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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.148 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Montalto di Castro (VT) alla Via Aurelia IA, 41, rappresentato e difeso dall'Avv.
TA RE (C.F. – , e con questi C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via C. Torre, 2/C
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...] Int. 11
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato in data 20.1.25 e ritualmente notificato il sig.
chiedeva al Tribunale la modifica dei provvedimenti riguardanti il Parte_1
mantenimento della figlia di cui alla sentenza n° 84/13 del 25/01/2013, R.G. n° Per_1
4063/12, ponendo a carico della madre e del padre, un contributo di mantenimento a favore della predetta figlia, di euro 200,00 ognuno, da corrispondere direttamente a quest'ultima, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. 2
Premetteva il ricorrente che con sentenza n° 84/13 del 25/01/2013, R.G. n° 4063/12, su ricorso congiunto dei coniugi e il Tribunale di Parte_1 CP_1
Civitavecchia aveva regolato i rapporti personali ed economici dei coniugi e relativi alla figlia nata il [...] a [...], disponendo, in particolare che: a) la minore, Per_1 fermo restando l'affido condiviso, fosse affidata alla madre, e il padre stesse con la figlia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa materna, oltre a tenere con sé la figlia per 2 giorni consecutivi ogni settimana, indicati nei giorni di lunedì e martedì, con la possibilità di essere variati in ragione delle esigenze del padre;
b) che la madre avrebbe tenuto la figlia con sé per due fine settimana al mese, negli altri due fine settimana, la minore sarebbe rimasta con il padre o con la madre alternativamente, previo accordo dei coniugi;
che la figlia sarebbe potuta stare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o in due periodi di 7 giorni consecutivi ciascuno previa comunicazione da inoltrare all'altro coniuge con almeno 30 gg. di anticipo;
c) che i genitori potevano stare con la figlia 3 giorni consecutivi durante il periodo natalizio (24, 25 e 26 dicembre) nonché per ulteriori 3 gg. consecutivi durante il periodo pasquale.
Il Tribunale stabiliva, sempre su accordo delle parti, quale assegno perequativo per la figlia il versamento da parte del sig. alla moglie della somma mensile di € Per_1 Parte_1
375,00, entro il giorno 7 di ogni mese;
nessuna somma veniva, invece, prevista a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Si prevedeva altresì che la signora avrebbe ricevuto gli assegni familiari della figlia CP_1
e che le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo e ludico per la Per_1
figlia fossero pagate da entrambi in parti uguali. Per_1
Precisava il ricorrente che dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra elencate, la figlia si era trasferita a vivere dal padre, il quale Per_1
provvedeva al suo sostentamento nonché a tutte le necessità di cui abbisognava;
che ciò era durato sino alla fine di agosto 2024 e che dagli inizi di settembre frequentava Per_1
l'Università degli Studi Niccolò Cusano, quindi viveva a Roma, grazie al contributo esclusivo del padre, che pensava a tutto.
Tanto premesso il ricorrente instava per la modifica delle condizioni secondo le conclusioni rassegnate con la precisazione che, in considerazione dell'età, avrebbe vissuto Per_1
alternativamente con i genitori, secondo le proprie determinazioni, stabilendo con gli stessi 3
i periodi e la corresponsione direttamente alla figlia di un assegno di euro 400,00 per Per_1
il suo mantenimento, di cui euro 200,00 a carico della madre, Sig.ra ed, euro CP_1
200,00 a carico del padre, Sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
La causa ritenuta di natura documentale il Presidente delegato provvedeva ai sensi dell'art.473 bis.22 cpc.
La domanda del ricorrente è risultata fondata nei limiti di seguito precisati.
Premesso che la convenuta rimasta contumace non ha addotto elementi di contestazione alle avverse pretese deve rilevarsi che certamente va revocato ogni provvedimento relativo alle modalità di visita essendo maggiorenne e in grado di autodeterminarsi in ordine Per_1
alla frequentazione dei genitori.
Quanto all'assegno perequativo per la detta non è stata contestata la circostanza per cui la ragazza sia da anni ormai collocata presso il padre sicchè va revocata la previsione della corresponsione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore della sig. Parte_2
e va invece previsto che sia quest'ultima a versare all'altro genitore, di fatto CP_1
collocatario del figlio, la propria quota di mantenimento per i fabbisogni della prole.
La ragazza, ormai maggiorenne, infatti, è tuttavia non economicamente indipendente e risulta iscritta al corso di studi universitario in Scienze e tecniche psicologiche presso l'università Cusano in Roma.
Pertanto continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento che, essendo mutata la collocazione della ragazza, sarà la sig. a versare all'altro genitore oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
La misura del predetto assegno non può essere ridotta e va mantenuta nella misura di euro
375,00 mensili come già disposto dal Tribunale con la sentenza n. 84/2013.
Difettano, infatti, le prove di una modifica in peius della situazione reddituale del ricorrente ed essendo invece notorio che un figlio in età adulta comporta spese di mantenimento ben maggiori di un figlio in età scolare.
Quanto alla domanda del ricorrente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore di la stessa va accolta. Per_1
L'art. 1188 c.c. prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata. Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile che il genitore/creditore dell'assegno indichi, all'altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l'assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal 4 genitore al figlio sarà estintivo dell'obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l'assegno, che rimane di competenza dell'altro genitore.
Rimane inteso che non mutando la persona del creditore - che rimane il genitore collocatario
- il figlio non potrà disporre liberamente dell'assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive;
dall'altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, , definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 148/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso per quanto di ragione e revocati i provvedimenti relativi alla frequentazione genitori/figlia, dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 CP_1 atteso il collocamento della stessa presso il ricorrente;
Per_1
pone a carico della sig.ra l'assegno di mantenimento per la figlia pari CP_1 Per_1
a euro 375,00 mensili da corrispondere al sig. e, per lui, direttamente alla Parte_1 sig. entro il giorno 7 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al 50%, il Persona_2
tutto a far data dalla domanda;
condanna alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 140,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 05/10/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.148 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Montalto di Castro (VT) alla Via Aurelia IA, 41, rappresentato e difeso dall'Avv.
TA RE (C.F. – , e con questi C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via C. Torre, 2/C
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...] Int. 11
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato in data 20.1.25 e ritualmente notificato il sig.
chiedeva al Tribunale la modifica dei provvedimenti riguardanti il Parte_1
mantenimento della figlia di cui alla sentenza n° 84/13 del 25/01/2013, R.G. n° Per_1
4063/12, ponendo a carico della madre e del padre, un contributo di mantenimento a favore della predetta figlia, di euro 200,00 ognuno, da corrispondere direttamente a quest'ultima, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. 2
Premetteva il ricorrente che con sentenza n° 84/13 del 25/01/2013, R.G. n° 4063/12, su ricorso congiunto dei coniugi e il Tribunale di Parte_1 CP_1
Civitavecchia aveva regolato i rapporti personali ed economici dei coniugi e relativi alla figlia nata il [...] a [...], disponendo, in particolare che: a) la minore, Per_1 fermo restando l'affido condiviso, fosse affidata alla madre, e il padre stesse con la figlia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa materna, oltre a tenere con sé la figlia per 2 giorni consecutivi ogni settimana, indicati nei giorni di lunedì e martedì, con la possibilità di essere variati in ragione delle esigenze del padre;
b) che la madre avrebbe tenuto la figlia con sé per due fine settimana al mese, negli altri due fine settimana, la minore sarebbe rimasta con il padre o con la madre alternativamente, previo accordo dei coniugi;
che la figlia sarebbe potuta stare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o in due periodi di 7 giorni consecutivi ciascuno previa comunicazione da inoltrare all'altro coniuge con almeno 30 gg. di anticipo;
c) che i genitori potevano stare con la figlia 3 giorni consecutivi durante il periodo natalizio (24, 25 e 26 dicembre) nonché per ulteriori 3 gg. consecutivi durante il periodo pasquale.
Il Tribunale stabiliva, sempre su accordo delle parti, quale assegno perequativo per la figlia il versamento da parte del sig. alla moglie della somma mensile di € Per_1 Parte_1
375,00, entro il giorno 7 di ogni mese;
nessuna somma veniva, invece, prevista a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Si prevedeva altresì che la signora avrebbe ricevuto gli assegni familiari della figlia CP_1
e che le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo e ludico per la Per_1
figlia fossero pagate da entrambi in parti uguali. Per_1
Precisava il ricorrente che dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra elencate, la figlia si era trasferita a vivere dal padre, il quale Per_1
provvedeva al suo sostentamento nonché a tutte le necessità di cui abbisognava;
che ciò era durato sino alla fine di agosto 2024 e che dagli inizi di settembre frequentava Per_1
l'Università degli Studi Niccolò Cusano, quindi viveva a Roma, grazie al contributo esclusivo del padre, che pensava a tutto.
Tanto premesso il ricorrente instava per la modifica delle condizioni secondo le conclusioni rassegnate con la precisazione che, in considerazione dell'età, avrebbe vissuto Per_1
alternativamente con i genitori, secondo le proprie determinazioni, stabilendo con gli stessi 3
i periodi e la corresponsione direttamente alla figlia di un assegno di euro 400,00 per Per_1
il suo mantenimento, di cui euro 200,00 a carico della madre, Sig.ra ed, euro CP_1
200,00 a carico del padre, Sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
La causa ritenuta di natura documentale il Presidente delegato provvedeva ai sensi dell'art.473 bis.22 cpc.
La domanda del ricorrente è risultata fondata nei limiti di seguito precisati.
Premesso che la convenuta rimasta contumace non ha addotto elementi di contestazione alle avverse pretese deve rilevarsi che certamente va revocato ogni provvedimento relativo alle modalità di visita essendo maggiorenne e in grado di autodeterminarsi in ordine Per_1
alla frequentazione dei genitori.
Quanto all'assegno perequativo per la detta non è stata contestata la circostanza per cui la ragazza sia da anni ormai collocata presso il padre sicchè va revocata la previsione della corresponsione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore della sig. Parte_2
e va invece previsto che sia quest'ultima a versare all'altro genitore, di fatto CP_1
collocatario del figlio, la propria quota di mantenimento per i fabbisogni della prole.
La ragazza, ormai maggiorenne, infatti, è tuttavia non economicamente indipendente e risulta iscritta al corso di studi universitario in Scienze e tecniche psicologiche presso l'università Cusano in Roma.
Pertanto continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento che, essendo mutata la collocazione della ragazza, sarà la sig. a versare all'altro genitore oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
La misura del predetto assegno non può essere ridotta e va mantenuta nella misura di euro
375,00 mensili come già disposto dal Tribunale con la sentenza n. 84/2013.
Difettano, infatti, le prove di una modifica in peius della situazione reddituale del ricorrente ed essendo invece notorio che un figlio in età adulta comporta spese di mantenimento ben maggiori di un figlio in età scolare.
Quanto alla domanda del ricorrente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore di la stessa va accolta. Per_1
L'art. 1188 c.c. prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata. Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile che il genitore/creditore dell'assegno indichi, all'altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l'assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal 4 genitore al figlio sarà estintivo dell'obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l'assegno, che rimane di competenza dell'altro genitore.
Rimane inteso che non mutando la persona del creditore - che rimane il genitore collocatario
- il figlio non potrà disporre liberamente dell'assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive;
dall'altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, , definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 148/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso per quanto di ragione e revocati i provvedimenti relativi alla frequentazione genitori/figlia, dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 CP_1 atteso il collocamento della stessa presso il ricorrente;
Per_1
pone a carico della sig.ra l'assegno di mantenimento per la figlia pari CP_1 Per_1
a euro 375,00 mensili da corrispondere al sig. e, per lui, direttamente alla Parte_1 sig. entro il giorno 7 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al 50%, il Persona_2
tutto a far data dalla domanda;
condanna alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 140,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 05/10/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone