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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 2541/2021, vertente TRA codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Parte_1
C.C.I.A.A. di Napoli: R.E.A.: Na;
procedura concorsuale iscritta al n.ro 51 del P.IVA_1 Num_1 registro fallimenti - anno 2019 del Tribunale di Nola), in persona del Curatore, avv. Parte_2
autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice delegato alla procedura concorsuale,
[...] rappresentato e difeso, giusta la predetta autorizzazione e la procura speciale estesa su foglio separato, autenticata sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale: ; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il difensore all'indirizzo elettronico iscritto al Re.G.Ind.E.
Email_1
ATTORE E con sede in Napoli, alla Traversa Privata Tommaso De Amicis n. 52, Controparte_1 capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , nonché iscritta al REA n. , in P.IVA_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratrice , nata a [...] l'[...], codice Controparte_2 fiscale domiciliata, per la carica, presso la sede della società, rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avvocato Antonio Palumbo (C.F. ), con studio in Portici (NA), alla C.F._3
Via Della Libertà n. 308, domiciliato, per il presente giudizio, nello studio in Volla (NA), alla Via Caduti di Nassiriya n. 45, presso il quale anch'ella è elettivamente domiciliata, CONVENUTO nonché nei confronti di (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Esposito (codice fiscale: P.IVA_4 C.F._4
), domiciliata presso il difensore all'indirizzo elettronico
[...] per esso iscritto al RE.G.IND.E. Email_2 pagina 1 di 14 TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonché (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Piscopo (codice fiscale: P.IVA_5 CodiceFiscale_5
Z), elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo elettronico per
[...] Email_3 esso iscritto al RE.G.IND.E. TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonché
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Controparte_5 CodiceFiscale_6 dall'avv. Fernando Passiante (codice fiscale: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_7 presso il difensore all'indirizzo elettronico per esso iscritto Email_4 al RE.G.IND.E. TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonchè
, con sede in Controparte_6
Casavatore (NA), alla Via A. Meucci n. 33/35, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , nonché iscritta al REA n. 961910, in persona di P.IVA_6 [...]
, nato a [...] il [...], Amministratore Unico della società, domiciliato CP_7 presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
nonchè con sede in Cercola (NA), al Viale Delle Ginestre n. 4, Partita IVA, codice fiscale e CP_8 iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. nonché iscritta al REA n. 909802, in P.IVA_7 persona di , nato a [...] l'[...], Amministratore Unico della società, CP_9 domiciliato presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
nonché con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Manzoni n. Controparte_10
14/16/34/36, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n.
, nonché iscritta al REA n. 890672, in persona di , nato a [...] il 19 P.IVA_8 CP_11 settembre 1973, Amministratore Unico della società, domiciliato presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con citazione notificata in data 7 aprile 2021, il ha convenuto in giudizio la Parte_1
invitandola a comparire innanzi al Tribunale di Nola all'udienza fissata per il Controparte_1
13 luglio 2021, per ottenere che il Giudice adito:
1. accertasse e dichiarasse che la risulta debitrice nei confronti del Controparte_1 della somma di € 170.000, oltre accessori, quale residuo prezzo derivante Parte_1 dalla compravendita stipulata innanzi al Notaio Dott. in data 19 Persona_1 dicembre 2017, repertorio n. 2453, raccolta 1872;
2. condannasse la al pagamento della predetta somma di € 170.000, Controparte_1 relativa alle rate di prezzo scadute dalla dichiarazione di fallimento sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla notifica della citazione al saldo, con capitalizzazione semestrale degli accessori dall'introduzione del giudizio;
3. condannasse la alla refusione delle spese di giudizio, comprensive dei Controparte_1 compensi, delle maggiorazioni forfettarie e degli accessori previdenziali e tributari. A corredo della domanda, la EL attrice ha illustrato che:
• con sentenza n. 51 del 14 maggio 2019, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli il 18 giugno 2019, il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento della società Parte_1 costituita in data 2 maggio 2013, con sede in Pollena Trocchia, via Guindazzi 23, codice fiscale
, REA Na 888136, esercente attività di compravendita, permuta e locazione di P.IVA_1 beni immobili e di costruzione e ristrutturazione di opere edili;
• con atto notarile del 19 dicembre 2017, rep. 2453, racc. 1872, registrato l'11 gennaio 2018 al n. 358/1T e trascritto ai Registri Immobiliari di Napoli 2 nella medesima data, la ha Parte_1 venduto alla un capannone industriale in corso di costruzione, sito in Controparte_1 via Palazziello snc, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1591, sub 5, piano T, per un corrispettivo complessivo di € 366.000;
• ai sensi dell'art. 2 del contratto di compravendita, il prezzo è stato parzialmente corrisposto al momento della stipula (€ 36.000) mentre il saldo (€ 330.000) era dovuto in 31 rate, di cui 4 da € 15.000 e 27 da € 10.000 ciascuna, con emissione di cambiali a garanzia;
• alla data del 23 luglio 2019 la ha intimato alla il pagamento Parte_1 Controparte_1 di € 30.000, per presunta inadempienza delle rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2019;
• con riscontro del 26 luglio 2019, la ha affermato di aver regolarmente Controparte_1 pagato tutte le cambiali e ha chiesto la restituzione dei titoli per procedere al pagamento diretto nei confronti del;
Parte_1
• con ulteriore comunicazione del 30 luglio 2019, il ha ribadito che le rate dilazionate Parte_1 non risultavano versate e che le cambiali costituivano garanzia del credito. In data 22 giugno 2021 la convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi giranti e giratari delle cambiali, nello specifico: e nel Controparte_6 CP_8 Controparte_12 Controparte_10 Controparte_4 merito, ha eccepito: la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163, comma 3, nn.
pagina 3 di 14 4 e 5, c.p.c.; l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 67 l.f.; l'infondatezza dell'azione di inefficacia. All'udienza differita ex art. 269 c.p.c., si sono costituiti:
• la eccependo la nullità o inesistenza dell'atto di chiamata in causa, non Controparte_13 risultando in alcun modo chiarito se la avesse inteso chiamare in causa la Controparte_1 allo scopo di esser manlevata per la somma che fosse costretta a versare al Controparte_14
, oppure per ottenere il pagamento diretto nei confronti del , Parte_1 Parte_1 omettendo persino di precisare l'importo delle cambiali pervenute alla per effetto Controparte_3 delle girate apposte;
nel merito, ha chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di rigettare la domanda proposta dal Parte_3 Parte_1 stante l'efficacia dei pagamenti eseguiti dalla in virtù delle girate Controparte_1 apposte sui titoli cambiari e segnatamente del pagamento della somma di € 20.000,00 eseguito nei confronti della in virtù delle cambiali da € 10.000,00 cadauna, aventi Controparte_14 scadenza al 30.05.2020 e 30.06.2020; di rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della stante l'avvenuta esecuzione della prestazione eseguita in favore di Controparte_14
per la quale la aveva ricevuto il regolare e legittimo pagamento;
Parte_3 CP_14
• la il 23 dicembre 2021, deducendo la nullità o inesistenza dell'atto di CP_4 Controparte_4 chiamata in causa sulla scorta delle medesime motivazioni evidenziate dalla ed Controparte_13 eccependo, altresì, la sussistenza di un credito verso la o, in subordine, verso il Parte_1
, per l'importo di € 20.000,00, corrispondente a quanto incassato con le cambiali Parte_1 girate in suo favore;
• , eccependo: 1) l'improcedibilità della chiamata in causa effettuata nei Controparte_5 suoi confronti, in proprio, nonostante la non avesse dichiarato nella Controparte_1 propria comparsa di risposta l'intenzione di evocarlo in giudizio e senza che il G.I. ne avesse autorizzato la chiamata in causa;
2) la carenza di legittimazione passiva del sig. il CP_5 quale non aveva mai rivestito alcun ruolo, nemmeno di legale rapp.te, della società CP_8
e non essendo le girate apposte sulle cambiali depositate dalla Controparte_1 riconducibili alla mano del sig. ; 3) l'assenza di domande rivolte nei confronti del CP_5 sig. , non risultando chiare le ragioni per cui questi fosse stato evocato in giudizio, CP_5 donde l'inammissibilità dell'azione avversa. Ha chiesto, pertanto, di: dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata la chiamata in causa spiegata dalla Controparte_1
[... nei confronti di;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva del sig. in proprio;
disporre l'estromissione del sig. Controparte_5 CP_5
dal giudizio;
in via gradata ed, in ogni caso, dichiarare inammissibile, improcedibile
[...] ed infondata nel merito l'azione promossa dal fallimento Parte_1
Dichiarata la contumacia delle società e il giudice dott. CP_6 Controparte_10
RO IC, con successiva ordinanza depositata in 25 giugno 2022, ha: 1) dichiarato la nullità della chiamata in causa dei terzi;
2) disposto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., che la convenuta rinotifichi nei confronti dei terzi chiamati non costituiti un atto di citazione con le indicazioni di cui alla parte motiva;
3) disposto, con riguardo ai terzi chiamati costituiti, che la convenuta depositi un atto di citazione con le indicazioni di cui alla parte motiva;
4) assegnato alla convenuta giorni trenta per eseguire i suddetti adempimenti;
5) rinviato la causa alla nuova prima udienza del 15.12.2022, ore pagina 4 di 14 10,30, con conseguente termine fino a 20 giorni prima per i terzi chiamati per la costituzione o per il deposito di una ulteriore memoria. La convenuta ha ottemperato all'ordine di rinotifica dell'atto di citazione integrato nei termini giudizialmente disposti notificando un atto di citazione nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill. mo TRIBUNALE adito, rigettando ogni avversa istanza, deduzione, così provvedere: in via preliminare a) dichiarare l' improcedibilita' improponibilita' e/o l'inammissibilita' della domanda in quanto riferita ad un atto anteriore al cd. periodo sospetto previsto dall'art. 67 legge fallimentare. b) dichiarare la nullita, l' improcedibilita', l'inammisibilita' e/o l'improponibilita' dell' atto introduttivo del giudizio per violazione del disposto dell'art. 163 c.p.c. per le causali esposte in narrativa in via principale, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari: i) dichiarare la nullita, l' improcedibilita', l'inammisibilita' e/o l'improponibilita' dell' atto introduttivo del giudizio per assoluta carenza di prove a supporto della domanda per le motivazioni su esposte. ii) rigettare le domande promosse perche' infondate in fatto e in diritto per le causali esposte in narrativa e comunque non provate. in via gradata e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea: iii) sollevare, innanzi alla corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per violazione degli articoli 3 e 47 della costituzione, per la irragionevolezza dell'applicazione alle fattispecie regolate da titoli di credito, la cui legge di circolazione impedendo al debitore di opporre eccezioni non rilevabili dal titolo, lo grava del conseguente onere a pagare due volte il debito, sia al creditore, sia al fallimento procedente. in via ulteriormente gradata iv) estendere la domanda del fallimento, nei limiti di valore delle rispettive girate, anche ai terzi coobbligati cambiari in regresso, in quanto giranti delle cambiali e, pertanto, anch' essi tenuti al pagamento, nei confronti del ai sensi dell'art. 2012 cod. civ., e della legge cambiaria, e Parte_1 precisamente, alle societa': 1) limitata semplificata, con sede in Controparte_6 casavatore (na), alla via a. meucci n. 33/35, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. , nonché iscritta al rea n. 961910, in persona di , P.IVA_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 100.000,00 (centomila/00); 2) con sede in cercola (na), al CP_8 viale delle ginestre n. 4, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. nonché iscritta al rea n. 909802, in persona di , nato a [...] il P.IVA_7 Controparte_5
16 aprile 1966, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 90.000,00 (novantamila/00); 3) semplificata con sede in Controparte_15 volla (na), alla via s.quasimodo n.12/b, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. nonché iscritta al rea n. 1009180, in persona di nato a [...] il P.IVA_4 CP_16
15 luglio 1985, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 20.000,00 (ventimila/00); 4) con sede in san giorgio a cremano (na), alla Controparte_10 via manzoni n. 14/16/34/36, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n.
, nonché iscritta al rea n. 890672, in persona di , nato a [...] il 19 P.IVA_8 CP_11 settembre 1973, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ; 5) con sede in volla (na), alla via monteoliveto Controparte_4
n. 81, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. , nonché P.IVA_5 iscritta al rea n. 782939, in persona di , nato a [...] il [...], amministratore CP_17 unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 20.000,00 (ventimila/00); pagina 5 di 14 v) solo nella denegata e non creduta ipotesi che la in ragione Parte_4 dell'azione intrapresa dal nei confronti della stessa, all'esito del presente giudizio, Parte_1 Par fosse tenuta a pagare, in tutto o in parte, le somme pretese dal fallimento chiede sia accertato e dichiarato il diritto di regresso della nei confronti dei predetti coobligati Controparte_1 cambiari in regresso, ciascuno per le indicate somme (o per quanto di ragione), in quanto la circolazione dei titoli concessi in garanzia e'avvenuta per esclusiva volonta' della (e/o Parte_5 del suo fallimento), ad esclusivo vantaggio della girante e di cuascuna parte girataria. in ogni caso: vi) condannare la ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che l'on.le giudicante riterra' di giustizia, comunque entro i limiti di valore delle domande gia' proposte, nonche' alle spese e competenze del presente giudizio. vii) con vittoria di spese, onorari, competenze, comprese spese generali, oneri e cpa”. Alla successiva udienza del 21/9/2023, verificata la ritualità della notifica, il giudice dott. RO IC ha dichiarato la contumacia di concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_8 sesto comma, c.p.c. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza depositata in data 15/3/2024 il giudice dott. IC, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come da atti e verbali di causa, la causa è stata poi riservata in decisione dal nuovo giudice assegnatario della causa, dott.ssa Rosa Napolitano con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa effettuata nei confronti di in proprio nonché l'eccezione afferente alla relativa carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione, per non aver egli rivestito alcun ruolo nella compagine societaria della e per non essere le girate apposte sulle cambiali CP_8 depositate dalla a lui riconducibili. Controparte_1
Dall'esame congiunto della comparsa di costituzione e risposta, dell'atto di citazione di terzo e dell'atto di citazione di terzo contenente precisioni notificato in conseguenza dell'ordinanza del 25/6/2022 (con cui il giudice dott. IC ha dichiarato la nullità della chiamata in causa dei terzi disponendo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinotifica, a carico della convenuta nei confronti dei terzi chiamati, di un atto di citazione contenente le indicazioni di cui alla parte motiva) emerge che l'atto di citazione di terzo è stato notificato a esclusivamente in qualità di legale rapp.te della e Controparte_5 CP_8 non in proprio, non risultando formulata alcuna domanda nei confronti dello stesso in proprio. D'altra parte, a dispetto di quanto eccepito dal terzo convenuto in ordine alla Controparte_5 sua estraneità alla compagine societaria della dall'esame della visura camerale prodotta da CP_8 parte convenuta emerge chiaramente come lo stesso rivestisse contestualmente la qualità di socio unico e di legale rapp.te della così da legittimare ampiamente la notifica dell'atto di citazione di CP_8 terzo presso il suo indirizzo di residenza in qualità di legale rapp.te della società destinataria dell'atto di citazione e delle relative richieste. Ne discende che , in proprio, non riveste la qualità di terzo chiamato in causa, Controparte_5 né può legittimamente prospettarsi una estromissione dello stesso, non essendo mai stato validamente evocato come tale in giudizio.
3.Nel merito, la domanda della EL è fondata nei termini di seguito evidenziati. pagina 6 di 14 La RA del agisce nei confronti della per ottenere il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 170.000,00, corrispondente al residuo prezzo dell'atto di compravendita del 19.12.2017 per notaio Dott. rep. 2453 racc. 1872, registrato l'11.1.2018 al n.ro 358/1T e Persona_1 trascritto ai Registri Immobiliari di Napoli 2 l'11.1.2018 con cui in bonis ha ceduto alla Parte_1 società il diritto di piena proprietà del capannone industriale in corso di Controparte_1 costruzione, di mq 300 circa coperti, oltre 175 mq scoperti, alla via Palazziello snc, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1591, sub 5, piano T., a fronte di un corrispettivo di euro 300.000,00 oltre i.v.a., per un totale di € 366.000,00. Quanto alle modalità di versamento del corrispettivo l'art. 2 del predetto contratto (cfr. allegato 4 di produzione di parte attrice) dispone che il prezzo è pagato, quanto ad euro 36 mila, al momento della stipula dell'atto, con assegno bancario non trasferibile all'ordine di su delegazione di pagamento della venditrice, e che i restanti euro 330 mila CP_8 sarebbero stati così versati: 1) quanto ad euro 60 mila, senza aggravio di interessi, in 4 rate consecutive di euro 15 mila ciascuna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dal 28.2.2018 e sino al 31.5.2018; 2) quanto ad euro 270 mila, senza aggravio di interessi, in 27 rate consecutive di euro 10 mila ciascuna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dal 30.6.2018 e sino al 30.9.2020. La EL agisce nella presente sede per il pagamento delle nn. 17 rate da 10.000 euro ciascuna dovute dalla società acquirente a far data dalla dichiarazione di fallimento della società venditrice (dichiarata con sentenza n.ro 51 del 14.5.2019 del Tribunale di Nola, cfr. allegato 2 di produzione di parte attrice) e risultate non pagate. La EL rileva, in particolare, che le cambiali emesse a garanzia dei predetti pagamenti rateali successivi alla dichiarazione di fallimento non le sono state consegnate e che eventuali pagamenti effettuati, in adempimento dell'obbligazione cambiaria, in favore di terzi o della fallita dopo il fallimento non producono effetti liberatori nei confronti della massa creditoria, ai sensi degli artt. 42 e 44 Legge Fall. Ebbene, come noto, l'art. 44 della Legge Fallimentare dispone che “gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti della procedura e dei creditori”, principio che realizza la tutela della par condicio creditorum e la preservazione dell'integrità del patrimonio fallimentare. L'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 Legge Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970). L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Legge fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015). Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione pagina 7 di 14 nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234). La giurisprudenza offre un'interpretazione estensiva dell'art. 44 sia con riguardo al primo comma che con riguardo al secondo comma. L'inefficacia colpisce, dunque, anche i pagamenti effettuati dal terzo e financo quelli coattivi. In tal senso, si afferma l'inefficacia di pagamenti effettuati in forza di rapporti negoziali come, ad esempio, quelli del committente che paghi direttamente il subappaltatore ovvero addirittura i pagamenti coattivi effettuati in base a provvedimento di assegnazione in data anteriore. In proposito la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza antecedente, ha affermato che "gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di L. Fall., art. 67, sono idonei a violare il principio della par candido creditorum (...), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, qualora intervengano a fallimento dichiarato. Sicché, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore. (..) l'azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo" (cfr. in tal senso Cass. Civ. 19 luglio 2016, n. 14779). Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che oggetto dell'inefficacia sia proprio il pagamento cui si connette la violazione della par conditio creditorum e che si perfeziona solo con l'adempimento del debitore. Con specifico riguardo, poi, al pagamento delle cambiali effettuato dal debitore in favore dei terzi prenditori ai quali le cambiali siano state girate dal fallito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il momento rilevante ai fini dell'inefficacia ex art. 44 L.F. è quello del pagamento, e non quello della girata della cambiale. Pertanto, il pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento rimane inefficace e ciò indipendentemente dal momento della girata, sia se anteriore sia se posteriore alla predetta dichiarazione (cfr. in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, N. 8972: “Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era "in bonis", è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata”; cfr. negli stessi termini anche Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2016, n. 8777 “In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum"). La suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come il pagamento di una cambiale nelle mani del giratario dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei debitori non è valido e, pertanto,
pagina 8 di 14 è inefficace, anche se la girata è avvenuta prima del fallimento, in quanto la cambiale è uno strumento di credito e solo il pagamento finale estingue l'obbligazione. Ne discende che la girata anteriore o posteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento non può incidere sull'inefficacia del pagamento e non costituisce di per sé causa di prelazione o legittimazione a soddisfarsi dal patrimonio del fallito. Tale principio garantisce la certezza del diritto e la parità di trattamento tra i creditori, salvaguardando l'ordine di soddisfazione previsto dalla legge fallimentare. Con specifico riguardo al caso in esame, trattasi di verificare proprio l'efficacia dei pagamenti effettuati dall'acquirente di un bene immobile a favore dei terzi portatori di nn. 17 cambiali, emesse a garanzia del corrispettivo rateale di una compravendita, successivamente alla dichiarazione di fallimento della società venditrice. Il pagamento delle cambiali emesse dalla convenuta a garanzia dei nn. 17 Controparte_1 pagamenti rateali di € 10.000 ciascuno dovuti in favore della venditrice a far data dalla Parte_1 dichiarazione di fallimento sino a settembre 2020 risulta ampiamente provato, nella fattispecie che ci occupa, dalla conferma dell'avvenuto incasso da parte dei terzi prenditori chiamati in causa e CP_14 nonché dal deposito, da parte della stessa società convenuta, dei titoli cambiari in CP_4 originale. Come noto, il possesso, in originale, delle cambiali, da parte del debitore, dimostra l'avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall'adempimento: scatta una presunzione giuridica di pagamento anche in base al fatto che il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa” (Cass. n. 13462/2010; cfr. in tal senso anche Cass. civ. n. 3130/2018 e Cass. civ. 15140/2025). Secondo il giudice della nomofilachia, ci si trova in presenza di una presunzione giuridica e non di una semplice praesumptio hominis, di cui all'art. 2729 c.c., come confermato anche dall'art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), il quale attribuisce al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna, con quietanza al portatore. Il pagamento delle cambiali effettuato dall'acquirente, così come confermato dai terzi e comprovato dal deposito dei titoli in originale, pur essendo formalmente legittimo nei confronti dei portatori delle cambiali, è stato compiuto successivamente alla dichiarazione di fallimento e, pertanto, così come eccepito dalla EL attrice, da considerarsi inefficace nei confronti della procedura fallimentare. Ut supra posto in rilievo, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha affermato che l'inefficacia degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento opera erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento da parte del terzo. In particolare, la Corte ha precisato che l'inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare è una sanzione di carattere obiettivo, che non dipende dalla buona o mala fede del solvens, ma dalla perdita del diritto del fallito di disporre del proprio patrimonio a seguito della dichiarazione di fallimento (cfr. in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724: “Il regime di inefficacia previsto dall'art. 44, comma 2, L.F. trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento e si ricollega, tanto alla cristallizzazione del patrimonio del
pagina 9 di 14 debitore, quanto al fatto che la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio”). Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge fallimentare ha natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento, e che l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento trova la sua ratio nella perdita del diritto di disporre del patrimonio da parte del fallito, piuttosto che nel pregiudizio subito dai creditori. Pertanto, deve ritenersi che il pagamento delle cambiali effettuato dall'acquirente in favore dei terzi portatori sia inefficace nei confronti della procedura fallimentare, restando il credito del portatore subordinato alle regole della distribuzione tra i creditori concorrenti. L'inefficacia ex art. 44 Legge Fall. ha carattere automatico e relativo, operando di diritto nei confronti della massa fallimentare e rendendo improduttivi di effetti liberatori per il debitore i pagamenti che abbia effettuato nei confronti del fallito o di soggetti a questo collegati come, nel caso di specie, i terzi prenditori delle cambiali ai quali la società fallita abbia girato le stesse, indipendentemente da quando sia avvenuta la girata (se, nello specifico, sia avvenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento), risultando rilevante solo il momento del relativo incasso. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che le cambiali emesse dalla convenuta
[...] sono state pagate dopo la dichiarazione di fallimento della società in Controparte_1 Parte_1 favore dei terzi prenditori Controparte_6 Controparte_6
,
[...] CP_8 Controparte_18
,
[...] Controparte_10 Controparte_4
Ne consegue che tali pagamenti sono inefficaci verso la procedura fallimentare e non liberano la convenuta nei confronti della EL, la quale ha diritto alla restituzione delle somme corrispondenti ai pagamenti dichiarati inefficaci, ovverosia alla restituzione del complessivo importo di € 170.000,00, corrisposto in pagamento dei nn. 17 titoli cambiari dell'importo di € 10.000,00 cadauno con scadenza da maggio 2019 a settembre 2020, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
4. Quanto alla chiamata in causa operata dalla convenuta nei confronti dei Controparte_1 terzi prenditori , Controparte_6
, CP_8 Controparte_18
e va evidenziato come la convenuta abbia Controparte_10 Controparte_4 chiesto prioritariamente di estendere la domanda del fallimento, nei limiti di valore delle rispettive girate, anche ai terzi coobbligati cambiari in regresso, in quanto giranti delle cambiali e, pertanto, anch' essi tenuti al pagamento, nei confronti del fallimento Parte_1
In subordine, con riguardo al caso di accoglimento della domanda proposta dalla EL con condanna della convenuta alla restituzione delle somme pretese, ha chiesto che venga accertato e “dichiarato il diritto di regresso della nei confronti dei predetti coobligati cambiari in Controparte_1 regresso, ciascuno per le indicate somme (o per quanto di ragione)”. La domanda volta all'estensione, nei confronti dei terzi prenditori chiamati in causa, della domanda spiegata dal fallimento attore va rigettata. Come sopra evidenziato, l'azione proposta dalla EL attrice ha natura di adempimento del contratto di compravendita di immobile sottoscritto con la convenuta con condanna al Controparte_1 pagamento del corrispettivo non ancora corrisposto e conseguente accertamento dell'inefficacia pagina 10 di 14 automatica ex art. 44 Legge Fall. del pagamento delle nn. 17 cambiali fornite a garanzia del corrispettivo della predetta compravendita dopo la dichiarazione di fallimento. La domanda della EL attrice è stata proposta solo nei confronti dell'acquirente, la convenuta
Controparte_1
La successiva chiamata in causa dei terzi prenditori da parte della convenuta non consente di estendere automaticamente gli effetti della domanda della EL ai terzi, in quanto l'inefficacia ex art. 44 Legge Fall. ha natura relativa e produce effetti solo nei confronti delle parti dell'atto inefficace. L'estensione della pronuncia richiede una specifica domanda del curatore anche nei confronti dei soggetti che abbiano ricevuto il pagamento, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la semplice chiamata in causa del terzo da parte della convenuta. Ne consegue che, pur essendo i pagamenti inefficaci verso la massa, gli effetti della pronuncia non possono essere estesi ai terzi prenditori, in mancanza di una specifica domanda del curatore nei loro confronti. Di contro, va accolta la domanda subordinata con cui la convenuta ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda della EL, i terzi prenditori siano condannati a rimborsargli le somme da lui pagate, in quanto effettivi percettori dei pagamenti dichiarati inefficaci. La chiamata in causa dei terzi è in tal senso ammissibile, in quanto introduce un rapporto di garanzia impropria fondato sull'obbligo di restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.), atteso che i terzi hanno percepito somme non dovute, provenienti da un pagamento inefficace verso la massa. Trattasi non già di garanzia contrattuale in senso stretto, ma di garanzia impropria, fondata sull'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Ai sensi dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare in causa un terzo al fine di essere da questo garantita o di essere da lui rimborsata. La norma non limita la chiamata alle ipotesi di garanzia propria (contrattuale o legale), ma ammette anche la garanzia impropria, quando tra il rapporto principale oggetto del giudizio e il rapporto tra parte e terzo sussista una connessione di dipendenza o consequenzialità logico-giuridica. Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che, qualora i pagamenti delle cambiali in favore dei terzi prenditori siano dichiarati inefficaci con obbligo di restituzione in favore della EL, le somme corrispondenti, in quanto indebitamente incassate dai terzi, debbano essere restituite in base all'art. 2033 c.c. Sussiste, dunque, un rapporto di garanzia impropria tra la convenuta e i terzi, derivante non da un contratto ma dalla legge, e collegato per consequenzialità alla domanda principale della EL. La giurisprudenza di legittimità riconosce che la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. è ammissibile anche quando il rapporto di garanzia derivi da indebito oggettivo, purché la domanda di manleva sia specificamente formulata e i terzi siano regolarmente citati nel rispetto del contraddittorio. Nel caso concreto, la chiamata in causa con domanda di manleva è stata ritualmente spiegata dalla convenuta, nel rispetto del contraddittorio con i terzi, regolarmente citati in giudizio e messi in condizioni di contraddire. Il rapporto di indebito è direttamente dipendente dalla dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eccepiti dalla EL di talchè, in caso di dichiarazione di inefficacia, i terzi, prenditori e beneficiari finali delle cambiali emesse in favore della in bonis al momento della stipula del contratto di Parte_1 compravendita a garanzia del pagamento rateale del prezzo, sono tenuti a restituire le somme incassate al debitore che le ha versate, manlevandolo rispetto alla condanna verso la EL. pagina 11 di 14 Nel caso di specie è pacifico, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e di quanto emergente dalla documentazione prodotta in atti, che i terzi chiamati in causa hanno incassato le cambiali dopo la dichiarazione di fallimento, senza che ciò potesse produrre effetto liberatorio nei confronti della massa. Ne consegue che, accertata l'inefficacia dei pagamenti, i terzi prenditori
[...]
, Controparte_6 CP_8 [...]
, e Controparte_18 Controparte_10 [...] in quanto effettivi beneficiari dei pagamenti privi di efficacia liberatoria, devono Controparte_4 rimborsare alla convenuta le somme che quest'ultima è tenuta a restituire alla Controparte_1 EL a titolo di cambiali indebitamente incassate nel periodo che va dal 30.5.2019 al 30.9.2020, per un importo totale di € 170.000,00, ciascuno nei limiti di quanto concretamente incassato, in applicazione del principio di indebito oggettivo.
5. Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda proposta dal terzo chiamato in causa
[...] di accertamento dell'esistenza, al 1° trimestre 2018, di un credito di euro 20.000,00 nei Controparte_4 confronti della e, in via subordinata, del relativo Fallimento. Parte_1
L'accertamento di un credito verso il fallito rientra, infatti, nella competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 52 L. Fall., che riserva al Tribunale fallimentare ogni controversia di carattere patrimoniale riguardante la RA (“Ogni credito, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge”), di talchè qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della EL non può essere fatta valere nelle forme del giudizio ordinario, ma deve essere introdotta con le modalità e nei termini stabiliti per l'insinuazione al passivo. Risvolto processuale della proposizione della domanda di accertamento davanti al giudice della cognizione è che la stessa sia inammissibile, ove introdotta dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero improcedibile, se proposta prima della dichiarazione di fallimento e successivamente riassunta nei confronti della procedura concorsuale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Sez. Unite n. 21499/2004; Cass. nn. 10414/2005; 17388/2007). L'improcedibilità investe tanto le domande di condanna quanto quelle di mero accertamento, ed è rilevabile d'ufficio, trattandosi di disciplina posta a tutela della par condicio creditorum. Conclusivamente, poiché la dichiarazione di fallimento determina il venir meno della competenza del giudice ordinario in ordine alle pretese creditorie nei confronti del fallito, la domanda di accertamento del credito proposta dalla terza chiamata in causa nei confronti della Controparte_4 CP_19
deve essere dichiarata inammissibile, per essere competente il giudice delegato nell'ambito
[...] del procedimento di verifica dello stato passivo ex art. 52 Legge Fall.
6. Va, infine, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sollevata da parte convenuta in via gradata in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, “per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione, per la irragionevolezza dell'applicazione alle fattispecie regolate da titoli di credito, la cui legge di circolazione impedendo al debitore di opporre eccezioni non rilevabili dal titolo, lo grava del conseguente onere a pagare due volte il debito, sia al creditore, sia al fallimento procedente”. La convenuta lamenta che l'applicazione della norma alle fattispecie concernenti titoli di credito comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento e un pregiudizio per il debitore, il quale, non pagina 12 di 14 potendo opporre al possessore del titolo eccezioni non risultanti dal medesimo, resterebbe esposto al rischio di dover adempiere due volte: una in favore del creditore apparente e una nei confronti del fallimento. La censura non merita accoglimento. L'art. 44 Legge Fall. – nella parte in cui prevede l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, se non autorizzati dal Giudice Delegato – persegue una finalità di ordine pubblico economico, diretta a preservare l'integrità della massa attiva fallimentare e a garantire la par condicio creditorum. Tale disposizione non determina un irragionevole sacrificio dei diritti del debitore, ma si limita a porre un vincolo di indisponibilità temporanea sui rapporti patrimoniali del fallito, vincolo che trova piena giustificazione nella funzione collettiva della procedura concorsuale. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha costantemente riconosciuto che tale disciplina non viola né il principio di eguaglianza né la tutela del risparmio, in quanto il debitore conserva la possibilità di insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero di rivalersi nei confronti del creditore apparente che abbia indebitamente ricevuto il pagamento. L'eventuale rischio di duplicazione del pagamento non discende dall'art. 44 L. Fall., bensì dalla specifica disciplina dei titoli di credito, che tutela la certezza della circolazione cartolare e l'affidamento dei terzi, e che opera su un piano distinto e non incompatibile con la normativa fallimentare. L'interazione tra le due discipline non determina, pertanto, alcuna irragionevolezza né alcuna disparità di trattamento, essendo frutto di una scelta legislativa coerente con i principi costituzionali di tutela dell'affidamento e di certezza dei traffici giuridici. Ne consegue che la questione sollevata è manifestamente infondata, non ravvisandosi violazione né dell'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, né dell'art. 47 Cost., posto che la disciplina in esame è espressione di un bilanciamento non arbitrario tra la tutela del debitore cartolare e la salvaguardia della collettività dei creditori.
7. All'accoglimento della domanda attorea consegue il rigetto, per assorbimento, della domanda della convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'accertata fondatezza della pretesa attorea esclude, infatti, in radice, la configurabilità di una condotta temeraria nella proposizione della domanda.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza effettiva nei rapporti tra le parti costituite ex art. 91 c.p.c. (vittoria della EL attrice nei confronti della convenuta e vittoria della Controparte_1 convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa per manleva) e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_6
pagina 13 di 14 - accerta e dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla convenuta
[...] in esecuzione delle n. 17 cambiali di € 10.000,00 cadauna emesse Controparte_1 in favore della e pagate a terzi prenditori dopo la dichiarazione di fallimento, Parte_1
a far data dal 30.5.2019 al 30.9.2020;
- condanna la convenuta a restituire alla del Controparte_1 Pt_6
Fallimento le somme indebitamente corrisposte in pagamento delle Parte_1 richiamate cambiali, pari ad € 170.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna i terzi chiamati in causa Controparte_6
,
[...] CP_8 [...]
, e Controparte_18 Controparte_10
a rimborsare alla convenuta le Controparte_4 Controparte_1 somme che quest'ultima è tenuta a restituire alla RA a titolo di cambiali indebitamente incassate nel periodo che va dal 30.5.2019 al 30.9.2020, per un importo totale di € 170.000,00, ciascuno nei limiti di quanto concretamente incassato, in applicazione del principio di indebito oggettivo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal terzo chiamato in causa CP_4
[...]
- dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sollevata da parte convenuta per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione;
- rigetta, per assorbimento, la domanda della convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore del che si liquidano in €786,00 per esborsi ed € 7.052,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna i terzi chiamati in causa, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. Nola, 20-10-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 2541/2021, vertente TRA codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Parte_1
C.C.I.A.A. di Napoli: R.E.A.: Na;
procedura concorsuale iscritta al n.ro 51 del P.IVA_1 Num_1 registro fallimenti - anno 2019 del Tribunale di Nola), in persona del Curatore, avv. Parte_2
autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice delegato alla procedura concorsuale,
[...] rappresentato e difeso, giusta la predetta autorizzazione e la procura speciale estesa su foglio separato, autenticata sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale: ; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il difensore all'indirizzo elettronico iscritto al Re.G.Ind.E.
Email_1
ATTORE E con sede in Napoli, alla Traversa Privata Tommaso De Amicis n. 52, Controparte_1 capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , nonché iscritta al REA n. , in P.IVA_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratrice , nata a [...] l'[...], codice Controparte_2 fiscale domiciliata, per la carica, presso la sede della società, rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avvocato Antonio Palumbo (C.F. ), con studio in Portici (NA), alla C.F._3
Via Della Libertà n. 308, domiciliato, per il presente giudizio, nello studio in Volla (NA), alla Via Caduti di Nassiriya n. 45, presso il quale anch'ella è elettivamente domiciliata, CONVENUTO nonché nei confronti di (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Esposito (codice fiscale: P.IVA_4 C.F._4
), domiciliata presso il difensore all'indirizzo elettronico
[...] per esso iscritto al RE.G.IND.E. Email_2 pagina 1 di 14 TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonché (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Piscopo (codice fiscale: P.IVA_5 CodiceFiscale_5
Z), elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo elettronico per
[...] Email_3 esso iscritto al RE.G.IND.E. TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonché
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso Controparte_5 CodiceFiscale_6 dall'avv. Fernando Passiante (codice fiscale: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_7 presso il difensore all'indirizzo elettronico per esso iscritto Email_4 al RE.G.IND.E. TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO
nonchè
, con sede in Controparte_6
Casavatore (NA), alla Via A. Meucci n. 33/35, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , nonché iscritta al REA n. 961910, in persona di P.IVA_6 [...]
, nato a [...] il [...], Amministratore Unico della società, domiciliato CP_7 presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
nonchè con sede in Cercola (NA), al Viale Delle Ginestre n. 4, Partita IVA, codice fiscale e CP_8 iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. nonché iscritta al REA n. 909802, in P.IVA_7 persona di , nato a [...] l'[...], Amministratore Unico della società, CP_9 domiciliato presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
nonché con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Manzoni n. Controparte_10
14/16/34/36, Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n.
, nonché iscritta al REA n. 890672, in persona di , nato a [...] il 19 P.IVA_8 CP_11 settembre 1973, Amministratore Unico della società, domiciliato presso la sede sociale;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con citazione notificata in data 7 aprile 2021, il ha convenuto in giudizio la Parte_1
invitandola a comparire innanzi al Tribunale di Nola all'udienza fissata per il Controparte_1
13 luglio 2021, per ottenere che il Giudice adito:
1. accertasse e dichiarasse che la risulta debitrice nei confronti del Controparte_1 della somma di € 170.000, oltre accessori, quale residuo prezzo derivante Parte_1 dalla compravendita stipulata innanzi al Notaio Dott. in data 19 Persona_1 dicembre 2017, repertorio n. 2453, raccolta 1872;
2. condannasse la al pagamento della predetta somma di € 170.000, Controparte_1 relativa alle rate di prezzo scadute dalla dichiarazione di fallimento sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla notifica della citazione al saldo, con capitalizzazione semestrale degli accessori dall'introduzione del giudizio;
3. condannasse la alla refusione delle spese di giudizio, comprensive dei Controparte_1 compensi, delle maggiorazioni forfettarie e degli accessori previdenziali e tributari. A corredo della domanda, la EL attrice ha illustrato che:
• con sentenza n. 51 del 14 maggio 2019, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli il 18 giugno 2019, il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento della società Parte_1 costituita in data 2 maggio 2013, con sede in Pollena Trocchia, via Guindazzi 23, codice fiscale
, REA Na 888136, esercente attività di compravendita, permuta e locazione di P.IVA_1 beni immobili e di costruzione e ristrutturazione di opere edili;
• con atto notarile del 19 dicembre 2017, rep. 2453, racc. 1872, registrato l'11 gennaio 2018 al n. 358/1T e trascritto ai Registri Immobiliari di Napoli 2 nella medesima data, la ha Parte_1 venduto alla un capannone industriale in corso di costruzione, sito in Controparte_1 via Palazziello snc, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1591, sub 5, piano T, per un corrispettivo complessivo di € 366.000;
• ai sensi dell'art. 2 del contratto di compravendita, il prezzo è stato parzialmente corrisposto al momento della stipula (€ 36.000) mentre il saldo (€ 330.000) era dovuto in 31 rate, di cui 4 da € 15.000 e 27 da € 10.000 ciascuna, con emissione di cambiali a garanzia;
• alla data del 23 luglio 2019 la ha intimato alla il pagamento Parte_1 Controparte_1 di € 30.000, per presunta inadempienza delle rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2019;
• con riscontro del 26 luglio 2019, la ha affermato di aver regolarmente Controparte_1 pagato tutte le cambiali e ha chiesto la restituzione dei titoli per procedere al pagamento diretto nei confronti del;
Parte_1
• con ulteriore comunicazione del 30 luglio 2019, il ha ribadito che le rate dilazionate Parte_1 non risultavano versate e che le cambiali costituivano garanzia del credito. In data 22 giugno 2021 la convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi giranti e giratari delle cambiali, nello specifico: e nel Controparte_6 CP_8 Controparte_12 Controparte_10 Controparte_4 merito, ha eccepito: la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163, comma 3, nn.
pagina 3 di 14 4 e 5, c.p.c.; l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 67 l.f.; l'infondatezza dell'azione di inefficacia. All'udienza differita ex art. 269 c.p.c., si sono costituiti:
• la eccependo la nullità o inesistenza dell'atto di chiamata in causa, non Controparte_13 risultando in alcun modo chiarito se la avesse inteso chiamare in causa la Controparte_1 allo scopo di esser manlevata per la somma che fosse costretta a versare al Controparte_14
, oppure per ottenere il pagamento diretto nei confronti del , Parte_1 Parte_1 omettendo persino di precisare l'importo delle cambiali pervenute alla per effetto Controparte_3 delle girate apposte;
nel merito, ha chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di rigettare la domanda proposta dal Parte_3 Parte_1 stante l'efficacia dei pagamenti eseguiti dalla in virtù delle girate Controparte_1 apposte sui titoli cambiari e segnatamente del pagamento della somma di € 20.000,00 eseguito nei confronti della in virtù delle cambiali da € 10.000,00 cadauna, aventi Controparte_14 scadenza al 30.05.2020 e 30.06.2020; di rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della stante l'avvenuta esecuzione della prestazione eseguita in favore di Controparte_14
per la quale la aveva ricevuto il regolare e legittimo pagamento;
Parte_3 CP_14
• la il 23 dicembre 2021, deducendo la nullità o inesistenza dell'atto di CP_4 Controparte_4 chiamata in causa sulla scorta delle medesime motivazioni evidenziate dalla ed Controparte_13 eccependo, altresì, la sussistenza di un credito verso la o, in subordine, verso il Parte_1
, per l'importo di € 20.000,00, corrispondente a quanto incassato con le cambiali Parte_1 girate in suo favore;
• , eccependo: 1) l'improcedibilità della chiamata in causa effettuata nei Controparte_5 suoi confronti, in proprio, nonostante la non avesse dichiarato nella Controparte_1 propria comparsa di risposta l'intenzione di evocarlo in giudizio e senza che il G.I. ne avesse autorizzato la chiamata in causa;
2) la carenza di legittimazione passiva del sig. il CP_5 quale non aveva mai rivestito alcun ruolo, nemmeno di legale rapp.te, della società CP_8
e non essendo le girate apposte sulle cambiali depositate dalla Controparte_1 riconducibili alla mano del sig. ; 3) l'assenza di domande rivolte nei confronti del CP_5 sig. , non risultando chiare le ragioni per cui questi fosse stato evocato in giudizio, CP_5 donde l'inammissibilità dell'azione avversa. Ha chiesto, pertanto, di: dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata la chiamata in causa spiegata dalla Controparte_1
[... nei confronti di;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva del sig. in proprio;
disporre l'estromissione del sig. Controparte_5 CP_5
dal giudizio;
in via gradata ed, in ogni caso, dichiarare inammissibile, improcedibile
[...] ed infondata nel merito l'azione promossa dal fallimento Parte_1
Dichiarata la contumacia delle società e il giudice dott. CP_6 Controparte_10
RO IC, con successiva ordinanza depositata in 25 giugno 2022, ha: 1) dichiarato la nullità della chiamata in causa dei terzi;
2) disposto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., che la convenuta rinotifichi nei confronti dei terzi chiamati non costituiti un atto di citazione con le indicazioni di cui alla parte motiva;
3) disposto, con riguardo ai terzi chiamati costituiti, che la convenuta depositi un atto di citazione con le indicazioni di cui alla parte motiva;
4) assegnato alla convenuta giorni trenta per eseguire i suddetti adempimenti;
5) rinviato la causa alla nuova prima udienza del 15.12.2022, ore pagina 4 di 14 10,30, con conseguente termine fino a 20 giorni prima per i terzi chiamati per la costituzione o per il deposito di una ulteriore memoria. La convenuta ha ottemperato all'ordine di rinotifica dell'atto di citazione integrato nei termini giudizialmente disposti notificando un atto di citazione nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill. mo TRIBUNALE adito, rigettando ogni avversa istanza, deduzione, così provvedere: in via preliminare a) dichiarare l' improcedibilita' improponibilita' e/o l'inammissibilita' della domanda in quanto riferita ad un atto anteriore al cd. periodo sospetto previsto dall'art. 67 legge fallimentare. b) dichiarare la nullita, l' improcedibilita', l'inammisibilita' e/o l'improponibilita' dell' atto introduttivo del giudizio per violazione del disposto dell'art. 163 c.p.c. per le causali esposte in narrativa in via principale, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari: i) dichiarare la nullita, l' improcedibilita', l'inammisibilita' e/o l'improponibilita' dell' atto introduttivo del giudizio per assoluta carenza di prove a supporto della domanda per le motivazioni su esposte. ii) rigettare le domande promosse perche' infondate in fatto e in diritto per le causali esposte in narrativa e comunque non provate. in via gradata e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea: iii) sollevare, innanzi alla corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per violazione degli articoli 3 e 47 della costituzione, per la irragionevolezza dell'applicazione alle fattispecie regolate da titoli di credito, la cui legge di circolazione impedendo al debitore di opporre eccezioni non rilevabili dal titolo, lo grava del conseguente onere a pagare due volte il debito, sia al creditore, sia al fallimento procedente. in via ulteriormente gradata iv) estendere la domanda del fallimento, nei limiti di valore delle rispettive girate, anche ai terzi coobbligati cambiari in regresso, in quanto giranti delle cambiali e, pertanto, anch' essi tenuti al pagamento, nei confronti del ai sensi dell'art. 2012 cod. civ., e della legge cambiaria, e Parte_1 precisamente, alle societa': 1) limitata semplificata, con sede in Controparte_6 casavatore (na), alla via a. meucci n. 33/35, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. , nonché iscritta al rea n. 961910, in persona di , P.IVA_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 100.000,00 (centomila/00); 2) con sede in cercola (na), al CP_8 viale delle ginestre n. 4, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. nonché iscritta al rea n. 909802, in persona di , nato a [...] il P.IVA_7 Controparte_5
16 aprile 1966, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 90.000,00 (novantamila/00); 3) semplificata con sede in Controparte_15 volla (na), alla via s.quasimodo n.12/b, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. nonché iscritta al rea n. 1009180, in persona di nato a [...] il P.IVA_4 CP_16
15 luglio 1985, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 20.000,00 (ventimila/00); 4) con sede in san giorgio a cremano (na), alla Controparte_10 via manzoni n. 14/16/34/36, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n.
, nonché iscritta al rea n. 890672, in persona di , nato a [...] il 19 P.IVA_8 CP_11 settembre 1973, amministratore unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ; 5) con sede in volla (na), alla via monteoliveto Controparte_4
n. 81, partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di napoli n. , nonché P.IVA_5 iscritta al rea n. 782939, in persona di , nato a [...] il [...], amministratore CP_17 unico della società, domiciliato presso la sede sociale, entro i limiti di euro 20.000,00 (ventimila/00); pagina 5 di 14 v) solo nella denegata e non creduta ipotesi che la in ragione Parte_4 dell'azione intrapresa dal nei confronti della stessa, all'esito del presente giudizio, Parte_1 Par fosse tenuta a pagare, in tutto o in parte, le somme pretese dal fallimento chiede sia accertato e dichiarato il diritto di regresso della nei confronti dei predetti coobligati Controparte_1 cambiari in regresso, ciascuno per le indicate somme (o per quanto di ragione), in quanto la circolazione dei titoli concessi in garanzia e'avvenuta per esclusiva volonta' della (e/o Parte_5 del suo fallimento), ad esclusivo vantaggio della girante e di cuascuna parte girataria. in ogni caso: vi) condannare la ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che l'on.le giudicante riterra' di giustizia, comunque entro i limiti di valore delle domande gia' proposte, nonche' alle spese e competenze del presente giudizio. vii) con vittoria di spese, onorari, competenze, comprese spese generali, oneri e cpa”. Alla successiva udienza del 21/9/2023, verificata la ritualità della notifica, il giudice dott. RO IC ha dichiarato la contumacia di concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_8 sesto comma, c.p.c. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza depositata in data 15/3/2024 il giudice dott. IC, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come da atti e verbali di causa, la causa è stata poi riservata in decisione dal nuovo giudice assegnatario della causa, dott.ssa Rosa Napolitano con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa effettuata nei confronti di in proprio nonché l'eccezione afferente alla relativa carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione, per non aver egli rivestito alcun ruolo nella compagine societaria della e per non essere le girate apposte sulle cambiali CP_8 depositate dalla a lui riconducibili. Controparte_1
Dall'esame congiunto della comparsa di costituzione e risposta, dell'atto di citazione di terzo e dell'atto di citazione di terzo contenente precisioni notificato in conseguenza dell'ordinanza del 25/6/2022 (con cui il giudice dott. IC ha dichiarato la nullità della chiamata in causa dei terzi disponendo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinotifica, a carico della convenuta nei confronti dei terzi chiamati, di un atto di citazione contenente le indicazioni di cui alla parte motiva) emerge che l'atto di citazione di terzo è stato notificato a esclusivamente in qualità di legale rapp.te della e Controparte_5 CP_8 non in proprio, non risultando formulata alcuna domanda nei confronti dello stesso in proprio. D'altra parte, a dispetto di quanto eccepito dal terzo convenuto in ordine alla Controparte_5 sua estraneità alla compagine societaria della dall'esame della visura camerale prodotta da CP_8 parte convenuta emerge chiaramente come lo stesso rivestisse contestualmente la qualità di socio unico e di legale rapp.te della così da legittimare ampiamente la notifica dell'atto di citazione di CP_8 terzo presso il suo indirizzo di residenza in qualità di legale rapp.te della società destinataria dell'atto di citazione e delle relative richieste. Ne discende che , in proprio, non riveste la qualità di terzo chiamato in causa, Controparte_5 né può legittimamente prospettarsi una estromissione dello stesso, non essendo mai stato validamente evocato come tale in giudizio.
3.Nel merito, la domanda della EL è fondata nei termini di seguito evidenziati. pagina 6 di 14 La RA del agisce nei confronti della per ottenere il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 170.000,00, corrispondente al residuo prezzo dell'atto di compravendita del 19.12.2017 per notaio Dott. rep. 2453 racc. 1872, registrato l'11.1.2018 al n.ro 358/1T e Persona_1 trascritto ai Registri Immobiliari di Napoli 2 l'11.1.2018 con cui in bonis ha ceduto alla Parte_1 società il diritto di piena proprietà del capannone industriale in corso di Controparte_1 costruzione, di mq 300 circa coperti, oltre 175 mq scoperti, alla via Palazziello snc, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1591, sub 5, piano T., a fronte di un corrispettivo di euro 300.000,00 oltre i.v.a., per un totale di € 366.000,00. Quanto alle modalità di versamento del corrispettivo l'art. 2 del predetto contratto (cfr. allegato 4 di produzione di parte attrice) dispone che il prezzo è pagato, quanto ad euro 36 mila, al momento della stipula dell'atto, con assegno bancario non trasferibile all'ordine di su delegazione di pagamento della venditrice, e che i restanti euro 330 mila CP_8 sarebbero stati così versati: 1) quanto ad euro 60 mila, senza aggravio di interessi, in 4 rate consecutive di euro 15 mila ciascuna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dal 28.2.2018 e sino al 31.5.2018; 2) quanto ad euro 270 mila, senza aggravio di interessi, in 27 rate consecutive di euro 10 mila ciascuna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dal 30.6.2018 e sino al 30.9.2020. La EL agisce nella presente sede per il pagamento delle nn. 17 rate da 10.000 euro ciascuna dovute dalla società acquirente a far data dalla dichiarazione di fallimento della società venditrice (dichiarata con sentenza n.ro 51 del 14.5.2019 del Tribunale di Nola, cfr. allegato 2 di produzione di parte attrice) e risultate non pagate. La EL rileva, in particolare, che le cambiali emesse a garanzia dei predetti pagamenti rateali successivi alla dichiarazione di fallimento non le sono state consegnate e che eventuali pagamenti effettuati, in adempimento dell'obbligazione cambiaria, in favore di terzi o della fallita dopo il fallimento non producono effetti liberatori nei confronti della massa creditoria, ai sensi degli artt. 42 e 44 Legge Fall. Ebbene, come noto, l'art. 44 della Legge Fallimentare dispone che “gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti della procedura e dei creditori”, principio che realizza la tutela della par condicio creditorum e la preservazione dell'integrità del patrimonio fallimentare. L'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 Legge Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970). L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Legge fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015). Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione pagina 7 di 14 nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234). La giurisprudenza offre un'interpretazione estensiva dell'art. 44 sia con riguardo al primo comma che con riguardo al secondo comma. L'inefficacia colpisce, dunque, anche i pagamenti effettuati dal terzo e financo quelli coattivi. In tal senso, si afferma l'inefficacia di pagamenti effettuati in forza di rapporti negoziali come, ad esempio, quelli del committente che paghi direttamente il subappaltatore ovvero addirittura i pagamenti coattivi effettuati in base a provvedimento di assegnazione in data anteriore. In proposito la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza antecedente, ha affermato che "gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di L. Fall., art. 67, sono idonei a violare il principio della par candido creditorum (...), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, qualora intervengano a fallimento dichiarato. Sicché, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore. (..) l'azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo" (cfr. in tal senso Cass. Civ. 19 luglio 2016, n. 14779). Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che oggetto dell'inefficacia sia proprio il pagamento cui si connette la violazione della par conditio creditorum e che si perfeziona solo con l'adempimento del debitore. Con specifico riguardo, poi, al pagamento delle cambiali effettuato dal debitore in favore dei terzi prenditori ai quali le cambiali siano state girate dal fallito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il momento rilevante ai fini dell'inefficacia ex art. 44 L.F. è quello del pagamento, e non quello della girata della cambiale. Pertanto, il pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento rimane inefficace e ciò indipendentemente dal momento della girata, sia se anteriore sia se posteriore alla predetta dichiarazione (cfr. in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, N. 8972: “Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era "in bonis", è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata”; cfr. negli stessi termini anche Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2016, n. 8777 “In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum"). La suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come il pagamento di una cambiale nelle mani del giratario dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei debitori non è valido e, pertanto,
pagina 8 di 14 è inefficace, anche se la girata è avvenuta prima del fallimento, in quanto la cambiale è uno strumento di credito e solo il pagamento finale estingue l'obbligazione. Ne discende che la girata anteriore o posteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento non può incidere sull'inefficacia del pagamento e non costituisce di per sé causa di prelazione o legittimazione a soddisfarsi dal patrimonio del fallito. Tale principio garantisce la certezza del diritto e la parità di trattamento tra i creditori, salvaguardando l'ordine di soddisfazione previsto dalla legge fallimentare. Con specifico riguardo al caso in esame, trattasi di verificare proprio l'efficacia dei pagamenti effettuati dall'acquirente di un bene immobile a favore dei terzi portatori di nn. 17 cambiali, emesse a garanzia del corrispettivo rateale di una compravendita, successivamente alla dichiarazione di fallimento della società venditrice. Il pagamento delle cambiali emesse dalla convenuta a garanzia dei nn. 17 Controparte_1 pagamenti rateali di € 10.000 ciascuno dovuti in favore della venditrice a far data dalla Parte_1 dichiarazione di fallimento sino a settembre 2020 risulta ampiamente provato, nella fattispecie che ci occupa, dalla conferma dell'avvenuto incasso da parte dei terzi prenditori chiamati in causa e CP_14 nonché dal deposito, da parte della stessa società convenuta, dei titoli cambiari in CP_4 originale. Come noto, il possesso, in originale, delle cambiali, da parte del debitore, dimostra l'avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall'adempimento: scatta una presunzione giuridica di pagamento anche in base al fatto che il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa” (Cass. n. 13462/2010; cfr. in tal senso anche Cass. civ. n. 3130/2018 e Cass. civ. 15140/2025). Secondo il giudice della nomofilachia, ci si trova in presenza di una presunzione giuridica e non di una semplice praesumptio hominis, di cui all'art. 2729 c.c., come confermato anche dall'art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), il quale attribuisce al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna, con quietanza al portatore. Il pagamento delle cambiali effettuato dall'acquirente, così come confermato dai terzi e comprovato dal deposito dei titoli in originale, pur essendo formalmente legittimo nei confronti dei portatori delle cambiali, è stato compiuto successivamente alla dichiarazione di fallimento e, pertanto, così come eccepito dalla EL attrice, da considerarsi inefficace nei confronti della procedura fallimentare. Ut supra posto in rilievo, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha affermato che l'inefficacia degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento opera erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento da parte del terzo. In particolare, la Corte ha precisato che l'inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare è una sanzione di carattere obiettivo, che non dipende dalla buona o mala fede del solvens, ma dalla perdita del diritto del fallito di disporre del proprio patrimonio a seguito della dichiarazione di fallimento (cfr. in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724: “Il regime di inefficacia previsto dall'art. 44, comma 2, L.F. trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento e si ricollega, tanto alla cristallizzazione del patrimonio del
pagina 9 di 14 debitore, quanto al fatto che la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio”). Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge fallimentare ha natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento, e che l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento trova la sua ratio nella perdita del diritto di disporre del patrimonio da parte del fallito, piuttosto che nel pregiudizio subito dai creditori. Pertanto, deve ritenersi che il pagamento delle cambiali effettuato dall'acquirente in favore dei terzi portatori sia inefficace nei confronti della procedura fallimentare, restando il credito del portatore subordinato alle regole della distribuzione tra i creditori concorrenti. L'inefficacia ex art. 44 Legge Fall. ha carattere automatico e relativo, operando di diritto nei confronti della massa fallimentare e rendendo improduttivi di effetti liberatori per il debitore i pagamenti che abbia effettuato nei confronti del fallito o di soggetti a questo collegati come, nel caso di specie, i terzi prenditori delle cambiali ai quali la società fallita abbia girato le stesse, indipendentemente da quando sia avvenuta la girata (se, nello specifico, sia avvenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento), risultando rilevante solo il momento del relativo incasso. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che le cambiali emesse dalla convenuta
[...] sono state pagate dopo la dichiarazione di fallimento della società in Controparte_1 Parte_1 favore dei terzi prenditori Controparte_6 Controparte_6
,
[...] CP_8 Controparte_18
,
[...] Controparte_10 Controparte_4
Ne consegue che tali pagamenti sono inefficaci verso la procedura fallimentare e non liberano la convenuta nei confronti della EL, la quale ha diritto alla restituzione delle somme corrispondenti ai pagamenti dichiarati inefficaci, ovverosia alla restituzione del complessivo importo di € 170.000,00, corrisposto in pagamento dei nn. 17 titoli cambiari dell'importo di € 10.000,00 cadauno con scadenza da maggio 2019 a settembre 2020, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
4. Quanto alla chiamata in causa operata dalla convenuta nei confronti dei Controparte_1 terzi prenditori , Controparte_6
, CP_8 Controparte_18
e va evidenziato come la convenuta abbia Controparte_10 Controparte_4 chiesto prioritariamente di estendere la domanda del fallimento, nei limiti di valore delle rispettive girate, anche ai terzi coobbligati cambiari in regresso, in quanto giranti delle cambiali e, pertanto, anch' essi tenuti al pagamento, nei confronti del fallimento Parte_1
In subordine, con riguardo al caso di accoglimento della domanda proposta dalla EL con condanna della convenuta alla restituzione delle somme pretese, ha chiesto che venga accertato e “dichiarato il diritto di regresso della nei confronti dei predetti coobligati cambiari in Controparte_1 regresso, ciascuno per le indicate somme (o per quanto di ragione)”. La domanda volta all'estensione, nei confronti dei terzi prenditori chiamati in causa, della domanda spiegata dal fallimento attore va rigettata. Come sopra evidenziato, l'azione proposta dalla EL attrice ha natura di adempimento del contratto di compravendita di immobile sottoscritto con la convenuta con condanna al Controparte_1 pagamento del corrispettivo non ancora corrisposto e conseguente accertamento dell'inefficacia pagina 10 di 14 automatica ex art. 44 Legge Fall. del pagamento delle nn. 17 cambiali fornite a garanzia del corrispettivo della predetta compravendita dopo la dichiarazione di fallimento. La domanda della EL attrice è stata proposta solo nei confronti dell'acquirente, la convenuta
Controparte_1
La successiva chiamata in causa dei terzi prenditori da parte della convenuta non consente di estendere automaticamente gli effetti della domanda della EL ai terzi, in quanto l'inefficacia ex art. 44 Legge Fall. ha natura relativa e produce effetti solo nei confronti delle parti dell'atto inefficace. L'estensione della pronuncia richiede una specifica domanda del curatore anche nei confronti dei soggetti che abbiano ricevuto il pagamento, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la semplice chiamata in causa del terzo da parte della convenuta. Ne consegue che, pur essendo i pagamenti inefficaci verso la massa, gli effetti della pronuncia non possono essere estesi ai terzi prenditori, in mancanza di una specifica domanda del curatore nei loro confronti. Di contro, va accolta la domanda subordinata con cui la convenuta ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda della EL, i terzi prenditori siano condannati a rimborsargli le somme da lui pagate, in quanto effettivi percettori dei pagamenti dichiarati inefficaci. La chiamata in causa dei terzi è in tal senso ammissibile, in quanto introduce un rapporto di garanzia impropria fondato sull'obbligo di restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.), atteso che i terzi hanno percepito somme non dovute, provenienti da un pagamento inefficace verso la massa. Trattasi non già di garanzia contrattuale in senso stretto, ma di garanzia impropria, fondata sull'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Ai sensi dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare in causa un terzo al fine di essere da questo garantita o di essere da lui rimborsata. La norma non limita la chiamata alle ipotesi di garanzia propria (contrattuale o legale), ma ammette anche la garanzia impropria, quando tra il rapporto principale oggetto del giudizio e il rapporto tra parte e terzo sussista una connessione di dipendenza o consequenzialità logico-giuridica. Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che, qualora i pagamenti delle cambiali in favore dei terzi prenditori siano dichiarati inefficaci con obbligo di restituzione in favore della EL, le somme corrispondenti, in quanto indebitamente incassate dai terzi, debbano essere restituite in base all'art. 2033 c.c. Sussiste, dunque, un rapporto di garanzia impropria tra la convenuta e i terzi, derivante non da un contratto ma dalla legge, e collegato per consequenzialità alla domanda principale della EL. La giurisprudenza di legittimità riconosce che la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. è ammissibile anche quando il rapporto di garanzia derivi da indebito oggettivo, purché la domanda di manleva sia specificamente formulata e i terzi siano regolarmente citati nel rispetto del contraddittorio. Nel caso concreto, la chiamata in causa con domanda di manleva è stata ritualmente spiegata dalla convenuta, nel rispetto del contraddittorio con i terzi, regolarmente citati in giudizio e messi in condizioni di contraddire. Il rapporto di indebito è direttamente dipendente dalla dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eccepiti dalla EL di talchè, in caso di dichiarazione di inefficacia, i terzi, prenditori e beneficiari finali delle cambiali emesse in favore della in bonis al momento della stipula del contratto di Parte_1 compravendita a garanzia del pagamento rateale del prezzo, sono tenuti a restituire le somme incassate al debitore che le ha versate, manlevandolo rispetto alla condanna verso la EL. pagina 11 di 14 Nel caso di specie è pacifico, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e di quanto emergente dalla documentazione prodotta in atti, che i terzi chiamati in causa hanno incassato le cambiali dopo la dichiarazione di fallimento, senza che ciò potesse produrre effetto liberatorio nei confronti della massa. Ne consegue che, accertata l'inefficacia dei pagamenti, i terzi prenditori
[...]
, Controparte_6 CP_8 [...]
, e Controparte_18 Controparte_10 [...] in quanto effettivi beneficiari dei pagamenti privi di efficacia liberatoria, devono Controparte_4 rimborsare alla convenuta le somme che quest'ultima è tenuta a restituire alla Controparte_1 EL a titolo di cambiali indebitamente incassate nel periodo che va dal 30.5.2019 al 30.9.2020, per un importo totale di € 170.000,00, ciascuno nei limiti di quanto concretamente incassato, in applicazione del principio di indebito oggettivo.
5. Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda proposta dal terzo chiamato in causa
[...] di accertamento dell'esistenza, al 1° trimestre 2018, di un credito di euro 20.000,00 nei Controparte_4 confronti della e, in via subordinata, del relativo Fallimento. Parte_1
L'accertamento di un credito verso il fallito rientra, infatti, nella competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 52 L. Fall., che riserva al Tribunale fallimentare ogni controversia di carattere patrimoniale riguardante la RA (“Ogni credito, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge”), di talchè qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della EL non può essere fatta valere nelle forme del giudizio ordinario, ma deve essere introdotta con le modalità e nei termini stabiliti per l'insinuazione al passivo. Risvolto processuale della proposizione della domanda di accertamento davanti al giudice della cognizione è che la stessa sia inammissibile, ove introdotta dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero improcedibile, se proposta prima della dichiarazione di fallimento e successivamente riassunta nei confronti della procedura concorsuale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Sez. Unite n. 21499/2004; Cass. nn. 10414/2005; 17388/2007). L'improcedibilità investe tanto le domande di condanna quanto quelle di mero accertamento, ed è rilevabile d'ufficio, trattandosi di disciplina posta a tutela della par condicio creditorum. Conclusivamente, poiché la dichiarazione di fallimento determina il venir meno della competenza del giudice ordinario in ordine alle pretese creditorie nei confronti del fallito, la domanda di accertamento del credito proposta dalla terza chiamata in causa nei confronti della Controparte_4 CP_19
deve essere dichiarata inammissibile, per essere competente il giudice delegato nell'ambito
[...] del procedimento di verifica dello stato passivo ex art. 52 Legge Fall.
6. Va, infine, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sollevata da parte convenuta in via gradata in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, “per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione, per la irragionevolezza dell'applicazione alle fattispecie regolate da titoli di credito, la cui legge di circolazione impedendo al debitore di opporre eccezioni non rilevabili dal titolo, lo grava del conseguente onere a pagare due volte il debito, sia al creditore, sia al fallimento procedente”. La convenuta lamenta che l'applicazione della norma alle fattispecie concernenti titoli di credito comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento e un pregiudizio per il debitore, il quale, non pagina 12 di 14 potendo opporre al possessore del titolo eccezioni non risultanti dal medesimo, resterebbe esposto al rischio di dover adempiere due volte: una in favore del creditore apparente e una nei confronti del fallimento. La censura non merita accoglimento. L'art. 44 Legge Fall. – nella parte in cui prevede l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, se non autorizzati dal Giudice Delegato – persegue una finalità di ordine pubblico economico, diretta a preservare l'integrità della massa attiva fallimentare e a garantire la par condicio creditorum. Tale disposizione non determina un irragionevole sacrificio dei diritti del debitore, ma si limita a porre un vincolo di indisponibilità temporanea sui rapporti patrimoniali del fallito, vincolo che trova piena giustificazione nella funzione collettiva della procedura concorsuale. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha costantemente riconosciuto che tale disciplina non viola né il principio di eguaglianza né la tutela del risparmio, in quanto il debitore conserva la possibilità di insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero di rivalersi nei confronti del creditore apparente che abbia indebitamente ricevuto il pagamento. L'eventuale rischio di duplicazione del pagamento non discende dall'art. 44 L. Fall., bensì dalla specifica disciplina dei titoli di credito, che tutela la certezza della circolazione cartolare e l'affidamento dei terzi, e che opera su un piano distinto e non incompatibile con la normativa fallimentare. L'interazione tra le due discipline non determina, pertanto, alcuna irragionevolezza né alcuna disparità di trattamento, essendo frutto di una scelta legislativa coerente con i principi costituzionali di tutela dell'affidamento e di certezza dei traffici giuridici. Ne consegue che la questione sollevata è manifestamente infondata, non ravvisandosi violazione né dell'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, né dell'art. 47 Cost., posto che la disciplina in esame è espressione di un bilanciamento non arbitrario tra la tutela del debitore cartolare e la salvaguardia della collettività dei creditori.
7. All'accoglimento della domanda attorea consegue il rigetto, per assorbimento, della domanda della convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'accertata fondatezza della pretesa attorea esclude, infatti, in radice, la configurabilità di una condotta temeraria nella proposizione della domanda.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza effettiva nei rapporti tra le parti costituite ex art. 91 c.p.c. (vittoria della EL attrice nei confronti della convenuta e vittoria della Controparte_1 convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa per manleva) e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_6
pagina 13 di 14 - accerta e dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla convenuta
[...] in esecuzione delle n. 17 cambiali di € 10.000,00 cadauna emesse Controparte_1 in favore della e pagate a terzi prenditori dopo la dichiarazione di fallimento, Parte_1
a far data dal 30.5.2019 al 30.9.2020;
- condanna la convenuta a restituire alla del Controparte_1 Pt_6
Fallimento le somme indebitamente corrisposte in pagamento delle Parte_1 richiamate cambiali, pari ad € 170.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna i terzi chiamati in causa Controparte_6
,
[...] CP_8 [...]
, e Controparte_18 Controparte_10
a rimborsare alla convenuta le Controparte_4 Controparte_1 somme che quest'ultima è tenuta a restituire alla RA a titolo di cambiali indebitamente incassate nel periodo che va dal 30.5.2019 al 30.9.2020, per un importo totale di € 170.000,00, ciascuno nei limiti di quanto concretamente incassato, in applicazione del principio di indebito oggettivo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal terzo chiamato in causa CP_4
[...]
- dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sollevata da parte convenuta per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione;
- rigetta, per assorbimento, la domanda della convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore del che si liquidano in €786,00 per esborsi ed € 7.052,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna i terzi chiamati in causa, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. Nola, 20-10-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
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