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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
CO, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 1.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Santa Barbara n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Bove e dall'avv. Adelchi De Amicis, entrambi del Foro di Pescara
opponente e
(P. IVA. , con sede in Roma in via Crescenzio n. 9, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Graziani del Foro di Roma
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) in
via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per le motivazioni di cui in premessa
nonché , dichiarare l'illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente nullità e/o annullabilità
dello stesso;
2) nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede,
rigettare l'avversa domanda (e, dunque, l'avversa pretesa economica) poiché infondata in fatto ed in diritto e, dunque,
dichiarare che nulla è dovuto da per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, respingere e/o Parte_1
rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
3) in ogni caso revocare, annullare e/o
comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 500/2024 del 18/12/2024; 4) Con vittoria di
spese e competenze di causa di cui gli odierni procuratori si dichiarano antistatari”.
Conclusioni dell'opposta: “rigettare l'opposizione proposta da parte opponente in quanto infondata sia in fatto
che in diritto, come ampliamente dedotto e motivato .. e assolutamente non provata;
di conseguenza condannare il Sig.
al pagamento dell'importo di € 28.305,34 oltre interessi legali, come provato documentalmente. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
FATTO E DIRITTO Con decreto n. 500 del 18.12.2024 questo Tribunale ha ingiunto al sig. il pagamento in Parte_1
favore della della somma di € 30.845,39 (oltre interessi e spese della procedura), dovuta in virtù di CP_1
un contratto di finanziamento stipulato il 30.5.2011 con la IBL Banca, garantito da polizza assicurativa per il rimborso in caso di perdita del lavoro del mutuatario, evento che si era verificato il 13.11.2012 ed in conseguenza del quale la aveva saldato il residuo debito del sig. nei confronti Parte_2 Pt_1
dell'istituto mutuante, nel cui diritto di credito si era surrogato, poi cedendolo alla CP_1
Il sig. si è opposto al decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità della domanda per Pt_1
mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva della in mancanza di prova della cessione del credito e della notificazione della stessa, l'inferiorità CP_1
dell'importo ceduto rispetto a quello ingiunto, l'insussistenza del diritto di surrogazione nei suoi confronti,
l'estinzione per prescrizione ex art. 2952 c.c. del credito, la violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c., e la carenza di prova dell'avvenuto pagamento da parte della . Parte_2
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento nei suoi confronti.
La si è costituita in giudizio, deducendo che la procedura di mediazione obbligatoria, che CP_1
aveva intrapreso successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, si era conclusa negativamente,
che la sua legittimazione attiva era documentata in atti, che il suo credito ammontava ad € 28.305,34 (e non ad € 30.845,39, importo erroneamente indicato nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo), che la cessione del credito in suo favore era stata comunicata al sig. con raccomandata e con la Pt_1
notificazione del provvedimento monitorio, che per il contratto di “cessione del quinto” concluso dal sig.
la polizza assicurativa era prevista come obbligatoria dal d.p.r. n. 180/1950, e che prevedeva come Pt_1
beneficiario non l'assicurato bensì l'istituto finanziatore, che il suo credito era sottoposto a prescrizione ordinaria decennale, prescrizione il cui decorso era stato interrotto (con intimazioni dell'11.1.2021 e
16.8.2024) e che non era pertanto maturata, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, e la condanna del sig. al pagamento della somma Pt_1
di € 28.305,24 oltre interessi.
Respinta la richiesta di c.t.u. formulata da parte opposta, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 1.10.2025.
1. L'opposizione è infondata, pur dovendo essere ridotto, rispetto al provvedimento monitorio opposto,
l'importo della somma dovuta alla per le ragioni di seguito indicate. CP_1
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata, poiché nei procedimenti per ingiunzione la procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda soltanto in caso di opposizione, e successivamente alla pronunzia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 6 lettera a) d. lgs. n. 28/2010).
2.1 È inoltre documentato che la ha intrapreso la procedura di mediazione in data 5.3.2025, CP_1
dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, e che la procedura si è conclusa negativamente in data
3.4.2025.
3 L'avvenuta cessione del credito dalla Net alla è documentata dalla Parte_2 CP_1
proposta sottoscritta dalla Net del 28.6.2022, e dalla successiva accettazione della Parte_2
proposta, sottoscritta dalla in pari data, e dal documento allegato, contenente un espresso CP_1
riferimento al credito nei confronti del sig. . Pt_1
3.1 Il fatto, stigmatizzato dall'opponente, che alcune parti del contratto siano state mascherate con una serie di simboli (in particolare alcune “X”), e che l'allegato contenente la lista dei crediti ceduti contenga solo la pagina n. 22 (pagina in cui è riportato il credito nei confronti del sig. ) delle Pt_1
n. 78 di cui si compone è riconducibile a comprensibili ragioni di riservatezza, ed è privo di qualsiasi incidenza sulla validità ed efficacia del negozio di cessione.
3.2 La mancanza di sottoscrizione dell'allegato non lo priva di efficacia probatoria, in considerazione del fatto che l'allegato contiene un riferimento al numero di sinistro (n. 11432) aperto a seguito della perdita del lavoro da parte del sig. , che coincide con quello indicato nella documentazione Pt_1
della (v. comunicazione di surrogazione del 26.8.2024) e, soprattutto, del fatto che la Parte_2 cessionaria è in possesso di tutti i documenti probatori del credito (contratto originario di finanziamento, documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del sig.
, pagamento da parte della in favore della IBL, surrogazione, atti interruttivi Pt_1 Parte_2
del decorso del termine di prescrizione).
4 La mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione del credito dalla Parte_2
alla è irrilevante, poiché la cessione si è perfezionata per effetto dell'accordo -documentato CP_1
in atti- tra la cedente e la cessionaria, e la notificazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di disciplinare l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente piuttosto che al cessionario del credito (art. 1264 c.c.).
4.1 Nella vicenda in esame, inoltre, la notificazione della cessione al sig. è avvenuta mediante la Pt_1
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dato che (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 1770 del
28.1.2014) “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia
mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”
5 Il sig. ha anche contestato la legittimità della surrogazione della nei Pt_1 Parte_2
diritti che la IBL Banca aveva nei suoi confronti, sostenendo che l'assicurazione era stata stipulata nell'interesse suo e non della banca finanziatrice.
5.1 Tale contestazione è smentita dal contratto di finanziamento, da cui risulta che il pagamento del premio della polizza, relativamente all'”Assicurazione rischio impiego”, è stato effettuato dall'istituto finanziatore per € 1.136,97, e che, invece, il sig. ha pagato il premio della ”Assicurazione Pt_1
rischio vita” per € 622,00. Ne consegue che l'assicurazione relativa al rischio della perdita del lavoro del sig. è stata conclusa nell'interesse non di quest'ultimo, bensì della IBL Banca s.p.a., e che Pt_1
l'assicurazione si è correttamente surrogata all'istituto finanziatore, conformemente a Parte_2
quanto stabilito dall'art.
5.3 delle condizioni generali di contratto di finanziamento.
6 L'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. è poi infondata, non applicandosi l'art. 2952 Pt_1
c.c., che prevede un termine che attiene infatti al rapporto assicurativo, che intercorre tra la IBL s.p.a.
e la e a cui il sig. è estraneo. Parte_2 Pt_1
6.1 Essendosi la surrogata nei diritti vantati dalla IBL nei confronti del sig. , il Parte_2 Pt_1
diritto di credito che ha fatto valere nei confronti di quest'ultimo è quello scaturente dal rapporto di finanziamento, soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, ed il cui decorso (a partire dal 30.5.2011) è stato interrotto con atti che il sig. ha ricevuto l'11.1.2021 e il 16.8.2024. Pt_1
7 Il sig. , poi, ha eccepito la “nullità della doppia sottoscrizione per accettazione di clausole Pt_1
vessatorie” sostenendo l'invalidità del “richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di
gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata,
poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in
quanto ricompresa tra le altre richiamate”.
È tuttavia noto che in linea generale (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 4126 del 14.2.2024) “Nel caso di
condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.
della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non
cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del
loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della
clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del
contenuto riferito alla "durata dell'accordo")”
Nella vicenda in esame deve ritenersi più che adeguato a sollecitare l'attenzione del sig. il Pt_1
grado di precisione con cui sono state richiamate (peraltro solo alcune) delle disposizioni delle condizioni generali di contratto, che sono state oggetto di una specifica sottoscrizione, sia mediante il riferimento all'articolo in cui sono compendiate, sia mediante le chiare locuzioni “estinzione anticipata,
mandato di pagamento…documentazione…copertura assicurativa…scadenza dal beneficio della rateizzazione e
del termine…cambiamento di amministrazione di dipendenza o richiamo alle armi…morosità…foro
competente…recesso dal contratto”).
8 Infine il sig. ha contestato la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento da parte di Pt_1 [...]
in favore della IBL Banca s.p.a. della somma da egli dovuta in virtù del contratto di Parte_2
finanziamento, pagamento che è invece documentato dalla quietanza del 2.9.2014.
9 L'opposizione deve quindi essere respinta, per infondatezza dei motivi su cui si fonda.
9.1 Il decreto opposto deve tuttavia essere revocato per erroneità della somma ingiunta, di cui ha dato atto la stessa somma da ridurre ad € 28.305,24, importo che risulta dal contratto di CP_1
cessione del credito.
10 Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tabelle n. 25bis e n. 2 allegate al d.m. n. 55/2024, ridotti del 40% in considerazione del fatto che il valore della causa è prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento, e della natura documentale della controversia (fase di attivazione della mediazione € 321,60, fase di studio €
1.020,60, fase introduttiva € 722,40, fase istruttoria € 1.083,60, fase decisionale € 1.743,00).
10.1 L'inconsistenza delle ragioni di opposizione, e la proposizione di un'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria seguita, a breve distanza temporale, dalla mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alla medesima procedura intrapresa dalla parte opposta, sono tali da imporre la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00, ed al pagamento in favore della della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Controparte_2
10.2 L'opponente non ha partecipato, senza alcun giustificato motivo, alla procedura di mediazione, per cui deve essergli irrogata la sanzione di cui all'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della così decide: CP_1
• respinge l'opposizione;
• revoca il decreto opposto, e condanna il sig. al pagamento in favore della Pt_1 CP_1
della somma di € 28.305,24, oltre interessi nella misura già stabilita con il decreto opposto;
• condanna il sig. a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € Pt_1
4.891,20 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
• visto l'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00, ed al pagamento in favore della CP_2
della somma di € 500,00;
[...]
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Chieti, 3.10.2025
Il giudice
Marcello CO