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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1551/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.06.2025 da , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
RO TA e , rappresentata e difesa dall'avv.to MERCANTILE CP_1
UMBERTO, dalla cui unione sono nati i figli NN (il 10.10.2008) e (il 07.04.2014), tendente Per_1 ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise in data 24.06.2006; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione personale raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 09.07.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. “I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e saranno collocati in maniera prevalente presso la madre in Marcianise (CE) alla via Caltanissetta n. 21/23, dove avranno la residenza;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. La casa familiare sita in Marcianise (CE), alla via Caltanissetta n. 21/23, di proprietà esclusiva del signor
è assegnata alla signora;
Parte_1 CP_1
4. Il padre potrà tenere con sé i figli con ampia libertà e previo accordo con gli stessi e con la madre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, che non gli consentono di stabilire giorni fissi, orari e week end in maniera fissa, nonché con le esigenze scolastiche ed altri impegni dei figli e della madre:
• due pomeriggi a settimana, quando non trascorreranno con lui il weekend, ed un pomeriggio nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lui, con preavviso di almeno 24 ore, prelevandoli presso la loro abitazione all'uscita da scuola e dovrà riaccompagnarli entro le ore 21.00;
• due weekend al mese, dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 21.00;
• I figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e Capodanno con l'altro; sempre ad anni alterni, trascorreranno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; potranno trascorrere col padre due settimane di vacanza nel periodo estivo, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il giorno del compleanno sarà diviso tra entrambi i genitori;
• Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
• Si precisa che il regime delle frequentazioni potrà subire variazioni in relazione alle esigenze lavorative del padre, fermo restando il recupero dei giorni di visita persi;
5. Il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400/00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese extra e scolastiche, mediche, sportive e ludiche;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora
CP_1
6. A parziale modifica di quanto previsto in sede di separazione ed al fine di salvaguardare i rapporti tra gli ex coniugi nell'interesse superiore dei figli minori, la sig.ra si dichiara disponibile ad accettare la CP_1 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) anziché 20.000/00 (ventimila/00), impegnandosi il signor Parte_1
a versarle tale somma entro la data del l'1.1.2028;
[...]
7. Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
8. Spese legali compensate.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise il 24.06.2006 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02.02.1983, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 76, parte II, serie A, anno 2006);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1551/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.06.2025 da , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
RO TA e , rappresentata e difesa dall'avv.to MERCANTILE CP_1
UMBERTO, dalla cui unione sono nati i figli NN (il 10.10.2008) e (il 07.04.2014), tendente Per_1 ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise in data 24.06.2006; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione personale raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 09.07.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. “I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e saranno collocati in maniera prevalente presso la madre in Marcianise (CE) alla via Caltanissetta n. 21/23, dove avranno la residenza;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. La casa familiare sita in Marcianise (CE), alla via Caltanissetta n. 21/23, di proprietà esclusiva del signor
è assegnata alla signora;
Parte_1 CP_1
4. Il padre potrà tenere con sé i figli con ampia libertà e previo accordo con gli stessi e con la madre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, che non gli consentono di stabilire giorni fissi, orari e week end in maniera fissa, nonché con le esigenze scolastiche ed altri impegni dei figli e della madre:
• due pomeriggi a settimana, quando non trascorreranno con lui il weekend, ed un pomeriggio nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lui, con preavviso di almeno 24 ore, prelevandoli presso la loro abitazione all'uscita da scuola e dovrà riaccompagnarli entro le ore 21.00;
• due weekend al mese, dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 21.00;
• I figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e Capodanno con l'altro; sempre ad anni alterni, trascorreranno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; potranno trascorrere col padre due settimane di vacanza nel periodo estivo, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il giorno del compleanno sarà diviso tra entrambi i genitori;
• Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
• Si precisa che il regime delle frequentazioni potrà subire variazioni in relazione alle esigenze lavorative del padre, fermo restando il recupero dei giorni di visita persi;
5. Il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400/00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese extra e scolastiche, mediche, sportive e ludiche;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora
CP_1
6. A parziale modifica di quanto previsto in sede di separazione ed al fine di salvaguardare i rapporti tra gli ex coniugi nell'interesse superiore dei figli minori, la sig.ra si dichiara disponibile ad accettare la CP_1 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) anziché 20.000/00 (ventimila/00), impegnandosi il signor Parte_1
a versarle tale somma entro la data del l'1.1.2028;
[...]
7. Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
8. Spese legali compensate.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise il 24.06.2006 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
02.02.1983, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 76, parte II, serie A, anno 2006);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso