TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2677 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. PUTIGNANO CESARE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, giusta CP_1
delega in atti
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da n Parte_1 CP_1
data 29.10.2016 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 108, parte I, uff. 1, anno 2016, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
Per_
“1) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, in Savona Via Fiume n. 7/10, ove è stata fissata la residenza anagrafica con consenso ed autorizzazione del padre;
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, continuerà ad essere assegnata alla SI.ra . CP_1 Per_ 3) il SInor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , Parte_1
alla SInora , la somma complessiva mensile di € 360,00, di cui quanto ad euro 200,00 CP_1
a mezzo bonifico bancario ovvero mediante altra modalità da concordarsi di volta in volta, entro e non oltre i primi 20 giorni di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi annualmente con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione, quanto all'ulteriore importo di € 160,00 mensili mediante dazione in natura di generi alimentari da prelevarsi presso il proprio esercizio commerciale e detto importo verrà calcolato a prezzo di costo di detti generi
5) le parti danno atto che rientrano nella quantificazione dell'assegno di mantenimento le seguenti spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il pre-scuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), le spese sanitarie relative a una normale visita medica di controllo e quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili;
6) il SInor si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per i figli, come identificate ed individuate secondo il Protocollo di Savona,
intendendosi come tali, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale).
A tal fine le spese straordinarie vengono così individuate:
- SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria e) mensa scolastica;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es.
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
- SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per_ 7) il SInor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: Parte_1
a) due fine settimana alternati:
- l'uno dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica, alle ore 16.00,
- l'altro dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
b) ogni martedì dall'uscita dalla scuola al mercoledì mattina allorquando accompagnerà la minore a scuola;
c) il giovedì dall'uscita dalla scuola al venerdì mattina nella settimana in cui non terrà con sé la minore durante il week-end;
d) ogni giorno dall'uscita della scuola al primo pomeriggio allorquando la minore rimarrà con le nonne e con la zia ed ove ve ne fosse bisogno e necessità con l'eventuale baby-sitter;
Per_ 8) il SInor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore : Parte_1
a) durante le festività Natalizie dal 31.12 al 06.01.;
b) con alternanza annuale durante le festività Pasquali ferma l'alternanza nelle giornate della
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
c) per 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo;
il periodo di ferie dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e nel rispetto degli impegni della minore;
d) in occasione delle Festività di religione musulmana;
9) I genitori si impegnano a portare e prelevare la figlia dagli sport e dagli eventi ludici e ricreativi,
nonché all'attività extrascolastiche durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
10) per quanto concerne i viaggi ed i pernottamenti fuori casa della minore, le parti prevedono l'espressa autorizzazione dell'altro genitore;
l'eventuale diniego di detta autorizzazione dovrà essere debitamente motivato, fatta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria da parte del genitore non autorizzato;
11) le parti danno atto che l'impresa familiare è stata sciolta alle condizioni di cui alla separazione consensuale;
12) gli assegni familiari verranno integralmente percepiti dalla sig.ra CP_1
13) le parti stabiliscono che la minore, dotata di cittadinanza italiana e tunisina, potrà recarsi all'estero, previo consenso scritto dell'altro genitore, utilizzando esclusivamente il passaporto italiano;
tuttavia, il genitore con il quale la minore si recherà all'estero potrà portare con sé anche il passaporto tunisino della minore;
14) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- Dichiarare compensate le spese legali.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo