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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 19513/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. CALOGERO Andrea e dall'Avv. FARAONI Stefano ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio del primo con sede in Torino al Corso Peschiera n. 347, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
Dott.ssa rappresentata e difeso dall'Avv. VACCANEO Alessandro ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Torino al Corso Duca degli Abruzzi n.78, in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 13.02.2025;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 17 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 21.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
Nel merito
In via preliminare
Rigettare la domanda ex art. 648 c.p.c. volta alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5804/2023 reso dal Tribunale di Torino;
In via principale:
Accertare e dichiarare la natura del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa e, di conseguenza,
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa;
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dr.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, al CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
In via riconvenzionale,
- accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello corrente in Chieri (To), Corso Controparte_3
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa;
In ogni caso, pagina 2 di 17 - Con vittoria di spese, onorari e diritti, ivi compresi rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuta come per legge”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 2e.11.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta del 08.01.2024):
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino adito,
IN VIA PRELIMINARE:
✓ concedere la esecuzione provvisoria al Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
✓ accertare e dichiarare la prescrizione maturata ai sensi dell'art. 2956, n. 2 del Codice Civile in merito alle pretese di pagamento formulate dall'opponente nell'atto di citazione;
NEL MERITO: in via principale:
✓ accertare e dichiarare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le prestazioni professionali richieste dallo ed eseguite dallo Studio SACCO e la relativa pretesa creditoria Parte_1 maturata, l'inadempimento contrattuale della odierna opponente e la debenza delle somme portate dalle fatture azionate con la procedura monitoria R.G. 15866/2023 e, per l'effetto,
✓ confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di Torino;
✓ rigettare le domande tutte formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di
Torino dovesse essere revocato:
✓ accertare e dichiarare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le prestazioni professionali richieste dallo ed eseguite dallo Studio SACCO e la relativa pretesa creditoria Parte_1 maturata, l'inadempimento contrattuale della odierna opponente e la debenza delle somme portate dalle fatture azionate con la procedura monitoria R.G. 15866/2023 e, per l'effetto,
✓ condannare lo come in epigrafe identificato, al pagamento della somma di euro Parte_1
14.707,75 a favore dello Studio SACCO, od altra (maggiore o minore che riterrà il Giudice), oltre interessi maturati e maturandi dalla data della debenza della somma all'effettivo pagamento;
✓ rigettare le domande tutte formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 17 IN OGNI CASO:
✓ condannare parte attrice al rimborso delle spese legali a favore del convenuto, ossia al pagamento di onorari, oltre rimborso forfetario, spese imponibili e spese non imponibili, I.V.A. e C.P.A., oltre accessori di Legge.
In via istruttoria
(Omissis)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla Dott.ssa il Tribunale di Torino, con decreto n. CP_1
5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023, ha ingiunto alla Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di Euro 14.707,75, oltre interessi come da domanda, ed oltre
[...] alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
pagina 4 di 17 1.3. Con atto di citazione datato 03.11.2023 ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, la società ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa;
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dr.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, al CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
In via riconvenzionale,
- accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello corrente in Chieri (To), Corso Controparte_3
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa;
In ogni caso,
- Con vittoria di spese, onorari e diritti, ivi compresi rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA se dovuta come per legge”
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 08.01.2024, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 5 di 17
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 25.03.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.6. Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
La parte attrice opponente si è opposta alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ed ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
Il Giudice si è riservato.
1.7. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 29.04.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'assunzione l'udienza del 23.5.2024 e autorizzando il GOT a fissare successive udienze per l'escussione di tutti i testi indicati.
Ritenuta inoltre l'opposizione fondata su principio di prova scritta, non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
1.8. Nel corso delle udienze del 23.05.2024, 30.05.2024, 12.09.2024. 10.10.2024 e 24.10.2024 il GOT delegato Dott.ssa ha proceduto all'assunzione delle prove orali per interpello e testi, al Per_1 seguito delle quali ha rimesso il fascicolo al Giudice competente.
1.9. Con Ordinanza del 28.10.2024 il nuovo Giudice istruttore:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese”.
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal pagina 6 di 17 D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte attrice opponente ha depositato in data 31.01.2025 le proprie note scritte dichiarando di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
La parte convenuta opposta ha depositato le proprie note scritte in data 28.01.2025 dichiarando di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
1.11. Con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice istruttore:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs.
n.28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo dal D.Lgs. n.
216/2024). invitando le parti:
• a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
• a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.12. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, con Ordinanza in data
24.09.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 7 di 17 - ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive pagina 8 di 17 “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.13. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.14. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 24.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, in via principale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
Accertare e dichiarare la natura del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa e, di conseguenza,
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa”.
Le suddette domande di merito proposte dalla parte attrice opponente in via principale risultano fondate. pagina 9 di 17
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che la dott.ssa aveva svolto attività professionale in favore della società CP_1 [...]
Parte_1
- che a seguito delle prestazioni eseguite la dott.ssa aveva emesso le seguenti parcelle CP_1 pro-forma:
• n. 701/21 del 31.12.2021 dell'importo di Euro 2.557,64
• n. 58/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 1.869,33
• n. 59/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 4.611,87
• n. 60/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 3.300,45
• n. 61/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 2.368,46
- che con Pec del 03.02.2023 la ricorrente inoltrava una lettera di diffida alla società
[...] richiedendo il pagamento dell'importo di Euro 14.707,75 portato, complessivamente, Parte_1 dalle proposte di parcelle sopra elencate
- che, in difetto di pagamento, la dott.ssa depositava presso l'Ordine dei Consulenti CP_1 del Lavoro di Torino due istanze di “Parere/asseverazione di congruità ai sensi dell'art. 2233 C.C. in riferimento ai parametri dei compensi professionali di cui al DM 21 febbraio 2013, n. 46” e la
Commissione, dopo aver esaminato la domanda esprimeva “parere favorevole sulla congruità ai parametri degli avvisi di parcella presentati”.
2.3. Nel caso di specie, la parte attrice opponente nel proprio atto di citazione ha eccepito, in sintesi:
- che la società svolgeva attività di consulenza amministrativa, fiscale e di Parte_1 marketing alle imprese;
- che tra la società e la dott.ssa esisteva un rapporto Parte_1 CP_1 pluriennale, basato sulla fiducia, sulla collaborazione, sulla stima e sul rispetto anche dei patti reciproci;
- che, in forza di questi accordi e della fiducia reciproca, le prestazioni rese dalle parti oggi in causa erano, sin dal 2015, vicendevolmente gratuite e prevedevano uno scambio reciproco di attività professionali (cfr. doc. n. 1 della parte attrice opponente);
- che, pertanto, da un lato la società endeva in favore della dott.ssa Parte_1 [...]
Contr e del a lei associato prestazioni di assistenza e consulenza fiscale e contabile e, dall'altro CP_1
pagina 10 di 17 lato, la dott.ssa prestava all'odierna parte opponente la propria attività di consulente CP_1 del lavoro;
- che la dott.ssa , infatti, oltre ad essere titolare dell'omonimo Studio, è altresì titolare del CP_1
Centro di Assistenza Fiscale e Servizi di Patronato, corrente in Chieri (To), Corso Torino n. 21 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente);
- che nel corso della reciproca collaborazione la società è stata incaricata Parte_1 dallo Studio SACCO di gestire diverse pratiche e posizioni di clienti dell'odierna parte convenuta e che per l'attività professionale ed intellettuale svolta, la società ha maturato Parte_1 compensi per euro 12.100,00 oltre IVA, importi mai richiesti, a riprova della gratuità reciproca dei rapporti tra le parti (cfr. doc. nn.
3-40 della parte attrice opponente);
- che la dott.ssa nell'espletamento della propria attività, aveva errato nella fase di CP_1 redazione della domanda CIG per n. 2 dipendenti della società ITETTA e Parte_1
ROLLE), esponendo l'opponente a seri danni, ai quali la stessa aveva dovuto porre rimedio, per un esborso complessivo di Euro 3.018,00 (cfr. doc. n. 41-42 della parte attrice opponente);
- che, inoltre, il documento 2 prodotto dalla dott.ssa indica attività asseritamente resa CP_1 nell'anno 2019 e, pertanto, ai sensi dell'art 2956, n. 2, c.c. il credito non è dovuto per pacifica prescrizione;
- che il credito richiesto dalla dott.ssa di cui al doc. n. 5 è insussistente poiché tra le CP_1 parti non era stato previsto né sottoscritto alcun abbonamento annuale per le prestazioni professionali in materia di consulenza del lavoro;
- che, con e-mail del 15.02.2022 la dott.ssa richiedeva alla società CP_1 Parte_1
i corrispettivi per le attività svolte negli anni 2019-2021 per Euro 9.781,66 mentre, viceversa,
[...] per le attività rese nei medesimi anni, la richiesta in sede monitoria è aumentata fino all'importo di
Euro 14.707,75 senza un giustificato motivo (cfr. doc. n. 46 della parte convenuta opposta).
2.4. Ciò chiarito, dalla documentazione versata in atti nonché dalle risultanze istruttorie è emerso che tra la società in persona del proprio legale rappresentante Dr. e la Parte_1 Pt_2 dott.ssa era intercorso per anni, a far data dall'anno 2015 e fino all'anno 2021, un CP_1 rapporto professionale in forza del quale la società rendeva a favore Parte_1 dell'attuale parte convenuta opposta (e del CAF a lei associato) prestazioni di assistenza e consulenza fiscale e contabile mentre, per contro, nel medesimo periodo temporale, la dott.ssa CP_1 prestava all'attuale parte attrice opponente la propria attività di consulente del lavoro.
pagina 11 di 17 Precisamente, fin dall'origine tale rapporto era stato improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni, secondo il paradigma del “do ut des” professionale e, pertanto, le due attuali parti in causa, operando in settori affini, avevano vicendevolmente prestato la loro reciproca assistenza e competenze professionali in assenza di corrispettivo o, in ogni caso, rinunciando a qualsivoglia conguaglio in ordine al pagamento delle proprie prestazioni.
2.4.1. Tale rapporto professionale improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni risulta provato, innanzitutto, dal doc. 1 della parte attrice opponente, nel quale si legge il seguente scambio di comunicazioni tra le attuali parti in causa:
Con mail in data 30.10.2020 una dipendente della società comunicava alla Parte_1 sig.ra (dipendente dello studio ), quanto segue: Parte_3 CP_1
“Ciao, come da accordi sono ad indicarti i costi per la pratica di apertura della partita IVA in oggetto
e per la gestione contabile e fiscale della stessa:
- euro 150,00 + IVA per le pratiche di apertura partita IVA e varie le comunicazioni ad esse connesse
- euro 600,00 + IVA per la tenuta annuale della contabilità inclusa la dichiarazione dei redditi
Considerando la reciproca collaborazione e la gratuità del servizio da Voi effettuato per
l'elaborazione delle paghe e la consulenza svolta per il nostro studio, sarà nostra premura non farvi pagare nulla.
L'unico costo che non riesco ad eliminare del tutto è pari ad euro 100 per la pratica al primo punto”.
A tale mail seguiva la mail del 2.11.2020 della dott.ssa la quale, senza nulla CP_1 contestare o specificare, rispondeva con un semplice “procediamo pure”.
Tale risposta della dott.ssa priva di ogni indice di contrarietà o sorpresa rispetto a CP_1 quanto dichiarato dalla società prova che la reciprocità delle prestazioni e la Parte_1 loro gratuità, in assenza di conguagli dell'attività lavorativa, fosse una prassi consolidata e approvata da entrambe le parti.
2.4.2. In secondo luogo, in sede di istruttoria orale è stato confermato il capo n. 3 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente, secondi cui “le prestazioni rese dalle parti oggi in causa erano, sin dal 2015, reciproche e compensate in assenza di conguagli, e prevedevano uno scambio reciproco di attività lavorativa”.
La teste sig.ra dipendente della parte convenuta, infatti, sentita sul predetto Testimone_1 capo ha confermato integralmente tale capo affermando: “sì è vero, posso dirlo perché lavoravo come dipendente presso lo studio ” (cfr. verbale di udienza del 30.05.2024). CP_1
pagina 12 di 17 Anche la teste sig.ra ha confermato integralmente tale capo, riferendo: “si è vero, Testimone_2 posso dirlo perché lavoravo già come dipendente di e gestivo totalmente la parte operativa e Pt_1 le collaborazioni con lo studio SACCO” (cfr. verbale di udienza del 12.09.2024).
2.4.3. Viceversa, i testimoni della parte convenuta opposta non sono stati in grado di smentire la gratuità delle prestazioni rese tra le parti in causa né hanno saputo fornire elementi a supporto dell'onerosità delle stesse.
La teste sig.ra infatti, ha riferito unicamente che “quando i clienti chiedevano Testimone_3 assistenza sul tali temi, la dava il nome di e il suo contatto”, così confermando la CP_1 Pt_1 reciprocità delle prestazioni e delle collaborazioni, ma senza aggiungere cosa accadesse al seguito di questa segnalazione, con riferimento agli accordi economici tra le parti (cfr. verbale d'udienza del
12.09.2024).
Parimenti il teste sig. ha affermato: “la Dott.ssa mi aveva indirizzato Testimone_4 CP_1 allo studio che mi ha aperto la partita IVA e mi ha fornito il servizio di commercialista ed Pt_1 assicurativo sia per l'impresa che per me come persona fisica. Tutte le parcelle io le ho pagate allo studio (cfr. verbale udienza del 10.10.2024); tale deposizione conferma la segnalazione ai Pt_1 propri clienti, da parte della convenuta opposta in favore della società ma Parte_1 nulla dice con riferimento agli accordi sottesi tra le parti, posto che la circostanza che il teste Tes_4 avesse pagato le parcelle alla predetta società non smentisce che tra le parti in causa esistessero accordi professionali di reciproca gratuità dei servizi vicendevolmente resi.
2.4.4. Infine, a riprova della gratuità delle prestazioni rese tra le parti in causa, si deve aggiungere che le stesse, prima della domanda azionata durante la fase monitoria da parte dell'attuale convenuta opposta, non avevano avanzato alcuna domanda di pagamento con riferimento alle prestazioni professionali reciprocamente eseguite (tale circostanza assume valore di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.).
2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande di merito proposte dalla parte attrice opponente società in via principale, accertata la natura Parte_1 gratuita del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa:
- deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023;
- devono rigettarsi tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta dott.ssa CP_1
pagina 13 di 17 2.6. Tenuto conto dell'accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice opponente in via principale, questo Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato consacrato all'art. 112 c.p.c., non deve pronunciarsi sulle seguenti domande proposte dalla parte convenuta stessa in via meramente subordinata:
“ In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dott.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di al CP_1 CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.”
2.7. Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente ha anche proposto la seguente domanda riconvenzionale:
“accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele corrente in Chieri (To), Corso
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa”.
La domanda risulta fondata.
2.7.1. Invero, a sostegno di tale domanda la parte attrice opponente ha dedotto che, a causa dell'errore posto in essere dalla dott.ssa durante la fase di redazione della domanda CIG per n. 2 CP_1 dipendenti della quest'ultima ha dovuto sostenere costi pari ad Euro 3.018,00, così Parte_1 modulati:
• importi netti rimborsati al dipendente BITETTA: Euro 850,00;
• importi netti rimborsati alla dipendente ROLLE: Euro 1508,00;
• rielaborazione delle buste paghe: Euro 330,00;
• costo del professionista per il ricalcolo CIG, spettante su n. 6 cedolini: Euro 180,00; pagina 14 di 17 • costo del professionista per le verifiche presso l'INPS Euro 150,00.
Tale circostanza, dedotta dalla parte attrice opponente al capo 30) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., risulta provata dai docc. 41 e 42 prodotti dalla parte attrice opponente e confermata dai testi escussi.
Il dipendente infatti, sentito come teste, pur non essendo in grado di riferire gli CP_5 importi, ha confermato per il resto la predetta circostanza, riferendo quanto segue: “vero posso confermare il capo posto che io ero uno dei dipendenti per cui c'era stato l'errore di calcolo CIG e posso confermare che sono stati rielaborati alcuni miei cedolini e la somma mi è poi stata pagata.”
Inoltre, la dipendente sentita come teste, ha integralmente confermato la predetta Testimone_2 circostanza, riferendo quanto segue: “vero confermo interamente i capo e gli importi indicati per le due dipendenti dello Parte_1
Part ADR Durante il covid lo ha usato la e la trasmetteva all'INPS le Parte_1 CP_1 domande . Ricordo che l'ultima domanda è stata respinta dall'INPS , noi abbiamo dato la comunicazione INPS alla che non ha agito nei termini per rimediare per cui successivamente CP_1 si sono dovute rielaborare le buste paga e la ha dovuto integrare la cassa respinta Pt_1 dall'INPS.”
2.7.2. Sul punto, la parte convenuta opposta si è limitata a replicare che tale errore non sarebbe a lei riconducibile, non essendo stata posta nelle condizioni di poter operare, atteso che la società
[...] il giorno seguente la disdetta avrebbe modificato le credenziali di accesso al portale, Parte_1 non consentendo all'attuale parte convenuta opposta di poter porre in essere operazione alcuna.
Senonché, tale circostanza dedotta dalla parte convenuta opposta, specificamente contestata dalla controparte nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., è rimasta sfornita di prova.
Del resto la dipendente sentita come teste, ha riferito di non ricordare “se quando Testimone_2 arrivò tale lettera di rigetto INPS lo studio avesse ancora le credenziali dello CP_1 Pt_1
, precisando peraltro che “avrebbe tranquillamente potuto richiedercele dato che
[...] Pt_1 non ha mai revocato la delega”.
2.7.3. Pertanto, in accoglimento della predetta domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente, accertato il predetto inadempimento contrattuale, la parte convenuta opposta dott.ssa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, CP_1 dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della parte attrice opponente società
a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in Parte_1 motivazione, dell'importo di Euro 3.018,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale (3 novembre
2023, data della notifica dell'atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto pagina 15 di 17 dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Si deve, infatti, richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
3.3. Nel caso di specie, sussistono altre “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla integrale compensazione delle spese processuali, ravvisabili nella peculiarità ed anomalia del rapporto professionale intercorso tra le attuali parti, improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni, secondo il paradigma del “do ut des” professionale.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 19513/2023 R.G., promossa dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dr. (parte attrice opponente) Parte_2 contro la dott.ssa (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Accoglie la domanda di merito proposta dalla parte attrice opponente società Parte_1 in via principale e, per l'effetto:
[...] revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023. rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta dott.ssa CP_1
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente società
[...]
, per l'effetto: Parte_1 dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta dott.ssa in proprio e nella CP_1 sua qualità di titolare dello Studio SACCO di al pagamento in favore della parte CP_1 attrice opponente società a titolo di risarcimento dei danni e per le Parte_1 motivazioni espresse in motivazione, dell'importo di Euro 3.018,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale (3 novembre 2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Torino, in data 04 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 19513/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. CALOGERO Andrea e dall'Avv. FARAONI Stefano ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio del primo con sede in Torino al Corso Peschiera n. 347, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
Dott.ssa rappresentata e difeso dall'Avv. VACCANEO Alessandro ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Torino al Corso Duca degli Abruzzi n.78, in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 13.02.2025;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 17 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 21.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
Nel merito
In via preliminare
Rigettare la domanda ex art. 648 c.p.c. volta alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5804/2023 reso dal Tribunale di Torino;
In via principale:
Accertare e dichiarare la natura del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa e, di conseguenza,
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa;
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dr.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, al CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
In via riconvenzionale,
- accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello corrente in Chieri (To), Corso Controparte_3
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa;
In ogni caso, pagina 2 di 17 - Con vittoria di spese, onorari e diritti, ivi compresi rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuta come per legge”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 2e.11.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta del 08.01.2024):
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino adito,
IN VIA PRELIMINARE:
✓ concedere la esecuzione provvisoria al Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
✓ accertare e dichiarare la prescrizione maturata ai sensi dell'art. 2956, n. 2 del Codice Civile in merito alle pretese di pagamento formulate dall'opponente nell'atto di citazione;
NEL MERITO: in via principale:
✓ accertare e dichiarare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le prestazioni professionali richieste dallo ed eseguite dallo Studio SACCO e la relativa pretesa creditoria Parte_1 maturata, l'inadempimento contrattuale della odierna opponente e la debenza delle somme portate dalle fatture azionate con la procedura monitoria R.G. 15866/2023 e, per l'effetto,
✓ confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di Torino;
✓ rigettare le domande tutte formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Decreto Ingiuntivo n. 5804/2023 del Tribunale di
Torino dovesse essere revocato:
✓ accertare e dichiarare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le prestazioni professionali richieste dallo ed eseguite dallo Studio SACCO e la relativa pretesa creditoria Parte_1 maturata, l'inadempimento contrattuale della odierna opponente e la debenza delle somme portate dalle fatture azionate con la procedura monitoria R.G. 15866/2023 e, per l'effetto,
✓ condannare lo come in epigrafe identificato, al pagamento della somma di euro Parte_1
14.707,75 a favore dello Studio SACCO, od altra (maggiore o minore che riterrà il Giudice), oltre interessi maturati e maturandi dalla data della debenza della somma all'effettivo pagamento;
✓ rigettare le domande tutte formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 17 IN OGNI CASO:
✓ condannare parte attrice al rimborso delle spese legali a favore del convenuto, ossia al pagamento di onorari, oltre rimborso forfetario, spese imponibili e spese non imponibili, I.V.A. e C.P.A., oltre accessori di Legge.
In via istruttoria
(Omissis)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla Dott.ssa il Tribunale di Torino, con decreto n. CP_1
5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023, ha ingiunto alla Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di Euro 14.707,75, oltre interessi come da domanda, ed oltre
[...] alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
pagina 4 di 17 1.3. Con atto di citazione datato 03.11.2023 ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, la società ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa;
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dr.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, al CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
In via riconvenzionale,
- accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello corrente in Chieri (To), Corso Controparte_3
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa;
In ogni caso,
- Con vittoria di spese, onorari e diritti, ivi compresi rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA se dovuta come per legge”
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 08.01.2024, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 5 di 17
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 25.03.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.6. Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
La parte attrice opponente si è opposta alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ed ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
Il Giudice si è riservato.
1.7. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 29.04.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'assunzione l'udienza del 23.5.2024 e autorizzando il GOT a fissare successive udienze per l'escussione di tutti i testi indicati.
Ritenuta inoltre l'opposizione fondata su principio di prova scritta, non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
1.8. Nel corso delle udienze del 23.05.2024, 30.05.2024, 12.09.2024. 10.10.2024 e 24.10.2024 il GOT delegato Dott.ssa ha proceduto all'assunzione delle prove orali per interpello e testi, al Per_1 seguito delle quali ha rimesso il fascicolo al Giudice competente.
1.9. Con Ordinanza del 28.10.2024 il nuovo Giudice istruttore:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese”.
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal pagina 6 di 17 D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte attrice opponente ha depositato in data 31.01.2025 le proprie note scritte dichiarando di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
La parte convenuta opposta ha depositato le proprie note scritte in data 28.01.2025 dichiarando di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
1.11. Con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice istruttore:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs.
n.28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo dal D.Lgs. n.
216/2024). invitando le parti:
• a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
• a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.12. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, con Ordinanza in data
24.09.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 7 di 17 - ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive pagina 8 di 17 “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.13. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.14. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 24.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, in via principale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
Accertare e dichiarare la natura del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa e, di conseguenza,
- Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o dichiararne la nullità, inammissibilità, inesistenza e/o inefficacia;
- Rigettare ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in corso di narrativa”.
Le suddette domande di merito proposte dalla parte attrice opponente in via principale risultano fondate. pagina 9 di 17
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che la dott.ssa aveva svolto attività professionale in favore della società CP_1 [...]
Parte_1
- che a seguito delle prestazioni eseguite la dott.ssa aveva emesso le seguenti parcelle CP_1 pro-forma:
• n. 701/21 del 31.12.2021 dell'importo di Euro 2.557,64
• n. 58/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 1.869,33
• n. 59/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 4.611,87
• n. 60/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 3.300,45
• n. 61/22 del 15.02.2022 dell'importo di Euro 2.368,46
- che con Pec del 03.02.2023 la ricorrente inoltrava una lettera di diffida alla società
[...] richiedendo il pagamento dell'importo di Euro 14.707,75 portato, complessivamente, Parte_1 dalle proposte di parcelle sopra elencate
- che, in difetto di pagamento, la dott.ssa depositava presso l'Ordine dei Consulenti CP_1 del Lavoro di Torino due istanze di “Parere/asseverazione di congruità ai sensi dell'art. 2233 C.C. in riferimento ai parametri dei compensi professionali di cui al DM 21 febbraio 2013, n. 46” e la
Commissione, dopo aver esaminato la domanda esprimeva “parere favorevole sulla congruità ai parametri degli avvisi di parcella presentati”.
2.3. Nel caso di specie, la parte attrice opponente nel proprio atto di citazione ha eccepito, in sintesi:
- che la società svolgeva attività di consulenza amministrativa, fiscale e di Parte_1 marketing alle imprese;
- che tra la società e la dott.ssa esisteva un rapporto Parte_1 CP_1 pluriennale, basato sulla fiducia, sulla collaborazione, sulla stima e sul rispetto anche dei patti reciproci;
- che, in forza di questi accordi e della fiducia reciproca, le prestazioni rese dalle parti oggi in causa erano, sin dal 2015, vicendevolmente gratuite e prevedevano uno scambio reciproco di attività professionali (cfr. doc. n. 1 della parte attrice opponente);
- che, pertanto, da un lato la società endeva in favore della dott.ssa Parte_1 [...]
Contr e del a lei associato prestazioni di assistenza e consulenza fiscale e contabile e, dall'altro CP_1
pagina 10 di 17 lato, la dott.ssa prestava all'odierna parte opponente la propria attività di consulente CP_1 del lavoro;
- che la dott.ssa , infatti, oltre ad essere titolare dell'omonimo Studio, è altresì titolare del CP_1
Centro di Assistenza Fiscale e Servizi di Patronato, corrente in Chieri (To), Corso Torino n. 21 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente);
- che nel corso della reciproca collaborazione la società è stata incaricata Parte_1 dallo Studio SACCO di gestire diverse pratiche e posizioni di clienti dell'odierna parte convenuta e che per l'attività professionale ed intellettuale svolta, la società ha maturato Parte_1 compensi per euro 12.100,00 oltre IVA, importi mai richiesti, a riprova della gratuità reciproca dei rapporti tra le parti (cfr. doc. nn.
3-40 della parte attrice opponente);
- che la dott.ssa nell'espletamento della propria attività, aveva errato nella fase di CP_1 redazione della domanda CIG per n. 2 dipendenti della società ITETTA e Parte_1
ROLLE), esponendo l'opponente a seri danni, ai quali la stessa aveva dovuto porre rimedio, per un esborso complessivo di Euro 3.018,00 (cfr. doc. n. 41-42 della parte attrice opponente);
- che, inoltre, il documento 2 prodotto dalla dott.ssa indica attività asseritamente resa CP_1 nell'anno 2019 e, pertanto, ai sensi dell'art 2956, n. 2, c.c. il credito non è dovuto per pacifica prescrizione;
- che il credito richiesto dalla dott.ssa di cui al doc. n. 5 è insussistente poiché tra le CP_1 parti non era stato previsto né sottoscritto alcun abbonamento annuale per le prestazioni professionali in materia di consulenza del lavoro;
- che, con e-mail del 15.02.2022 la dott.ssa richiedeva alla società CP_1 Parte_1
i corrispettivi per le attività svolte negli anni 2019-2021 per Euro 9.781,66 mentre, viceversa,
[...] per le attività rese nei medesimi anni, la richiesta in sede monitoria è aumentata fino all'importo di
Euro 14.707,75 senza un giustificato motivo (cfr. doc. n. 46 della parte convenuta opposta).
2.4. Ciò chiarito, dalla documentazione versata in atti nonché dalle risultanze istruttorie è emerso che tra la società in persona del proprio legale rappresentante Dr. e la Parte_1 Pt_2 dott.ssa era intercorso per anni, a far data dall'anno 2015 e fino all'anno 2021, un CP_1 rapporto professionale in forza del quale la società rendeva a favore Parte_1 dell'attuale parte convenuta opposta (e del CAF a lei associato) prestazioni di assistenza e consulenza fiscale e contabile mentre, per contro, nel medesimo periodo temporale, la dott.ssa CP_1 prestava all'attuale parte attrice opponente la propria attività di consulente del lavoro.
pagina 11 di 17 Precisamente, fin dall'origine tale rapporto era stato improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni, secondo il paradigma del “do ut des” professionale e, pertanto, le due attuali parti in causa, operando in settori affini, avevano vicendevolmente prestato la loro reciproca assistenza e competenze professionali in assenza di corrispettivo o, in ogni caso, rinunciando a qualsivoglia conguaglio in ordine al pagamento delle proprie prestazioni.
2.4.1. Tale rapporto professionale improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni risulta provato, innanzitutto, dal doc. 1 della parte attrice opponente, nel quale si legge il seguente scambio di comunicazioni tra le attuali parti in causa:
Con mail in data 30.10.2020 una dipendente della società comunicava alla Parte_1 sig.ra (dipendente dello studio ), quanto segue: Parte_3 CP_1
“Ciao, come da accordi sono ad indicarti i costi per la pratica di apertura della partita IVA in oggetto
e per la gestione contabile e fiscale della stessa:
- euro 150,00 + IVA per le pratiche di apertura partita IVA e varie le comunicazioni ad esse connesse
- euro 600,00 + IVA per la tenuta annuale della contabilità inclusa la dichiarazione dei redditi
Considerando la reciproca collaborazione e la gratuità del servizio da Voi effettuato per
l'elaborazione delle paghe e la consulenza svolta per il nostro studio, sarà nostra premura non farvi pagare nulla.
L'unico costo che non riesco ad eliminare del tutto è pari ad euro 100 per la pratica al primo punto”.
A tale mail seguiva la mail del 2.11.2020 della dott.ssa la quale, senza nulla CP_1 contestare o specificare, rispondeva con un semplice “procediamo pure”.
Tale risposta della dott.ssa priva di ogni indice di contrarietà o sorpresa rispetto a CP_1 quanto dichiarato dalla società prova che la reciprocità delle prestazioni e la Parte_1 loro gratuità, in assenza di conguagli dell'attività lavorativa, fosse una prassi consolidata e approvata da entrambe le parti.
2.4.2. In secondo luogo, in sede di istruttoria orale è stato confermato il capo n. 3 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente, secondi cui “le prestazioni rese dalle parti oggi in causa erano, sin dal 2015, reciproche e compensate in assenza di conguagli, e prevedevano uno scambio reciproco di attività lavorativa”.
La teste sig.ra dipendente della parte convenuta, infatti, sentita sul predetto Testimone_1 capo ha confermato integralmente tale capo affermando: “sì è vero, posso dirlo perché lavoravo come dipendente presso lo studio ” (cfr. verbale di udienza del 30.05.2024). CP_1
pagina 12 di 17 Anche la teste sig.ra ha confermato integralmente tale capo, riferendo: “si è vero, Testimone_2 posso dirlo perché lavoravo già come dipendente di e gestivo totalmente la parte operativa e Pt_1 le collaborazioni con lo studio SACCO” (cfr. verbale di udienza del 12.09.2024).
2.4.3. Viceversa, i testimoni della parte convenuta opposta non sono stati in grado di smentire la gratuità delle prestazioni rese tra le parti in causa né hanno saputo fornire elementi a supporto dell'onerosità delle stesse.
La teste sig.ra infatti, ha riferito unicamente che “quando i clienti chiedevano Testimone_3 assistenza sul tali temi, la dava il nome di e il suo contatto”, così confermando la CP_1 Pt_1 reciprocità delle prestazioni e delle collaborazioni, ma senza aggiungere cosa accadesse al seguito di questa segnalazione, con riferimento agli accordi economici tra le parti (cfr. verbale d'udienza del
12.09.2024).
Parimenti il teste sig. ha affermato: “la Dott.ssa mi aveva indirizzato Testimone_4 CP_1 allo studio che mi ha aperto la partita IVA e mi ha fornito il servizio di commercialista ed Pt_1 assicurativo sia per l'impresa che per me come persona fisica. Tutte le parcelle io le ho pagate allo studio (cfr. verbale udienza del 10.10.2024); tale deposizione conferma la segnalazione ai Pt_1 propri clienti, da parte della convenuta opposta in favore della società ma Parte_1 nulla dice con riferimento agli accordi sottesi tra le parti, posto che la circostanza che il teste Tes_4 avesse pagato le parcelle alla predetta società non smentisce che tra le parti in causa esistessero accordi professionali di reciproca gratuità dei servizi vicendevolmente resi.
2.4.4. Infine, a riprova della gratuità delle prestazioni rese tra le parti in causa, si deve aggiungere che le stesse, prima della domanda azionata durante la fase monitoria da parte dell'attuale convenuta opposta, non avevano avanzato alcuna domanda di pagamento con riferimento alle prestazioni professionali reciprocamente eseguite (tale circostanza assume valore di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.).
2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande di merito proposte dalla parte attrice opponente società in via principale, accertata la natura Parte_1 gratuita del contratto e la reciprocità delle prestazioni rese dalle parti in causa:
- deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023;
- devono rigettarsi tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta dott.ssa CP_1
pagina 13 di 17 2.6. Tenuto conto dell'accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice opponente in via principale, questo Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato consacrato all'art. 112 c.p.c., non deve pronunciarsi sulle seguenti domande proposte dalla parte convenuta stessa in via meramente subordinata:
“ In subordine, in caso di accoglimento della domanda di cui al decreto opposto anche in misura parziale,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione in ordine alle prestazioni rese dallo CP_2 nell'anno 2019;
- dichiarare compensato il credito eventualmente ritenuto sussistente dal Tribunale con il debito maturato dalla ricorrente nei confronti della e per l'effetto condannare la Dott.ssa Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di al CP_1 CP_1 pagamento a favore della della differenza tra il compensato ed il dovuto, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.”
2.7. Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente ha anche proposto la seguente domanda riconvenzionale:
“accertare il grave inadempimento contrattuale della Dott.sa nata a [...] il CP_1
12.06.1966, residente in [...], C.F. , in proprio e C.F._1 nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele corrente in Chieri (To), Corso
Torino n. 21, P.I. , per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, condannare la P.IVA_1
Dott.sa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO CP_1
Rachele al pagamento a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dello dell'importo di Euro 3018,00 alla data odierna o la minor somma che Parte_1 la S.V. Ill.ma vorrà ritenere di giustizia anche in via equitativa”.
La domanda risulta fondata.
2.7.1. Invero, a sostegno di tale domanda la parte attrice opponente ha dedotto che, a causa dell'errore posto in essere dalla dott.ssa durante la fase di redazione della domanda CIG per n. 2 CP_1 dipendenti della quest'ultima ha dovuto sostenere costi pari ad Euro 3.018,00, così Parte_1 modulati:
• importi netti rimborsati al dipendente BITETTA: Euro 850,00;
• importi netti rimborsati alla dipendente ROLLE: Euro 1508,00;
• rielaborazione delle buste paghe: Euro 330,00;
• costo del professionista per il ricalcolo CIG, spettante su n. 6 cedolini: Euro 180,00; pagina 14 di 17 • costo del professionista per le verifiche presso l'INPS Euro 150,00.
Tale circostanza, dedotta dalla parte attrice opponente al capo 30) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., risulta provata dai docc. 41 e 42 prodotti dalla parte attrice opponente e confermata dai testi escussi.
Il dipendente infatti, sentito come teste, pur non essendo in grado di riferire gli CP_5 importi, ha confermato per il resto la predetta circostanza, riferendo quanto segue: “vero posso confermare il capo posto che io ero uno dei dipendenti per cui c'era stato l'errore di calcolo CIG e posso confermare che sono stati rielaborati alcuni miei cedolini e la somma mi è poi stata pagata.”
Inoltre, la dipendente sentita come teste, ha integralmente confermato la predetta Testimone_2 circostanza, riferendo quanto segue: “vero confermo interamente i capo e gli importi indicati per le due dipendenti dello Parte_1
Part ADR Durante il covid lo ha usato la e la trasmetteva all'INPS le Parte_1 CP_1 domande . Ricordo che l'ultima domanda è stata respinta dall'INPS , noi abbiamo dato la comunicazione INPS alla che non ha agito nei termini per rimediare per cui successivamente CP_1 si sono dovute rielaborare le buste paga e la ha dovuto integrare la cassa respinta Pt_1 dall'INPS.”
2.7.2. Sul punto, la parte convenuta opposta si è limitata a replicare che tale errore non sarebbe a lei riconducibile, non essendo stata posta nelle condizioni di poter operare, atteso che la società
[...] il giorno seguente la disdetta avrebbe modificato le credenziali di accesso al portale, Parte_1 non consentendo all'attuale parte convenuta opposta di poter porre in essere operazione alcuna.
Senonché, tale circostanza dedotta dalla parte convenuta opposta, specificamente contestata dalla controparte nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., è rimasta sfornita di prova.
Del resto la dipendente sentita come teste, ha riferito di non ricordare “se quando Testimone_2 arrivò tale lettera di rigetto INPS lo studio avesse ancora le credenziali dello CP_1 Pt_1
, precisando peraltro che “avrebbe tranquillamente potuto richiedercele dato che
[...] Pt_1 non ha mai revocato la delega”.
2.7.3. Pertanto, in accoglimento della predetta domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente, accertato il predetto inadempimento contrattuale, la parte convenuta opposta dott.ssa in proprio e nella sua qualità di titolare dello Studio SACCO di SACCO Rachele, CP_1 dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della parte attrice opponente società
a titolo di risarcimento dei danni e per le motivazioni espresse in Parte_1 motivazione, dell'importo di Euro 3.018,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale (3 novembre
2023, data della notifica dell'atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto pagina 15 di 17 dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Si deve, infatti, richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
3.3. Nel caso di specie, sussistono altre “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla integrale compensazione delle spese processuali, ravvisabili nella peculiarità ed anomalia del rapporto professionale intercorso tra le attuali parti, improntato alla reciprocità gratuita delle prestazioni, secondo il paradigma del “do ut des” professionale.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 19513/2023 R.G., promossa dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dr. (parte attrice opponente) Parte_2 contro la dott.ssa (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Accoglie la domanda di merito proposta dalla parte attrice opponente società Parte_1 in via principale e, per l'effetto:
[...] revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5804/2023, datato 26.09.2023, depositato in data 27.09.2023. rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta dott.ssa CP_1
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente società
[...]
, per l'effetto: Parte_1 dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta dott.ssa in proprio e nella CP_1 sua qualità di titolare dello Studio SACCO di al pagamento in favore della parte CP_1 attrice opponente società a titolo di risarcimento dei danni e per le Parte_1 motivazioni espresse in motivazione, dell'importo di Euro 3.018,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale (3 novembre 2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Torino, in data 04 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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