Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 131/2024 del R.G.A.C., pendente tra nato a [...] il [...], c.f. residente a [...] C.F._1
Giovanni Falcone n. 1 ed elettivamente domiciliato in Viterbo alla via F. Molini n. 6/b presso e nello studio dell'avv. Stefano M. Falcioni (c.f.: e dell'avv. Fiorella Feliciani (c.f.: ) C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura apposta in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Appellante
e con sede legale in Sorso, via A. Gramsci n. 28 con indirizzo PEC CP_1 Email_1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di compensazione di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto all'intestato tribunale la riforma, per Parte_1
illogicità e infondatezza della motivazione, della sentenza n. 665/2023 (R.G. n. 32/23) con la quale il giudice di pace di Viterbo pur avendo accolto il ricorso avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di € 2.012,88 in relazione a canoni relativi all'utenza idrica intestata a , padre dell'odierno attore, Persona_1 deceduto in 30 settembre 2021, ha compensato le spese di lite sul presupposto della avvenuta emissione dell'ingiunzione di pagamento in data antecedente alla rinuncia all'eredità paterna da parte di Parte_1
.
[...]
Nella contumacia dell'appellato la causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 19 Febbraio
2025 ai sensi dell'articolo 281 sexies, ultimo comma, e dell'art. 350 cpc.
L'appello va accolto.
Il capo di sentenza censurato è quello relativo alla compensazione delle spese di lite che sono regolate dal principio della soccombenza e possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Il giudice può eventualmente compensare le spese qualora sussistano motivate ragioni.
Il giudice di primo grado, dopo aver motivato sulla sussistenza della propria giurisdizione poiché la questione era afferente ad eventi successivi alla fase dell'accertamento del tributo, ha accolto la domanda per carenza di legittimazione passiva del ricorrente, che aveva provato di aver rinunciato all'eredità del padre, Per_1
, in data 26 settembre 2022, poiché tale rinuncia, sebbene intervenuta dopo l'emissione
[...]
dell'ingiunzione di pagamento, aveva effetto retroattivo poiché “mina alla base l'imposizione tributaria ab initio, determinando un difetto di legittimazione passiva insorto dopo la fase dell' inizio della esecuzione ma con effetti anticipati”.
La sentenza impugnata però, in ragione della sopravvenienza della rinuncia, ha ritenuto di compensare le spese di lite e però non ha considerato che all'epoca dell'introduzione del giudizio l'effetto retroattivo determinato dalla rinuncia si era già prodotto e l'appellata ne era venuta a conoscenza.
Infatti, con pec del 27.10.2022 l'avv. Feliciani aveva comunicato alla la rinuncia all'eredità da parte di CP_1
e aveva chiesto lo sgravio dell'ingiunzione, prima che maturasse il termine per la Parte_1
proposizione dell'opposizione.
Pertanto, poiché l'inerzia dell'appellato ha dato origine alla causa i relativi oneri vanno regolati in base alla soccombenza, con condanna della alla rifusione delle spese di lite del doppio grado. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza numero 665/2023 emessa dal giudice di pace di Viterbo, condanna la a rifondere a le spese di lite che liquida in € 457 CP_1 Parte_1 per compensi ed € 98 per esborsi, oltre accessori di legge;
condanna la a rifondere a le spese di lite del presente grado che liquida in € CP_1 Parte_1
852 a titolo di compensi ed € 147 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 17.3.2025
Il giudice
Francesca Capuzzi