Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 25/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
IA
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere RC CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46456 del registro di Segreteria.
TRA
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente a (OMISSIS) in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Maura Goletto (c.f. GLTMRA70H65D2015E) pec maura.goletto@ordineavvmodena.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Riccò n. 2, come da procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e RE NZ (C.F.: [...]), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per (OMISSIS)
In via principale:
1. per quanto possa occorrere, annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ categoria tabella A per tutte le patologie sopra descritte (o della diversa categoria che risulterà di giustizia), a decorrere dalla data del congedo del (OMISSIS) posto che la sua domanda di pensione è del (OMISSIS), o dalla diversa data che risulterà di giustizia e da durare a vita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte in relazione ai titoli predetti, dal dì della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo;
3. condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno conseguentemente dovute per i titoli sopra indicati.
Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.
1)accertare e dichiarare l’infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l’effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.
2) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimenti del proposto ricorso si chiede che dagli importi eventualmente riconosciuti a titolo di pensione privilegiata venga detratto quanto già percepito a titolo di Indennità Una Tantum.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
FATTO
Con ricorso notificato il ricorrente esponeva quanto segue.
Ha prestato servizio come (OMISSIS) in (OMISSIS) dal (OMISSIS) Con domanda presentata alla locale INPS in data (OMISSIS) ha richiesto il riconoscimento della d.c.s. di patologie contratte durante il suo servizio ai fini dell’ottenimento della PPO.
E, segnatamente:
1. Ipoacusia percettiva bilaterale;
2. Esiti di distorsione tibio tarsica dx con frattura del malleolo peroneale;
3. Esiti di pregresso trauma distrattivo spalla dx con lieve impegno funzionale;
4. Esiti di distorsione sx con distacco lamellare del malleolo peroneale e lesione del PAA.
La C.M.O. di (OMISSIS) con verbale del (OMISSIS) ha accertato la sussistenza di tali patologie ed ha ascritto la sola patologia n. 2 alla Tabella B, mentre tutte le altre sono state ritenute non classificabili, sebbene riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Preso atto di quanto sopra, l’INPS di (OMISSIS) con nota del (OMISSIS) ha concluso il procedimento di cui sopra ed ha conferito al ricorrente l’indennità una tantum per l’infermità n. 2 e, cioè, per gli “Esiti di distorsione tibio tarsica dx con frattura del malleolo peroneale”, richiamando il parere del Comitato di Verifica del (OMISSIS).
Tanto premesso il ricorrente censura tale provvedimento nella parte in cui ha ritenuto di ascrivere una sola infermità alla Tabella B concludendo come in epigrafe.
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso e comunque tener presente l’incameramento di somme ottenute una tantum Disposta CTU, alla udienza del 27.1.2026, alla presenza dell’avv. Maura Goletto per il ricorrente e dell’avv. Mariateresa Nasso dell’Inps, con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
§ 1. PREMESSA Si premette che il ricorrente, di anni (OMISSIS), all’epoca dei fatti era sottoposto nell’aprile 2023 ad accertamento medico-legale presso la Commissione Medica Ospedaliera di (OMISSIS) ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio per le seguenti patologie: “ipoacusia percettiva bilaterale, esiti di distorsione TT dx con frattura del malleolo peroneale, esiti di pregresso trauma distrattivo spalla destra con lieve impegno funzionale, buoni esiti di distorsione TT sinistra con distacco lamellare del malleolo peroneale e lesione del PAA”.
Con verbale redatto in data (OMISSIS), la stessa C.M.O. riconosceva che le patologie denunciate erano tutte dipendenti da causa di servizio, con riconoscimento dell’ascrivibilità alla Tabella B degli “esiti di distorsione tibio- tarsica destra con frattura del malleolo peroneale”, con conseguente concessione di una indennità una tantum per la durata di due annualità. Le restanti infermità, pur riconosciute come dipendenti da causa di servizio, venivano invece giudicate non classificabili in tabella, e dunque prive di rilevanza ai fini del beneficio pensionistico richiesto.
§ 2. LA CTU Al riguardo l’ausiliare conferma, sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, il riconoscimento di causa di servizio per tutte e quattro le menomazioni subite dal ricorrente, non essendo emersi elementi, durante il presente accertamento, tali da modificare il giudizio già espresso circa l’origine lavorativa delle infermità.
Infine, in merito alla possibilità di ascrivere a una delle categorie della Tabella A o della Tabella B annesse al D.P.R. 834/811 (e successive integrazioni) le menomazioni conseguenti a causa di servizio accertate, il CTU così conclude 2.1 IPOACUSIA Per quanto riguarda la “ipoacusia percettiva bilaterale”, dall’esame audiometrico emerge un deficit uditivo neurosensoriale lieve-moderato con prevalente interessamento delle frequenze alte-elevate, mentre risultano sostanzialmente conservate le frequenze tra 500 e 2000 Hz, rilevanti per la comprensione del linguaggio parlato (cd frequenze a soglia di comoda udibilità). Però durante l’accertamento medico-legale non sono stati riscontrati problemi significativi nella capacità di comprensione del (OMISSIS), con capacità di seguire e comprendere la comunicazione verbale senza difficoltà, percependo chiaramente la voce a un volume di conversazione normale fino a una distanza anche di 5 metri. Pertanto tale condizione, dunque, non raggiunge i parametri ai fini dell’ascrivibilità a categoria pensionabile, neanche in termini di analogia, in quanto le tabelle di riferimento prevedono esclusivamente la sordità unilaterale con significativa compromissione della percezione della voce di conversazione o la sordità bilaterale, condizioni non presenti nel caso in esame. Pertanto, l’ipoacusia deve ritenersi non ascrivibile a tabella.
2.2 TIBIA In merito alla menomazione “esiti di distorsione tibio tarsica dx con frattura del malleolo peroneale”, l’accertamento medico-legale ha evidenziato un quadro clinico-obiettivo compatibile con quanto già accertato in data 17/04/2023 dalla C.M.O. di (OMISSIS). Pertanto, si conferma il giudizio espresso dalla commissione di ascrivibilità della menomazione a Tabella B, riconoscendola quindi nella fascia di gravità corrispondente a due annualità.
2.3 RA LA Per quanto concerne la menomazione “esiti di pregresso trauma distrattivo spalla dx con lieve impegno funzionale”, l’accertamento medico-legale ha evidenziato un quadro clinico-obiettivo sfumato con un grado di compromissione funzionale lieve. È una condizione che non raggiunge i parametri ai fini dell’ascrivibilità a categoria pensionabile, neanche in termini di analogia, in quanto le tabelle di riferimento non prevedono alcun riconoscimento, anche solo in analogia, per un quadro come quello osservato nel caso in esame. Pertanto, la menomazione, pur riconducibile a causa di servizio, deve ritenersi non ascrivibile a tabella.
2.4 DISTORSIONE MALLEOLO Infine, relativamente agli “esiti di distorsione sx con distacco lamellare del malleolo peroneale e lesione del PAA”, il CTU conclude che l’analisi del decorso clinico e delle più recenti indagini strumentali evidenzia che la condizione attuale ha presentato un modesto aggravamento in senso artrosico nella sede della pregressa frattura, con un grado di menomazione tale da poter essere considerata equiparabile alla sotto il profilo funzionale alla medesima menomazione evidenziata al controllato. In considerazione di ciò, risulta appropriata l’inclusione della menomazione nella Tabella B, e, trattandosi di un deficit lieve, essa rientra nella fascia di gravità che corrisponde normalmente a due annualità.
§ 3. LE OSSERVAZIONI ALLA CTU Tali considerazioni reggono anche rispetto alle considerazioni del CTP di parte ricorrente.
3.1 RA LA Invero il CTU, con considerazioni scevre da vizi logici, afferma che risulta quindi assai dubbia la relazione tra l’evento traumatico e la condizione odierna. La condizione attuale del paziente presenta alla spalla destra un esame obiettivo paucisintomatico con modesta limitazione funzionale ed arco doloroso solo ai gradi estremi del movimento della spalla destra, con test di cuffia sostanzialmente negativi.
3.2 CAVIGLIE Afferma il CTU Giova che in sede di accertamento medico-legale è stata riscontrata una motilità attiva e passiva sostanzialmente conservata in entrambe le articolazioni tibio-tarsiche, con limitazioni essenzialmente ai gradi estremi del movimento per dolore; la deambulazione sul piano rigido è risultata regolare, con schema del passo fisiologico e senza elementi che indichino un disturbo significativo della statico-dinamica
§ 4. SPESE In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al Codice di procedura civile, trova applicazione l’art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l’art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del limitatissimo accoglimento della domanda, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. relativamente al giudizio nr. 46456 così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a che “esiti di distorsione sx con distacco lamellare del malleolo peroneale e lesione del PAA”, rientrano nella Tabella B, con corresponsione di due annualità.
1. compensa per intero le spese di giudizio con l’INPS.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 27.01.2026
IL GIUDICE UNICO
RC AN
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 5 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. IN Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 5 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria dr. IN Macerola
(f.to digitalmente)