CASS
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2024, n. 20592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20592 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 04/11/2023 dai G.i.p. del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 04/11/2023, il G.i.p. del Tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento emesso in data 02/11/2023 dal Questore della stessa città che - oltre ad imporre per cinque anni a AN RI il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra del TREVISO, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore. 2. Ricorre per cassazione il AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Si Penale Sent. Sez. 3 Num. 20592 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 03/04/2024 deduce che tale notifica era stata effettuata in data 03/11/2023, e che l'ordinanza di convalida era stata emessa il giorno 04/11/2023 alle ore 11.30: risultava dunque per tabulas la violazione dei diritti di difesa, eccepita sulla scorta di ampi richiami giurisprudenziali. 2.2. Omessa motivazione con riferimento alle modalità di concreta esecuzione dell'obbligo. Si lamenta in particolare il difetto di motivazione in ordine all'obbligo di presentarsi per due volte in Questura, in occasione di tutte le partite (in casa e in trasferta). Si evidenzia il carattere inutilmente afflittivo della "doppia firma" per le partite in trasferta. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata (alle 10.36 del 04/11/2023). Si lamenta la mancata considerazione degli argomenti difensivi volti, tra l'altro, a contestare la commissione di condotte illecite o pericolose da parte del ricorrente. 2.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati, ed assumono valenza assorbente delle altre censure prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Dagli atti acquisiti emerge il mancato rispetto del principio qui appena richiamato, avendo il G.i.p. del Tribunale di Treviso emesso l'ordinanza di convalida alle 11.30 del 04/11/2023, e quindi prima della scadenza del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, effettuata il giorno precedente. Altrettanto certo è il fatto che il G.i.p., nel proprio provvedimento, non ha in alcun modo considerato il contenuto della memoria presentata a mezzo pec dalla difesa alle 10.36 del 04/11, con la quale erano state formulate censure anche in ordine alla ricostruzione fattuale prospettata nel provvedimento del Questore (cfr. sul punto Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). 2 3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l'esame deld'ulteriore doglianza dedotta in ricorso, ed impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso - Ufficio G.i.p., in diversa composizione personale. Sempre limitatamente a tale obbligo, deve essere sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso emesso in data 02/11/2023 nei confronti del ricorrente: la Cancelleria provvederà pertanto alla comunicazione del presente dispositivo alla predetta Autorità emittente. P. Q.14411. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Treviso in diversa composizione personale e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 02/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Mancia alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Treviso. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consiglire stensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 04/11/2023, il G.i.p. del Tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento emesso in data 02/11/2023 dal Questore della stessa città che - oltre ad imporre per cinque anni a AN RI il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra del TREVISO, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore. 2. Ricorre per cassazione il AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Si Penale Sent. Sez. 3 Num. 20592 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 03/04/2024 deduce che tale notifica era stata effettuata in data 03/11/2023, e che l'ordinanza di convalida era stata emessa il giorno 04/11/2023 alle ore 11.30: risultava dunque per tabulas la violazione dei diritti di difesa, eccepita sulla scorta di ampi richiami giurisprudenziali. 2.2. Omessa motivazione con riferimento alle modalità di concreta esecuzione dell'obbligo. Si lamenta in particolare il difetto di motivazione in ordine all'obbligo di presentarsi per due volte in Questura, in occasione di tutte le partite (in casa e in trasferta). Si evidenzia il carattere inutilmente afflittivo della "doppia firma" per le partite in trasferta. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata (alle 10.36 del 04/11/2023). Si lamenta la mancata considerazione degli argomenti difensivi volti, tra l'altro, a contestare la commissione di condotte illecite o pericolose da parte del ricorrente. 2.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati, ed assumono valenza assorbente delle altre censure prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Dagli atti acquisiti emerge il mancato rispetto del principio qui appena richiamato, avendo il G.i.p. del Tribunale di Treviso emesso l'ordinanza di convalida alle 11.30 del 04/11/2023, e quindi prima della scadenza del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, effettuata il giorno precedente. Altrettanto certo è il fatto che il G.i.p., nel proprio provvedimento, non ha in alcun modo considerato il contenuto della memoria presentata a mezzo pec dalla difesa alle 10.36 del 04/11, con la quale erano state formulate censure anche in ordine alla ricostruzione fattuale prospettata nel provvedimento del Questore (cfr. sul punto Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). 2 3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l'esame deld'ulteriore doglianza dedotta in ricorso, ed impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso - Ufficio G.i.p., in diversa composizione personale. Sempre limitatamente a tale obbligo, deve essere sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso emesso in data 02/11/2023 nei confronti del ricorrente: la Cancelleria provvederà pertanto alla comunicazione del presente dispositivo alla predetta Autorità emittente. P. Q.14411. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Treviso in diversa composizione personale e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 02/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Mancia alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Treviso. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consiglire stensore Il Presidente