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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3547/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3547/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Nicotra Maria Alba ) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Russello Domenico) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/12/2021, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 04.09.2002, matrimonio concordatario con
[...]
, dalla cui unione erano nati due figli, di cui uno ancora minorenne, CP_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale violando il dovere di fedeltà e per avere posto in essere condotte vessatorie a danno di essa ricorrente
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di separazione ma chiedeva in riconvenzionale che la separazione venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire di aver reso intollerabile la convivenza a causa di condotte vessatorie e aggressive derivanti dalla sua sindrome depressiva, poste in essere anche nei confronti dei figli.
All'udienza presidenziale del 13.04.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, espletamento di ctu psicologica, incarico ai Servizi Sociali, al Consultorio familiare e al Servizio di neuropsichiatria infantile e prova per testi, all'udienza del 05.11.2024, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Vanno adesso esaminate le reciproche domande di addebito.
E' da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale 2 violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era gia' maturata una situazione di intollerabilita' della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01). Pertanto al fine dell'accertamento delle rispettive domande di addebito deve essere oggetto di valutazione la condotta complessiva della parti.
Ebbene, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione accusando il marito di averla trascurata e umiliata durante il matrimonio e infine per averla tradita con un'altra donna.
Il convenuto ha resistito a tale domanda deducendo che la relazione extraconiugale sarebbe iniziata quando la crisi era già in atto e che sarebbe stata la moglie a provocare la rottura a causa della sua sindrome depressiva, che la rendeva instabile e aggressiva e dell'ossessione di gelosia nei suoi confronti. Per tali circostanze, il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito nei confronti della ricorrente.
Delle due domande è fondata solo quella formulata dalla ricorrente. assume che, nel giugno 2021, insospettita dal rifiuto e dall'atteggiamento Pt_1 distaccato del marito, aveva iniziato a pensare a un possibile tradimento;
che il sospetto si era fatto più forte a seguito del ritrovamento nell'auto del marito di un documento appartenente alla figlia di tale la cui automobile Persona_1 vedeva spesso davanti all'officina di che una mattina, entrando di nascosto CP_1 nell'officina, aveva avuto conferma che il marito l'aveva tradita, scoprendolo con quella donna;
che il giorno della scoperta del tradimento era scoppiato un litigio in seguito al quale veniva condotta al pronto soccorso, dove le veniva Pt_1 refertata la diagnosi “sindrome depressiva” in soggetto con idee suicidarie.
Ebbene, la prova del tradimento si ricava dalla deposizione del teste
[...]
(fratello della ricorrente), il quale ha dichiarato: “ho iniziato a pedinare mio Tes_1 cognato dal mese di giugno 2021 e ho visto che lo stesso trascorreva le serate in compagnia di tale donna;
in una occasione mi trovavo all'interno di un ristorante che si chiama La Giara e ho visto i due che si baciavano sulla bocca;
in quel caso per discrezione non ho scattato alcuna foto però ricordo di avere scattato delle foto all'esterno del locale che ritraevano i due mentre entravano all'interno; l'episodio è avvenuto nel luglio del 2021,… i pedinamenti sono stati diversi, a volte ho visto i due in macchina mentre si scambiavano carezze e altro ma
l'episodio più eclatante è stato quello del bacio”.
Assume il ricorrente cha la relazione con la nuova e attuale compagna sarebbe
3 iniziata nell'ottobre 2021 e che la crisi coniugale tra le parti era in atto oramai da tempo.
Il convenuto ha quindi articolato prova per dimostrare che la convivenza tra le parti si trascinava nonostante il matrimonio fosse finito.
Tuttavia, l'assunto del convenuto non può ritenersi provato sulla sola base delle dichiarazioni della teste (figlia delle parti). Tes_2
Dalla deposizione della teste infatti, non emerge che tra le parti vi fosse una convivenza del tutto formale ma soltanto che la coppia viveva un periodo di litigi e incomprensioni.
Anzi, è proprio nelle dichiarazioni della stessa che trova conferma la narrazione della ricorrente, che ha imputato la rottura alla scoperta del tradimento avvenuta nel giugno 2021. La teste ha infatti confermato che, in data 2.6.2021, la madre aveva tentato il suicidio (“ è vero, io ero presente in quella occasione, in quel periodo i miei genitori vivevano sotto lo stesso tetto ma avevano già avviato le pratiche per la separazione consensuale;
ricordo che quella mattina mia madre non voleva che mio padre portasse Per_2 con sé, per una passeggiata, e per impedirglielo ha pure sbattuto mio fratello contro il vetro del laboratorio, che si è rotto;
poi mia madre è andata verso la macchina di mio padre e ha iniziato a dire “ora ti faccio vedere io cosa faccio con la macchina” e poi ha iniziato a sbattere la testa sulla vettura;
dopodichè mio padre ha chiamato i carabinieri che hanno trovato mia madre mentre continuava a sbattere la testa sulla macchina;
mia madre è stata portata all'ospedale perché aveva dei dolori ma non ricordo che avesse ferite alla testa… quando mia madre è tornata dall'ospedale ha chiesto a mio fratello di avvicinarsi a lei ma lui non ha voluto perché era molto scosso per l'episodio che si era verificato;
siccome mia madre insisteva, mio fratello a un certo punto le ha detto “ammazzati”; è stato allora che mia madre ha preso un coltello e ha fatto il gesto di infilarselo in bocca e di tagliarsi le vene;
poi è salita al piano di sopra e si è attorcigliata la testa nella corda della serranda;
mio padre ha cercato di bloccarla per evitare che si facesse male e anche mio fratello è accorso verso di lei per fermarla”).
È proprio il grave episodio confermato dalla teste che per la sua gravità rende credibile il racconto di poiché il gesto disperato della stessa si spiega se Pt_1 collegato alla scoperta del tradimento.
La narrazione di trova peraltro conferma nel fatto che lo stesso ha Pt_1 CP_1 confermato che la moglie aveva trovato, nella sua auto, la tessera della figlia di seppure adducendo la spiegazione, poco verosimile, che quest'ultima l'avesse Per_1
4 dimenticata dentro l'officina essendo la direttrice amministrativa della scuola presso cui il svolgeva attività di manutenzione. CP_1
Va infine notato come la circostanza secondo cui le parti avevano avviato da tempo le pratiche per la separazione è smentita dal fatto che il grave episodio cui si
è appena fatto è avvenuto nel giugno 2021 mentre il ricorso per separazione consensuale porta una data successiva (27.7.2021)
Alla luce di ciò, la separazione deve essere addebitata a CP_1
Quanto all'affidamento del figlio minore va rilevato che, nel corso dell'istruttoria, stante l'elevatissima conflittualità tra le parti, è stata espletata una ctu psicologica dando incarico alla dott.ssa . Persona_3
L'accertamento peritale ha confermato la sussistenza di un'alta conflittualità tra i coniugi - che ha costituito a lungo un ostacolo ad una comunicazione e condivisione genitoriale rispettosa dei bisogni dei figli - e ha messo l'accento sulla difficoltà di di distinguere il livello genitoriale dalla crisi di coppia e sulla necessità di un Pt_1 percorso psicologico volto a rendere possibile tale distinzione (“Il rapporto della
Sig.ra con i suoi figli, attualmente, è distorto dalle tensioni nei confronti dell'ex- Pt_1 coniuge. I figli, per la Sig.ra sono un mezzo per colpire l'ex partner , mantenendo Pt_1
Tes_
,così ,in vita il legame con lui. e , con le loro emozioni , la loro sofferenza e i Per_2
loro bisogni rimangono sullo sfondo mentre la scena viene interamente occupata dal conflitto coniugale. La violenza psicologica che la Signora muove sui figli è assolutamente Pt_1
inconsapevole: vorrebbe che i figli scegliessero lei al posto del padre, con l'instaurarsi di conflitti di lealtà, sentimenti di colpa, inadeguatezza e di abbandono;
con riesce nell Per_2
Tes_ intento, con , ormai ventenne, non riesce, ma determina, comunque una profonda sofferenza nella ragazza che non perde mai occasione di sottolineare di aver bisogno di sua madre. La Signora sembra essere bloccata nell'elaborazione della separazione dal Pt_1 marito senza giungere all'accettazione dell'evento, come se non riuscisse a CP_1 raggiungere quello che (1973) ha chiamato “divorzio psichico” ovvero la Per_4
possibilità di sperimentare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità a prescindere dalla presenza dell'ex marito. L ambivalenza relazionale pervade l'area della genitorialità tanto che la signora non riesce a tener conto della necessità, più forte, che sentono i figli, in mezzo
a tutto questo dolore, di poter continuare a sentirsi rassicurati, protetti e amati da entrambe le figure genitoriali. Necessario un lavoro individuale psicologico che permetta alla Sig.ra
l'elaborazione e la comprensione del fallimento del legame di coppia”). Pt_1
Il ctu ha inoltre dato atto che, nel corso dell'accertamento e dopo un iniziale
5 atteggiamento di scarsa collaborazione, la madre si è mostrata più aperta ( Pt_1
“ha accettato la proposta di provare ad aprirsi ad una modalità comunicativa diversa e maggiormente collaborativa verso il signor a vantaggio dei figli e di una serenità CP_1
generale familiare”; “La Sig.ra negli ultimi incontri e apparsa maggiormente Pt_1
collaborativa”).
In ordine al regime di affidamento dei minori, il ctu ha concluso che : “La migliore condizione di affido per , è l'affido ad entrambe le figure genitoriali , madre e padre Per_2 congiuntamente, con dimora nell'abitazione materna almeno per i prossimi sei mesi. Come è Tes_ emerso dagli incontri peritali sia sia sentono la necessita di ripristinare Per_2 rapporti costanti e continuativi sia tra loro sia con le rispettive figure genitoriali.
Considerata la fragilità di e il legame preferenziale instaurato con la madre, sebbene Per_2
alienante, lo spostamento di dimora deve essere un passaggio ultimo nella sola eventualità in cui la Sig.ra perseveri nella sua rabbia e ostilità e impedisca i rapporti Pt_1
assolutamente necessari tra padre e figlio”.
L'espletamento della ctu è stato accompagnato dal percorso seguito dalle parti innanzi al Consultorio familiare e ai Servizi Sociali.
Nelle relazioni trasmesse dal Consultorio al Tribunale si dà atto di un andamento positivo degli incontri genitori-figli (“In conclusione del trascorso periodo di osservazione l'andamento degli incontri, a parere del servizio, è apparso positivo, sia pur con alternanza di momenti di incomprensioni ed irrigidimento nelle rispettive posizioni, lamentate da entrambe i genitori”).
Anche i Servizi Sociali del Comune di Favara, nella relazione del 30.10.2024, hanno evidenziato un “miglioramento nel percorso seguito dalle parti pur sottolineando che il conflitto non può dirsi superato…Sulla base di quanto osservato e approfondito durante gli incontri con i genitori del minore si sono evidenziate ancora delle criticità legate ad una conflittualità di coppia che, seppur entrambi gli interessati si sforzino di limitare, di fatto, in particolari occasioni, appare emergere e condizionare l'organizzazione pratica e, di conseguenza, anche la serenità familiare. Le scriventi hanno evidenziato dei cambiamenti nell'assetto della coppia genitoriale che, durante il periodo trascorso, ha cercato di mantenere gli impegni assunti, semplificando di fatto anche l'organizzazione quotidiana del minore
Permangono comunque delle resistenze che entrambi gli interessati lamentano a Per_2 carico dell'altro, sia in merito alla comunicazione tra i genitori che alla mancanza di una certa elasticità che, al di là della sussistenza di precise disposizioni, finalizzate alla regolamentazione dell'affidamento del minore, risulta indispensabile per fronteggiare le
6 esigenze sopraggiunte, sempre in funzione del benessere di . Per_2
Alla luce di tali conclusioni, ritiene il Collegio che la soluzione migliore nel caso in esame sia quella dell'affido condiviso in favore di entrambi i genitori.
Il minore deve quindi essere affidato congiuntamente a entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il padre, condividendo i suggerimenti del ctu, potrà incontrare il figlio tre volte a settimana, prelevandolo da scuola;
verrà accompagnato all' (essendo affetto da sindrome di Per_2 Pt_2
West) una settimana dalla mamma e una settimana dal papà; nella settimana che il padre accompagnerà all'Aias sarà la mamma ad accompagnarlo in palestra e, Per_2 viceversa, quando sarà la mamma ad accompagnarlo all'Aias, sarà il padre ad accompagnare in palestra;
dormirà a casa del padre e della sorella a Per_2 Per_2 settimane alterne, quindi ogni 15 giorni a partire dal sabato a pranzo (pranzo incluso) alla domenica prima di cena;
inoltre il padre trascorrerà con il minore un periodo continuativo da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Tenuto conto delle conclusioni del ctu e della relazione del Consultorio familiare del 5.11.2024, nella quale si dà atto della difficoltà di di instaurare in canale di Pt_1 comunicazione con il marito e del fatto che il percorso volto a eliminare la sovrapposizione del conflitto genitoriale sul rapporto con i figli non è ancora concluso, appare opportuno confermare la presa in carico del nucleo familiare – già disposta in fase istruttoria- da parte del Consultorio familiare territorialmente competente, per un periodo di 6 mesi, col compito di:
- monitorare l'andamento del rapporto e di guidare la coppia verso un percorso che elimini la sovrapposizione della crisi coniugale con il livello genitoriale, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da uno dei genitori mediante la trasmissione alla Procura
7 della Repubblica e al Giudice Tutelare in sede di apposita relazione;
- segnalare inoltre la necessità di adottare eventuali misure scaduto l'indicato termine di 6 mesi.
Passando agli aspetti di carattere patrimoniale, tenuto conto che provvede CP_1 in natura al mantenimento della figlia maggiorenne, si ritiene congruo disporre che trattenga interamente l'assegno unico percepito per il figlio e che Pt_1 Per_2 versi alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che contribuisca, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Inoltre, deve confermarsi l'obbligo in capo al convenuto di provvedere in natura al mantenimento della figlia con lui convivente in quanto la stessa, sebbene Tes_2 maggiorenne, non è ancora autonoma.
Va poi rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto della manifestata capacità lavorativa della stessa e degli esborsi che il convenuto dovrà sostenere per il mantenimento dei figli.
Tenuto conto che si è trasferita con il figlio in una dimora diversa dalla casa Pt_1 coniugale, quest'ultima deve essere assegnata a figlia con lui convivente. CP_1
Le spese di lite, comprese quelle del sub procedimento, devono essere compensate tenuto conto da un lato della soccombenza di sulla domanda di addebito e CP_1 dall'altro, dell'atteggiamento inizialmente poco collaborante di nella ripresa Pt_1 dei rapporti tra padre e figlio, che ha dato luogo all'incarico di diversi enti.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 19/03/1977 e nato ad [...] il [...] con Controparte_1 addebito a carico di quest'ultimo
8 affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica il Consultorio familiare del Comune di Favara del compito di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, a -che Parte_1 tratterrà l'assegno unico spettante per l'assegno di euro 150,00, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
inoltre dovrà provvedere in natura al mantenimento della figlia CP_1 Tes_2
assegna l'uso della casa coniugale a e alla figlia che con lui convive;
CP_1
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'Erario
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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