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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice
Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi all'udienza del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 406/2023 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Manzo, domiciliatario, in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione
-attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pietro Sinesi, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n. 38507 concluso il
19.6.2008 per indeterminatezza dell'oggetto e contrasto con gli artt. 821, 1284, 1346 e 117, co. 4, t.u.b.
8361/5171.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 26/2/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 5 I.1.- premettendo di avere stipulato, in data 19/06/2008, con la Parte_1 [...]
il contratto di mutuo fondiario, a rogito del Notaio , repertorio n. CP_2 Persona_1
38507, per un importo pari ad €360.000,00 (trecentosessantamila), da restituire in centottanta mesi, con rate mensili pari ad €3.050,74 a far data dal 19/08/08, di cui tre rate di preammortamento comprensive di soli interessi e n. 177 rate di ammortamento comprensive di capitali ed interessi, stabilendo un tasso d'interessenominale annuo pari al 5,90% ed un tasso di mora pari al 7,90%, ha convenuto in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità del suindicato contratto di Controparte_1
finanziamento in relazione ai seguenti profili di doglianza:
1) indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., per violazione dell'art. 1284 c.c. e
117, co. IV e VI, del d.lgs. n. 385/1993, nonché dell'art. della delibera CICR 9/2/2000, in ragione della non corretta indicazione del TAE, in quanto sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica di parte sarebbe stato riscontrato che, sebbene il contratto di mutuo fondiario preveda per le rate un tasso nominale annuo inizialmente convenuto in misura del 5,90%, lo stesso sarebbe stato, invece,
successivamente calcolato nella diversa misura del 6,062%;
2) indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la pattuizione di un ISC/TAEG non conforme a quello effettivamente applicato;
in quanto, pur stabilendo nel mutuo fondiario un TAEG/ISC pari al
6,102%, lo stesso all'esito di un ricalcolo contabile del TAEG, tenendo conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, risulterebbe pari al 6,1439%;
3) mancata pattuizione e specifica approvazione del regime di capitalizzazione composta infrannuale degli interessi corrispettivi, con l'effetto che l'ammontare dei maggiori interessi, impliciti nel piano di ammortamento alla francese del mutuo, risulta essere superiore di €69.958,21 rispetto al valore risultante dal regime di capitalizzazione semplice.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della domanda e l'imputazione all'attore dell'ammontare die maggiori interessi derivanti dal regime della suddetta capitalizzazione non dovuta pari ad €185.907,75 (atto di citazione notificato il 19/12/2021).
I.2.- Costituendosi in giudizio la ha, in via preliminare, eccepito il proprio Controparte_1
difetto di titolarità passiva, in quanto, alla data dell'introduzione del giudizio, il rapporto bancario oggetto di accertamento era (ed è) nella piena ed esclusiva titolarità di nel merito, Controparte_3
pagina 2 di 5 ha insistito per l'infondatezza dei motivi di nullità del contratto di mutuo come innanzi descritti e per la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite (comparsa di risposta depositata in data
27/6/2023).
I.3.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 26/2/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni a mente dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., come riformato dal d.lgs. 149/2022 e 168/2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-
giuridico.
II.
1- La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per difetto della titolarità passiva della convenuta Controparte_1
Il contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 t.u.b. del 19/6/2008 è stato concluso tra e la - Filiale di Barletta di Piazza dei Caduti in Guerra n. 21. Parte_1 Controparte_2
Con atto del 2/2/2017 per Notaio Dott. di Brescia (rep. n.103243 – Persona_2
racc. n.35834), la è stata integralmente fusa per incorporazione nella Controparte_2 [...]
Società incorporante (cfr. all. fasc. convenuta). Controparte_4
In data 19.02.2021, con atto per Notaio di Milano (rep. n.16046 - racc. n.8617), reso Per_3
noto e comunicato ai sensi di legge sulla G.U., parte II, n.35 del 13.03.2021, la ha ceduto, CP_4
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, alla parte del proprio ramo Controparte_3
d'azienda a (cfr. pag. 4 G.U.) tra il quale il MO UBI” ed il MO , comprendente: “(i) i CP_5
crediti verso clientela (“impieghi”) derivanti dai contratti bancari radicati presso le Filiali Cedute e in essere con clienti delle medesime, qualunque sia la forma tecnica e in qualunque valuta, ivi inclusi, a
titolo esemplificativo, i mutui ordinari o ipotecari, i crediti di firma e quelli a fronte di impegni e
Contr garanzie rilasciate da ell'interesse del cliente”.
Tra le “Filiali Cedute” risulta anche quella che ha erogato il mutuo oggetto di causa ovvero la
Succursale di Barletta di Piazza dei Caduti in Guerra n.21 (cfr. pag.8 G.U., già cit.) con le relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta, come meglio specificate e descritte
(cfr. pag.5 e pag.6 G.U., già cit.). Quindi, la Filiale di Barletta – Piazza dei Caduti in Guerra n.21,
pagina 3 di 5 presso la quale è sorto, gestito ed intrattenuto il rapporto di mutuo in argomento, risulta,
inequivocabilmente, ceduta a Controparte_6
I rilievi che precedono, non smentiti da avverse allegazioni e contrarie dimostrazioni documentali della parte attrice, convincono della infondatezza della domanda attorea.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria controversa (pari ad €185.907,75; quale oggetto dell'accertamento negativo) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed
€260.000,00, ridotti in misura del 50%, in ragione della modesta entità delle questioni controverse, dell'assenza di significativa attività istruttoria e del metodo decisionale semplificato, quanto alla fase di studio, introduttiva e decisoria, in misura del 70% quanto a quella istruttoria:
Scaglione: da €52.000,01 a €260.000,00
Controparte_7
[...]
Studio 2.552,00 -50% 1.276,00
Introduttiva 1.628,00 -50% 814,00
Istruttoria 5.670,00 -70% 1.701,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00
TOTALE 5.917,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/12/2021 da nei confronti in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
pagina 4 di 5 b) CONDANNA alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano nel complessivo importo di €5.917,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 28/3/2025
La Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice
Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi all'udienza del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 406/2023 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Manzo, domiciliatario, in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione
-attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pietro Sinesi, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n. 38507 concluso il
19.6.2008 per indeterminatezza dell'oggetto e contrasto con gli artt. 821, 1284, 1346 e 117, co. 4, t.u.b.
8361/5171.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 26/2/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 5 I.1.- premettendo di avere stipulato, in data 19/06/2008, con la Parte_1 [...]
il contratto di mutuo fondiario, a rogito del Notaio , repertorio n. CP_2 Persona_1
38507, per un importo pari ad €360.000,00 (trecentosessantamila), da restituire in centottanta mesi, con rate mensili pari ad €3.050,74 a far data dal 19/08/08, di cui tre rate di preammortamento comprensive di soli interessi e n. 177 rate di ammortamento comprensive di capitali ed interessi, stabilendo un tasso d'interessenominale annuo pari al 5,90% ed un tasso di mora pari al 7,90%, ha convenuto in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità del suindicato contratto di Controparte_1
finanziamento in relazione ai seguenti profili di doglianza:
1) indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., per violazione dell'art. 1284 c.c. e
117, co. IV e VI, del d.lgs. n. 385/1993, nonché dell'art. della delibera CICR 9/2/2000, in ragione della non corretta indicazione del TAE, in quanto sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica di parte sarebbe stato riscontrato che, sebbene il contratto di mutuo fondiario preveda per le rate un tasso nominale annuo inizialmente convenuto in misura del 5,90%, lo stesso sarebbe stato, invece,
successivamente calcolato nella diversa misura del 6,062%;
2) indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la pattuizione di un ISC/TAEG non conforme a quello effettivamente applicato;
in quanto, pur stabilendo nel mutuo fondiario un TAEG/ISC pari al
6,102%, lo stesso all'esito di un ricalcolo contabile del TAEG, tenendo conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, risulterebbe pari al 6,1439%;
3) mancata pattuizione e specifica approvazione del regime di capitalizzazione composta infrannuale degli interessi corrispettivi, con l'effetto che l'ammontare dei maggiori interessi, impliciti nel piano di ammortamento alla francese del mutuo, risulta essere superiore di €69.958,21 rispetto al valore risultante dal regime di capitalizzazione semplice.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della domanda e l'imputazione all'attore dell'ammontare die maggiori interessi derivanti dal regime della suddetta capitalizzazione non dovuta pari ad €185.907,75 (atto di citazione notificato il 19/12/2021).
I.2.- Costituendosi in giudizio la ha, in via preliminare, eccepito il proprio Controparte_1
difetto di titolarità passiva, in quanto, alla data dell'introduzione del giudizio, il rapporto bancario oggetto di accertamento era (ed è) nella piena ed esclusiva titolarità di nel merito, Controparte_3
pagina 2 di 5 ha insistito per l'infondatezza dei motivi di nullità del contratto di mutuo come innanzi descritti e per la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite (comparsa di risposta depositata in data
27/6/2023).
I.3.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 26/2/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni a mente dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., come riformato dal d.lgs. 149/2022 e 168/2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-
giuridico.
II.
1- La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per difetto della titolarità passiva della convenuta Controparte_1
Il contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 t.u.b. del 19/6/2008 è stato concluso tra e la - Filiale di Barletta di Piazza dei Caduti in Guerra n. 21. Parte_1 Controparte_2
Con atto del 2/2/2017 per Notaio Dott. di Brescia (rep. n.103243 – Persona_2
racc. n.35834), la è stata integralmente fusa per incorporazione nella Controparte_2 [...]
Società incorporante (cfr. all. fasc. convenuta). Controparte_4
In data 19.02.2021, con atto per Notaio di Milano (rep. n.16046 - racc. n.8617), reso Per_3
noto e comunicato ai sensi di legge sulla G.U., parte II, n.35 del 13.03.2021, la ha ceduto, CP_4
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, alla parte del proprio ramo Controparte_3
d'azienda a (cfr. pag. 4 G.U.) tra il quale il MO UBI” ed il MO , comprendente: “(i) i CP_5
crediti verso clientela (“impieghi”) derivanti dai contratti bancari radicati presso le Filiali Cedute e in essere con clienti delle medesime, qualunque sia la forma tecnica e in qualunque valuta, ivi inclusi, a
titolo esemplificativo, i mutui ordinari o ipotecari, i crediti di firma e quelli a fronte di impegni e
Contr garanzie rilasciate da ell'interesse del cliente”.
Tra le “Filiali Cedute” risulta anche quella che ha erogato il mutuo oggetto di causa ovvero la
Succursale di Barletta di Piazza dei Caduti in Guerra n.21 (cfr. pag.8 G.U., già cit.) con le relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta, come meglio specificate e descritte
(cfr. pag.5 e pag.6 G.U., già cit.). Quindi, la Filiale di Barletta – Piazza dei Caduti in Guerra n.21,
pagina 3 di 5 presso la quale è sorto, gestito ed intrattenuto il rapporto di mutuo in argomento, risulta,
inequivocabilmente, ceduta a Controparte_6
I rilievi che precedono, non smentiti da avverse allegazioni e contrarie dimostrazioni documentali della parte attrice, convincono della infondatezza della domanda attorea.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria controversa (pari ad €185.907,75; quale oggetto dell'accertamento negativo) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed
€260.000,00, ridotti in misura del 50%, in ragione della modesta entità delle questioni controverse, dell'assenza di significativa attività istruttoria e del metodo decisionale semplificato, quanto alla fase di studio, introduttiva e decisoria, in misura del 70% quanto a quella istruttoria:
Scaglione: da €52.000,01 a €260.000,00
Controparte_7
[...]
Studio 2.552,00 -50% 1.276,00
Introduttiva 1.628,00 -50% 814,00
Istruttoria 5.670,00 -70% 1.701,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00
TOTALE 5.917,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/12/2021 da nei confronti in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
pagina 4 di 5 b) CONDANNA alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano nel complessivo importo di €5.917,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 28/3/2025
La Giudice - Valentina D'Aprile
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