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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA AL Presidente dott. RA De MU Giudice relatore ed estensore dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento al ruolo generale al n° 976/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 26.2.2025 da
, nato a [...] il [...], con l'avv. GRASSO Parte_1
GIACOMO ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex artt. 143 e 147 c.c.;
b) ordinare alla Sig.ra di lasciare definitivamente la casa coniugale, CP_1 entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, trasferendo altrove la propria residenza e portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, al difensore antistatario”. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.2025 il ricorrente a chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione personale dalla moglie, CP_1 esponendo che il matrimonio è stato celebrato in data 24.10.2024 in Abano Terme
(PD), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Abano Terme al n. 31 parte I dell'anno 2024.
Il ricorrente ha allegato a sostegno:
- di aver iniziato la convivenza con la resistente poco dopo essersi conosciuti, nel marzo del 2024, nell'unità immobiliare in locazione al ricorrente e alla di lui madre, abitazione sita in Abano Terme (PD), via Calle Pace n. 95;
-che la coabitazione procedeva serena e nell'ottobre 2024 le parti contraevano matrimonio civile;
-che la settimana successiva alla celebrazione del matrimonio, si CP_1 allontanava dalla casa familiare senza alcuna giustificazione, rendendosi irreperibile ai numerosi tentativi del coniuge di avere contatti telefonici;
-che, dopo alcune settimane, la resistente chiedeva telefonicamente al marito l'invio di alcune somme di denaro per poter acquistare medicinali e poter rincasare;
le richieste si reiteravano e venivano di volta in volta soddisfatte dal che Parte_1 provvedeva anche a chiedere un prestito alla sorella al fine di inviare il denaro alla moglie;
- che non ha mai fatto ritorno a casa dal novembre 2024. CP_1
-che, a dicembre 2024, il ricorrente riceveva dall'utenza telefonica di CP_1 la notizia che quest'ultima “era stata sequestrata da parte di presunti “strozzini” e che, con il pagamento immediato di quanto richiesto, ne avrebbe ottenuto la liberazione in un luogo prestabilito” e versava, pertanto, ulteriori € 300,00 alla moglie, recandosi nel luogo indicato ma non rinvenendo nessuno;
-che recentemente il ricorrente si avvedeva che già nello scorso novembre 2024
[...] pubblicava sui propri social network fotografie con un diverso uomo. CP_1
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia di separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
l'ordine alla moglie di lasciare la casa coniugale portando altrove la residenza e i propri effetti personali;
con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Con decreto in data 10.3.2025 veniva fissata udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
All'udienza del 10.10.2025 compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di separarsi e confermava quanto già esposto negli atti depositati;
nessuno compariva per la convenuta e, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle specifiche allegazioni del ricorrente e da quanto confermato all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. emerge chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie, allegando la violazione da parte della resistente del dovere di coabitazione (essendosi quest'ultima allontanata senza spiegazioni dalla casa familiare senza comunicare il luogo di trasferimento e le ragioni dello stesso) e di assistenza materiale e morale
(avendo la moglie chiesto trasferimenti di denaro al fine di fare ritorno a casa, ma di fatto mai facendovi rientro).
La domanda è fondata.
Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 10.10.2025 e dalla documentazione depositata in atti (docc. 4-5) risulta provato l'allontanamento immotivato della moglie dalla casa familiare, avendo il ricorrente prodotto messaggistica intercorsa con la resistente da cui emerge che la stessa, a distanza di una sola settimana dalla celebrazione del matrimonio, si era allontanata e riferiva al marito di trovarsi altrove senza fornire alcuna spiegazione né indicazione in merito;
dalla medesima documentazione risulta che la chiedeva l'invio di denaro, CP_1
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giustificando la richiesta con la necessità di disporre delle somme necessarie per fare ritorno a casa, ma sistematicamente evitando di fornire informazioni precise circa la propria posizione e circa i tempi del rientro (mai concretizzatosi). Inoltre, la stessa risultava aver aggiornato i propri social network con una foto scattata con il presunto nuovo compagno già nel novembre 2024, appena un mese dopo le nozze con
. Parte_1
Per consolidata giurisprudenza: “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (da ultimo Cass. 15.1.2020 n.
648).
Nel caso di specie, la circostanza che la abbia abbandonato la casa CP_1 coniugale solo la settimana successiva alle nozze, senza indicare il nuovo luogo di domicilio, è stata provata. Risulta parimenti provata anche la violazione del dovere di sostegno morale e materiale in quanto ella, allontanatasi ingiustificatamente, chiedeva al marito plurimi versamenti di denaro al fine di fare ritorno all'abitazione, illudendolo di un prossimo rientro, senza che questo sia mai avvenuto e risultando al contrario che ella, nel frattempo, abbia trovato un nuovo compagno.
Per quanto esposto deve essere accolta la domanda di addebito della separazione alla resistente.
Domande relative alla casa coniugale
Quanto alle domande svolte da parte ricorrente in relazione alla casa coniugale, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
Sul punto occorre ricordare che nei procedimenti di separazione e divorzio è prevista la pronuncia di assegnazione della casa coniugale solo in presenza e a tutela della prole come disposto dall'art. 337 sexies c.c.
In assenza di prole, la disciplina della casa coniugale resta sottoposta al rito ordinario e alle norme ordinarie sulla proprietà.
Le spese di lite
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In ragione della pronuncia di addebito, le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, si ritiene di applicare i valori medi ivi previsti per le fasi di studio (€. 919,00) e introduttiva (€. 777,00) e i valori minimi per la fase istruttoria (€. 840,00) essendosi l'attività per tale fase limitata alla sola indicazione delle prove offerte, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ABANO TERME di annotare la sentenza nei registri (atto n° 31, Parte I, anno 2024 del registro degli atti di matrimonio);
3) accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
4) condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. CP_1
2.536,00, oltre IVA, cpa e spese come legge, a distrarsi a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice est.
RA De MU
Il Presidente
IA AL
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