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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7449/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Pietro Attilio
Galati ed Ettore Marzano, ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio del primo in Suriano (LE), alla via G. Marconi n. 15
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 dicembre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.11.2022, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 1.324,51 di cui
l' ha prospettato l'indebita percezione della pensione cat. IOART n. 34432735 CP_1 con provvedimento comunicatogli il 13.05.2021.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che con il suddetto provvedimento l' prospettava l'indebita percezione di una somma dal CP_1
01.01.2019 al 31.12.2021 su quello complessivamente percepito a titolo di assegno ordinario di invalidità; che avverso tale provvedimento presentava ricorso innanzi al Comitato Provinciale il 30.09.2022, respinto con provvedimento del 14.10.2022; che il provvedimento è illegittimo perché assolutamente generico sul piano motivazionale, non consentendo di comprendere le ragioni alla base del preteso indebito;
che non sussiste il diritto di ripetizione in favore dell' , mancando il CP_1 dolo in capo al ricorrente;
che il prospettato indebito ha natura assistenziale con la conseguenza che non è applicabile l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/91, che è invece applicabile agli indebiti previdenziali;
che, infine, qualora l'indebito non avesse natura assistenziale ma previdenziale, allora dovrebbe applicarsi il limite di cui all'art. 13, legge n. 412/91, con la conseguenza che l' avrebbe dovuto CP_1 procedere al recupero delle somme pagate in eccedenza entro l'anno successivo, limite che non è stato rispettato.
In conseguenza di ciò che il Tribunale dichiari illegittimo l'indebito e lo annulli e condanni l' alla restituzione delle somme trattenute;
con vittoria di spese con CP_1 attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
Più specificamente, ha eccepito che l'indebito scaturisce da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, che nella domanda per il conseguimento dell'assegno ordinario del 10.05.2018 dichiarava di percepire come reddito di lavoro complessivamente €
10.000,00 annui, mentre con la domanda di conferma del 27.11.2020 indicava il reddito conseguito per il 2019 in € 29.233,00 e per il 2020 in € 25.000,00, con la conseguenza che l' , in applicazione dell'art. 1, comma 42, legge n. 335/95, CP_1
2 chiedeva la ripetizione della somma erogata in eccedenza derivante dal cumulo con il reddito da lavoro. Inoltre, ha eccepito che il provvedimento è sufficientemente motivato e che nel caso di specie non è applicabile l'art. 52 della legge n. 88/89 bensì l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/91. Infine, ha eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito e che nel caso di specie i fatti principali non sono contestati.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve osservarsi che il provvedimento impugnato in questa sede è un provvedimento di riliquidazione della prestazione dovuta, che contiene l'indicazione di una somma che sarebbe stata indebitamente percepita dal ricorrente;
tale provvedimento, relativo all'indebita percezione nel periodo
1.09.2019-31.12.2021 di una parte dell'importo corrisposto al ricorrente a titolo di assegno ordinario, è sufficientemente motivato perché dall'esame dello stesso, e in particolare dal raffronto tra le due tabelle presenti a pagina 4 dell'atto in questione risulta indicato per il periodo oggetto di verifica la quota dell'assegno ordinario fruita e non dovuta, il che costituisce il presupposto che, sostanzialmente, ha condotto alla rideterminazione dell'indebito oggetto di causa e che, quindi, consente di comprendere, almeno indirettamente, che si sia in presenza di un indebito legato a ricostruzione della situazione reddituale del percipiente.
2. Quanto al merito della pretesa restitutoria contestata con il ricorso in esame,
l' ha chiesto la ripetizione di quanto corrisposto in conseguenza di quanto CP_1 dichiarato dal ricorrente con riferimento al reddito da lavoro autonomo percepito per il 2019 e per il 2020, rispettivamente di € 29.233,00 e di € 25.000,00 con la presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario del 27.11.2020
(cfr. pag. 5 della suddetta domanda allegata alla produzione dell' ), il che CP_1 imponeva la necessità di rideterminare l'importo dovuto a titolo di assegno ordinario, corrisposto in eccedenza per il periodo in considerazione, tenuto conto del fatto che nella domanda originaria per il conseguimento dell'assegno del
10.05.2018 era stato invece dichiarato un reddito di € 10.000,00.
3 Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, il provvedimento dell' e la CP_1 richiesta di restituzione delle somme erogate sono legittimi, tenuto conto della natura previdenziale della prestazione indebitamente percepita, correlata anche alla sussistenza di condizioni di natura retributiva/contributiva, del fatto che è pacifica e non contestata la percezione dei redditi nella misura indicata dall' CP_1
e del fatto che, trattandosi di prestazione legata anche alla condizione reddituale l'iniziale liquidazione dell'importo della stessa non può considerarsi definitiva.
Più specificamente, deve osservarsi che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1886 c.c. le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e solo in mancanza di queste ultime trovano applicazione le norme del Codice civile.
La disciplina dell'indebito previdenziale è quindi ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, affermava il consolidamento di un principio di settore in base al quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, pur se in forme e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal
Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (di cui si dirà meglio oltre), trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi
4 erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto in tempi più recenti un atteggiamento più rigoroso, affermando che ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale,
(Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, il pieno recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1).
Integra, infine, un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_1 prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dell'espletamento di detta attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass. 12097/13).
La nozione di “dolo omissivo”, comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, è stata ribadita in base all'art. 5 19 Legge n. 843/1978 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. n.
1919/18).
L'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha poi così previsto:
“
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, tale norma, che trova applicazione con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore (Corte Cost. n. 39/1993) ed unicamente in materia pensionistica, non risultando estensibile alle altre prestazioni contributive, alle quali deve applicarsi la disciplina codicistica dell'indebito, ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti correttivi:
1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
3. Ciò posto, applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che non può trovare applicazione l'art. 52, legge n. 88/89 come oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 della legge n. 412/91 in quanto il provvedimento di liquidazione della prestazione in oggetto non può, per “natura”, ritenersi “definitivo”, essendo esso basato su un elemento intrinsecamente variabile, ossia la situazione reddituale del percipiente.
In altri termini, il provvedimento iniziale di liquidazione della prestazione era basato sulla domanda proposta dal ricorrente nel 2019, che faceva riferimento ai redditi percepiti nel 2018 e che, come tali, potevano certamente modificarsi negli
6 anni successivi, come infatti è emerso da quanto riferito dalla parte nella domanda di conferma della prestazione presentata il 27.11.2020, in cui sono stati indicati i redditi percepiti nel 2019 e nel 2020 che hanno condotto alla riliquidazione della prestazione.
Non si pone, quindi, a ben vedere, in questa ipotesi un problema di tutela dell'affidamento del percipiente la prestazione, e quindi di assenza di dolo che escluderebbe il diritto alla ripetizione, perché, in realtà, trattandosi di prestazioni previdenziali legate anche alla percezione di redditi, esse sono per definizione suscettibili di modifica per variazioni reddituali, tant'è che l'art. 13, comma 2, legge n. 412/91 prevede che “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Detto obbligo annuale dell' sorge solo in presenza di dati reddituali certi, CP_1 sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cass.
24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228).
Da tale previsione consegue anche che tutto ciò che concerne le modifiche reddituali di cui l'Ente venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato non appartiene alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991.
Ciò, del resto, scaturisce dal fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa sussiste una
“fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996, n. 166), data dai tempi tecnici necessari affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili.
Il dato normativo letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare
“annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
7 Quanto al significato dell'avverbio “annualmente”, deve osservarsi che esso non può essere inteso nel senso di prevedere un vero e proprio termine decadenziale a carico dell' , ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del CP_1 successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, Legge n.
412/1991 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l' sia in possesso di dati reddituali certi, il senso CP_1 della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'Ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e ha potuto, quindi, verificarli.
La Corte di Cassazione ha poi avuto modo di precisare che l'art. 13, comma 2,
Legge n. 412/1991 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass., 20.05.2021, n. 13818; Cass., 8.02.2019 n. 3802).
Ha, altresì, chiarito che il termine “recupero” non può essere inteso nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , bensì nel CP_1 senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1 dell'importo ritenuto indebito, ovvero iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato.
Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è
l' ) finendo per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad CP_1 un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito, posta nell'esclusivo interesse
8 del pensionato. Ne consegue, quindi, che il provvedimento impugnato è stato correttamente emesso il 13.05.2021, entro l'anno dall'acquisizione del dato reddituale certo come emerso dalla dichiarazione della parte contenuta nella domanda di conferma dell'assegno ordinario del 27.11.2020, e correttamente è stato esteso anche all'anno 2019, non potendosi interpretare la disciplina, alla luce di quanto evidenziato, nel senso prospettato dal ricorrente.
Né il provvedimento impugnato può considerarsi illegittimo perché i redditi erano conoscibili aliunde dall' : infatti, considerato che le dichiarazioni dei redditi
CP_1 sono trasmesse, alle scadenze previste dalla legge, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno solare precedente, nel caso di specie l' soltanto nel 2020
CP_1 ha potuto conoscere i redditi dichiarati dal ricorrente per l'anno 2019, quindi in realtà, il fatto che ciò sia stato ricondotto alla presentazione della domanda di conferma della prestazione presentata nel novembre del 2020, non rende illegittimo il comportamento dell' , atteso che si tratta di un momento
CP_1 sostanzialmente coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione reddituale (che nel 2020 scadeva il 30.11.2020). Peraltro, non risulta rilevante la circostanza che tali redditi fossero conoscibili aliunde dall' , atteso che nel
CP_1 caso di specie si tratta comunque di una circostanza che l' non poteva
CP_1 conoscere da un momento antecedente rispetto a quello che è poi stato considerato ai fini dell'emissione del provvedimento di riliquidazione della prestazione.
Pertanto, la domanda va rigettata, stante la legittimità della richiesta di ripetizione avanzata dall' con gli atti impugnati in questa sede. CP_1
Spese processuali
Nulla va disposta per le spese di lite, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7449/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 2.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO 9