Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, proposto dal
-OMISSIS-, in persona del Trustee -OMISSIS-, e da -OMISSIS-, in qualità di Trustee del medesimo -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pierluigi Portaluri in CC, via M.R. Imbriani, n. 36;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, domiciliataria ex lege in CC, piazza S. Oronzo;
nei confronti
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC ha confermato «il provvedimento interdittivo antimafia prot. -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, confluita nel richiamato Trust “-OMISSIS-” per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi d'impresa»;
- ove occorra della nota prot. -OMISSIS-, con cui la PR di CC ha trasmesso ai ricorrenti il predetto decreto prot. -OMISSIS-;
- ove occorra della p.e.c. con cui la stessa PR di CC ha trasmesso ai ricorrenti il predetto decreto prot. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to P. L. Portaluri, avv.to G. Portaluri e avv.to dello Stato S. Libertini;
Premesso che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Avvocatura erariale, in quanto nella specie agisce in giudizio anche il Trustee, oltre che il -OMISSIS-.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare, in parte, fondato atteso che sembra meritevole di accoglimento la censura svolta in via principale, quale primo motivo di gravame, dalle parti ricorrenti e relativa alla dedotta violazione del nuovo comma 2 bis dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (introdotto per effetto dell’art. 48 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 e applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame), avendo mancato l’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC di dare “tempestiva comunicazione al soggetto interessato” della ritenuta sussistenza a suo carico dei presupposti per l’adozione dell’atto di conferma (propria) dell’informativa interdittiva antimafia, anche in ragione della circostanza che l’impugnato decreto prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC nella parte in cui ha ritenuto sussistente, alla luce di una complessiva ed organica rivalutazione (operata d’ufficio) degli elementi di fatto e di diritto nuovi e già accertati, un persistente ed attuale pericolo di condizionamento mafioso nei riguardi della -OMISSIS- (confluita nel Trust -OMISSIS-.) si è sostanziata nell’adozione, ancorchè nelle forme della conferma cd. propria, di una nuova (rinnovata) informazione interdittiva antimafia.
Ritenuto, pertanto, che l’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC debba immediatamente riavviare il procedimento di che trattasi al fine di operare, nel contraddittorio con la parte ricorrente ed entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza cautelare, una complessiva ed organica rivalutazione del quadro giuridico e fattuale alla base dell’emissione di siffatta nuova informazione interdittiva antimafia.
Ritenuto, tuttavia, necessario, nelle more della definizione del predetto riesame, mantenere ferma l’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia -OMISSIS-già adottata dall’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC (la legittimità della quale è stata già definitivamente accertata in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato), la cui reviviscenza consegue automaticamente ex lege in forza del disposto dell’art. 35 bis comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e che prescinde da una valutazione attualizzata (d’ufficio) a cura della PR dei suoi presupposti di adozione (salva, al più, la possibilità per la destinataria di attivare, a fronte di tale reviviscenza, il meccanismo ex art. 91 comma 5 del D. Lgs . n. 159 del 2011).
Ritenuto, in ultimo, che l’allegato periculum in mora sia dotato dei crismi della gravità ed irreparabilità anche in ragione del numero di dipendenti e del numero di fornitori di servizi della -OMISSIS-
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato decreto prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC nella sola parte in cui ha ritenuto sussistente, alla luce di una complessiva organica rivalutazione (d’ufficio) degli elementi di fatto e di diritto nuovi e già accertati, un persistente ed attuale pericolo di condizionamento mafioso nei riguardi della -OMISSIS- (confluita nel Trust -OMISSIS-.), salva la reviviscenza ex art. 35 bis comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011 degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia -OMISSIS-già adottata dall’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC sino all’esito del procedimento di riesame, da svolgersi nel contraddittorio con la parte ricorrente, che l’Ufficio Territoriale del Governo - PR di CC dovrà immediatamente attivare al momento della comunicazione della presente ordinanza cautelare e concludere entro il successivo termine di venti giorni.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 luglio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche menzionate nella presente ordinanza cautelare.
Così deciso in CC nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.