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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LU AN Presidente rel.
ET Di BE IC
Maurizio Drigani IC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1562/2024 R.G.V.G. promossa
DA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. BONFIGLIO MICAELA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
(SP)
c.f. Avv. BONFIGLIO MICAELA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 6.12.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 3.1.2025
a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.12.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.09.1998 tra nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto al Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Bolano al n.9 , Parte 2, Serie A, Anno 1998, ordinando al competente Ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. e rimangono affidati con modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, mentre Per_3 continuerà ad abitare con il padre. I genitori provvederanno perciò in comune accordo a garantire l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2.La casa coniugale sita in Ceparana di Bolano, Via Portovenere 3, divisa in due unità abitative con due ingressi indipendenti come da relazione tecnica
“Dichiarazione di fattibilità” rimane assegnata alle parti ciascuno per la propria porzione.
3.I ragazzi a loro discrezione passano dalla casa dell'uno alla casa dell'altro genitore, ma indicativamente su due settimane il padre terrà con sé i minori una settimana il lunedì dalle 19 alle 22,30 e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e la settimana successiva dal martedì dalle 19 al giovedì alle
22,30, mentre il fine settimana sarà di spettanza della mamma.
2 4.I genitori potranno tenere con sé i minori due settimane all'anno, anche non consecutive, per le vacanze, con obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo, almeno 15 gg prima
5.Ogni anno alternativamente i minori staranno con un genitore la Vigilia di
Natale, indicativamente dalle 19 sino alle 10 del giorno di Natale, il giorno di
Natale con l'altro genitore, con il quale resteranno anche il giorno di Santo
Stefano, il 31 gennaio con il genitore con cui sono stati la Vigilia di Natale dalle
10 della mattina alle 12 del primodi gennaio e dalle 12 del primo di gennaio con l'altro genitore, per passare l'Epifania di nuovo con il genitore con cui hanno passato il 31 gennaio continuando ad alternarsi in tutte le altre Festività.
6.I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme dai genitori. E i genitori avranno diritto di avere con sé i figli per il proprio compleanno.
7.I genitori saranno liberi, ovviamente, di concordare altri giorni ed orari di frequentazione.
8.Il marito si impegna a versare alla moglie entro il giorno 10 del mese di riferimento, quale contributo al mantenimento dei minori la somma complessiva di E. 570,00 mensili, somma rivalutabile annualmente come per legge ed alla medesima spetterà anche quale genitore collocatario prevalente l'assegno unico per i minori e pari ad oggi ad E. 467,00 mensili. Per_1 Per_2
9.I coniugi concordano che verrà mantenuto il conto corrente comune sul quale continueranno ad essere addebitate le bollette, per il periodo in cui i contatori rimarranno comuni, le spese della autovettura, nonché le spese di assicurazione e bollo delle due autovetture, avendo i medesimi cura di provvedere ai vari versamenti, nella misura del 50% ciascuno, entro tre giorni antecedenti la scadenza.
3 10.Quanto alle spese straordinarie relative ai minori, necessarie e concordate
, come da protocollo del Tribunale della Spezia, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
11.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno divorzile.
12.L' autovettura Dacia Duster, Tg GB769XZ, formalmente intestata al marito, verrà utilizzata in comune dai coniugi per le necessità dei ragazzi e comunque i medesimi ne avranno l'utilizzo per motivi personali, il marito un fine settimana al mese e la moglie durante la settimana dalle 8 alle 20 (da lunedì a venerdì),
(tenuto conto del fatto che l'autovettura Lancia Y è di solito utilizzata dal figlio maggiore), salvo ovviamente diversi accordi.
13.Le parti si concedono sin d'ora l'assenso reciproco al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 2.8.2024, premettendo di aver contratto in data 12.9.1998 in Bolano (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 9 parte II serie A anno 1998) e di aver avuto tre figli , Per_3 nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, e e , nati Per_2 Per_1 entrambi il 7.8.2009), hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 252/2024 (passata in giudicato il 21.6.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
4 Con ordinanza del 20.12.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Alla successiva udienza del 4.12.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate a verbale di udienza.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma
1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore di età in quanto idonee a garantire ai figli un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico, anche per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 c.p.c, non è necessario procedere all'ascolto della prole minore di età.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
5 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in Bolano (SP) il Parte_1 Controparte_1
12.9.1998 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 9 parte II serie A anno 1998) alle seguenti condizioni:
“1. e rimangono affidati con modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, mentre Per_3 continuerà ad abitare con il padre. I genitori provvederanno perciò in comune accordo a garantire l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2.La casa coniugale sita in Ceparana di Bolano, Via Portovenere 3, divisa in due unità abitative con due ingressi indipendenti come da relazione tecnica
“Dichiarazione di fattibilità” rimane assegnata alle parti ciascuno per la propria porzione.
3.I ragazzi a loro discrezione passano dalla casa dell'uno alla casa dell'altro genitore, ma indicativamente su due settimane il padre terrà con sé i minori una settimana il lunedì dalle 19 alle 22,30 e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e la settimana successiva dal martedì dalle 19 al giovedì alle
22,30, mentre il fine settimana sarà di spettanza della mamma.
4.I genitori potranno tenere con sé i minori due settimane all'anno, anche non consecutive, per le vacanze, con obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo, almeno 15 gg prima
5.Ogni anno alternativamente i minori staranno con un genitore la Vigilia di
Natale, indicativamente dalle 19 sino alle 10 del giorno di Natale, il giorno di
Natale con l'altro genitore, con il quale resteranno anche il giorno di Santo
Stefano, il 31 gennaio con il genitore con cui sono stati la Vigilia di Natale dalle
10 della mattina alle 12 del primo di gennaio e dalle 12 del primo di gennaio
6 con l'altro genitore, per passare l'Epifania di nuovo con il genitore con cui hanno passato il 31 gennaio continuando ad alternarsi in tutte le altre Festività.
6.I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme dai genitori. E i genitori avranno diritto di avere con sé i figli per il proprio compleanno.
7.I genitori saranno liberi, ovviamente, di concordare altri giorni ed orari di frequentazione.
8.Il marito si impegna a versare alla moglie entro il giorno 10 del mese di riferimento, quale contributo al mantenimento dei minori la somma complessiva di E. 570,00 mensili, somma rivalutabile annualmente come per legge ed alla medesima spetterà anche quale genitore collocatario prevalente l'assegno unico per i minori e pari ad oggi ad E. 467,00 mensili. Per_1 Per_2
9.I coniugi concordano che verrà mantenuto il conto corrente comune sul quale continueranno ad essere addebitate le bollette, per il periodo in cui i contatori rimarranno comuni, le spese della autovettura, nonché le spese di assicurazione e bollo delle due autovetture, avendo i medesimi cura di provvedere ai vari versamenti, nella misura del 50% ciascuno, entro tre giorni antecedenti la scadenza.
10.Quanto alle spese straordinarie relative ai minori, necessarie e concordate, come da protocollo del Tribunale della Spezia, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
11.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno divorzile.
12.L' autovettura Dacia Duster, Tg GB769XZ, formalmente intestata al marito, verrà utilizzata in comune dai coniugi per le necessità dei ragazzi e comunque i medesimi ne avranno l'utilizzo per motivi personali, il marito un fine settimana al mese e la moglie durante la settimana dalle 8 alle 20 (da lunedì a venerdì),
7 (tenuto conto del fatto che l'autovettura Lancia Y è di solito utilizzata dal figlio maggiore), salvo ovviamente diversi accordi.
13.Le parti si concedono sin d'ora l'assenso reciproco al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente est.
LU AN
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