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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 13 gennaio 2025, esaurita la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di conSIlio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 14 settembre 1954, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Monteprandone (AP), Largo XXIV Maggio n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Alteo Liberati, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
- opponenti -
e
(P. IVA: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 delegato dott. con sede a Torino, in Corso Orbassano, n. 367, Controparte_2 elettivamente domiciliata a Roma, in Via Virgilio n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende giusta procura notarile
Notaio del 09.07.2020 (registrata in data 09.07.2020 presso Persona_1
l'Ufficio Territoriale Atti, Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino,
Direzione Provinciale I al n. 26147 serie 1T) in calce al decreto ingiuntivo
1 opposta, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, (d'ora in Controparte_1 Contr poi, per comodità, anche solo “ ” o la “ ) ha chiesto ed ottenuto il CP_3 decreto ingiuntivo n. 884/2022 nei confronti di e Parte_1 Pt_2
con cui è stato intimato a questi ultimi il pagamento della somma di €
[...]
9.284,54, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 10 agosto 2022 e notificato in data 8 settembre 2022, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato rituale opposizione mediante atto di citazione, con il quale, Contr convenendo in giudizio l'ingiungente , hanno chiesto all'intestato
Tribunale “preliminarmente, in rito, autorizzare gli odierni attori in opposizione alla chiamata del terzo - ex art. 106 c.p.c. - nei confronti del SI. ed Controparte_4 invece “nel merito accertare e dichiarare il SI. come sopra Controparte_4 generalizzato, debitore principale in relazione al contratto di finanziamento n.
5360976 stipulato fra la Sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e – per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 884/2022 del 10/08/2022, in relazione al procedimento civile n.
2354/2022 R.G., presso l'intestato Tribunale, nei confronti degli odierni attori in opposizione, SI.ri e , con vittoria di spese e Parte_1 Parte_2 competenze di lite. Contr Si è ritualmente costituita in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni:” a) in via preliminare, alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 884/2022; b) in via principale e nel merito, per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 884/2022
2 perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo;
c) sempre nel merito, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare per lite temeraria la Sig.ra e Parte_1 il Sig. in solido, al risarcimento dei danni subiti da Parte_2 Controparte_1 da liquidarsi d'ufficio dal Giudice anche in via equitativa;
d) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare i Sigg.
e al pagamento della somma di € 9.284,54 o alla Parte_1 Parte_2 minore o maggiore somma eventualmente accertata dal Giudice in corso di causa. e)
Con vittoria di spese processuali, oltre compensi, rimborso spese forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta degli opponenti di chiamata in causa del terzo ed accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto, il precedente titolare del procedimento ha assegnato all'odierna opposta termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 14 novembre 2023.
A tale udienza, il precedente titolare del procedimento, rilevato l'avvenuto deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza solo da parte opposta, che ha anche allegato verbale negativo di mediazione e ritenuta l'opportunità di fissare nuova udienza al fine di verificare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, ha rinviato la causa all'udienza del 20 marzo 2024, differita poi dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024, al giorno 27 maggio 2024.
Concessi, su richiesta di parte opponente, i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, attesa l'irrilevanza ai fini del decidere dell'unico capitolo di prova articolato dall'opponente e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
3 Come anticipato, la vicenda fattuale oggetto della presente controversia trae origine dal decreto n. 884/2022, emesso in favore della con il quale CP_3 il Tribunale di Teramo ha ingiunto a , in qualità di debitrice Parte_1 principale, ed a in qualità di fideiussore, il pagamento in solido Parte_2 della somma di € 9.284,54 (oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge).
A sostegno dell'opposizione, i SI.ri e hanno Pt_1 Pt_2 rappresentato che:
- il decreto ingiuntivo opposto si fonda sul contratto di finanziamento n.
5360976, concesso dalla alla SI.ra per l'acquisto CP_3 Pt_1 dell'autovettura Fiat Grande Punto Street 1.4 Easypower 77CV, telaio n.
OP326097, con il SI. quale fideiussore;
Pt_2
- successivamente all'acquisto della predetta automobile, la SI.ra Pt_1 ha concluso con il proprio figlio, il SI. contratto di Controparte_4 accollo, mediante il quale quest'ultimo si è obbligato a pagare le rate mensili del predetto finanziamento, dietro presa in consegna dell'automobile oggetto di finanziamento;
- successivamente, il SI. ha rivenduto l'autovettura oggetto del CP_4 contratto di finanziamento ed essa SI.ra , avendo appreso del Pt_1 mancato pagamento delle rate da parte del figlio, ha presentato denuncia- querela, da cui è scaturito il procedimento penale n. 1237/2021 R.G.N.R., pendente avanti al Tribunale di Salerno;
- di conseguenza, il reale debitore principale della Banca opposta deve essere individuato nella persona del SI. (in relazione al quale Controparte_4 infatti gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c., richiesta rigettata dal precedente titolare del procedimento).
La Banca, costituendosi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, in quanto pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto, con richiesta di conferma integrale del decreto ingiuntivo e di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Premessi così i fatti controversi, deve rilevarsi come gli odierni opponenti nulla hanno eccepito con riguardo alla validità del contratto di finanziamento n. 5360976 stipulato dalla SI.ra con la Banca, con Pt_1
4 conseguente operatività del principio di non contestazione consacrato dall'art. 115 c.p.c. circa l'esistenza e la validità del predetto rapporto negoziale, peraltro versato in atti sin dalla fase monitoria.
Infatti, gli opponenti si sono limitati ad affermare l'esistenza di un fatto astrattamente impeditivo del rapporto obbligatorio - quale l'esistenza di un asserito contratto di accollo stipulato fra la SI.ra ed il di lei figlio, il Pt_1 SI. - che avrebbe previsto l'obbligo, a carico di quest'ultimo, Controparte_4 di pagare le rate del contratto di finanziamento concesso dalla alla madre CP_3 odierna opponente.
Senonché, l'esistenza di tale negozio di accollo è stata meramente e genericamente soltanto affermata ed assolutamente non provata, essendosi infatti i SI.ri e limitati a versare in atti una denuncia - querela, Pt_1 Pt_2 senza depositare alcun contratto di accollo o comunque senza offrire di provare l'esistenza di tale negozio.
A ciò si aggiunga la dirimente considerazione secondo cui, anche nel caso in cui fosse stata dimostrata l'esistenza di tale contratto, in ogni caso, si sarebbe trattato, necessariamente, di un accollo interno e, come tale, vincolante esclusivamente fra l'eventuale accollante (il SI. ) e l'eventuale Controparte_4 accollato/debitore principale (ossia la SI.ra , odierna parte Pt_1 Contr opponente), e quindi improduttivo di effetti nei confronti del creditore .
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che l'accollo, come efficacemente compendiato da ultimo nella sentenza di Cass. Civ., Sez. II, n. 17596 del 21 agosto 2020, può essere interno ovvero esterno, e quest'ultimo può essere cumulativo o liberatorio, “fermo restando che, anche nell'ipotesi in cui l'accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo”; dunque, deve “ribadirsi che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto. L'art. 1273 c.c. disciplina il solo accollo c.d. esterno, quello destinato cioè ad esplicare effetti nei confronti del creditore per una specifica volontà in tale senso delle parti contraenti. L'accollo interno
o semplice, invece, è destinato ad esaurire i propri effetti tra debitore originario e terzo assuntore. Il silenzio del legislatore viene giustificato considerando che quest'ultima figura di accollo viene inserita nell'ambito dei principi generali in materia di contratti.
La distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall'adesione o meno del
5 creditore alla convenzione di accollo. In mancanza di tale adesione, l'accollo produce solo l'effetto di obbligare l'accollante a tenere indenne il debitore originario, non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo al rapporto obbligatorio
e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'accollante. L'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art.
1273 c.c.. Se pure l'intervento del creditore, che aderendo alla convenzione rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, è prospettato dalla norma quale eventuale (“il creditore può aderire”), tale adesione è necessaria per consentirgli di acquistare, irrevocabilmente, il diritto alla solutio nei confronti dell'accollante.”
Ciò premesso, nel caso per cui è processo, oltre a non esservi a monte la dimostrazione, come detto, dell'accollo fra la SI.ra opponente ed il Pt_1 di lei figlio, nel senso che quest'ultimo avrebbe assunto il debito della madre, in ogni caso difetta la prova dell'adesione, da parte della al predetto CP_3 accollo, né del resto l'unico capitolo di prova articolato nella memoria n. 2 ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opponente si sarebbe rivelato utile in tal senso, stante il tenore dello stesso (“vero che l'auto Controparte_5
[...
, EASYPOWER 77CV, telaio n. OP326097 le veniva concessa in uso dalla SI.ra
per necessità personali con l'accordo che lei avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le rate mensili del pagamento alla società finanziatrice dell'acquisto del predetto autoveicolo?”), che nulla avrebbe dimostrato in ordine all'adesione della all'accollo e quindi alla natura “esterna” dell'accollo CP_3 eventualmente stipulato.
Dunque, anche laddove - per mera ipotesi - si volesse ritenere che sia stato stipulato l'accollo fra l'opponente SI.ra ed il SI. Pt_1 CP_4
, in ogni caso si tratterebbe di un accollo interno, che, come tale, non
[...] muta i soggetti del rapporto obbligatorio, con il corollario per cui, nei confronti del creditore (nel caso di specie, l'odierna opposta), a rimanere obbligato sarebbe il solo debitore originario (la SI.ra ), mentre l'assuntore (il Pt_1 SI. ) sarebbe tenuto soltanto a rilevare l'accollato del peso economico CP_4 del debito.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo. Contr Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da sin
6 dalla sua costituzione in giudizio e ribadita anche all'udienza odierna, deve sottolinearsi come il complessivo tenore delle difese volte, non evidenziando chiari ed espliciti profili di colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustifica il rigetto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, seguendo il D.M. 55/2014, e succ. mod., facendo applicazione peraltro dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, della istruzione eminentemente documentale della causa, nonché del modulo decisorio adottato (su richiesta di parte opposta), che esonera i procuratori dal deposito del duplice scritto difensivo di cui all'art. 190 c.p.c..
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati totalmente soccombenti nell'odierno giudizio, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 653, ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 3033/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e da e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 884/2022 emesso dal
Tribunale di Teramo in data 10 agosto 2022, da considerare pertanto definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
[...]
3) condanna gli opponenti e in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 530,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conSIlio del 13 gennaio 2025.
7 IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 13 gennaio 2025, esaurita la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di conSIlio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 14 settembre 1954, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Monteprandone (AP), Largo XXIV Maggio n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Alteo Liberati, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
- opponenti -
e
(P. IVA: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 delegato dott. con sede a Torino, in Corso Orbassano, n. 367, Controparte_2 elettivamente domiciliata a Roma, in Via Virgilio n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende giusta procura notarile
Notaio del 09.07.2020 (registrata in data 09.07.2020 presso Persona_1
l'Ufficio Territoriale Atti, Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino,
Direzione Provinciale I al n. 26147 serie 1T) in calce al decreto ingiuntivo
1 opposta, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, (d'ora in Controparte_1 Contr poi, per comodità, anche solo “ ” o la “ ) ha chiesto ed ottenuto il CP_3 decreto ingiuntivo n. 884/2022 nei confronti di e Parte_1 Pt_2
con cui è stato intimato a questi ultimi il pagamento della somma di €
[...]
9.284,54, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 10 agosto 2022 e notificato in data 8 settembre 2022, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato rituale opposizione mediante atto di citazione, con il quale, Contr convenendo in giudizio l'ingiungente , hanno chiesto all'intestato
Tribunale “preliminarmente, in rito, autorizzare gli odierni attori in opposizione alla chiamata del terzo - ex art. 106 c.p.c. - nei confronti del SI. ed Controparte_4 invece “nel merito accertare e dichiarare il SI. come sopra Controparte_4 generalizzato, debitore principale in relazione al contratto di finanziamento n.
5360976 stipulato fra la Sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e – per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 884/2022 del 10/08/2022, in relazione al procedimento civile n.
2354/2022 R.G., presso l'intestato Tribunale, nei confronti degli odierni attori in opposizione, SI.ri e , con vittoria di spese e Parte_1 Parte_2 competenze di lite. Contr Si è ritualmente costituita in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni:” a) in via preliminare, alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 884/2022; b) in via principale e nel merito, per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 884/2022
2 perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo;
c) sempre nel merito, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare per lite temeraria la Sig.ra e Parte_1 il Sig. in solido, al risarcimento dei danni subiti da Parte_2 Controparte_1 da liquidarsi d'ufficio dal Giudice anche in via equitativa;
d) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare i Sigg.
e al pagamento della somma di € 9.284,54 o alla Parte_1 Parte_2 minore o maggiore somma eventualmente accertata dal Giudice in corso di causa. e)
Con vittoria di spese processuali, oltre compensi, rimborso spese forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta degli opponenti di chiamata in causa del terzo ed accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto, il precedente titolare del procedimento ha assegnato all'odierna opposta termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 14 novembre 2023.
A tale udienza, il precedente titolare del procedimento, rilevato l'avvenuto deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza solo da parte opposta, che ha anche allegato verbale negativo di mediazione e ritenuta l'opportunità di fissare nuova udienza al fine di verificare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, ha rinviato la causa all'udienza del 20 marzo 2024, differita poi dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024, al giorno 27 maggio 2024.
Concessi, su richiesta di parte opponente, i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, attesa l'irrilevanza ai fini del decidere dell'unico capitolo di prova articolato dall'opponente e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
3 Come anticipato, la vicenda fattuale oggetto della presente controversia trae origine dal decreto n. 884/2022, emesso in favore della con il quale CP_3 il Tribunale di Teramo ha ingiunto a , in qualità di debitrice Parte_1 principale, ed a in qualità di fideiussore, il pagamento in solido Parte_2 della somma di € 9.284,54 (oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge).
A sostegno dell'opposizione, i SI.ri e hanno Pt_1 Pt_2 rappresentato che:
- il decreto ingiuntivo opposto si fonda sul contratto di finanziamento n.
5360976, concesso dalla alla SI.ra per l'acquisto CP_3 Pt_1 dell'autovettura Fiat Grande Punto Street 1.4 Easypower 77CV, telaio n.
OP326097, con il SI. quale fideiussore;
Pt_2
- successivamente all'acquisto della predetta automobile, la SI.ra Pt_1 ha concluso con il proprio figlio, il SI. contratto di Controparte_4 accollo, mediante il quale quest'ultimo si è obbligato a pagare le rate mensili del predetto finanziamento, dietro presa in consegna dell'automobile oggetto di finanziamento;
- successivamente, il SI. ha rivenduto l'autovettura oggetto del CP_4 contratto di finanziamento ed essa SI.ra , avendo appreso del Pt_1 mancato pagamento delle rate da parte del figlio, ha presentato denuncia- querela, da cui è scaturito il procedimento penale n. 1237/2021 R.G.N.R., pendente avanti al Tribunale di Salerno;
- di conseguenza, il reale debitore principale della Banca opposta deve essere individuato nella persona del SI. (in relazione al quale Controparte_4 infatti gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c., richiesta rigettata dal precedente titolare del procedimento).
La Banca, costituendosi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, in quanto pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto, con richiesta di conferma integrale del decreto ingiuntivo e di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Premessi così i fatti controversi, deve rilevarsi come gli odierni opponenti nulla hanno eccepito con riguardo alla validità del contratto di finanziamento n. 5360976 stipulato dalla SI.ra con la Banca, con Pt_1
4 conseguente operatività del principio di non contestazione consacrato dall'art. 115 c.p.c. circa l'esistenza e la validità del predetto rapporto negoziale, peraltro versato in atti sin dalla fase monitoria.
Infatti, gli opponenti si sono limitati ad affermare l'esistenza di un fatto astrattamente impeditivo del rapporto obbligatorio - quale l'esistenza di un asserito contratto di accollo stipulato fra la SI.ra ed il di lei figlio, il Pt_1 SI. - che avrebbe previsto l'obbligo, a carico di quest'ultimo, Controparte_4 di pagare le rate del contratto di finanziamento concesso dalla alla madre CP_3 odierna opponente.
Senonché, l'esistenza di tale negozio di accollo è stata meramente e genericamente soltanto affermata ed assolutamente non provata, essendosi infatti i SI.ri e limitati a versare in atti una denuncia - querela, Pt_1 Pt_2 senza depositare alcun contratto di accollo o comunque senza offrire di provare l'esistenza di tale negozio.
A ciò si aggiunga la dirimente considerazione secondo cui, anche nel caso in cui fosse stata dimostrata l'esistenza di tale contratto, in ogni caso, si sarebbe trattato, necessariamente, di un accollo interno e, come tale, vincolante esclusivamente fra l'eventuale accollante (il SI. ) e l'eventuale Controparte_4 accollato/debitore principale (ossia la SI.ra , odierna parte Pt_1 Contr opponente), e quindi improduttivo di effetti nei confronti del creditore .
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che l'accollo, come efficacemente compendiato da ultimo nella sentenza di Cass. Civ., Sez. II, n. 17596 del 21 agosto 2020, può essere interno ovvero esterno, e quest'ultimo può essere cumulativo o liberatorio, “fermo restando che, anche nell'ipotesi in cui l'accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo”; dunque, deve “ribadirsi che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto. L'art. 1273 c.c. disciplina il solo accollo c.d. esterno, quello destinato cioè ad esplicare effetti nei confronti del creditore per una specifica volontà in tale senso delle parti contraenti. L'accollo interno
o semplice, invece, è destinato ad esaurire i propri effetti tra debitore originario e terzo assuntore. Il silenzio del legislatore viene giustificato considerando che quest'ultima figura di accollo viene inserita nell'ambito dei principi generali in materia di contratti.
La distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall'adesione o meno del
5 creditore alla convenzione di accollo. In mancanza di tale adesione, l'accollo produce solo l'effetto di obbligare l'accollante a tenere indenne il debitore originario, non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo al rapporto obbligatorio
e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'accollante. L'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art.
1273 c.c.. Se pure l'intervento del creditore, che aderendo alla convenzione rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, è prospettato dalla norma quale eventuale (“il creditore può aderire”), tale adesione è necessaria per consentirgli di acquistare, irrevocabilmente, il diritto alla solutio nei confronti dell'accollante.”
Ciò premesso, nel caso per cui è processo, oltre a non esservi a monte la dimostrazione, come detto, dell'accollo fra la SI.ra opponente ed il Pt_1 di lei figlio, nel senso che quest'ultimo avrebbe assunto il debito della madre, in ogni caso difetta la prova dell'adesione, da parte della al predetto CP_3 accollo, né del resto l'unico capitolo di prova articolato nella memoria n. 2 ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opponente si sarebbe rivelato utile in tal senso, stante il tenore dello stesso (“vero che l'auto Controparte_5
[...
, EASYPOWER 77CV, telaio n. OP326097 le veniva concessa in uso dalla SI.ra
per necessità personali con l'accordo che lei avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le rate mensili del pagamento alla società finanziatrice dell'acquisto del predetto autoveicolo?”), che nulla avrebbe dimostrato in ordine all'adesione della all'accollo e quindi alla natura “esterna” dell'accollo CP_3 eventualmente stipulato.
Dunque, anche laddove - per mera ipotesi - si volesse ritenere che sia stato stipulato l'accollo fra l'opponente SI.ra ed il SI. Pt_1 CP_4
, in ogni caso si tratterebbe di un accollo interno, che, come tale, non
[...] muta i soggetti del rapporto obbligatorio, con il corollario per cui, nei confronti del creditore (nel caso di specie, l'odierna opposta), a rimanere obbligato sarebbe il solo debitore originario (la SI.ra ), mentre l'assuntore (il Pt_1 SI. ) sarebbe tenuto soltanto a rilevare l'accollato del peso economico CP_4 del debito.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo. Contr Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da sin
6 dalla sua costituzione in giudizio e ribadita anche all'udienza odierna, deve sottolinearsi come il complessivo tenore delle difese volte, non evidenziando chiari ed espliciti profili di colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustifica il rigetto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, seguendo il D.M. 55/2014, e succ. mod., facendo applicazione peraltro dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, della istruzione eminentemente documentale della causa, nonché del modulo decisorio adottato (su richiesta di parte opposta), che esonera i procuratori dal deposito del duplice scritto difensivo di cui all'art. 190 c.p.c..
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati totalmente soccombenti nell'odierno giudizio, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 653, ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 3033/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e da e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 884/2022 emesso dal
Tribunale di Teramo in data 10 agosto 2022, da considerare pertanto definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
[...]
3) condanna gli opponenti e in solido fra Parte_1 Parte_2 loro, alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 530,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conSIlio del 13 gennaio 2025.
7 IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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