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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 902 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare;
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DOGANA 820 C.F._2
47826 VERUCCHIO, giusta procura dell'08.05.2022; attore nei confronti di
(C.F. , non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
««Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo contro la Sig.ra
e, comunque, la mancata preventiva escussione del patrimonio della società Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare trascritto Controparte_2 in data 30.05.2022 reg. gen. 10170 - reg. part 7106 (cfr. doc.2), ordinandone la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato, quale procuratore antistatario, per spese anticipate ed onorari non riscossi, e condanna di Controparte_1 al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc.»».
[...]
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. cita in giudizio ex artt. 616 c.p.c. la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito nei confronti della
[...] medesima e dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare notificato in data
17.05.2022 (trascritto in data 30.05.2022, reg. gen. 10170, reg. part 7106 (doc. 2).
1.1. L'attrice espone che la società si affermava creditrice dell'importo di € CP_1
131.101,63, nei confronti della società e che pignorava l'immobile di proprietà di lei CP_2 opponente, quale socia accomandante, ubicato nel Comune di Borghi, foglio 32, particella 468, sub. 1.
1.2. Veniva promossa l'azione esecutiva (R.G.E. n. 104/2022) e l'odierna opponente si opponeva con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché deduceva la violazione dell'obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale (doc.
6 attrice) e chiedeva il risarcimento del danno da lite temeraria.
Con ordinanza del 30.11.2023, il G.E. sospendeva l'esecuzione, fissando termine di 90 giorni per l'instaurazione della causa di merito (doc. 7).
2.1. Nella presente sede di merito, la controparte -soggetto precettante e creditore procedente- non si è costituita, così che, dichiarata contumace, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono.
2. L'opposizione va accolta.
2.2. Il convincimento espresso in sede cautelare dal Giudice dell'esecuzione va condiviso: “deve osservarsi che il procedente non ha titolo esecutivo nei confronti dell'esecutata, potendo la sentenza di condanna di una società in accomandita semplice essere utilizzata esclusivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ovvero i soci accomandatari, ex art. 2313 c.c. […] Sotto altro profilo, non può essere accertata nella presente sede la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c., richiedendo tale accertamento un ordinario giudizio di cognizione, non potendo in caso contrario la procedente agire in executivis nei confronti della socia accomandante. In ultimo, non pare rispettato neppure il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, essendo la notifica dell'atto di precetto in luogo in cui la società “non risulta pervenuta”
2 insufficiente al fine di ritenere che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le pretese della procedente. (cfr. ordinanza 30.11.2023, doc. 7).
2.3. Come documentato dalla visura camerale in atti (doc. 3), l'attrice è socia accomandante della società “ . Controparte_2
A norma dell'art. 2313 c.c.: “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. [...]”.
Ai sensi dell'art. 2320 c.c., il socio accomandante assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali solo qualora “contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisoria o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11250 del 31.05.2016, richiamata in Trib. Bologna, sez.
IV, n. 517 del 27.02.2019).
2.4. Stante la natura sommaria del procedimento cautelare, il Giudice dell'esecuzione aveva opportunamente rimesso al giudizio di merito l'accertamento relativo alla perdita del beneficio ex art. 2320 c.c.
In sede di opposizione all'esecuzione, la difesa di sosteneva la legittimità della Controparte_1 propria azione esecutiva addebitando all'odierna opponente il compimento di “atti Parte_1 dispositivi” per conto della società che avrebbero comportato la perdita del beneficio della responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2320 c.c.
2.5. A sostegno di tale assunto, la difesa produceva i verbali di rilascio dell'immobile censito al
Catasto del Comune di Borghi al foglio 31, part. 80, sub. 5, redatti dall'Ufficiale Giudiziario in data 13.09.2011 e 19.10.2011, entrambi sottoscritti dalla opinando nel senso che tale Parte_1 firma del verbale di rilascio fosse da qualificare in termini di atto “a contenuto decisorio”, idoneo cioè ad assoggettare l'odierna opponente al medesimo regime di responsabilità illimitata dell'accomandatario (pag. 4 comparsa di risposta R.G. 104-1/2022). CP_1
2.6. In realtà, ai fini della qualificazione come “a contenuto decisorio”, l'atto gestorio deve interessare sia i rapporti interni, incidendo significativamente sull'attività degli amministratori, che i rapporti esterni alla società, influendo sull'autonomia decisionale degli accomandatari (Corte appello Brescia, sez. I, sent. n. 125 del 2.02.2022).
3 La sottoscrizione dei verbali non assume alcuna connotazione nei termini intesi dalla convenuta opposta in sede cautelare, tenuto conto che la persona che si trovava nei locali, nel caso di specie l'odierna opponente, aveva l'obbligo di collaborare con l'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del provvedimento giudiziale.
2.7. In ogni caso, la controparte restava contumace e non forniva elementi nuovi e diversi rispetto a quanto già sopra esaminato.
2.8. La questione è, di per sé assorbente, giova comunque tenere conto che, quanto alla previa escussione del patrimonio sociale, va condiviso il convincimento espresso dal Giudice dell'esecuzione non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'incapienza, la mera produzione del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di precetto.
Si rammenta che, nel caso di società in accomandita semplice, incombe sul creditore pignorante dimostrare l'effettiva incapienza del patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, sent. n.
28709 del 16.12.2020) e, come detto, la parte convenuta opposta nulla aggiungeva rispetto a quanto correttamente scrutinato in sede cautelare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non si ravvisano invece i presupposti per condannare il convenuto per lite temeraria, tenuto conto del contegno omissivo connesso alla mancata costituzione.
3.1. La richiesta di cancellare la trascrizione dell'atto di pignoramento formulata dalla difesa dovrà essere rimessa al Giudice dell'esecuzione immobiliare, dovendo quest'ultimo procedere alle statuizioni ulteriori circa l'esito della procedura di espropriazione forzata che al momento risulta sospesa.
P.Q.M.
rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto in capo a
[...] di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dell'atto di Controparte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 17.05.2022 (R.G.E. n. 104/2022); condanna a corrispondere, in favore dell'avv. Controparte_1
Augusto Grandi, procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in € 786,00
4 per esborsi ed in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 902 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare;
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DOGANA 820 C.F._2
47826 VERUCCHIO, giusta procura dell'08.05.2022; attore nei confronti di
(C.F. , non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
««Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo contro la Sig.ra
e, comunque, la mancata preventiva escussione del patrimonio della società Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare trascritto Controparte_2 in data 30.05.2022 reg. gen. 10170 - reg. part 7106 (cfr. doc.2), ordinandone la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato, quale procuratore antistatario, per spese anticipate ed onorari non riscossi, e condanna di Controparte_1 al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc.»».
[...]
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. cita in giudizio ex artt. 616 c.p.c. la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito nei confronti della
[...] medesima e dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare notificato in data
17.05.2022 (trascritto in data 30.05.2022, reg. gen. 10170, reg. part 7106 (doc. 2).
1.1. L'attrice espone che la società si affermava creditrice dell'importo di € CP_1
131.101,63, nei confronti della società e che pignorava l'immobile di proprietà di lei CP_2 opponente, quale socia accomandante, ubicato nel Comune di Borghi, foglio 32, particella 468, sub. 1.
1.2. Veniva promossa l'azione esecutiva (R.G.E. n. 104/2022) e l'odierna opponente si opponeva con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché deduceva la violazione dell'obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale (doc.
6 attrice) e chiedeva il risarcimento del danno da lite temeraria.
Con ordinanza del 30.11.2023, il G.E. sospendeva l'esecuzione, fissando termine di 90 giorni per l'instaurazione della causa di merito (doc. 7).
2.1. Nella presente sede di merito, la controparte -soggetto precettante e creditore procedente- non si è costituita, così che, dichiarata contumace, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono.
2. L'opposizione va accolta.
2.2. Il convincimento espresso in sede cautelare dal Giudice dell'esecuzione va condiviso: “deve osservarsi che il procedente non ha titolo esecutivo nei confronti dell'esecutata, potendo la sentenza di condanna di una società in accomandita semplice essere utilizzata esclusivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ovvero i soci accomandatari, ex art. 2313 c.c. […] Sotto altro profilo, non può essere accertata nella presente sede la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c., richiedendo tale accertamento un ordinario giudizio di cognizione, non potendo in caso contrario la procedente agire in executivis nei confronti della socia accomandante. In ultimo, non pare rispettato neppure il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, essendo la notifica dell'atto di precetto in luogo in cui la società “non risulta pervenuta”
2 insufficiente al fine di ritenere che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le pretese della procedente. (cfr. ordinanza 30.11.2023, doc. 7).
2.3. Come documentato dalla visura camerale in atti (doc. 3), l'attrice è socia accomandante della società “ . Controparte_2
A norma dell'art. 2313 c.c.: “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. [...]”.
Ai sensi dell'art. 2320 c.c., il socio accomandante assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali solo qualora “contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisoria o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11250 del 31.05.2016, richiamata in Trib. Bologna, sez.
IV, n. 517 del 27.02.2019).
2.4. Stante la natura sommaria del procedimento cautelare, il Giudice dell'esecuzione aveva opportunamente rimesso al giudizio di merito l'accertamento relativo alla perdita del beneficio ex art. 2320 c.c.
In sede di opposizione all'esecuzione, la difesa di sosteneva la legittimità della Controparte_1 propria azione esecutiva addebitando all'odierna opponente il compimento di “atti Parte_1 dispositivi” per conto della società che avrebbero comportato la perdita del beneficio della responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2320 c.c.
2.5. A sostegno di tale assunto, la difesa produceva i verbali di rilascio dell'immobile censito al
Catasto del Comune di Borghi al foglio 31, part. 80, sub. 5, redatti dall'Ufficiale Giudiziario in data 13.09.2011 e 19.10.2011, entrambi sottoscritti dalla opinando nel senso che tale Parte_1 firma del verbale di rilascio fosse da qualificare in termini di atto “a contenuto decisorio”, idoneo cioè ad assoggettare l'odierna opponente al medesimo regime di responsabilità illimitata dell'accomandatario (pag. 4 comparsa di risposta R.G. 104-1/2022). CP_1
2.6. In realtà, ai fini della qualificazione come “a contenuto decisorio”, l'atto gestorio deve interessare sia i rapporti interni, incidendo significativamente sull'attività degli amministratori, che i rapporti esterni alla società, influendo sull'autonomia decisionale degli accomandatari (Corte appello Brescia, sez. I, sent. n. 125 del 2.02.2022).
3 La sottoscrizione dei verbali non assume alcuna connotazione nei termini intesi dalla convenuta opposta in sede cautelare, tenuto conto che la persona che si trovava nei locali, nel caso di specie l'odierna opponente, aveva l'obbligo di collaborare con l'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del provvedimento giudiziale.
2.7. In ogni caso, la controparte restava contumace e non forniva elementi nuovi e diversi rispetto a quanto già sopra esaminato.
2.8. La questione è, di per sé assorbente, giova comunque tenere conto che, quanto alla previa escussione del patrimonio sociale, va condiviso il convincimento espresso dal Giudice dell'esecuzione non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'incapienza, la mera produzione del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di precetto.
Si rammenta che, nel caso di società in accomandita semplice, incombe sul creditore pignorante dimostrare l'effettiva incapienza del patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, sent. n.
28709 del 16.12.2020) e, come detto, la parte convenuta opposta nulla aggiungeva rispetto a quanto correttamente scrutinato in sede cautelare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non si ravvisano invece i presupposti per condannare il convenuto per lite temeraria, tenuto conto del contegno omissivo connesso alla mancata costituzione.
3.1. La richiesta di cancellare la trascrizione dell'atto di pignoramento formulata dalla difesa dovrà essere rimessa al Giudice dell'esecuzione immobiliare, dovendo quest'ultimo procedere alle statuizioni ulteriori circa l'esito della procedura di espropriazione forzata che al momento risulta sospesa.
P.Q.M.
rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto in capo a
[...] di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dell'atto di Controparte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 17.05.2022 (R.G.E. n. 104/2022); condanna a corrispondere, in favore dell'avv. Controparte_1
Augusto Grandi, procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in € 786,00
4 per esborsi ed in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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