.d.A.
Il Tribunale condivide gli orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali la normativa in questione debba essere letta alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, vale a dire consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta di risarcimento: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro
stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità
della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti
i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa
accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto
irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia
priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore" (v. Cass. civ. sez. VI, n. 19354/2016, cfr. anche Cass. civ., sez. III,
30091/2024 e Cass. civ., sez. III, n. 20802/2024).
Trattasi, del resto, dell'applicazione del principio generale di buona fede e di leale collaborazione tra le parti che informa l'intero ordinamento.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale proposta dall'odierno appellato è stata preceduta dalle lettere raccomandate del 7.05.2018, 24.05.2018 e del 29.05.2018,
contenenti tutti gli elementi idonei per consentire di ricostruire la dinamica del sinistro e di formulare una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia;
con tali missive, inoltre, l'infortunato dapprima metteva la propria autovettura a disposizione dell'incaricato dalla compagnia assicuratrice, al fine di consentire l'accertamento del
5 danno;
formulava quindi richiesta di negoziazione assistita (cfr. produzione di primo grado dell'odierno appellato).
In ragione di tali evidenze, alla luce anche dei principi della collaborazione,
correttezza e buona fede tra il danneggiato e assicuratore della r.c.a. nella fase stragiudiziale, l'eccezione è da ritenersi infondata avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto la domanda di parte attrice procedibile ed ammissibile.
5. Passando al merito dell'appello, si premette che il Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella accoglieva la domanda proposta da , accertando la Controparte_1
responsabilità del conducente dell'auto Peugeot tg. CH061CH, condannando la al pagamento in suo favore della somma di € 6560,91 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese del giudizio.
5.1 Il Tribunale ritiene che i motivi di appello sono infondati atteso che, correttamente,
sulla base dell'istruttoria espletata, il Giudice di Pace riteneva superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. ed accertava quale responsabile esclusivo del sinistro , nella qualità di proprietario dell'autovettura Peugeot Controparte_2
tg. CH061CH, per i danni arrecati all'autovettura Audi A5 tg. Dk681SS di proprietà
di Controparte_1
Esaminando il materiale probatorio prodotto ed acquisito nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ritiene che in relazione al sinistro occorso sia provata la dinamica dell'incidente come prospettata da parte appellata e la piena responsabilità
dell'autovettura Peugeot.
In prima battuta, si rimanda alla relazione di servizio dell'Ufficiale della Polizia
Municipale di Olevano Sul Tusciano del 07.03.2018, nella quale l'agente dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro in seguito a segnalazione ed attestava di aver rinvenuto, in Via Pezze di Olevano sul Tusciano (SA) alle ore 21:30, i tre veicoli
6 coinvolti (Peugeot, Audi e Nissan), nonché i conducenti e le altre persone coinvolte nel sinistro. Sempre nella relazione, egli individuava anche i danni riportati dalle autovetture, provvedendo a scattare le fotografie dei veicoli coinvolti, allegati alla relazione di servizio, precisando anche che l'Audi A5 di proprietà di CP_1
non era marciante e, per tale motivo, veniva rimossa con il carro attrezzi.
[...]
Si precisa, in ordine al valore probatorio di tale relazione che, come recentemente chiarito anche da Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10376/2024, esso faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Tale ordinanza ha precisato, inoltre, che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico,
il rapporto ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria.
Prova contraria che, in tale caso, risulta assente, essendo irrilevanti, perché non sorrette da alcuna prova, tutte le contestazioni mosse dall'odierna appellata.
Difatti, le “Visure IVASS”, che produce la (con la precisazione che Controparte_3
si terranno in considerazione solo quelle effettivamente prodotte anche del giudizio di primo grado, in ossequio al principio di cui all'art. 347 c.p.c.), oltre che ad essere state contestate dalla difesa opposta sin dalla prima udienza nel giudizio di primo grado,
sono prive di data, di attestazione o sottoscrizione o qualsiasi altro elemento che ne consenta la riferibilità all'Istituto di vigilanza in questione (cft. documentazione in atti e verbale di prima udienza dinanzi al G.D.P.).
Inoltre, la dinamica è altresì confermata dalle risultanze della CTU tecnica espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (RGN 1060/2018 Giudice
7 di Pace di Montecorvino Rovella), acquisito in primo grado, all'esito del quale il CTU
nominato riconosceva la coerenza e la compatibilità dei danni subiti dai veicoli coinvolti con la dinamica dell'incidente, con una perizia completa e minuziosa nonché
scevra da vizi logici, che anche il Tribunale ritiene di condividere.
Deve evidenziarsi, inoltre, che lo stesso perito assicurativo, in sede di perizia dell'Audi e della terza autovettura coinvolta nel sinistro, la Nissan HQ tg
DT435GX di proprietà di , in ordine al nesso di causalità tra i danni e Controparte_4
la dinamica del sinistro, si esprimeva in senso positivo.
Ancora, la negligenza del conducente dell'autovettura Peugeot tg. CH061CH è altresì
confermata dal modello CID a firma dei conducenti delle autovetture coinvolte, il cui valore probatorio, è liberamente apprezzabile dal giudice. Sul punto, la Suprema Corte
ha precisato che in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, nonché in considerazione della coincidenza delle dichiarazioni rese nel
CID con quanto accertato anche in sede di CTU, il Giudice non deve disattendere il contenuto del CID, “Sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza
consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata
confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le
conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. È evidente che, in presenza di
altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed
acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel
modulo stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20300 del 2019).
Infine, quanto alla deposizione testimoniale resa dal teste che ha ricostruito Tes_1
l'accaduto nei termini come prospettati da parte attrice (cfr. verbale udienza del
29.03.2019) si precisa che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce
8 alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva e soggettiva (v. sul punto Cass. civ. sez. III, n. 7623 del 2016, Cass. civ.. sez. II, n.
35814 del 2023.)
Nel caso di specie, la deposizione resa dal teste è congruente rispetto a tutti gli Tes_1
elementi probatori sopra citati e la circostanza, da lui stesso precisata in sede di escussione, di essere già stato risarcito induce a ritenere che il suo interesse sia stato già soddisfatto.
5.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ritiene di condividere il giudizio di superfluità di una CTU cinematico –
ricostruttiva, alla luce del fatto che la dinamica descritta in sede di accertamento tecnico preventivo, giudizio svoltosi nel contraddittorio tra le parti, è chiaramente compatibile con la modalità del sinistro come prospettata da parte appellata. Inoltre,
dall'analisi del fascicolo di ATP, emerge chiaramente che il CTU nominato, oltre che ad aver redatto un elaborato peritale logico e preciso (come già ribadito), ha riscontrato in maniera chiara le note critiche del perito assicurativo di parte, il quale,
invero, in sede stragiudiziale esprimeva il giudizio di compatibilità con il sinistro.
6. Sulla scorta di quanto affermato, si deve concludere per l'infondatezza dell'appello proposto, il che conduce in via definitiva all'integrale rigetto della domanda di riforma della sentenza di primo grado, con correlata conferma dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio di prime cure.
7. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'obiettiva complessità e controvertibilità degli esiti dell'istruttoria, le stesse possono compensarsi tra tutte le parti.
9 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno – in funzione di Giudice di Appello – disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 27.03.2025.
Il Giudice
Francesco Rossini
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