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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 851/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della C.F._1
con sede in Comiso, via Papa Parte_2
Giovanni Paolo II n.24, P. Iva , rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
Antonio Di Paola e Giovanni Galfano, e , nata a [...] il Parte_3
23.11.1966, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall' avv. C.F._2
Antonio Di Paola,
appellanti
CONTRO
(c.f. e P.IVA , con sede a Grisì-Monreale (PA), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Achille Piritore e Gaspare Piritore;
appellata
Conclusioni degli appellanti: “Piaccia alla Corte di Appello, Disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento del presente appello
riformare la impugnata sentenza e per l'effetto: in via preliminare dichiarare la
incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo alla emissione del decreto
ingiuntivo opposto e, ritenendo e dichiarando la competenza del Tribunale di
Ragusa, revocare il decreto ingiuntivo medesimo emesso il 27.11.2017
n.6765/2017 – 17323/2017 R. Gen.; senza recesso da quanto sopra, nel merito,
in accoglimento del presente appello per i motivi addotti in narrativa, ritenere e
dichiarare non dovute le somme esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo e la
relativa pretesa creditoria azionata dalla ditta e per l'effetto Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge. In ogni caso con
vittoria di spese e compensi difensivi”.
Conclusioni dell'appellata: “Adversis reiectis, Rigettare, perché infondato sia in
fatto sia in diritto, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
n. 3877 del 2020. Con il favore delle spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.2.2018 , in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante della nel Parte_2 3
prosieguo solo ), e proposero opposizione avverso il Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 6765/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 27.11.2017,
con il quale veniva ingiunto loro - il e la nella rispettiva veste di Pt_1 Pt_3
socio accomandatario e di socio accomandante ma responsabile ex art. 2314
co.2 c.c. della - il pagamento in solido (unitamente a tale Parte_2 [...]
ma per costui limitatamente all'importo di euro 72.715,36) in favore Per_1
della della complessiva somma di € 114.172,14, oltre interessi Controparte_1
di mora, a fronte di fatture insolute afferenti alla fornitura di materiale per l'attività
agricola.
A fondamento dell'opposizione eccepirono preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Ragusa;
nel merito dedussero l'infondatezza della pretesa creditoria perché sfornita di adeguato supporto probatorio.
Si costituì la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3877/2020, pubblicata il 26/11/2020,
rigettò l'opposizione, condannando gli opponenti alla refusione delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 6.500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA nella misura di legge.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti chiedendone la integrale riforma, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito la Controparte_1 4
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La sentenza impugnata ha innanzitutto ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale che era stata sollevata dagli opponenti, in quanto priva di riferimento specifico a tutti i fori alternativi previsti dal codice di rito per le cause relative a diritti obbligatori, e comunque la ha giudicata infondata, ravvisando nel credito azionato il carattere della liquidità idoneo a radicare, in base al combinato disposto degli artt.20 c.p.c. e 1182 co.3 c.c., la propria competenza. Nel merito,
ha ritenuto raggiunta la prova della esecuzione delle forniture da parte della società opposta in quanto supportata non solo dalle relative fatture ma anche dai documenti di trasporto siglati, da una dichiarazione di debito del 12.3.2013 e dalle scritture contabili versate in giudizio.
Gli appellanti adducono innanzitutto l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere sussistente la propria competenza territoriale.
Più in particolare, riproponendo le difese già svolte nel corso del primo grado di giudizio, deducono che una corretta applicazione dei principi enunciati dalla
Suprema Corte nella pronuncia a SS.UU. del 13.09.2016 n.17989 avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Palermo a ritenere l'obbligazione dedotta priva del carattere della liquidità, necessario al fine di ravvisare la sua competenza a delibare la controversia in forza del criterio del forum destinatae solutionis. Sotto
altro profilo, lamentano che l'eccezione in questione non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, sia perché una tale sanzione avrebbe potuto conseguire 5
solo alla omessa indicazione del giudice ritenuto competente, sia perché, esclusa la operatività del criterio di cui all'art.20 c.p.c. adottato dalla controparte, il
Tribunale di Ragusa sarebbe stato univocamente individuato dai criteri generali di cui agli artt.18 e 19 c.p.c., posto che nel relativo circondario hanno la residenza gli ingiunti e si trova la sede legale della . Pt_1 Pt_3 Parte_2
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove ha ritenuto provato il credito ingiunto malgrado: a) il carattere unilaterale delle fatture e, in generale, delle scritture contabili della controparte, le quali avrebbero potuto fare prova solo contro la e non in suo favore;
Controparte_1
b) la mancanza in quasi tutti i correlati documenti di trasporto di una sottoscrizione riconducibile con certezza alla;
c) il carattere parziale, Parte_2
e comunque l'irrilevanza del contenuto della nota del 12.3.2013.
Entrambi i motivi di gravame sono infondati.
Preliminarmente deve ribadirsi che è pacifico l'orientamento giurisprudenziale che considera come “non proposta” l'eccezione di incompetenza territoriale formulata in modo incompleto, senza fare riferimento a tutti i criteri di radicamento della competenza prospettabili in relazione alla natura della causa
(Cass. 15101/2000, 5725/13, 26094/14, e più di recente 5817/2024).
In particolare, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile,
allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una
persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la
conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta
con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. 6
civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla
residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di
collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07;
ancora cass. civ. ordinanza n.21941 del 10 settembre 2018). Medesime
considerazioni valgono in relazione ai criteri previsti per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 19 c.p.c. (cfr. Cass. 5725/2013)
Nel caso di specie nell'atto di opposizione introduttivo del presente processo, al di là della scarna affermazione della competenza del Tribunale di Ragusa in quanto “luogo di domicilio del debitore relativamente al rapporto giuridico per cui
è causa”, non vi era alcun esaustivo riferimento agli esiti della applicazione dei vari criteri di collegamento previsti dagli artt.18 e 19 c.p,c..
In ogni caso l'eccezione è infondata.
La come si ricava agevolmente dal contenuto del ricorso in Controparte_1
monitorio, ha prospettato di essere creditrice degli ingiunti in forza di una ordinaria fornitura di beni mobili dietro pagamento di un prezzo, indicato come corrispondente agli importi chiesti nelle fatture prodotte.
Da parte loro gli opponenti, senza negare l'esistenza di un rapporto contrattuale di lunga durata intrattenuto con la controparte volto all'acquisto di prodotti per l'agricoltura (nella nota della del 26.1.2017 si fa riferimento alla Parte_2
fornitura di materiale finalizzato all'impianto di vigneti in Romania), adducono che le fatture prodotte agli atti non costituiscano prova effettiva della prestazione né
della consegna della merce;
al contempo, lamentano, in termini ondivaghi e contraddittori, una non corretta esecuzione delle prestazioni da parte della 7
e, comunque, negano la permanenza di una loro residua Controparte_1
esposizione debitoria.
Orbene, premesso, come ribadito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza invocata, che anche per la competenza territoriale opera il principio della domanda mentre è irrilevante ai fini della sua individuazione ogni questione di merito sulla fondatezza della pretesa, deve convenirsi che la Controparte_1
abbia agito azionando un credito liquido, contestato nell'an ma non anche nelle sue modalità di quantificazione, costituito dal corrispettivo delle dedotte vendite,
senza che rilevi che il titolo contrattuale – che ovviamente non sono le fatture ma l'accordo tra le parti - fosse rimasto verbale, non consacrato in un testo scritto
(anche se, per la verità, tra la documentazione prodotta, vi è un “preventivo” di una iniziale fornitura datato 16.6.2011, siglato e timbrato da entrambe le società).
Alla luce delle posizioni delle parti, deve pertanto ritenersi che la liquidità del credito sia stata comunque ancorata a dati oggettivi e non all'arbitrio del creditore stesso, rischio che è appunto quello che il dictum della Suprema Corte ha inteso scongiurare laddove ha evidenziato che "(I)e indicate esigenze di protezione del
debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182 c.c.,
comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati
oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e
semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in
giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass.
7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi
dall'orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della 8
liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il
mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata
somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione
anche del principio costituzionale del giudice naturale.. " (conforme di recente:
Cass. n. 18236/2020).
In una fattispecie non distante da quella in esame la Corte di legittimità, in applicazione dei suddetti principi, ha osservato che “la difesa dell'opponente,
senza contestare specificamente l'importo delle somme asseritamente dovute
alla creditrice in base al rapporto di vendita, ha contestato la debenza della
somma richiesta in via monitoria sul presupposto che la merce venduta fosse
affetta da vizi che inficiavano la corretta esecuzione del contratto, legittimando
quindi una pretesa risarcitoria dell'opponente stessa. Avuto quindi riguardo al
contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione
artificiosa, profilo del quale, peraltro, non fanno neanche menzione le difese delle
parti, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta
specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò
mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma
indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto de/gli accordi intercorsi tra le
parti. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati dalla
richiama Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989 le obbligazioni pecuniarie
oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l'attrazione della
controversia presso il foro del creditore.” (Cass. ordinanza n. 36835 del
15.12.2022) 9
Da ultimo, e per completezza, va comunque osservato che, ad una delibazione anche sommaria degli atti quale quella prevista dall'art.38 comma 4 c.p.c., non può non rilevarsi che per una consistente parte del credito azionato il riconoscimento operato dalla nella già citata nota del 12.3.2013 non Parte_2
solo radica la competenza del foro del creditore per tale quota di pretesa creditizia ma si presenta in grado di attrarre per connessione, anche alla luce del disposto dell'art.104 c.p.c., la competenza in relazione all'accertamento della residua quota (arg. ex Cass. 15252/2020).
Venendo al merito della controversia, si ravvisano i presupposti per confermare il provvedimento impugnato senza che si renda necessario valutare la ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori riproposti in questo grado dalla appellata.
In primo luogo, appare adeguatamente provato il credito quantificato in euro
72.715,36 corrispondente alle fatture emesse dal 30.4.2012 al 31.1.2013.
Come già anticipato, rileva a tal fine in termini decisivi, diversamente da quanto assertivamente sostenuto dagli appellanti, la ricognizione del debito contenuta nella nota del 12 marzo 2013 a firma leggibile del su timbro della Pt_1
(nota in cui si legge: “in riferimento alla fornitura di materiale per Parte_2
vigneto come da fatture della dal 31 maggio 2011 al gennaio Controparte_1
2012, riportate in allegato, Vi comunichiamo che in seguito al cambiamento della
compagine sociale della le somme rimanenti alla data Parte_2
31.1.2012 ammontano ad euro 70.000,00 Settantamila…” (doc.10 produzione appellata). 10
A seguito della implicita ammissione della sussistenza delle prestazioni oggetto di tali fatture, sarebbe poi spettato agli appellanti fornire la prova circa la non debenza del residuo importo di euro 2.715,36.
Per quanto riguarda l'ulteriore credito vantato a saldo dalla per le CP_1
forniture di cui alle fatture emesse dal 30 aprile 2012 al 30 marzo 2013, la sua sussistenza può ricavarsi da una valutazione complessiva del materiale probatorio.
Innanzitutto, la sin dalla fase monitoria ha documentato il Controparte_1
possesso di tre assegni bancari rilasciatigli dalla società appellata, seppure privi di data (segnatamente: l'assegno bancario n. 80.372.146-10, tratto presso la
Banca Agricola Popolare di Ragusa Succursale di Comiso, dell'importo di €
44.322,50 emesso con timbro “Covignoble Italia s.a.s. di CC & LI;
l'assegno bancario n. 80.372.147-11, tratto presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa Succursale di Comiso, dell'importo di € 35.000,00 emesso con timbro
“Covignoble Italia s.a.s. di CC & LI;
l'assegno bancario n.
73.185.787-12, tratto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Succursale di
Comiso, dell'importo di € 31.000,00 emesso con timbro “Covignoble Italia s.a.s.
di e ” e relativa sottoscrizione. Persona_1 Parte_1
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, l'assegno bancario privo della data o del luogo di emissione (solo l'assegno di euro 44.322,50 indica il luogo di emissione) ma corredato della indicazione del beneficiario vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., determinando in tal modo la inversione dell'onere probatorio circa la sussistenza del credito pecuniario ivi indicato (Cass. 11
13949/2006, 25580/11, 18831/2024). Nel caso in esame, tenuto anche conto che due degli assegni risalgono alla nuova compagine sociale e che è regola generale per cui al pagamento con altri mezzi da parte del debitore segua la restituzione dei titoli, va osservato che gli appellanti non hanno in alcun modo assolto il suddetto onere, limitandosi a produrre una missiva inviata dal legale della solo nel gennaio del 2017 (a distanza, dunque, di quasi quattro Parte_2
anni dall'ultima fattura prodotta agli atti) contenente una diffida alla controparte dal porre all'incasso i suddetti titoli, asseritamente consegnati “in conto di futuri
pagamenti”, nota peraltro tempestivamente riscontrata in senso negativo dalla
Controparte_1
A tale già decisivo dato probatorio, si aggiungono poi ulteriori elementi idonei a comprovare la prosecuzione tra le parti del rapporto di fornitura anche in tale secondo lasso temporale.
Innanzitutto, premesso che tutti i documenti di trasporto anche di questo secondo gruppo di fatture risultano intestati alla , in uno di essi – il n.ro 557 del Parte_2
5.6.2012 – è ben visibile, nel campo relativo al cessionario, il timbro della società
estera “Pisano Orazio Soveja s.r.l.”, società che risulta essere la materiale percettrice anche della gran parte delle forniture relative al primo gruppo di fatture (v. i relativi D.D.T.) , dato che induce a ritenere che si trattava del referente estero della , quello presso cui dovevano essere effettuate Parte_2
le consegne della merce;
del resto, la circostanza che quest'ultima società
curasse attività imprenditoriale transfrontaliera fino a tutto il 2013 con forniture di beni assicurate anche dalla si ricava dalle “dichiarazioni di intento” CP_1 12
provenienti dalla Covignoble volte ad usufruire della esenzione IVA per l'intera durata degli anni 2012 e 2013 ricevute dalla e da questa, a sua CP_1
volta, allegate alle apposite comunicazioni inviate alla Agenzia delle Entrate.
Né, più in generale, va dimenticato che tra imprenditori le scritture contabili regolarmente tenute, quali quelle prodotte dalla odierna appellata, possono essere valorizzate quali presunzioni circa la sussistenza dei rapporti commerciali in esse riportati, ai sensi dell'art.2710 c.c. (da ultimo, Cass. 28217/23 secondo cui: gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture
contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al
giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari
valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per
presunzione anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio”).
In conclusione, il quadro probatorio complessivo conduce a ritenere provata l'esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in giudizio e, conseguentemente, la sussistenza del credito ingiunto nella sua totalità.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
In ossequio alla regola della soccombenza, gli appellanti, in solido tra loro,
devono essere condannati alla refusione delle spese di lite anche di questo grado sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sulla base delle vigenti tariffe (nei valori minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 13
1. rigetta l'appello proposto da , in proprio ed in qualità di Parte_1
legale rappresentante della e da Parte_2
avverso la sentenza n. 3877/2020 del Tribunale di Parte_3
Palermo pubblicata il 26/11/2020.
2. Condanna gli appellanti a rimborsare alla società appellata, Controparte_1
le spese del presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00
[...]
oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Palermo, 28.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo