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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 301/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente in Lamezia Terme alla Via Parte_1 C.F._1
Turati n. 13 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cortellaro, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
d'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2021 esponeva: a) di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda agricola Antonio Sarleti, svolgendo mansioni di bracciante agricola dal
20.10.2010 al 31.12.2010, dal 20.07.2011 al 31.12.2011, dal 29.06.2012 al 30.11.2012 e dal
4.07.2013 al 30.11.2013; b) di essere stata regolarmente retribuita dal datore di lavoro;
c) di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni sopraindicati;
d) di aver appreso che l' le aveva disconosciuto le giornate lavorative dichiarate per gli anni 2010, 2011, CP_1
2012 e 2013, cancellando la relativa contribuzione (più in particolare, per l'anno 2010 erano state riconosciute n. 25 giornate a fronte delle n. 51 dichiarate, per l'anno 2011 erano state riconosciute n.
19 giornate a fronte delle n. 102 dichiarate, mentre per gli anni 2012 e 2013 erano state disconosciute le n. 102 giornate dichiarate per ciascuna annualità).
Chiedeva che, previo accertamento del regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni in contestazione, venisse dichiarato il proprio diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e che, conseguentemente, venisse ordinato all' di adeguare il numero delle giornate effettivamente svolte. CP_1
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo, in CP_1 via preliminare, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n.
83/1970, evidenziando che la ricorrente era stata cancellata dall'elenco dei braccianti agricoli del
Comune di Gizzeria con il IV elenco trimestrale 2014 pubblicato sul sito internet dell'Istituto il
10.03.2015 e che, in ogni caso, controparte era stata messa a conoscenza dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi con le comunicazioni inoltrate nei mesi di aprile e luglio 2015 e successivamente nell'aprile 2016; nel merito, richiamando integralmente il contenuto del verbale di accertamento n.
000438998/DDL del 31.10.2014, in forza del quale erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta in quanto aventi carattere fittizio, eccepiva l'assenza dei requisiti richiesti Pt_2 per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010, 2011, 2012
e 2013. Insisteva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto della domanda;
eccepiva, infine, l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate dalla controparte.
3. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza pronunciata all'udienza del
18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Circa la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio della decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 83/1980, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del
1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art.
2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.” (cfr. Cass. Sez.
6-Lav. ordinanza n. 17653 del
25.08.2020).
E' stato, inoltre, ritenuto che “in tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia CP_1 conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera “de jure”, prescindendo dalla condotta delle parti.” (cfr. Cass.
Sez. Lav. ordinanza n. 40780 del 20.12.2021).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dall' emerge che: a) la CP_1 ricorrente ha appreso di essere stata cancellata dagli elenchi agricoli per l'anno 2012 con missiva datata 3.04.2015 (inviata con lettera racc. n. 61457768746-5 dell'11.04.2015, consegnata a mani della figlia il 17.04.2015) e per l'anno 2013 con missiva datata 3.04.2015 (inviata con lettera racc.
n. 61457768743-1 dell'11.04.2015, consegnata a mani della figlia il 17.04.2015), con le quali l' CP_1 le ha comunicato, rispettivamente, che le domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2012
e 2013 erano state respinte, a seguito di riesame del 2.04.2015, per mancata iscrizione negli elenchi agricoli, indicando l'importo delle prestazioni previdenziali divenute indebite;
b) con missiva datata 2.04.2015 (inviata con lettera racc. a/r n. 61458132770-6 del 22.04.2025, consegnata a mani della destinataria il 29.04.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra l'1.01.2013 ed il 31.12.2013, erano stati corrisposti €
3.397,58 in più sull'indennità di disoccupazione agricola per i seguenti motivi: “causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
c) con successiva missiva datata 9.04.2025 (inviata con lettera racc. a/r n. 61458132781-9 del
22.04.2025, consegnata a mani della destinataria il 29.04.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra l'1.01.2011 ed il 31.12.2012, erano stati corrisposti € 6.532,20 in più sulla sua indennità di disoccupazione agricola per i seguenti motivi:
“causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
d) con ulteriore missiva datata 26.05.2015 (inviata con lettera racc. a/r n. 61459699305-5 del
11.06.2025, consegnata a mani della destinataria il 17.06.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra il 9.03.2011 ed il 12.04.2014, erano stati corrisposti € 3.559,53 in più sull'indennità di malattia e maternità per i seguenti motivi: “recupero indennità di malattia a seguito disconoscimento giornate agricole 2010-2011-2012-2013”; e) con missiva datata 22.04.2016, inviata con raccomandata n. 63016317544-4 del 4.05.2016, consegnata a mani della ricorrente il 10.05.2016, l'ente previdenziale ha trasmesso alla ricorrente comunicazione delle somme indebitamente percepite dall'1.01.2011 al 31.12.2012.
L' ha, poi, allegato l'elenco nominativo 2014 di variazione degli operai agricoli a tempo CP_1 determinato del Comune di Gizzeria, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 10.03.2015 al
25.03.2015, da cui si evince la cancellazione di n. 26 giornate lavorative per l'anno 2010 (a fronte di
51 giornate dichiarate), di n. 83 giornate lavorative per l'anno 2011 (a fronte di n. 102 giornate dichiarate), di n. 102 giornate lavorative per gli anni 2012 e 2013 (a fronte di 102 giornate dichiarate per ciascuna delle suddette annualità).
Ciononostante, la ricorrente non ha dedotto, né dimostrato di aver adito la competente (già CP_2
Commissione provinciale per la manodopera agricola) avverso il disconoscimento dei rapporti di lavoro e la conseguente cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
Né è stato osservato il termine di 120 giorni previsto, a pena di decadenza, per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 22 del D.L. n. 7/1970; detto termine, infatti, deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza (facoltà di cui l'interessata non si è avvalsa).
Ne discende che, alla data di deposito dell'odierno ricorso (26.03.2021), la decadenza ex art. 22 del
D.L. n. 7/1970 era già abbondantemente maturata.
Giova, inoltre, evidenziare, come già ritenuto dalla Corte di Appello di Catanzaro nelle pronunce depositate dall' , che l'eventuale illegittimità delle modalità di notifica telematica del CP_1 provvedimento di cancellazione non sarebbe, comunque, idonea ad inficiare la validità del provvedimento stesso, di cui la ricorrente ha avuto personalmente contezza mediante la ricezione delle raccomandate postali e, quindi, a prescindere dalla pubblicazione a cui l'art. 38, comma 7 del
D.L. n. 98/2011 ha affidato la notifica della disposta cancellazione.
5. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con l'ordinanza CP_1
n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Si evidenzia, infatti, che il venir meno dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli determina l'impossibilità di riconoscere in sede giudiziale il diritto alle prestazioni previdenziali, che presuppongono, appunto, l'attualità della suddetta iscrizione, e che l'aver eventualmente esperito i rimedi amministrativi avverso i provvedimenti di recupero dell'indebito non esonera l'interessata dall'onere di impugnare tempestivamente la mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli.
Sembra opportuno, infine, osservare che, nel caso di specie, trova applicazione la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011.
6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
7. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 30.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente in Lamezia Terme alla Via Parte_1 C.F._1
Turati n. 13 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cortellaro, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
d'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2021 esponeva: a) di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda agricola Antonio Sarleti, svolgendo mansioni di bracciante agricola dal
20.10.2010 al 31.12.2010, dal 20.07.2011 al 31.12.2011, dal 29.06.2012 al 30.11.2012 e dal
4.07.2013 al 30.11.2013; b) di essere stata regolarmente retribuita dal datore di lavoro;
c) di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni sopraindicati;
d) di aver appreso che l' le aveva disconosciuto le giornate lavorative dichiarate per gli anni 2010, 2011, CP_1
2012 e 2013, cancellando la relativa contribuzione (più in particolare, per l'anno 2010 erano state riconosciute n. 25 giornate a fronte delle n. 51 dichiarate, per l'anno 2011 erano state riconosciute n.
19 giornate a fronte delle n. 102 dichiarate, mentre per gli anni 2012 e 2013 erano state disconosciute le n. 102 giornate dichiarate per ciascuna annualità).
Chiedeva che, previo accertamento del regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni in contestazione, venisse dichiarato il proprio diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e che, conseguentemente, venisse ordinato all' di adeguare il numero delle giornate effettivamente svolte. CP_1
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo, in CP_1 via preliminare, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n.
83/1970, evidenziando che la ricorrente era stata cancellata dall'elenco dei braccianti agricoli del
Comune di Gizzeria con il IV elenco trimestrale 2014 pubblicato sul sito internet dell'Istituto il
10.03.2015 e che, in ogni caso, controparte era stata messa a conoscenza dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi con le comunicazioni inoltrate nei mesi di aprile e luglio 2015 e successivamente nell'aprile 2016; nel merito, richiamando integralmente il contenuto del verbale di accertamento n.
000438998/DDL del 31.10.2014, in forza del quale erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta in quanto aventi carattere fittizio, eccepiva l'assenza dei requisiti richiesti Pt_2 per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010, 2011, 2012
e 2013. Insisteva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto della domanda;
eccepiva, infine, l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate dalla controparte.
3. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza pronunciata all'udienza del
18.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Circa la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio della decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 83/1980, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del
1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art.
2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.” (cfr. Cass. Sez.
6-Lav. ordinanza n. 17653 del
25.08.2020).
E' stato, inoltre, ritenuto che “in tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia CP_1 conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera “de jure”, prescindendo dalla condotta delle parti.” (cfr. Cass.
Sez. Lav. ordinanza n. 40780 del 20.12.2021).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dall' emerge che: a) la CP_1 ricorrente ha appreso di essere stata cancellata dagli elenchi agricoli per l'anno 2012 con missiva datata 3.04.2015 (inviata con lettera racc. n. 61457768746-5 dell'11.04.2015, consegnata a mani della figlia il 17.04.2015) e per l'anno 2013 con missiva datata 3.04.2015 (inviata con lettera racc.
n. 61457768743-1 dell'11.04.2015, consegnata a mani della figlia il 17.04.2015), con le quali l' CP_1 le ha comunicato, rispettivamente, che le domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2012
e 2013 erano state respinte, a seguito di riesame del 2.04.2015, per mancata iscrizione negli elenchi agricoli, indicando l'importo delle prestazioni previdenziali divenute indebite;
b) con missiva datata 2.04.2015 (inviata con lettera racc. a/r n. 61458132770-6 del 22.04.2025, consegnata a mani della destinataria il 29.04.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra l'1.01.2013 ed il 31.12.2013, erano stati corrisposti €
3.397,58 in più sull'indennità di disoccupazione agricola per i seguenti motivi: “causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
c) con successiva missiva datata 9.04.2025 (inviata con lettera racc. a/r n. 61458132781-9 del
22.04.2025, consegnata a mani della destinataria il 29.04.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra l'1.01.2011 ed il 31.12.2012, erano stati corrisposti € 6.532,20 in più sulla sua indennità di disoccupazione agricola per i seguenti motivi:
“causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
d) con ulteriore missiva datata 26.05.2015 (inviata con lettera racc. a/r n. 61459699305-5 del
11.06.2025, consegnata a mani della destinataria il 17.06.2015), l'ente previdenziale ha comunicato all'odierna ricorrente che, nel periodo compreso tra il 9.03.2011 ed il 12.04.2014, erano stati corrisposti € 3.559,53 in più sull'indennità di malattia e maternità per i seguenti motivi: “recupero indennità di malattia a seguito disconoscimento giornate agricole 2010-2011-2012-2013”; e) con missiva datata 22.04.2016, inviata con raccomandata n. 63016317544-4 del 4.05.2016, consegnata a mani della ricorrente il 10.05.2016, l'ente previdenziale ha trasmesso alla ricorrente comunicazione delle somme indebitamente percepite dall'1.01.2011 al 31.12.2012.
L' ha, poi, allegato l'elenco nominativo 2014 di variazione degli operai agricoli a tempo CP_1 determinato del Comune di Gizzeria, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 10.03.2015 al
25.03.2015, da cui si evince la cancellazione di n. 26 giornate lavorative per l'anno 2010 (a fronte di
51 giornate dichiarate), di n. 83 giornate lavorative per l'anno 2011 (a fronte di n. 102 giornate dichiarate), di n. 102 giornate lavorative per gli anni 2012 e 2013 (a fronte di 102 giornate dichiarate per ciascuna delle suddette annualità).
Ciononostante, la ricorrente non ha dedotto, né dimostrato di aver adito la competente (già CP_2
Commissione provinciale per la manodopera agricola) avverso il disconoscimento dei rapporti di lavoro e la conseguente cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
Né è stato osservato il termine di 120 giorni previsto, a pena di decadenza, per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 22 del D.L. n. 7/1970; detto termine, infatti, deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza (facoltà di cui l'interessata non si è avvalsa).
Ne discende che, alla data di deposito dell'odierno ricorso (26.03.2021), la decadenza ex art. 22 del
D.L. n. 7/1970 era già abbondantemente maturata.
Giova, inoltre, evidenziare, come già ritenuto dalla Corte di Appello di Catanzaro nelle pronunce depositate dall' , che l'eventuale illegittimità delle modalità di notifica telematica del CP_1 provvedimento di cancellazione non sarebbe, comunque, idonea ad inficiare la validità del provvedimento stesso, di cui la ricorrente ha avuto personalmente contezza mediante la ricezione delle raccomandate postali e, quindi, a prescindere dalla pubblicazione a cui l'art. 38, comma 7 del
D.L. n. 98/2011 ha affidato la notifica della disposta cancellazione.
5. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con l'ordinanza CP_1
n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Si evidenzia, infatti, che il venir meno dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli determina l'impossibilità di riconoscere in sede giudiziale il diritto alle prestazioni previdenziali, che presuppongono, appunto, l'attualità della suddetta iscrizione, e che l'aver eventualmente esperito i rimedi amministrativi avverso i provvedimenti di recupero dell'indebito non esonera l'interessata dall'onere di impugnare tempestivamente la mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli.
Sembra opportuno, infine, osservare che, nel caso di specie, trova applicazione la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011.
6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
7. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 30.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino