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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5303/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 5303/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARAGNO ANDREA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. MARAGNO ANDREA P_
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 21/05/2025, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute,
e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare dell'1/07/2025:
1) Venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in data 27.6.2009 a
Santa IU in Colle (PD) tra la IG.ra (C.F. ) nata a [...] C.F._1
Vicenza il 12.1.1981 e residente a [...] ed il IG.
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2 2
a Santa IU in Colle (PD), Via Vicinale Pomarolo n. 41/Bis, matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al numero 6 Parte II, serie A del Comune di Santa IU in
Colle (PD).
2) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
3) La GL è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL.
4) La casa familiare sita in Santa IU in Colle (PD), Via Vicinale Pomarolo n. 41/Bis, intestata
e di proprietà del IG. , resterà a lui assegnata, con tutti gli arredi. Parte_1
5) I genitori, anche in ragione dell'età della GL, quasi diciassettenne, potranno vederla con piena libertà quanto a tempi e modalità, anche tutti i giorni, previo accordo tra di loro. Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali i genitori potranno tenere con sé la GL per una settimana, ad anni alterni, o secondo le modalità che tra di loro concorderanno, in modo che chi dei genitori non abbia trascorso con la GL il giorno di Natale, possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa.
Durante le vacanze estive ciascuno di genitori potrà trascorrere un mese di vacanza con la GL, previo accordo e secondo le modalità ed i tempi che verranno concordate.
6) La IG.ra provvederà al mantenimento ordinario in via diretta della GL minore P_
, mentre il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € Persona_1 Parte_1 P_
250,00, annualmente rivalutabile, a titolo di concorso al mantenimento della GL minore, da corrispondersi entro i primi 5 giorni del mese.
7) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
8) Spese legali interamente compensate tra le parti.
9) I coniugi chiedono che il Collegio provveda a pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui sopra e prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
10) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 P_
27.06.2009 in Santa IU in Colle (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio 3 del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2009, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni
Dall'unione matrimoniale è nata la GL , in data 12.6.2008. Per_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di P_ Pt_1 sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data 21.05.2013, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7898/2013 del 4/06/2013, depositato il
24.6.2013, alle condizioni concordate e a verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta il 21.05.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della GL , delle stesse va preso atto. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 27.06.2009 in Santa IU in Colle Parte_1 P_
(PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa IU in
Colle (PD), al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2009;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 4
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 5303/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARAGNO ANDREA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. MARAGNO ANDREA P_
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 21/05/2025, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute,
e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare dell'1/07/2025:
1) Venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in data 27.6.2009 a
Santa IU in Colle (PD) tra la IG.ra (C.F. ) nata a [...] C.F._1
Vicenza il 12.1.1981 e residente a [...] ed il IG.
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2 2
a Santa IU in Colle (PD), Via Vicinale Pomarolo n. 41/Bis, matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al numero 6 Parte II, serie A del Comune di Santa IU in
Colle (PD).
2) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
3) La GL è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL.
4) La casa familiare sita in Santa IU in Colle (PD), Via Vicinale Pomarolo n. 41/Bis, intestata
e di proprietà del IG. , resterà a lui assegnata, con tutti gli arredi. Parte_1
5) I genitori, anche in ragione dell'età della GL, quasi diciassettenne, potranno vederla con piena libertà quanto a tempi e modalità, anche tutti i giorni, previo accordo tra di loro. Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali i genitori potranno tenere con sé la GL per una settimana, ad anni alterni, o secondo le modalità che tra di loro concorderanno, in modo che chi dei genitori non abbia trascorso con la GL il giorno di Natale, possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa.
Durante le vacanze estive ciascuno di genitori potrà trascorrere un mese di vacanza con la GL, previo accordo e secondo le modalità ed i tempi che verranno concordate.
6) La IG.ra provvederà al mantenimento ordinario in via diretta della GL minore P_
, mentre il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € Persona_1 Parte_1 P_
250,00, annualmente rivalutabile, a titolo di concorso al mantenimento della GL minore, da corrispondersi entro i primi 5 giorni del mese.
7) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
8) Spese legali interamente compensate tra le parti.
9) I coniugi chiedono che il Collegio provveda a pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui sopra e prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
10) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 P_
27.06.2009 in Santa IU in Colle (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio 3 del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2009, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni
Dall'unione matrimoniale è nata la GL , in data 12.6.2008. Per_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di P_ Pt_1 sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data 21.05.2013, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7898/2013 del 4/06/2013, depositato il
24.6.2013, alle condizioni concordate e a verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta il 21.05.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della GL , delle stesse va preso atto. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 27.06.2009 in Santa IU in Colle Parte_1 P_
(PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa IU in
Colle (PD), al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2009;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 4