Articolo 2238 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 duodeciesArticolo 2239
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28 agosto 2022
Art. 2238-ter. (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea) 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno ((2033)) , la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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