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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/08/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1186/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” promossa da: (CF residente in [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Peschiera n. 347 presso lo studio dell'Avv. Davide Bosio (CF pec che C.F._2 Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTI
Contro
CF P.VA ) in persona del Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2 Suo Procuratore Dott. , con sede in Torino Via E. Lugaro 15 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 68 presso lo studio dell'Avv. Carlo Pavesio (CF pec C.F._3
e dell'Avv. Sarah Serena Vercellone (CF Email_2
pec che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 5.6.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 4.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa di appello il qui proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1587/2024, pubbl. il 13.03.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Bosco, resa nel giudizio R.G. n. 23437/2021, depositata in Cancelleria in data 13.03.2024, mai notificata, compensare integralmente o parzialmente le spese di lite di primo grado. IN OGNI CASO: con la compensazione integrale spese e compensi del presente secondo grado di giudizio. CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'assenza di istanze istruttorie,
- in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1587/2024 del Tribunale di Torino pubblicata in data 13/3/2024;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre VA e CPA, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, avanti al Parte_1 Tribunale di Torino, chiedendone la condanna a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale stimato in € 25.000,00 subito a causa del pregiudizio derivante dalla pubblicazione sul web di una notizia dalla notevole portata offensiva e, in ogni caso, non più attuale.
L'attrice allegava che il 23.9.2020 sarebbe stata avvisata da una sua conoscente del fatto che, digitando il suo nome e cognome sul motore di ricerca Google, sarebbe apparsa - in quinta posizione - una notizia del 6.7.2006, ripubblicata il 20.7.2019 alle h. 22,07 sul sito web
“LASTAMPA.IT”, titolata “«Star dell'eros rischia la rissa”; allegava altresì che, anche solo digitando le parole “star dell'eros” nella stringa di ricerca di “Google”, la notizia appariva al quarto posto, prima e dopo svariate notizie su attrici del cinema pornografico, e che nel periodo compreso dal 20.7.2019 al 23.9.2020, l'articolo sarebbe stato “notato” da numerose persone, tra le quali quelle con cui intratteneva rapporti di lavoro e di amicizia. La ripubblicazione della notizia, risalente nel tempo e priva di interesse, oltre a ledere il diritto all'immagine, avrebbe violato il suo diritto all'oblio e alla riservatezza.
L'Attrice precisava che nonostante l'invio di una diffida volta ad ottenere la rimozione dell'articolo sul sito internet de “La Stampa” e il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, il 7.10.2020 aveva comunicato Controparte_1 che: a) l'articolo in questione era stato redatto e pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e, successivamente alla sua pubblicazione, legittimamente conservato nell'archivio digitale de “La Stampa” consultabile on line e, pertanto, come non fosse tenuta a procedere alla sua cancellazione;
b) di essersi attivata per la deindicizzazione dell'articolo da Google (ossia, per disabilitare l'accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca in modo che l'articolo fosse accessibile esclusivamente a chi lo ricercasse attraverso la consultazione degli archivi storici della testata). L'Attrice concludeva precisando di avere intrapreso l'azione giudiziale perché: da un lato, non aveva risposto in merito alla richiesta di risarcimento del Controparte_1 danno;
dall'altro lato, ancorché la notizia fosse divenuta meno visibile, la parziale rimozione non aveva eliminato l'illecito commesso conseguente alla ripubblicazione della notizia “Star dell'eros rischia la rissa”, per il periodo al 20.7.2019 a fine settembre 2020; a maggior ragione atteso che, dopo il tempo trascorso, la notizia non aveva più alcun interesse per alcuno e la pubblicazione violava il suo diritto all'oblio e alla riservatezza. L'Attrice concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Nel procedimento così instaurato, si costituiva la contestando Controparte_1 ogni addebito di responsabilità e chiedendo di respingersi la pretesa risarcitoria. La Società Convenuta precisava che:
- l'articolo, nel suo originario contenuto, pubblicato il 6.7.2016, era rimasto consultabile on line nel sito della testata “La Stampa” e non era mai stato oggetto di alcuna successiva ripubblicazione;
il 20.7.2019 l'articolo difatti non era stato ripubblicato ma era stato
“migrato” insieme agli altri contenuti, dal sito internet de “La Stampa”, ossia dal sistema editoriale Methode di EidosMedia al diverso sistema editoriale Polopoly di Atex di cui l'editore si era dotato;
Controparte_1
- la visibilità dell'articolo in Google e la sua indicizzazione non era dipesa dall'editore ma da Google che, tramite i propri algoritmi, esplora internet in modo automatizzato e costante alla ricerca delle informazioni pubblicate, raccogliendo i dati, estraendoli, registrandoli e organizzandoli nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione;
- in un'ottica collaborativa si era attivata affinché l'articolo fosse Controparte_1 completamente deindicizzato da Google e, difatti, ad ottobre 2020, tale articolo non era più rinvenibile fra i risultati di ricerca di Google né digitando il nome e cognome della ricorrente né digitando le parole: “star dell'eros”;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita a perché non può Controparte_1 pretendersi che gli editori, senza una sollecitazione da parte dell'interessato, si attivino in via automatica e generalizzata affinché non indicizzi più i propri articoli;
a maggior CP_3 ragione atteso che l'archiviazione e conservazione, anche on line con modalità informatiche e digitali, di articoli giornalistici pubblicati nell'esercizio del diritto di cronaca è del tutto legittima e costituzionalmente garantita come manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca;
- in ogni caso, la ricorrente non aveva offerto la prova di avere subito un danno né lo aveva quantificato.
Il Giudice di primo grado disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. e tratteneva la causa in decisione senza ammissione delle prove.
2) Con sentenza n. 1587/2024 del 13.3.2024 il Tribunale di Torino respingeva la domanda di condannandola a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compensi oltre spese generali VA e CPA come per legge.
[...]
Il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava come non fosse contestato che: a) il 6.7.2006 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Star dell'eros rischia la rissa” avente ad oggetto una vicenda che aveva coinvolto e che detto articolo Parte_1 era stato pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca;
b) dal 20.7.2019, digitando il nome della ricorrente o le parole “star dell'eros”, l'articolo compariva in 4° posizione sulla pagina Google;
c) a seguito dell'intimazione inviata dal difensore della , il 7.10.2020 Pt_1 [...] aveva rifiutato la cancellazione dell'articolo dal suo archivio Controparte_1 on line, ma al tempo stesso aveva comunicato di aver richiesto ed ottenuto la deindicizzazione dell'articolo da Google;
era stato dunque acclarato che l'articolo, nel suo originario contenuto testuale pubblicato il 6.7.2016, fosse rimasto consultabile on line nel sito della testata “La Stampa” e non era mai stato oggetto di alcuna successiva ripubblicazione;
d) il 20.7.2019 l'articolo era stato “migrato” dal sistema editoriale Methode di EidosMedia al diverso sistema editoriale Polopoly di Atex di cui l'editore
[...] si era dotato;
CP_1 e) la migrazione aveva causato la indicizzazione dell'articolo risalente al 2006 ad opera dell'algoritmo di Google che raccoglie i dati, li estrae e li organizza in modo autonomo rispetto alla testata on line. Il Giudice riteneva quindi che la posizione assunta da non fosse Controparte_1 quella di negare il diritto all'oblio della (ossia, il diritto di non vedersi nuovamente Pt_1 esposta sul web per vicende ormai passate e di nessuna rilevanza attuale) bensì quella di affermare il proprio diritto a conservare l'articolo del 2006 negli archivi on line (come fatto storico di cui la testata si era occupata e che, per ciò solo, meritava di non essere eliminato), così negando ogni responsabilità per l'indicizzazione nel 2019 dell'articolo risalente al 2006.
Aveva poi chiarito che nel caso di specie la disciplina applicabile era quella del Regolamento GDPR 2016/679 sulla protezione dei dati personali e il D. Lgs. n. 196 del 2003 attuativo del Regolamento, rilevando che la Cassazione era intervenuta con due pronunce (ordinanza n. 2893 del 31.1.2023 e n. 6806 del 7.3.2023) volte a armonizzare gli opposti interessi e, richiamati i principi in esse contenuti, concludeva ritenendo che: a) avesse diritto di conservare nel suo archivio, anche on Controparte_1 line, l'articolo del 2006 intitolato “Star dell'eros rischia la rissa”; b) nessuna responsabilità potesse essere ascritta a per non Controparte_1 aver richiesto al motore di ricerca la deindicizzazione in via preventiva dell'articolo quando si è svolta la fase di migrazione nel 2019; c) la deindicizzazione dell'articolo, già esistente sul web e mai ripubblicato ex novo, avrebbe potuto essere richiesta dalla;
Pt_1 d) non era responsabile del danno che la asseriva di Controparte_1 Pt_1 aver patito per il periodo dal 20.7.2019 al 23.9.2020, prima della avvenuta deindicizzazione;
e) si era attivata immediatamente per richiedere a la Controparte_1 CP_3 deindicizzazione in un'ottica collaborativa, benché tale iniziativa spettasse alla titolare dei dati sensibili e quindi che il comportamento tenuto escludeva ogni sua responsabilità. Il Giudice, quindi, aveva respinto la domanda precisando che non occorreva indagare la sussistenza o meno del danno non patrimoniale lamentato e ponendo le spese di lite a carico della parte attrice soccombente.
3) ha proposto appello avverso la sentenza 1587/2024 del Tribunale di Torino Pt_1 dolendosi unicamente della condanna al pagamento dele spese ritenuta ingiusta. Richiamati gli art. 91 e 92 c.p.c. l'appellante ha allegato che il Giudice ha approfondito in modo molto dettagliato la questione riguardante il diritto all'oblio e ha senza dubbio argomentato la decisione a cui è pervenuto fondandola sui presupposti delle decisioni assunte dalla Suprema Corte nel 2023 in forza delle quali non spetta all'editore preoccuparsi di non fare apparire articoli molto vecchi al pubblico, ma spetta all'interessato consultare il web per individuare l'articolo e invocarne la deindicizzazione. Ciò non di meno, poiché dette pronunce sono successive al 2021, momento in cui è stato instaurato il giudizio, il Giudice avrebbe dovuto compensare le spese ex art. 92 2° comma c.p.c. perché sarebbero state proprio dette pronunce ad introdurre il principio che sarebbe stata necessaria l'iniziativa dell'interessato per la deindicizzazione dell'articolo lesivo escludendo, in ogni caso, il risarcimento del danno non patrimoniale ritenendo interamente satisfattiva per il danneggiato la sola deindicizzazione dell'articolo.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita la eccependo Controparte_1 l'infondatezza del motivo di censura. L'appellata ha dedotto che nel caso di specie non ricorre nessuno dei presupposti idonei a giustificare l'esercizio da parte dei Giudice della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. (la soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Non solo, ma ha evidenziato che, in ogni caso, la tesi per cui si rende necessaria l'iniziativa dell'interessato per l'ottenimento della deindicizzazione dell'articolo ritenuto lesivo della propria dignità (che la Appellante individua essere l'elemento di assoluta novità giurisprudenziale) aveva già trovato ampio spazio, sia nella normativa europea e nazionale, anche pregressa al GDPR, sia in alcune pronunce della Corte di Giustizia;
e ciò, ben prima delle sentenze del 2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 5.6.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
Preliminarmente la Corte rileva che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sul presupposto della legittimità e liceità del comportamento adottato dalla Appellata
che escludono ogni sua responsabilità per i fatti allegati dalla Controparte_1 [...]
, non è stata censurata e, pertanto, è passata in giudicato e non deve essere riesaminata. Pt_1
4) L'appello è manifestamente infondato.
4.a.) Quanto alla compensazione delle spese per l'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti in giudizio, la Corte rileva che: a) la domanda della volta ad ottenere la cancellazione dell'articolo intitolato “Star Pt_1 dell'eros rischia la rissa”, pubblicato originariamente il 6.7.2006, rimasto consultabile solamente on line sul sito della testata “La Stampa” in quanto conservato all'interno del suo archivio storico, è stata respinta sul presupposto che la conservazione delle notizie ha una funzione costituzionalmente garantita;
b) la domanda volta ad accertare la responsabilità della per i Controparte_1 danni asseritamente patiti a causa della dedotta lesione del suo diritto all'oblio e alla sua riservatezza - cioè per il suo diritto di non vedersi nuovamente esposta sul web per una vicenda ormai passata e priva di rilevanza attuale - per il periodo dal 20.7.2019 (data in cui l'articolo è risultato visibile essendosi verificata una migrazione dal sito internet de “La Stampa” e dal sistema editoriale Methose di al diverso sistema editoriale CP_4 Polopoly di Atex) al 23.9.2020 (data in cui si è spontaneamente Controparte_1 attivata affinché l'articolo non fosse più rinvenibile fra i risultati di ricerca di Google qualora si fosse digitato il nome e il cognome dell'appellante o le parole “star dell'eros”), è stata respinta sul presupposto che la richiesta di deindicizzazione dell'articolo è stata formulata a dalla in un'ottica collaborativa, non appena essa aveva CP_3 Controparte_1 avuto conoscenza dell'accaduto nonostante tale iniziativa spettasse alla quale Pt_1 titolare del diritto alla privacy o all'oblio; c) la domanda risarcitoria è stata respinta in quanto assorbita dalla declaratoria di insussistenza della responsabilità della Controparte_1
La Corte ritiene dunque che alla declaratoria di rigetto integrale delle domande formulate dalla (che - si ripete - non è stata censurata) è correttamente conseguita: da un lato, Pt_1 la condanna della parte totalmente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite a favore della parte vittoriosa;
dall'altro lato, la inapplicabilità dell'art. 92 2° comma c.p.c. attesa l'insussistenza del presupposto della soccombenza reciproca, che avrebbe consentito al Giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti.
4.b) L'appellante ha altresì dedotto che la decisione del Giudice di primo grado si sarebbe fondata esclusivamente sulle decisioni innovative rese dalla Suprema Corte nel 2023 (ordinanza n. 2893 del 31.1.2023 e ordinanza n. 6806 del 7.3.2023) successivamente a quando è stato promosso il giudizio avanti al Tribunale in forza delle quali non spetta all'editore, bensì all'interessato, individuare l'articolo potenzialmente lesivo (in quanto dall'articolo emerge una descrizione della persona che, atteso il periodo di tempo trascorso, non lo riguarda più) e chiedere la deindicizzazione. A parere dell'appellante il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite ex art. 92 2° comma c.p.c. perché, proprio dette pronunce, avrebbero introdotto, per la prima volta, il principio che sarebbe stata necessaria l'iniziativa dell'interessato per ottenere la deindicizzazione dell'articolo già satisfattiva del danno non patrimoniale.
Anche questo profilo di censura non coglie nel segno.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha specificamente chiarito che la tesi per cui si rende necessaria l'iniziativa della parte interessata per ottenere la deindicizzazione di un articolo, ritenuto lesivo della persona e o della sua dignità, non è stata introdotta per la prima volta con le citate pronunce della Suprema Corte, atteso che già la disciplina europea antecedente al GDPR, contenuta nella Direttiva CE 24.10.1996 n. 46, la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, anche prima delle modifiche apportate con il D. Lgs n. 101/2018 per l'adeguamento del GDPR e alcune pronunce della Corte di Giustizia (8.12.2022 C 460) (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) si sono espresse in modo chiaro e inequivoco precisando che i diritti che spettano all'interessato debbono essere esercitati dall'interessato medesimo mediante l'attivazione di una specifica richiesta. È dunque evidente che le decisioni rese dalla Suprema Corte non sono state affatto innovative, né hanno mutato un orientamento giurisprudenziale consolidatosi precedentemente;
senza tacere il fatto che la questione trattata non può certo ritenersi caratterizzata da un profilo di novità mai esaminato prima. Del resto, la Corte ritiene dirimente il rilievo che, non solo l'appellante non ha contestato la disciplina citata dal Giudice di primo grado senza dedurre alcunché rispetto ai principi in essa contenuti in tema di deindicizzazione, che il Giudice di primo grado ha ritenuto “pienamente condivisibili” (la motivazione non è difatti stata censurata), ma non ha neppure dedotto quale sarebbe stato, a suo modo di vedere, l'orientamento precedente che la Suprema Corte, mediante le pronunce citate, avrebbe mutato.
Per quanto precede la Corte ritiene che non ricorra alcuno dei presupposti allegati dall'appellante che avrebbero potuto giustificare l'esercizio da parte del Giudice di primo grado della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. di compensare (integralmente o parzialmente) le spese di lite e, pertanto, che la declaratoria di condanna all'integrale rimborso delle spese di giudizio posta a carico della parte soccombente sia Pt_1 insuscettibile di essere riformata.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 1.101,00 a € 5.200,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1587/2024 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Torino il 13.3.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 1.923,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e VA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 23.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1186/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” promossa da: (CF residente in [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Peschiera n. 347 presso lo studio dell'Avv. Davide Bosio (CF pec che C.F._2 Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTI
Contro
CF P.VA ) in persona del Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2 Suo Procuratore Dott. , con sede in Torino Via E. Lugaro 15 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 68 presso lo studio dell'Avv. Carlo Pavesio (CF pec C.F._3
e dell'Avv. Sarah Serena Vercellone (CF Email_2
pec che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 5.6.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 4.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa di appello il qui proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1587/2024, pubbl. il 13.03.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Bosco, resa nel giudizio R.G. n. 23437/2021, depositata in Cancelleria in data 13.03.2024, mai notificata, compensare integralmente o parzialmente le spese di lite di primo grado. IN OGNI CASO: con la compensazione integrale spese e compensi del presente secondo grado di giudizio. CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'assenza di istanze istruttorie,
- in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1587/2024 del Tribunale di Torino pubblicata in data 13/3/2024;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre VA e CPA, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, avanti al Parte_1 Tribunale di Torino, chiedendone la condanna a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale stimato in € 25.000,00 subito a causa del pregiudizio derivante dalla pubblicazione sul web di una notizia dalla notevole portata offensiva e, in ogni caso, non più attuale.
L'attrice allegava che il 23.9.2020 sarebbe stata avvisata da una sua conoscente del fatto che, digitando il suo nome e cognome sul motore di ricerca Google, sarebbe apparsa - in quinta posizione - una notizia del 6.7.2006, ripubblicata il 20.7.2019 alle h. 22,07 sul sito web
“LASTAMPA.IT”, titolata “«Star dell'eros rischia la rissa”; allegava altresì che, anche solo digitando le parole “star dell'eros” nella stringa di ricerca di “Google”, la notizia appariva al quarto posto, prima e dopo svariate notizie su attrici del cinema pornografico, e che nel periodo compreso dal 20.7.2019 al 23.9.2020, l'articolo sarebbe stato “notato” da numerose persone, tra le quali quelle con cui intratteneva rapporti di lavoro e di amicizia. La ripubblicazione della notizia, risalente nel tempo e priva di interesse, oltre a ledere il diritto all'immagine, avrebbe violato il suo diritto all'oblio e alla riservatezza.
L'Attrice precisava che nonostante l'invio di una diffida volta ad ottenere la rimozione dell'articolo sul sito internet de “La Stampa” e il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, il 7.10.2020 aveva comunicato Controparte_1 che: a) l'articolo in questione era stato redatto e pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e, successivamente alla sua pubblicazione, legittimamente conservato nell'archivio digitale de “La Stampa” consultabile on line e, pertanto, come non fosse tenuta a procedere alla sua cancellazione;
b) di essersi attivata per la deindicizzazione dell'articolo da Google (ossia, per disabilitare l'accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca in modo che l'articolo fosse accessibile esclusivamente a chi lo ricercasse attraverso la consultazione degli archivi storici della testata). L'Attrice concludeva precisando di avere intrapreso l'azione giudiziale perché: da un lato, non aveva risposto in merito alla richiesta di risarcimento del Controparte_1 danno;
dall'altro lato, ancorché la notizia fosse divenuta meno visibile, la parziale rimozione non aveva eliminato l'illecito commesso conseguente alla ripubblicazione della notizia “Star dell'eros rischia la rissa”, per il periodo al 20.7.2019 a fine settembre 2020; a maggior ragione atteso che, dopo il tempo trascorso, la notizia non aveva più alcun interesse per alcuno e la pubblicazione violava il suo diritto all'oblio e alla riservatezza. L'Attrice concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Nel procedimento così instaurato, si costituiva la contestando Controparte_1 ogni addebito di responsabilità e chiedendo di respingersi la pretesa risarcitoria. La Società Convenuta precisava che:
- l'articolo, nel suo originario contenuto, pubblicato il 6.7.2016, era rimasto consultabile on line nel sito della testata “La Stampa” e non era mai stato oggetto di alcuna successiva ripubblicazione;
il 20.7.2019 l'articolo difatti non era stato ripubblicato ma era stato
“migrato” insieme agli altri contenuti, dal sito internet de “La Stampa”, ossia dal sistema editoriale Methode di EidosMedia al diverso sistema editoriale Polopoly di Atex di cui l'editore si era dotato;
Controparte_1
- la visibilità dell'articolo in Google e la sua indicizzazione non era dipesa dall'editore ma da Google che, tramite i propri algoritmi, esplora internet in modo automatizzato e costante alla ricerca delle informazioni pubblicate, raccogliendo i dati, estraendoli, registrandoli e organizzandoli nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione;
- in un'ottica collaborativa si era attivata affinché l'articolo fosse Controparte_1 completamente deindicizzato da Google e, difatti, ad ottobre 2020, tale articolo non era più rinvenibile fra i risultati di ricerca di Google né digitando il nome e cognome della ricorrente né digitando le parole: “star dell'eros”;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita a perché non può Controparte_1 pretendersi che gli editori, senza una sollecitazione da parte dell'interessato, si attivino in via automatica e generalizzata affinché non indicizzi più i propri articoli;
a maggior CP_3 ragione atteso che l'archiviazione e conservazione, anche on line con modalità informatiche e digitali, di articoli giornalistici pubblicati nell'esercizio del diritto di cronaca è del tutto legittima e costituzionalmente garantita come manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca;
- in ogni caso, la ricorrente non aveva offerto la prova di avere subito un danno né lo aveva quantificato.
Il Giudice di primo grado disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. e tratteneva la causa in decisione senza ammissione delle prove.
2) Con sentenza n. 1587/2024 del 13.3.2024 il Tribunale di Torino respingeva la domanda di condannandola a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compensi oltre spese generali VA e CPA come per legge.
[...]
Il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava come non fosse contestato che: a) il 6.7.2006 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Star dell'eros rischia la rissa” avente ad oggetto una vicenda che aveva coinvolto e che detto articolo Parte_1 era stato pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca;
b) dal 20.7.2019, digitando il nome della ricorrente o le parole “star dell'eros”, l'articolo compariva in 4° posizione sulla pagina Google;
c) a seguito dell'intimazione inviata dal difensore della , il 7.10.2020 Pt_1 [...] aveva rifiutato la cancellazione dell'articolo dal suo archivio Controparte_1 on line, ma al tempo stesso aveva comunicato di aver richiesto ed ottenuto la deindicizzazione dell'articolo da Google;
era stato dunque acclarato che l'articolo, nel suo originario contenuto testuale pubblicato il 6.7.2016, fosse rimasto consultabile on line nel sito della testata “La Stampa” e non era mai stato oggetto di alcuna successiva ripubblicazione;
d) il 20.7.2019 l'articolo era stato “migrato” dal sistema editoriale Methode di EidosMedia al diverso sistema editoriale Polopoly di Atex di cui l'editore
[...] si era dotato;
CP_1 e) la migrazione aveva causato la indicizzazione dell'articolo risalente al 2006 ad opera dell'algoritmo di Google che raccoglie i dati, li estrae e li organizza in modo autonomo rispetto alla testata on line. Il Giudice riteneva quindi che la posizione assunta da non fosse Controparte_1 quella di negare il diritto all'oblio della (ossia, il diritto di non vedersi nuovamente Pt_1 esposta sul web per vicende ormai passate e di nessuna rilevanza attuale) bensì quella di affermare il proprio diritto a conservare l'articolo del 2006 negli archivi on line (come fatto storico di cui la testata si era occupata e che, per ciò solo, meritava di non essere eliminato), così negando ogni responsabilità per l'indicizzazione nel 2019 dell'articolo risalente al 2006.
Aveva poi chiarito che nel caso di specie la disciplina applicabile era quella del Regolamento GDPR 2016/679 sulla protezione dei dati personali e il D. Lgs. n. 196 del 2003 attuativo del Regolamento, rilevando che la Cassazione era intervenuta con due pronunce (ordinanza n. 2893 del 31.1.2023 e n. 6806 del 7.3.2023) volte a armonizzare gli opposti interessi e, richiamati i principi in esse contenuti, concludeva ritenendo che: a) avesse diritto di conservare nel suo archivio, anche on Controparte_1 line, l'articolo del 2006 intitolato “Star dell'eros rischia la rissa”; b) nessuna responsabilità potesse essere ascritta a per non Controparte_1 aver richiesto al motore di ricerca la deindicizzazione in via preventiva dell'articolo quando si è svolta la fase di migrazione nel 2019; c) la deindicizzazione dell'articolo, già esistente sul web e mai ripubblicato ex novo, avrebbe potuto essere richiesta dalla;
Pt_1 d) non era responsabile del danno che la asseriva di Controparte_1 Pt_1 aver patito per il periodo dal 20.7.2019 al 23.9.2020, prima della avvenuta deindicizzazione;
e) si era attivata immediatamente per richiedere a la Controparte_1 CP_3 deindicizzazione in un'ottica collaborativa, benché tale iniziativa spettasse alla titolare dei dati sensibili e quindi che il comportamento tenuto escludeva ogni sua responsabilità. Il Giudice, quindi, aveva respinto la domanda precisando che non occorreva indagare la sussistenza o meno del danno non patrimoniale lamentato e ponendo le spese di lite a carico della parte attrice soccombente.
3) ha proposto appello avverso la sentenza 1587/2024 del Tribunale di Torino Pt_1 dolendosi unicamente della condanna al pagamento dele spese ritenuta ingiusta. Richiamati gli art. 91 e 92 c.p.c. l'appellante ha allegato che il Giudice ha approfondito in modo molto dettagliato la questione riguardante il diritto all'oblio e ha senza dubbio argomentato la decisione a cui è pervenuto fondandola sui presupposti delle decisioni assunte dalla Suprema Corte nel 2023 in forza delle quali non spetta all'editore preoccuparsi di non fare apparire articoli molto vecchi al pubblico, ma spetta all'interessato consultare il web per individuare l'articolo e invocarne la deindicizzazione. Ciò non di meno, poiché dette pronunce sono successive al 2021, momento in cui è stato instaurato il giudizio, il Giudice avrebbe dovuto compensare le spese ex art. 92 2° comma c.p.c. perché sarebbero state proprio dette pronunce ad introdurre il principio che sarebbe stata necessaria l'iniziativa dell'interessato per la deindicizzazione dell'articolo lesivo escludendo, in ogni caso, il risarcimento del danno non patrimoniale ritenendo interamente satisfattiva per il danneggiato la sola deindicizzazione dell'articolo.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita la eccependo Controparte_1 l'infondatezza del motivo di censura. L'appellata ha dedotto che nel caso di specie non ricorre nessuno dei presupposti idonei a giustificare l'esercizio da parte dei Giudice della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. (la soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Non solo, ma ha evidenziato che, in ogni caso, la tesi per cui si rende necessaria l'iniziativa dell'interessato per l'ottenimento della deindicizzazione dell'articolo ritenuto lesivo della propria dignità (che la Appellante individua essere l'elemento di assoluta novità giurisprudenziale) aveva già trovato ampio spazio, sia nella normativa europea e nazionale, anche pregressa al GDPR, sia in alcune pronunce della Corte di Giustizia;
e ciò, ben prima delle sentenze del 2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 5.6.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
Preliminarmente la Corte rileva che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sul presupposto della legittimità e liceità del comportamento adottato dalla Appellata
che escludono ogni sua responsabilità per i fatti allegati dalla Controparte_1 [...]
, non è stata censurata e, pertanto, è passata in giudicato e non deve essere riesaminata. Pt_1
4) L'appello è manifestamente infondato.
4.a.) Quanto alla compensazione delle spese per l'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti in giudizio, la Corte rileva che: a) la domanda della volta ad ottenere la cancellazione dell'articolo intitolato “Star Pt_1 dell'eros rischia la rissa”, pubblicato originariamente il 6.7.2006, rimasto consultabile solamente on line sul sito della testata “La Stampa” in quanto conservato all'interno del suo archivio storico, è stata respinta sul presupposto che la conservazione delle notizie ha una funzione costituzionalmente garantita;
b) la domanda volta ad accertare la responsabilità della per i Controparte_1 danni asseritamente patiti a causa della dedotta lesione del suo diritto all'oblio e alla sua riservatezza - cioè per il suo diritto di non vedersi nuovamente esposta sul web per una vicenda ormai passata e priva di rilevanza attuale - per il periodo dal 20.7.2019 (data in cui l'articolo è risultato visibile essendosi verificata una migrazione dal sito internet de “La Stampa” e dal sistema editoriale Methose di al diverso sistema editoriale CP_4 Polopoly di Atex) al 23.9.2020 (data in cui si è spontaneamente Controparte_1 attivata affinché l'articolo non fosse più rinvenibile fra i risultati di ricerca di Google qualora si fosse digitato il nome e il cognome dell'appellante o le parole “star dell'eros”), è stata respinta sul presupposto che la richiesta di deindicizzazione dell'articolo è stata formulata a dalla in un'ottica collaborativa, non appena essa aveva CP_3 Controparte_1 avuto conoscenza dell'accaduto nonostante tale iniziativa spettasse alla quale Pt_1 titolare del diritto alla privacy o all'oblio; c) la domanda risarcitoria è stata respinta in quanto assorbita dalla declaratoria di insussistenza della responsabilità della Controparte_1
La Corte ritiene dunque che alla declaratoria di rigetto integrale delle domande formulate dalla (che - si ripete - non è stata censurata) è correttamente conseguita: da un lato, Pt_1 la condanna della parte totalmente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite a favore della parte vittoriosa;
dall'altro lato, la inapplicabilità dell'art. 92 2° comma c.p.c. attesa l'insussistenza del presupposto della soccombenza reciproca, che avrebbe consentito al Giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti.
4.b) L'appellante ha altresì dedotto che la decisione del Giudice di primo grado si sarebbe fondata esclusivamente sulle decisioni innovative rese dalla Suprema Corte nel 2023 (ordinanza n. 2893 del 31.1.2023 e ordinanza n. 6806 del 7.3.2023) successivamente a quando è stato promosso il giudizio avanti al Tribunale in forza delle quali non spetta all'editore, bensì all'interessato, individuare l'articolo potenzialmente lesivo (in quanto dall'articolo emerge una descrizione della persona che, atteso il periodo di tempo trascorso, non lo riguarda più) e chiedere la deindicizzazione. A parere dell'appellante il Giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite ex art. 92 2° comma c.p.c. perché, proprio dette pronunce, avrebbero introdotto, per la prima volta, il principio che sarebbe stata necessaria l'iniziativa dell'interessato per ottenere la deindicizzazione dell'articolo già satisfattiva del danno non patrimoniale.
Anche questo profilo di censura non coglie nel segno.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha specificamente chiarito che la tesi per cui si rende necessaria l'iniziativa della parte interessata per ottenere la deindicizzazione di un articolo, ritenuto lesivo della persona e o della sua dignità, non è stata introdotta per la prima volta con le citate pronunce della Suprema Corte, atteso che già la disciplina europea antecedente al GDPR, contenuta nella Direttiva CE 24.10.1996 n. 46, la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, anche prima delle modifiche apportate con il D. Lgs n. 101/2018 per l'adeguamento del GDPR e alcune pronunce della Corte di Giustizia (8.12.2022 C 460) (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) si sono espresse in modo chiaro e inequivoco precisando che i diritti che spettano all'interessato debbono essere esercitati dall'interessato medesimo mediante l'attivazione di una specifica richiesta. È dunque evidente che le decisioni rese dalla Suprema Corte non sono state affatto innovative, né hanno mutato un orientamento giurisprudenziale consolidatosi precedentemente;
senza tacere il fatto che la questione trattata non può certo ritenersi caratterizzata da un profilo di novità mai esaminato prima. Del resto, la Corte ritiene dirimente il rilievo che, non solo l'appellante non ha contestato la disciplina citata dal Giudice di primo grado senza dedurre alcunché rispetto ai principi in essa contenuti in tema di deindicizzazione, che il Giudice di primo grado ha ritenuto “pienamente condivisibili” (la motivazione non è difatti stata censurata), ma non ha neppure dedotto quale sarebbe stato, a suo modo di vedere, l'orientamento precedente che la Suprema Corte, mediante le pronunce citate, avrebbe mutato.
Per quanto precede la Corte ritiene che non ricorra alcuno dei presupposti allegati dall'appellante che avrebbero potuto giustificare l'esercizio da parte del Giudice di primo grado della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. di compensare (integralmente o parzialmente) le spese di lite e, pertanto, che la declaratoria di condanna all'integrale rimborso delle spese di giudizio posta a carico della parte soccombente sia Pt_1 insuscettibile di essere riformata.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 1.101,00 a € 5.200,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1587/2024 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Torino il 13.3.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 1.923,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e VA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 23.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni