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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1253/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/04/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RIGGIO GIANDOMENICO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FIORE CIRO assente
***
Alle ore 10,40 l'avv. Fiore e' assente.
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1253/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona del socio accomandatario e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico Parte_2
Riggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli C.F._1
Scipioni n.132, giusta delega in atti
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Fiore (C.F. Controparte_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Piazza Orazio C.F._3
Marucchi n.5, giusta delega in atti
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono esposti nella ordinanza della Cassazione n. 30748/2018, depositata il 28/11/2018
e di seguito riportata: “Con atto di citazione notificato in data 27/01/2010 la soc.
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_1
esponendo che: la convenuta gli aveva conferito, in data 11/07/2009, incarico per la vendita dell'immobile sito in Roma, via Angelo Fava n. 32; all'atto del conferimento dell'incarico la convenuta aveva riconosciuto, in favore dell'attrice, una provvigione pari al 4% del prezzo della compravendita;
il 27/08/2009 l'attrice aveva procurato la proposta di acquisto di Persona_1
contestualmente alla sottoscrizione della predetta proposta di acquisto, immediatamente
[...] comunicata alla la aveva riconosciuto una provvigione di €7.536,00 CP_1 Per_1
comprensiva di i.v.a. in favore della attrice;
nonostante i vari inviti per addivenire alla stipula del definitivo, la si era sempre sottratta;
il detto comportamento legittimava la richiesta di CP_1
una penale pari al 90% del compenso provvigionale come previsto al punto E dell'incarico; a fronte del prezzo stabilito di € 157.000,00 il compenso dovuto dalla era di € 6.280,00, oltre i.v.a. CP_1
e l'importo della penale era pari ad € 5.652,00, oltre al (maggior danno, fatto salvo dalla clausola penale). Chiedeva, quindi, che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di €
5.652,00, a titolo di penale, ai sensi dell'art. E dell'incarico, oltre all'ulteriore importo di € 7.536,00 quale maggior danno conseguente la perdita della provvigione dovuta dall'acquirente o, comunque, in via subordinata, ai sensi per gli effetti dell'art. 1218 c.c., al pagamento di € 15.072,00, od a quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
Dichiarata la contumacia della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 23504/10 accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di
15.072,00, oltre interessi legali e al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza interponeva appello eccependo in via preliminare la Controparte_1
nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado. Nel merito si doleva dell'erronea interpretazione dei fatti di causa per avere il Tribunale omesso di considerare che tra le parti non era sorto alcun valido vincolo contrattuale. Si costituiva l'appellata contestando la fondatezza del gravame. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 5439 del 2016 dichiarava la nullità della notifica e rimetteva la causa al primo giudice condannava la parte appellata alla revisione delle spese del grado di giudizio. Secondo la Corte di Appello di Roma, la notifica della citazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., doveva considerarsi nulla sia in quanto effettuata ad indirizzo non corretto, sia in quanto non risultava indicato il numero della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del compimento di tutte le formalità previste (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, ed affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione).
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta, dalla società Parte_3
con ricorso affidato a tre motivi. in questa fase non ha svolto attività
[...] Controparte_1
giudiziale.
La società lamenta: Parte_3 a) con il primo motivo lamenta omesso esame di fatto o documenti Parte_1
controversi tra le parti e decisivi per il giudizio (art. 360, primo, comma, n. 5 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la notifica dell'atto di citazione in primo grado indicasse come indirizzo via Basadonna Piero n. 29, mentre l'indirizzo corretto sarebbe stato via Basadonna n. 21 lotto 29 sc. O, con conseguente erronea indicazione del numero civico della convenuta (29 anziché 21), non considerando che come riporta la notifica la ricorrente aveva indicato come indirizzo nel suo domicilio in Roma via Piero Basadonna, lotto Persona_2
n. 29 sc O IV piano (00168) b) con il secondo motivo, la falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. in tema di procedimento notificatorio. Fede privilegiata delle dichiarazioni dell'Ufficiale
Giudiziario. Violazione dell'applicazione di norme di legge in ordine alla nullità ex art. 160 cod. proc. civ. della notificazione (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la
Corte distrettuale nel ritenere nulla la notifica per mancata indicazione da parte dell'Ufficiale
Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata, non avrebbe tenuto conto che la raccomandata risultava ritualmente versata in atti e che dagli atti risultava che l'Ufficiale
Giudiziario aveva correttamente adempiuto all'invio della raccomandata.
c) Con il terzo motivo, errata applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. in ordine alle spese di lite (art.
360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) Subordinata remissione in termini per la riassunzione.
Secondo la ricorrente, considerato che la Corte di Appello abbia totalmente errato nell'applicare le norme di diritto de qua non corrispondendo al vero che la scrivente parte ricorrente avesse indicato, erroneamente, il numero civico dell'indirizzo della né potendosi ritenere motivo di nullità CP_1
la notificazione la mancata indicazione del numero della raccomandata di avviso da parte dell'Ufficiale Giudiziario sarebbe, dunque, erronea la condanna alla refusione delle spese di lite.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di
Consiglio”.
L'ordinanza è così motivata : “Letti gli atti e la memoria depositata, ex art. 378 cod. proc. civ., dalla società ricorrente, il Collegio, disattendendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia fondato, dovendo considerare che la notifica oggetto del presente giudizio si sia perfezionata correttamente.
1.a) Fondato è il primo motivo del ricorso posto che la Corte distrettuale, nel dichiarare nulla la notifica oggetto del giudizio non ha considerato che l'Ufficiale giudiziario, nell'esercizio dei suoi poteri, al di là delle incomplete o insufficienti indicazioni dell'indirizzo, indicato nell'atto introduttivo, aveva individuato il luogo di residenza del destinatario (sig.ra attestando CP_1 la sua momentanea assenza. Sicché, dovendo ritenere che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario, in mancanza di querela di falso, la notifica doveva ritenersi corretta, nonostante l'eventuale erronea indicazione del numero civico della convenuta.
1.b) Fondato è anche il secondo motivo. Va qui osservato, come è già stato detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 15251 del 2006), estensibile anche al caso in esame: in tema di notifica di atti a mezzo posta, la mancata indicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata con la quale veniva data notizia alla destinataria del deposito della copia dell'atto da notificare presso la di Roma non è prescritta a pena di nullità tra CP_2
le ipotesi sancite dall'art. 160 cod. proc.civ. Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che tutti i necessari incombenti erano stati eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario, l'eventuale mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di spedizione della raccomandata non integrava gli estremi di un'ipotesi di nullità della stessa.
1.c) Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”.
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio e formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, rigettare le richieste tutte formulate dalla Signora nei confronti della Controparte_1 [...]
con l'atto d'appello datato 6 maggio 2011 (già rubricato al R.G. n. Parte_1
2752/2011), perché infondate in fatto ed in diritto. Con piena conferma di tutti i capi della sentenza
n.23504/2010 (R.G. n. 85901/2009) del Tribunale di Roma.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado
d'appello, espressa ripetizione delle somme corrisposte in virtù della cassata sentenza n.5439/2016
(RG. n. 2752/2011), di quelle relative al grado di giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione
e di quelle relative al presente giudizio di rinvio".
La convenuta in riassunzione costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
17.06.2019, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello ogni istanza e deduzione contraria disattesa, per le motivazioni di cui in narrativa, riformare integralmente e totalmente la Sentenza n.ro 23504/10, Cron. 10912/10, Rep. 19203/10, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. X, G.I. Dott.ssa Paola Grimaldi, in data 24.11.2010, non notificata e per l'effetto: - in via preliminare stante l'assenza del requisito essenziale della pubblicazione della sentenza dichiarare ex art. 133 cpc la nullità della stessa e rimettere gli atti al primo giudice ex art.354 cpc;
1. nel merito ed in ogni caso accertare che alcun contratto si concludeva tra la sig.ra
e la sig.ra per assenza dell'accettazione della proposta d'acquisto da parte CP_1 Per_1 dell'odierna appellante e per gli ulteriori motivi innanzi esposti conseguentemente accertare e dichiarare che alcuna somma a nessun titolo maturava in capo alla società attrice in primo grado, che alcun inadempimento veniva perpetrato dall'appellante e che ad alcuna somma doveva e poteva essere condannata l'appellante ed in tal senso riformare integralmente la sentenza di primo grado;
2. in via meramente gradata e per gli esposti motivi riformare parzialmente la sentenza di primo grado nel senso di escludere dalle voci di danno lamentato dall'appellata quella del danno ulteriore di €.7.536,00 rispetto alla penale e quindi – in accoglimento del presente appello – condannare la sig.ra al pagamento del minore importo di €.5.625,00; 3. in ogni caso con vittoria delle CP_1
spese di lite ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'odierna udienza il difensore di ha precisato le conclusioni, Parte_1
riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
Orbene, pare opportuno, in via del tutto preliminare, illustrare sia pure sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata,
l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006,
n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio
2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che, per un verso le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione ed a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C. In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Venendo allora all'appello proposto da va rilevato, quanto alla nullità della Controparte_1
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Legittimità, esso si profila infondato.
Deduce l'appellante la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado per erronea indicazione dell'indirizzo della convenuta risulta in atti che l'Ufficiale CP_3 giudiziario, nell'esercizio dei suoi poteri, al di là delle incomplete o insufficienti indicazioni dell'indirizzo, indicato nell'atto introduttivo, aveva individuato il luogo di residenza del destinatario
( attestando la sua momentanea assenza;
poichè la relata di notifica costituisce un atto CP_1 pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l'unico strumento
è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario, in mancanza di querela di falso, la notifica doveva ritenersi corretta, nonostante l'eventuale erronea indicazione del numero civico della convenuta.
Va inoltre osservato, quanto all'ulteriore doglianza circa la mancata indicazione del numero della raccomandata di avviso di deposito dell'atto presso la che in tema di notifica di atti CP_2
a mezzo posta, la mancata indicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata con la quale veniva data notizia alla destinataria del deposito della copia dell'atto da notificare presso la di Roma non è prescritta a pena di nullità tra le ipotesi sancite CP_2
dall'art. 160 cod. proc.civ. Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che tutti i necessari incombenti erano stati eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario, la mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di spedizione della raccomandata non integrava gli estremi di un'ipotesi di nullità della stessa.
Rilevata la validità della notifica della citazione di primo grado vanno ora scandagliati gli ulteriori motivi di appello come proposti dalla CP_1
La sentenza di primo grado è così motivata: “Alla luce della documentazione in atti, vieppiù in considerazione della mancanza di contestazioni da parte della convenuta rimasta contumace, la domanda deve essere accolta.
Parte attrice, infatti, ha fornito la prova del conferimento dell'incarico datole dalla CP_4
ed, in particolare, dalla lettera E del predetto, laddove è prevista una penale pari al 90% della provvigione pattuita in caso si mancata stipula del contratto preliminare. La stessa, inoltre, ha dato prova dei ripetuti inviti inoltrati alla convenuta per la stipula del preliminare circostanza questa che impone la condanna della stessa al pagamento, a titolo, di penale, in favor dell'attrice della somma di € 5.652,00.
Essendo, inoltre, pattuito tra le parti al predetto articolo e che la previsione della penale fa salvi i maggiori danni subiti, deve ritenersi che la mancata conclusione dell'affare ha comportato di certo per l'attrice la perdita della provvigione che ha documentato come pattuito con la e Per_1 pari ad € 7.536,00, somma che deve essere liquidata a titolo di risarcimento del danno subito.
Consegue alla predetta pronuncia la revoca del d.i. emesso in data 21.6.2010. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza..”
Con il secondo motivo la ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado stante CP_1
l'omessa pubblicazione della stessa. La doglianza è infondata.
E' documentato che la sentenza del primo giudice sia stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
a mente del quale “la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria..”; sicché, la sentenza risulta sottoscritta dal giudice ed anche depositata contestualmente, come si evince altresì dalla sottoscrizione del cancelliere nonché dal timbro del repertorio ed il numero di Controparte_5
cronologico.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello la ha dedotto l'erronea interpretazione CP_1
dei fatti di causa nonché il vizio di ultrapetizione e di mancato espletamento della prova orale.
Erroneamente il giudice avrebbe ritenuto provato che tra le parti in causa era sorto un valido vincolo contrattuale (rappresentato dalla proposta di acquisto accettata e comunicata) né poteva dirsi sussistente, sulla base di esso, l'inadempimento della per non essersi questa, CP_1
successivamente, resa disponibile alla stipula del preliminare di compravendita. Il Giudice avrebbe inoltre erroneamente interpretato e qualificato le prove documentali prodotte dalla parte attrice omettendo oltretutto di ascoltare con interrogatorio libero la la quale, invece, avrebbe ben CP_1
potuto chiarire gli esatti termini della fattispecie.
I motivi esposti, da esaminare congiuntamente essendo tra loro connessi, non meritano di essere condivisi.
La ha dedotto l'inadempimento da parte della agli Parte_1 CP_1 impegni assunti con l'incarico conferito alla società di mediazione, al fine di vendere il proprio bene immobile sito in Roma alla via Angelo Fava n. 32 piano primo, interno 7. E' infatti agli atti il contratto di conferimento dell'incarico dell'11.7.2009 con il quale la si impegnava a conferire CP_1 incarico immediato ed irrevocabile sino alla scadenza prevista in favore dell' che le Parte_1
avrebbe procurato la vendita del diritto di proprietà del bene;
è poi documentato come la clausola del punto E) del detto conferimento, debitamente e specificamente sottoscritta dalla CP_1
conteneva la clausola penale, fatti salvi i maggior danni, per il caso del comportamento inadempiente della conferente con l'obbligo in tal caso di pagamento del 90% della provvigione prevista. Tra le ipotesi di inadempimento codificate emergono proprio al punto 4 della lettera E “il rifiuto a dare attuazione all'incarico dei confronti di proposte di acquisto conformi allo stesso”; al punto 5 “la impossibilità di dare attuazione concreta al conferimento dell'incarico per qualsiasi causa imputabile a fatto o colpa del titolare dell'immobile nonché se persona diversa del sottoscrittore dell'incarico”.
La ha poi documentato che sopraggiungeva proposta di acquisto Parte_1 dell'immobile da parte di del tutto conforme all'incarico conferito dalla Persona_1
e che la detta proposta irrevocabile conforme, unitamente alla formale convocazione per CP_1
la stipula, veniva comunicata a mezzo telegramma alla che tuttavia non si presentava CP_1 presso gli uffici della per dare esecuzione all'incarico senza addurre alcuna valida Parte_1
giustificazione.
La ha dato altresì la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per Parte_1
l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale veniva consegnato all'ufficio di partenza (cfr in tal senso Cass. Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01) ed a fronte di tale specifica prova documentale, la parte appellante, contumace in primo grado, nulla ha dedotto in senso contrario (Cass Ordinanza n. 10589 del 04/05/2018 (Rv. 648598 - 01) neppure in grado di appello.
Sicchè, condivisibilmente il tribunale ha accertato la inadempienza della con conseguente CP_1 obbligo a corrispondere l'importo pattuito a titolo penale salvo il maggior danno, risultando documentata sia la conformità della proposta di acquisto della rispetto alle richieste della Per_1
sia la rituale comunicazione della stessa a quest'ultima, nonché gli inviti alla stipula del CP_1 preliminare, l'ultimo dei quali del 3.9.2009.
E' del tutto evidente di poi che conformemente alla domanda esperita volta ad ottenere il danno patito sia emerso l'inadempimento contrattuale della non essendo posto in discussione che ella CP_1
non abbia mai sottoscritto la proposta irrevocabile di acquisto della in quanto è proprio tale Per_1 mancata sottoscrizione a costituire l'inadempimento, consistito nel comportamento volto a contrastare la normale esecuzione dell'affare. Nessun vizio di ultrapetizione lamentato dalla dunque sussiste nella specie. CP_1
Oltretutto il giudice, in presenza di una penale che faceva salvo il danno ulteriore, lo ha correttamente quantificato con le provvigioni che sarebbero spettate per il caso di avvenuta conclusione dell'affare e pari per ciascuna parte ad € 7536,00, non cumulando affatto tale importo con quello pattuito a titolo di penale -stabilita in via forfettaria nel 90% della provvigione, pari questa al 4% del valore dell'affare-.
In iure, merita evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui : “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass.
Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021).
Quanto al rilievo di vessatorietà della penale merita richiamare l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente
l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva. (Cass Sentenza n. 22357 del 03/11/2010 (Rv. 615671 - 01). Nella specie la appellante non ha risposto alle convocazioni né ha addotto motivazione alcuna nel non dare seguito all'incarico ed anzi ha rilevato solo in sede di gravame la sussistenza di problematiche catastali ed urbanistiche non risultanti nell'atto di conferimento dell'incarico e la cui definizione era però propedeutica a qualsiasi trattativa, così indubbiamente dimostrando di avere tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza avendo ella dato l'incarico a vendere ben sapendo di non poter dare corso all'affare.
Non può inoltre ritenersi che la penale prevista risulti vessatoria perché manifestamente eccessiva ex art. 33 comma secondo lettera f) Codice del Consumo, prevedendo essa solo una quota della provvigione (90%), salvo il danno ulteriore che può essere condivisibilmente previsto come pari a quanto il mediatore avrebbe ottenuto se non vi fosse stato l'inadempimento della In ogni CP_1
caso non sembra che la clausola, per come pattuita, abbia comportato un significativo squilibrio tra i contraenti dovendosi senz'altro ritenere ragionevole prevedere, in caso di inadempimento, che la parte in luogo di quanto stabilito in via forfettaria possa provare di aver subito ulteriori pregiudizi essendo questa tenuta alla prova rigorosa in termini di an e di quantum del detto pregiudizio ulteriore.
Infine, non può dirsi accoglibile la doglianza secondo cui il giudice non avrebbe disposto l'interrogatorio libero della convenuta contumace. Trattasi, a ben vedere, di mera facoltà del giudicante quella di interrogare liberamente le parti e oltretutto non ha spiegato l'appellante le ragioni della effettiva e concreta rilevanza, ai fini del decidere, di tale strumento.
Conclusivamente, l'appello spiegato dalla deve essere rigettato con l'assorbimento delle CP_1
ulteriori questioni proposte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue sulla base del d.m.
147/2022 in relazione al valore della causa (fino ad € 26000) con compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e, riguardo al solo giudizio di appello compreso quello di rinvio minimi per quella istruttoria, attesa la ridotta attività espletata:
-per il giudizio di appello e per quello di Cassazione, rispettivamente €5.006,00 ed €2.935,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge e spese vive per €27,00 oltre a quelle di c.u. (Cass n. 18529 del 10/07/2019);
-per il giudizio di rinvio €4.888,00, oltre spese generali del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 30748/2018 depositata il 28/11/2018 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n. 5439/2016 pubblicata 15/09/2016 che ha annullato la sentenza del Tribunale di Roma n. 23504/2010, così provvede: - rigetta l'appello proposto da e, confermando la sentenza di primo grado Controparte_1
impugnata, condanna la a corrispondere in favore dell'attrice Controparte_1 [...] la somma di € 15.072,00 oltre interessi legali come statuito in Parte_1
sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado che liquida nella somma complessiva di € 3.573,37 di cui € 198,37 per spese, € 375,00 quale rimborso forfettario per spese generali, € 1.00,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge”.
- condanna l'appellante a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
le ulteriori spese di lite, così enucleate: Parte_1
a)del grado di appello liquidate in complessivi €5.006,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b)del giudizio di rinvio liquidate per € €4.888,00 oltre ad €382,50 per spese vive ed alle spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
c)del giudizio di Cassazione per € 2.935,00, spese generali (15%), iva e cpa come per legge oltre a spese vive per €27,00 e quelle di c.u. (Cass n. 18529 del 10/07/2019);
Così deciso in Roma l'8.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 1253/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/04/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RIGGIO GIANDOMENICO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FIORE CIRO assente
***
Alle ore 10,40 l'avv. Fiore e' assente.
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1253/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona del socio accomandatario e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico Parte_2
Riggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli C.F._1
Scipioni n.132, giusta delega in atti
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Fiore (C.F. Controparte_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Piazza Orazio C.F._3
Marucchi n.5, giusta delega in atti
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono esposti nella ordinanza della Cassazione n. 30748/2018, depositata il 28/11/2018
e di seguito riportata: “Con atto di citazione notificato in data 27/01/2010 la soc.
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_1
esponendo che: la convenuta gli aveva conferito, in data 11/07/2009, incarico per la vendita dell'immobile sito in Roma, via Angelo Fava n. 32; all'atto del conferimento dell'incarico la convenuta aveva riconosciuto, in favore dell'attrice, una provvigione pari al 4% del prezzo della compravendita;
il 27/08/2009 l'attrice aveva procurato la proposta di acquisto di Persona_1
contestualmente alla sottoscrizione della predetta proposta di acquisto, immediatamente
[...] comunicata alla la aveva riconosciuto una provvigione di €7.536,00 CP_1 Per_1
comprensiva di i.v.a. in favore della attrice;
nonostante i vari inviti per addivenire alla stipula del definitivo, la si era sempre sottratta;
il detto comportamento legittimava la richiesta di CP_1
una penale pari al 90% del compenso provvigionale come previsto al punto E dell'incarico; a fronte del prezzo stabilito di € 157.000,00 il compenso dovuto dalla era di € 6.280,00, oltre i.v.a. CP_1
e l'importo della penale era pari ad € 5.652,00, oltre al (maggior danno, fatto salvo dalla clausola penale). Chiedeva, quindi, che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di €
5.652,00, a titolo di penale, ai sensi dell'art. E dell'incarico, oltre all'ulteriore importo di € 7.536,00 quale maggior danno conseguente la perdita della provvigione dovuta dall'acquirente o, comunque, in via subordinata, ai sensi per gli effetti dell'art. 1218 c.c., al pagamento di € 15.072,00, od a quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
Dichiarata la contumacia della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 23504/10 accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di
15.072,00, oltre interessi legali e al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza interponeva appello eccependo in via preliminare la Controparte_1
nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado. Nel merito si doleva dell'erronea interpretazione dei fatti di causa per avere il Tribunale omesso di considerare che tra le parti non era sorto alcun valido vincolo contrattuale. Si costituiva l'appellata contestando la fondatezza del gravame. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 5439 del 2016 dichiarava la nullità della notifica e rimetteva la causa al primo giudice condannava la parte appellata alla revisione delle spese del grado di giudizio. Secondo la Corte di Appello di Roma, la notifica della citazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., doveva considerarsi nulla sia in quanto effettuata ad indirizzo non corretto, sia in quanto non risultava indicato il numero della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del compimento di tutte le formalità previste (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, ed affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione).
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta, dalla società Parte_3
con ricorso affidato a tre motivi. in questa fase non ha svolto attività
[...] Controparte_1
giudiziale.
La società lamenta: Parte_3 a) con il primo motivo lamenta omesso esame di fatto o documenti Parte_1
controversi tra le parti e decisivi per il giudizio (art. 360, primo, comma, n. 5 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la notifica dell'atto di citazione in primo grado indicasse come indirizzo via Basadonna Piero n. 29, mentre l'indirizzo corretto sarebbe stato via Basadonna n. 21 lotto 29 sc. O, con conseguente erronea indicazione del numero civico della convenuta (29 anziché 21), non considerando che come riporta la notifica la ricorrente aveva indicato come indirizzo nel suo domicilio in Roma via Piero Basadonna, lotto Persona_2
n. 29 sc O IV piano (00168) b) con il secondo motivo, la falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. in tema di procedimento notificatorio. Fede privilegiata delle dichiarazioni dell'Ufficiale
Giudiziario. Violazione dell'applicazione di norme di legge in ordine alla nullità ex art. 160 cod. proc. civ. della notificazione (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la
Corte distrettuale nel ritenere nulla la notifica per mancata indicazione da parte dell'Ufficiale
Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata, non avrebbe tenuto conto che la raccomandata risultava ritualmente versata in atti e che dagli atti risultava che l'Ufficiale
Giudiziario aveva correttamente adempiuto all'invio della raccomandata.
c) Con il terzo motivo, errata applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. in ordine alle spese di lite (art.
360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) Subordinata remissione in termini per la riassunzione.
Secondo la ricorrente, considerato che la Corte di Appello abbia totalmente errato nell'applicare le norme di diritto de qua non corrispondendo al vero che la scrivente parte ricorrente avesse indicato, erroneamente, il numero civico dell'indirizzo della né potendosi ritenere motivo di nullità CP_1
la notificazione la mancata indicazione del numero della raccomandata di avviso da parte dell'Ufficiale Giudiziario sarebbe, dunque, erronea la condanna alla refusione delle spese di lite.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di
Consiglio”.
L'ordinanza è così motivata : “Letti gli atti e la memoria depositata, ex art. 378 cod. proc. civ., dalla società ricorrente, il Collegio, disattendendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia fondato, dovendo considerare che la notifica oggetto del presente giudizio si sia perfezionata correttamente.
1.a) Fondato è il primo motivo del ricorso posto che la Corte distrettuale, nel dichiarare nulla la notifica oggetto del giudizio non ha considerato che l'Ufficiale giudiziario, nell'esercizio dei suoi poteri, al di là delle incomplete o insufficienti indicazioni dell'indirizzo, indicato nell'atto introduttivo, aveva individuato il luogo di residenza del destinatario (sig.ra attestando CP_1 la sua momentanea assenza. Sicché, dovendo ritenere che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario, in mancanza di querela di falso, la notifica doveva ritenersi corretta, nonostante l'eventuale erronea indicazione del numero civico della convenuta.
1.b) Fondato è anche il secondo motivo. Va qui osservato, come è già stato detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 15251 del 2006), estensibile anche al caso in esame: in tema di notifica di atti a mezzo posta, la mancata indicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata con la quale veniva data notizia alla destinataria del deposito della copia dell'atto da notificare presso la di Roma non è prescritta a pena di nullità tra CP_2
le ipotesi sancite dall'art. 160 cod. proc.civ. Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che tutti i necessari incombenti erano stati eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario, l'eventuale mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di spedizione della raccomandata non integrava gli estremi di un'ipotesi di nullità della stessa.
1.c) Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”.
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio e formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, rigettare le richieste tutte formulate dalla Signora nei confronti della Controparte_1 [...]
con l'atto d'appello datato 6 maggio 2011 (già rubricato al R.G. n. Parte_1
2752/2011), perché infondate in fatto ed in diritto. Con piena conferma di tutti i capi della sentenza
n.23504/2010 (R.G. n. 85901/2009) del Tribunale di Roma.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado
d'appello, espressa ripetizione delle somme corrisposte in virtù della cassata sentenza n.5439/2016
(RG. n. 2752/2011), di quelle relative al grado di giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione
e di quelle relative al presente giudizio di rinvio".
La convenuta in riassunzione costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
17.06.2019, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello ogni istanza e deduzione contraria disattesa, per le motivazioni di cui in narrativa, riformare integralmente e totalmente la Sentenza n.ro 23504/10, Cron. 10912/10, Rep. 19203/10, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. X, G.I. Dott.ssa Paola Grimaldi, in data 24.11.2010, non notificata e per l'effetto: - in via preliminare stante l'assenza del requisito essenziale della pubblicazione della sentenza dichiarare ex art. 133 cpc la nullità della stessa e rimettere gli atti al primo giudice ex art.354 cpc;
1. nel merito ed in ogni caso accertare che alcun contratto si concludeva tra la sig.ra
e la sig.ra per assenza dell'accettazione della proposta d'acquisto da parte CP_1 Per_1 dell'odierna appellante e per gli ulteriori motivi innanzi esposti conseguentemente accertare e dichiarare che alcuna somma a nessun titolo maturava in capo alla società attrice in primo grado, che alcun inadempimento veniva perpetrato dall'appellante e che ad alcuna somma doveva e poteva essere condannata l'appellante ed in tal senso riformare integralmente la sentenza di primo grado;
2. in via meramente gradata e per gli esposti motivi riformare parzialmente la sentenza di primo grado nel senso di escludere dalle voci di danno lamentato dall'appellata quella del danno ulteriore di €.7.536,00 rispetto alla penale e quindi – in accoglimento del presente appello – condannare la sig.ra al pagamento del minore importo di €.5.625,00; 3. in ogni caso con vittoria delle CP_1
spese di lite ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'odierna udienza il difensore di ha precisato le conclusioni, Parte_1
riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
Orbene, pare opportuno, in via del tutto preliminare, illustrare sia pure sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata,
l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006,
n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio
2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che, per un verso le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione ed a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C. In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Venendo allora all'appello proposto da va rilevato, quanto alla nullità della Controparte_1
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Legittimità, esso si profila infondato.
Deduce l'appellante la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado per erronea indicazione dell'indirizzo della convenuta risulta in atti che l'Ufficiale CP_3 giudiziario, nell'esercizio dei suoi poteri, al di là delle incomplete o insufficienti indicazioni dell'indirizzo, indicato nell'atto introduttivo, aveva individuato il luogo di residenza del destinatario
( attestando la sua momentanea assenza;
poichè la relata di notifica costituisce un atto CP_1 pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l'unico strumento
è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario, in mancanza di querela di falso, la notifica doveva ritenersi corretta, nonostante l'eventuale erronea indicazione del numero civico della convenuta.
Va inoltre osservato, quanto all'ulteriore doglianza circa la mancata indicazione del numero della raccomandata di avviso di deposito dell'atto presso la che in tema di notifica di atti CP_2
a mezzo posta, la mancata indicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del numero di spedizione della raccomandata con la quale veniva data notizia alla destinataria del deposito della copia dell'atto da notificare presso la di Roma non è prescritta a pena di nullità tra le ipotesi sancite CP_2
dall'art. 160 cod. proc.civ. Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che tutti i necessari incombenti erano stati eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario, la mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di spedizione della raccomandata non integrava gli estremi di un'ipotesi di nullità della stessa.
Rilevata la validità della notifica della citazione di primo grado vanno ora scandagliati gli ulteriori motivi di appello come proposti dalla CP_1
La sentenza di primo grado è così motivata: “Alla luce della documentazione in atti, vieppiù in considerazione della mancanza di contestazioni da parte della convenuta rimasta contumace, la domanda deve essere accolta.
Parte attrice, infatti, ha fornito la prova del conferimento dell'incarico datole dalla CP_4
ed, in particolare, dalla lettera E del predetto, laddove è prevista una penale pari al 90% della provvigione pattuita in caso si mancata stipula del contratto preliminare. La stessa, inoltre, ha dato prova dei ripetuti inviti inoltrati alla convenuta per la stipula del preliminare circostanza questa che impone la condanna della stessa al pagamento, a titolo, di penale, in favor dell'attrice della somma di € 5.652,00.
Essendo, inoltre, pattuito tra le parti al predetto articolo e che la previsione della penale fa salvi i maggiori danni subiti, deve ritenersi che la mancata conclusione dell'affare ha comportato di certo per l'attrice la perdita della provvigione che ha documentato come pattuito con la e Per_1 pari ad € 7.536,00, somma che deve essere liquidata a titolo di risarcimento del danno subito.
Consegue alla predetta pronuncia la revoca del d.i. emesso in data 21.6.2010. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza..”
Con il secondo motivo la ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado stante CP_1
l'omessa pubblicazione della stessa. La doglianza è infondata.
E' documentato che la sentenza del primo giudice sia stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
a mente del quale “la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria..”; sicché, la sentenza risulta sottoscritta dal giudice ed anche depositata contestualmente, come si evince altresì dalla sottoscrizione del cancelliere nonché dal timbro del repertorio ed il numero di Controparte_5
cronologico.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello la ha dedotto l'erronea interpretazione CP_1
dei fatti di causa nonché il vizio di ultrapetizione e di mancato espletamento della prova orale.
Erroneamente il giudice avrebbe ritenuto provato che tra le parti in causa era sorto un valido vincolo contrattuale (rappresentato dalla proposta di acquisto accettata e comunicata) né poteva dirsi sussistente, sulla base di esso, l'inadempimento della per non essersi questa, CP_1
successivamente, resa disponibile alla stipula del preliminare di compravendita. Il Giudice avrebbe inoltre erroneamente interpretato e qualificato le prove documentali prodotte dalla parte attrice omettendo oltretutto di ascoltare con interrogatorio libero la la quale, invece, avrebbe ben CP_1
potuto chiarire gli esatti termini della fattispecie.
I motivi esposti, da esaminare congiuntamente essendo tra loro connessi, non meritano di essere condivisi.
La ha dedotto l'inadempimento da parte della agli Parte_1 CP_1 impegni assunti con l'incarico conferito alla società di mediazione, al fine di vendere il proprio bene immobile sito in Roma alla via Angelo Fava n. 32 piano primo, interno 7. E' infatti agli atti il contratto di conferimento dell'incarico dell'11.7.2009 con il quale la si impegnava a conferire CP_1 incarico immediato ed irrevocabile sino alla scadenza prevista in favore dell' che le Parte_1
avrebbe procurato la vendita del diritto di proprietà del bene;
è poi documentato come la clausola del punto E) del detto conferimento, debitamente e specificamente sottoscritta dalla CP_1
conteneva la clausola penale, fatti salvi i maggior danni, per il caso del comportamento inadempiente della conferente con l'obbligo in tal caso di pagamento del 90% della provvigione prevista. Tra le ipotesi di inadempimento codificate emergono proprio al punto 4 della lettera E “il rifiuto a dare attuazione all'incarico dei confronti di proposte di acquisto conformi allo stesso”; al punto 5 “la impossibilità di dare attuazione concreta al conferimento dell'incarico per qualsiasi causa imputabile a fatto o colpa del titolare dell'immobile nonché se persona diversa del sottoscrittore dell'incarico”.
La ha poi documentato che sopraggiungeva proposta di acquisto Parte_1 dell'immobile da parte di del tutto conforme all'incarico conferito dalla Persona_1
e che la detta proposta irrevocabile conforme, unitamente alla formale convocazione per CP_1
la stipula, veniva comunicata a mezzo telegramma alla che tuttavia non si presentava CP_1 presso gli uffici della per dare esecuzione all'incarico senza addurre alcuna valida Parte_1
giustificazione.
La ha dato altresì la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per Parte_1
l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale veniva consegnato all'ufficio di partenza (cfr in tal senso Cass. Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01) ed a fronte di tale specifica prova documentale, la parte appellante, contumace in primo grado, nulla ha dedotto in senso contrario (Cass Ordinanza n. 10589 del 04/05/2018 (Rv. 648598 - 01) neppure in grado di appello.
Sicchè, condivisibilmente il tribunale ha accertato la inadempienza della con conseguente CP_1 obbligo a corrispondere l'importo pattuito a titolo penale salvo il maggior danno, risultando documentata sia la conformità della proposta di acquisto della rispetto alle richieste della Per_1
sia la rituale comunicazione della stessa a quest'ultima, nonché gli inviti alla stipula del CP_1 preliminare, l'ultimo dei quali del 3.9.2009.
E' del tutto evidente di poi che conformemente alla domanda esperita volta ad ottenere il danno patito sia emerso l'inadempimento contrattuale della non essendo posto in discussione che ella CP_1
non abbia mai sottoscritto la proposta irrevocabile di acquisto della in quanto è proprio tale Per_1 mancata sottoscrizione a costituire l'inadempimento, consistito nel comportamento volto a contrastare la normale esecuzione dell'affare. Nessun vizio di ultrapetizione lamentato dalla dunque sussiste nella specie. CP_1
Oltretutto il giudice, in presenza di una penale che faceva salvo il danno ulteriore, lo ha correttamente quantificato con le provvigioni che sarebbero spettate per il caso di avvenuta conclusione dell'affare e pari per ciascuna parte ad € 7536,00, non cumulando affatto tale importo con quello pattuito a titolo di penale -stabilita in via forfettaria nel 90% della provvigione, pari questa al 4% del valore dell'affare-.
In iure, merita evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui : “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass.
Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021).
Quanto al rilievo di vessatorietà della penale merita richiamare l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente
l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva. (Cass Sentenza n. 22357 del 03/11/2010 (Rv. 615671 - 01). Nella specie la appellante non ha risposto alle convocazioni né ha addotto motivazione alcuna nel non dare seguito all'incarico ed anzi ha rilevato solo in sede di gravame la sussistenza di problematiche catastali ed urbanistiche non risultanti nell'atto di conferimento dell'incarico e la cui definizione era però propedeutica a qualsiasi trattativa, così indubbiamente dimostrando di avere tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza avendo ella dato l'incarico a vendere ben sapendo di non poter dare corso all'affare.
Non può inoltre ritenersi che la penale prevista risulti vessatoria perché manifestamente eccessiva ex art. 33 comma secondo lettera f) Codice del Consumo, prevedendo essa solo una quota della provvigione (90%), salvo il danno ulteriore che può essere condivisibilmente previsto come pari a quanto il mediatore avrebbe ottenuto se non vi fosse stato l'inadempimento della In ogni CP_1
caso non sembra che la clausola, per come pattuita, abbia comportato un significativo squilibrio tra i contraenti dovendosi senz'altro ritenere ragionevole prevedere, in caso di inadempimento, che la parte in luogo di quanto stabilito in via forfettaria possa provare di aver subito ulteriori pregiudizi essendo questa tenuta alla prova rigorosa in termini di an e di quantum del detto pregiudizio ulteriore.
Infine, non può dirsi accoglibile la doglianza secondo cui il giudice non avrebbe disposto l'interrogatorio libero della convenuta contumace. Trattasi, a ben vedere, di mera facoltà del giudicante quella di interrogare liberamente le parti e oltretutto non ha spiegato l'appellante le ragioni della effettiva e concreta rilevanza, ai fini del decidere, di tale strumento.
Conclusivamente, l'appello spiegato dalla deve essere rigettato con l'assorbimento delle CP_1
ulteriori questioni proposte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue sulla base del d.m.
147/2022 in relazione al valore della causa (fino ad € 26000) con compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e, riguardo al solo giudizio di appello compreso quello di rinvio minimi per quella istruttoria, attesa la ridotta attività espletata:
-per il giudizio di appello e per quello di Cassazione, rispettivamente €5.006,00 ed €2.935,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge e spese vive per €27,00 oltre a quelle di c.u. (Cass n. 18529 del 10/07/2019);
-per il giudizio di rinvio €4.888,00, oltre spese generali del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 30748/2018 depositata il 28/11/2018 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n. 5439/2016 pubblicata 15/09/2016 che ha annullato la sentenza del Tribunale di Roma n. 23504/2010, così provvede: - rigetta l'appello proposto da e, confermando la sentenza di primo grado Controparte_1
impugnata, condanna la a corrispondere in favore dell'attrice Controparte_1 [...] la somma di € 15.072,00 oltre interessi legali come statuito in Parte_1
sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado che liquida nella somma complessiva di € 3.573,37 di cui € 198,37 per spese, € 375,00 quale rimborso forfettario per spese generali, € 1.00,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge”.
- condanna l'appellante a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
le ulteriori spese di lite, così enucleate: Parte_1
a)del grado di appello liquidate in complessivi €5.006,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b)del giudizio di rinvio liquidate per € €4.888,00 oltre ad €382,50 per spese vive ed alle spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
c)del giudizio di Cassazione per € 2.935,00, spese generali (15%), iva e cpa come per legge oltre a spese vive per €27,00 e quelle di c.u. (Cass n. 18529 del 10/07/2019);
Così deciso in Roma l'8.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-